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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 1467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1467 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
II sezione Civile
Repubblica ITna in nome del Popolo ITno
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli II sezione Civile, dott. ssa Maria Carolina De Falco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 32725 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2017 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 8139/2017 del 29.09.17
TRA nato a [...] il [...], C.F. , ivi res.te alla Parte_1 C.F._1
Via Nicola Nicolini n. 53, rapp. e difeso dall'Avv. Carolina De Lise, C.F. , C.F._2
presso la quale elett. dom. in Napoli alla Via Colonnello Lahalle n. 24, giusto mandato in calce all'atto di citazione in opposizione, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito al seguente numero di fax 081 5991407 o all'indirizzo PEC: Email_1
OPPONENTE
E
società per la cartolarizzazione dei crediti costituita ai sensi della legge n. 130 Controparte_1
del 30 aprile 1999, in persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in Conegliano
(TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Treviso n. Iscritta all'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'IT P.IVA_1
ai sensi del Provvedimento del Governatore della Banca d'IT del 1° ottobre 2014 al n. 35207.0, cessionaria dei crediti vantati da giusta cessione del 13.04.2016 pubblicata sulla Controparte_2
(GU Parte Seconda n.52 del 30-4-2016), in persona della procuratrice con sede legale CP_3
in Messina, Via Bonsignore n. 1, C.F. e P.I. pec: (iscritta nel P.IVA_2 Email_2
Registro delle imprese di Messina R.E.A. n. 145937) in persona del legale rappresentante pro tempore, giusta procura ai rogiti dal Notaio di Pordenone del 31/05/2016 al n. Rep. Persona_1
292541, racc. n. 27743, atto registrato a Pordenone il 09/06/2016 N. 6039 Serie 1T, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Barbaro del Foro di Messina, (C.F. , con studio CodiceFiscale_3
in Messina, Via Orso Corbino 7 (pec: e fax n. 090 9435200) Email_3
1 giusta procura generale alle liti, autenticata nella firma dal notaio di Messina il Persona_2
9.07.2010 al n.27259 Rep., n.10274 Racc., elettivamente domiciliata in Napoli, Piazza Garibaldi n.
26, presso lo studio dell'avv. Igino Iavicoli (C.F.: ) C.F._4
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.10.24, tenutasi con la modalità della trattazione scritta, le parti nelle note autorizzate insistevano nelle loro difese ed eccezioni, chiedendo la decisione del giudizio. Il GU all'esito della camera di consiglio, assegnava la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica con ordinanza comunicata in data
21.10.24.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso l'intestato Tribunale, la nella qualità CP_3
di procuratrice della a sua volta quale cessionaria dei crediti vantati da Controparte_1
giusta cessione del 13.04.2016 pubblicata sulla (GU Parte Seconda n.52 del 30- Controparte_2
4-2016), chiedeva la condanna di al pagamento della somma di euro € 31.966,84 Parte_1
oltre interessi convenzionali dalla domanda al saldo, pari al saldo negativo dei rapporti di finanziamento denominati “Creditex Compact” n. 1469282 del 14/4/2010 e “Fondo nuovi nati” n.
2437420 del 27/7/2011.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 8139/2017, notificato al resistente in data 23.10.17, proponeva opposizione il contraente con atto di citazione notificato in data 24.11.17, proponendo i seguenti motivi di opposizione :
1. nullità del decreto ingiuntivo per difetto di prova scritta del credito, per avere la parte opposta depositato esclusivamente gli estratti ex art. 50 TUB;
2. nullità dei contratti per assoluta indeterminatezza dei tassi di interesse, per mancata coincidenza dei TAN e TAEG pattuiti con quelli effettivi;
3. violazione della normativa antiusura e del divieto di capitalizzazione infrannuale determinato dalla tipologia di piano di ammortamento scelto dalla finanziaria ( cd. “alla francese”);
4. difetto di forma scritta dei contratti per carenza di sottoscrizione del rappresentante della banca;
5. eccezione di pagamento e conseguente illegittimità della segnalazione in CRIF indebitamente operata dalla cessionaria dei crediti.
Chiedeva, pertanto, previo diniego della provvisoria esecutorietà eventualmente a richiedersi dalla parte opposta, in accoglimento dell'opposizione revocarsi il decreto opposto, previa declaratoria di nullità dei contratti per i vizi indicati in citazione.
Si costituiva la nella qualità, in primis recando in atti prova della titolarità del credito e nel CP_3
merito escludendo la fondatezza delle altrui censure sulla base della documentazione versata in atti sin dalla fase monitoria, arricchita dai singoli piani di ammortamento dei finanziamenti (rimasti
2 incontestati quanto ad erogazione da parte del ) dai quali emergeva l'esattezza delle Parte_1
somme richieste.
Denegava, poi, la pattuizione di interessi anatocistici o usurari e chiedeva la conferma del decreto – in via prioritaria con la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. – e il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese di lite.
Aggiornata la prima udienza per consentire il diritto di difesa alla parte opponente, alla successiva udienza il GU denegava l'istanza ex art. 648 c.p.c. e onerava parte opponente alla mediazione che aveva esito negativo.
Cominciavano una serie di approcci transattivi che non raggiungevano, dopo diverse udienze, alcun effetto, tanto che il GU concedeva alle parti, su loro richiesta i termini ex art. 183 VI co. c.p.c.
Depositate le memorie il GU nominava CTU il Dott. al quale conferiva incarico Persona_3
di verificare le pattuizioni dei singoli contratti alla luce delle doglianze attoree.
Depositata la relazione peritale, il GU – falliti ulteriori tentativi di conciliazione – all'udienza del
15.11.22 assegnava la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 01.03.23, il GU verificato che le risultanze della CTU non erano esaustive, avendo in alcune parti il CTU, esorbitato dal mandato, rimetteva la causa sul ruolo affinchè questi rieffettuasse alcuni calcoli, non prima però di formulare alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
Nonostante un'iniziale accettazione da parte dell'opposta – che avevano portato la parte opponente a procurarsi la provvista per il versamento- la proposta non si concretizzava, tanto che il Giudice riconvocava il CTU a chiarimenti ed all'esito del deposito della relazione integrativa, all'udienza del
18.10.24 la causa veniva riassunta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, con ordinanza comunicata alle parti in data 21.10.24.
In via del tutto preliminare va dichiarata la tempestività dell'opposizione per essere la medesima stata notificata nel termine di giorni 40 (24.11.17) rispetto alla data di notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo opposto (23.10.17), nonché la sua procedibilità essendo stata la causa iscritta a ruolo entro il successivo termine di giorni 10 ( 29.11.17).
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento per i motivi qui di seguito illustrati.
Intanto, va verificata la titolarità del credito in capo all'odierna opposta, vantata in forza di cessione dei crediti in blocco.
Invero, è noto che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art.
58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione
3 sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr.
Cass. del 5 novembre 2020, n. 24798; Cass. Civ., n. 5857/2022; Cassazione civile 15/02/2023,
n.4676).
Ne deriva che sia il cessionario a dover provare la titolarità del rapporto all'esito della cessione, con documenti circostanziati idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco.
Orbene, nel caso di specie deve osservarsi che, nonostante la parte opposta abbia depositato in atti solo la Gazzetta Ufficiale con la quale era stata data pubblicità alla cessione dei crediti da CP_2
e nonostante la stessa, quanto alla determinazione ( o determinabilità ) dei crediti si limitasse a
[...] rimandare a “tutti i crediti per capitale e interessi anche di mora spese ed altri accessori elencati nel contratto di cessione”, né l'opposta depositava quest'ultimo né alcuna delle liste ed elenchi dei crediti ceduti, la titolarità del credito in capo alla – nella qualità – debba ritenersi provata alla luce CP_3
della condotta stragiudiziale e processuale della parte che ha condotto per tutto il giudizio trattative finalizzate alla definizione bonaria della lite, accettando anche la proposta conciliativa del Giudice.
Invero, se in linea di principio, le trattative per comporre bonariamente la vertenza, infatti, al pari delle proposte, le concessioni e le rinunce fatte dalle parti a scopo transattivo, non avendo come proprio presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria, non rappresentano in alcun modo il riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell'art. 2944 c.c. nel caso in cui non raggiungano l'effetto desiderato, è pur vero che il giudice di merito nel procedere all'interpretazione degli atti e dei comportamenti delle parti al fine di stabilire se le trattative di amichevole composizione abbiano o meno comportato riconoscimento del diritto, agli effetti di cui all'art. 2944 c.c., deve attribuire a detti atti e comportamenti il significato conforme all'effettiva intenzione delle parti e, in caso di dubbio, il significato più consono e congruente con la natura della fattispecie sui cui si è svolta la trattativa e con la relativa argomentazione giuridica.
Nel caso di specie, deve affermarsi che, pur potendo la parte opponente durante il corso del giudizio ed anche stragiudizialmente mettere in dubbio la titolarità del credito in capo all'odierna opposta, non ha mai inteso farlo anzi giungendo a tentare di comporre bonariamente la lite sia stragiudizialmente che giudizialmente, così implicitamente riconoscendo la corrispondenza del proprio interlocutore con il creditore.
Nel merito, poi, innanzitutto va esclusa la nullità dei contratti per difetto di forma scritta con riguardo alla mancanza della sottoscrizione del responsabile della banca,
Invero, va chiarito che ciascuno dei documenti denominati “contratti” dalla parte opposta e contenente le sottoscrizioni non disconosciute dalla parte opponente, da qualificarsi quale proposta contrattuale (tecnicamente “richiesta di prestito personale”) contiene tutte le informazioni previste
4 dalla normativa speciale sul credito al consumo ( art. 117 co. 2 TUB e art. 125 bis TUB) a pena di nullità, e come tale, in assenza di alcuna contestazione sulla ricezione della somma finanziata, deve ritenersi utile alla prova della conclusione del contratto.
Invero come chiarito anche dalla giurisprudenza di merito il requisito della forma scritta del contratto di credito al consumo – nel caso di specie non finalizzato – può dirsi soddisfatto purchè il modulo contrattuale sia firmato dal cliente ritenendosi, in presenza della prova (desumibile anche dalla mancata contestazione del richiedente) dell'erogazione della somma, irrilevante la sottoscrizione della banca ( cfr. Trib. Novara del 02.11.09; Trib. Verona 01.10.09).
D'altronde, non ignora, infatti, questo Giudice, che secondo un orientamento della Corte di
Cassazione “.. ai sensi dell'art. 1284 c.c., comma 3, la costituzione dell'obbligo di pagare interessi in misura superiore a quella legale richiede la forma scritta “ad substantiam”, sicché, nel caso di mancata sottoscrizione del relativo patto da parte di entrambi i contraenti, non può ritenersi che un accordo siffatto si sia concluso “per facta concludentia”.. Invero, la mancata contestazione degli estratti conto inviati al cliente dalla banca, oggetto di tacita approvazione in difetto di contestazione ai sensi dell'art. 1832 cod. civ., non vale a superare la nullità della clausola relativa agli interessi ultralegali, perché l'unilaterale comunicazione del tasso d'interesse non può supplire al difetto originario di valido accordo scritto in deroga alle condizioni di legge, richiesto dall'art. 1284 cod. civ. ..” (cfr. Cassazione civile, sez. I, 20/05/2016, n. 10516), come pure che in materia di intermediazione finanziaria, la Corte ha, in particolare, ritenuto che “ .. vertendosi in tema di forma scritta sotto pena di nullità, in caso di formazione dell'accordo mediante lo scambio di distinte scritture inscindibilmente scritture, e le corrispondenti dichiarazioni negoziali, l'una quale proposta
e l'altra quale accettazione, siano formalizzate. E, insorta sul punto controversia, vale la regola generale secondo cui, con riguardo ai contratti per i quali la legge prescrive la forma scritta a pena di nullità, la loro esistenza richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura..” (cfr. Cassazione civile, sez. I, 24/03/2016, n. 5919).
Senonchè non può non rilevarsi che l'impostazione invocata dall'opponente, già prima non univoca
(cfr. Corte di Cassazione, nelle pressocchè coeve sentenze n. 17290 del 24/08/2016, sez. I,
13/09/2016, n.17943, n. 10447 del 27/04/2017, che rilevando l'esistenza di un contrasto interpretativo, aveva rimesso al Primo Presidente della medesima Corte ai fini della sua assegnazione alle sezioni unite, la questione se “a norma del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23 il requisito della forma scritta del contratto di investimento esiga, accanto a quella dell'investitore, anche la sottoscrizione ad substantiam dell'intermediario” ) è stata superata dalla decisione emessa dalle Sezioni Unite
n.1653/18 , confermata anche dalla successiva giurisprudenza di legittimità per cui esplicitamente con riguardo ai contratti bancari ( e non di investimento finanziario) “In tema di contratti bancari
5 soggetti alla disciplina di cui all'art. 117 d.lgs. n. 385/1993, la valida stipula del contratto non esige la sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, il cui consenso si può desumere alla stregua di atti o comportamenti alla stessa riconducibili, sicché la conclusione del negozio non deve necessariamente farsi risalire al momento in cui la scrittura privata che lo documenta, recante la sottoscrizione del solo cliente, sia prodotta in giudizio da parte della banca stessa” (Cassazione civile, sez. I, 04/06/2018, n. 14243).
Nel caso di specie, in ciascuno dei contratti in atti è presente la dichiarazione della parte opponente di aver preso visione delle condizioni proposte e di aver ricevuto copia delle stesse, circostanza che unita alla sottoscrizione della parte non disconosciuta ed alla produzione dei documenti da parte della società finanziaria cessionaria, rendono valide ed efficaci le convezioni.
Ciò premesso in ordine alla validità dei contratti, va evidenziato che i rapporti oggetto del giudizio hanno superato il vaglio della verifica della vessatorietà delle clausole dei contratti, il che ha escluso la necessità di portare la questione al contraddittorio delle parti ( con ulteriore allungamento dei tempi processuali necessari ad una nuova rimessione della causa sul ruolo).
Invero, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 33 co. 2 lett. F Codice del Consumo, nel contratto tra professionista e consumatore si presumono vessatorie sino a prova contraria le clausole che hanno per effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo e che ai sensi del successivo art. 36 Cod. Cons. le clausole vessatorie sono nulle e non possono essere applicate.
Pertanto, come specificato in premessa, in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, questo giudicante deve ritenere non vessatorie le clausole – di identico tenore per entrambi i contratti - di maggior interesse ai fini della verifica di validità e quantificazione del credito ovvero :
- La clausola n. 10 di entrambi i contratti fissa in favore del consumatore una clausola di deroga alle regole della competenza determinante quale criterio esclusivo il cd. foro del consumatore;
- La clausola relativa alle conseguenze del ritardato pagamento ( art. 4 di entrambi i contratti) fissa quale tasso di mora la maggiorazione dell'1% rispetto al TAN e solo spese una tantum in caso di richieste stragiudiziali di pagamento ( da provarsi volta per volta ed in questo caso assenti), e come tale va qualificata come non squilibrata e non eccessivamente penalizzante per il consumatore, anche tenuto conto della maggiorazione statisticamente rilevata dalla
Banca d'IT per la mora ( 2,1%) maggiorata per eccesso del doppio;
- La clausola relativa alla facoltà di dichiarare il cliente decaduto del termine ( art. 6 di entrambi i contratti), per quanto gravosa per il cliente (facoltà di attivazione in caso di “mancato pagamento di ogni somma comunque dovuta”), è stata adoperata nel caso di specie dopo il
6 mancato pagamento in entrambi i rapporti per un numero considerevole di rate rispetto a quelle previste in contratto, circostanza che corrisponde lato sensu al presupposto previsto dall'art. 1186 c.c. della sopravvenuta “insolvenza” ;
- L'art. 8 di entrambi i contratti relativo alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali è riproduttivo dell'art. 118 TUB e come tale non vessatorio.
Ne consegue che alcuna riduzione o limitazione del credito va effettuata in forza di tale verifica.
Ancora quanto all'aspetto della prova della quantificazione del credito, va osservato che se è vero che “La mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto bancario rende non più contestabili
l'iscrizione delle singole partite ma non la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui queste derivano, onde le questioni relativa all'illegittimità dell'applicazione di c.m.s. e di capitalizzazioni degli interessi passivi non possono essere precluse dalla tacita approvazione del conto” ( cfr. tra le tante Tribunale Pescara, 31/08/2017, n. 1050, principio estensibile anche alla materia dei mutui e dei prestiti ), è pur vero che “Ove il documento prodotto in giudizio dalla banca contenga (come nel caso in esame) la indicazione delle singole partite che hanno concorso a formare il saldo - in tal modo essendo stata data al correntista la possibilità di un dettagliato esame e, quindi, di una eventuale specifica contestazione delle singole poste dalle quali discende quel saldo - il correntista deve ritenersi onerato, nel momento in cui il documento viene portato a sua conoscenza, di provvedere, al fine di superarne l'efficacia probatoria, alla sua specifica contestazione, con la conseguenza che ove il correntista si sia limitato ad una generica affermazione di non riconoscere valore all'estratto prodotto, come nel caso di specie, potrà essere attribuita dal giudice efficacia probatoria delle singole poste indicate come a credito della banca ed a debito del correntista” ( cfr. Corte appello
Roma, sez. III, 03/08/2017, n. 5267 ).
Orbene, nel caso di specie è pur vero che gli estratti ex art. 50 TUB ( cfr. doc. 5 e 7 produzione monitoria) erano stati sufficienti all'emissione del decreto ingiuntivo e che contestati avevano imposto alla parte opposta di colmare la lacuna probatoria, va evidenziato che tale lacuna è stata correttamente colmata dalla parte opposta con il deposito dei piani di ammortamento allegati ai contratti da cui poter desumere l'entità del credito sulla scorta dell'allegazione dell'inadempimento da parte della cessionaria.
Invero, “In presenza di contratto di mutuo con piano di ammortamento predeterminato o predeterminabile, non è necessario che la banca creditrice che agisce in monitorio debba fornire gli estratti conto, posto che questi sono necessari solo per i rapporti di conto corrente. Nel caso di mutuo, invece, è sufficiente che il mutuante dimostri il proprio credito allegando il contratto ed il piano di ammortamento e, di contro, sul mutuatario incombe l'onere di provare o l'inesistenza
7 dell'obbligazione per cause di invalidità del contratto o l'avvenuto adempimento o la sussistenza di altri fatti estintivi dell'obbligazione”( Tribunale Vicenza sez. I, 27/02/2023, n.414).
Passando alle altre censure mosse dalla parte opponente e principiando dall'usurarietà dei contratti, , in via di metodo, è opportuno chiarire la disciplina di riferimento in tema di usura che, ad onta dell'estremo tecnicismo della materia, impone il rigoroso rispetto di criteri oggettivi e prestabiliti.
La declaratoria di nullità degli interessi usurari impone la comparazione tra il tasso effettivamente praticato (il TEG del contratto) e il tasso-soglia che si ricava dal TEGM, ossia il Tasso Effettivo
Globale Medio risultante dalla rilevazione effettuata trimestralmente dalla Banca d'IT per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il TEGM riassume gli interessi annualmente praticati da banche e dagli intermediari finanziari per operazioni omogenee, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, ai sensi dell'art. 2 L.
108/1996, e rappresenta quello che secondo il mercato è l'ordinario e fisiologico costo del credito.
La legge tollera costi eccedenti la misura media ordinaria rilevata dal TEGM, purché contenuti entro uno spread limitato, che all'attualità è calcolato aumentando il TEGM di un quarto, cui aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali (cd. tasso soglia), con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali: solo il superamento di questo tasso soglia, così calcolato, dà luogo ad usura. Tale metodo di calcolo è stato introdotto dal d.l. 70/2011, che ha modificato l'art. 2, comma 4 della legge 108/96, ed è applicabile ratione temporis a tutti i contratti stipulati dopo il 14/5/2011; prima di questa data, il tasso soglia si otteneva aumentando il TEGM del 50 per cento.
La determinazione del TEGM è quindi momento imprescindibile e cruciale per l'accertamento dell'usura.
Il criterio di rilevazione dei tassi medi trova legittimazione nella legge, essendo stato recepito dall'art. 2 L. 108/1996, allo scopo di oggettivare il giudizio di usurarietà mediante un parametro largamente condiviso. Si intendeva in questo modo superare il riconoscimento dell'usura soggettiva, ossia di quella derivata dall'approfittamento di uno stato di bisogno del mutuatario che, dipendendo da variabili contingenti ed indeterminate, rischiava di promuovere domande al buio, accertamenti differenziati ed esiti aleatori.
L'oggettività del giudizio impone necessariamente che il calcolo del TEGM sia affidato alle formule adottate dalla Banca d'IT, che individuano i tassi medi applicati per operazioni omogenee sulla base delle proprie Istruzioni, le uniche attendibili e in grado di assicurare un parametro certo e universale, conoscibile tanto dal cliente, quanto dall'istituto di credito. E infatti “Ai fini della verifica dell'usura oggettiva, la perfetta identità dei termini riportati negli artt. 1 e 2 della Legge n. 108/96, comporta, quale ovvio corollario, che debbano coincidere sia il criterio con cui sono rilevati i tassi
8 soglia sia quello con cui viene calcolato l'eventuale tasso usurario, dovendosi necessariamente presuppore che la formula da utilizzare per determinare il tasso praticato per un singolo rapporto coincida con quella utilizzata per determinare il tasso medio" (cfr. Trib. Monza, 20/07/2016 n. 2205; negli stessi termini Tribunale di Ferrara, 13/12/2016 n. 1123).
Alle Istruzioni della Banca d'IT in tema di usura deve essere riconosciuta natura di norme tecniche autorizzate da disposizioni della legge ordinaria (L. 108/1996, art. 1815 c.c. e art. 644 c.p.), che da queste sono periodicamente integrate, e “se è pur vero che il giudice non sia vincolato al rispetto delle Istruzioni della Banca d'IT quali fonti di diritto, tuttavia, occorre considerare che, tenuto conto della complessiva struttura della disciplina antiusura e del peculiare ruolo in essa attribuito a dette Istruzioni, un eventuale calcolo del TEG applicato di volta in volta secondo differenti formule matematiche, oppure computando oneri diversi, rispetto a quanto indicato da Banca d'IT, rischierebbe di compromettere la certezza della normativa di settore e la prevedibilità delle decisioni giudiziarie, con ulteriori conseguenze negative circa la possibilità degli operatori economici di effettuare ponderate e consapevoli scelte contrattuali e di mercato… il criterio di calcolo in esse indicato, infatti, appare di per sé congruo e ragionevole, in quanto fondato sull'esigenza logica e metodologica di avere a disposizione il raffronto di dati omogenei, ed è espressione di quell'area di discrezionalità tecnica spettante all'organo di Vigilanza, sottratta al sindacato dell'autorità giudiziaria, ove appaia, come nel caso di specie, frutto di scelte razionali e ragionevoli” (Tribunale
Monza sez. I, 20/07/2016, n.2205; in termini anche Tribunale di Milano 3/6/2014 n. 7234; Tribunale
Livorno 09/03/2018, n.299; Tribunale Napoli Nord 04/03/2019, n.619; Tribunale Crotone
27/01/2020, n.77).
Del resto, come si è osservato nella giurisprudenza di merito, la mancata applicazione delle Istruzioni della Banca d'IT nella determinazione del TEG condurrebbe, oltre ad un tradimento del dettato normativo, anche ad un “risultato inattendibile e ingiusto” (Tribunale Milano sez. VI, 08/06/2017,
n.6505).
Nel sistema così ricostruito ed apparentemente lineare, non si è mancato di registrare alcune criticità, attinenti principalmente la verifica di usurarietà degli interessi diversi da quelli corrispettivi. Gli interessi di mora, infatti, non rientrano tra i parametri adottati dai decreti ministeriali per la definizione del TEGM e, quindi, del tasso soglia, per cui a lungo si è dubitato della effettiva possibilità per il giudice di accertarne il carattere usurario, pena la violazione del principio di simmetria tra TEG e
TEGM. Inoltre gli interessi moratori rappresentano un costo per il debitore soltanto eventuale, incertus nell'an e nel quando, per cui appariva di dubbia utilità una pronuncia giudiziale di accertamento sul superamento del tasso soglia degli interessi pattuiti nel caso di esatto adempimento delle prestazioni.
9 Anche a voler ammettere l'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi di mora, si nutrivano forti dubbi in merito al parametro da adottare per procedere a tale verifica. Era solida però la convinzione che il tasso soglia non potesse in ogni caso essere confrontato con una mera sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso di mora, trattandosi di tassi dovuti in via alternativa tra loro, in momenti diversi, con funzioni diverse (remuneratoria e risarcitoria) e basi di calcolo diverse: infatti gli interessi corrispettivi sono calcolati sul capitale a scadere in una fase fisiologica del rapporto, mentre l'interesse moratorio sostituisce il corrispettivo ed è calcolato sul solo debito scaduto, al verificarsi della mora, quindi in una fase patologica del rapporto (Tribunale di Cremona, 9/1/2015;
Tribunale di Treviso, 9/12/2014; Tribunale di Roma, 16/9/2014; Tribunale di Napoli 15/9/2014;
Tribunale di Sciacca 13/8/2014; Tribunale di Parma 25/7/2014; Tribunale di Verona 27/4/2014;
Tribunale Chieti 31/1/2019 n. 85; Cass. 17/10/2019 n. 26286, Tribunale Verbania, 11/01/2019, n.6,
Tribunale Pistoia, 09/09/2020, n.673).
Restava comunque in dubbio l'esatta quantificazione del parametro da adottare per la verifica del superamento del tasso soglia;
in particolare, si dubitava della supposta applicabilità al TEGM della maggiorazione del 2,1%, elaborata su base statistica in base alle rilevazioni di mercato per gli interessi di mora generalmente applicati dagli operatori (tra i più recenti, ex multis, Trib. Lecce 905/2020).
In senso favorevole si è pronunciata definitivamente la giurisprudenza a Sezioni Unite della Corte di
Cassazione che, risolvendo un annoso dibattito giurisprudenziale sul punto, ha evidenziato come la primordiale ratio di tutela del risparmiatore imponga l'applicabilità della disciplina antiusura a tutte le voci di costo, ivi compresi gli interessi moratori. In caso contrario, ha argomentato la Corte, si vanificherebbe lo sforzo di offrire al debitore una tutela quanto più possibile oggettiva ed uniforme sul piano nazionale e tale tutela non può essere garantita dal rimedio, ormai diffusosi nella giurisprudenza di merito, della riduzione officiosa di cui all'art. 1384 c.c. Ad analoghe conclusioni concorrono anche le altre rationes legis, quali “la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario”, tutte rivolte a contenere normativamente il fenomeno usurario (Cass. Civ. Sez. Un. 18/9/2020 n.
19597).
Una simile prospettiva non è preclusa dalla mancata considerazione degli interessi moratori nel calcolo del TEGM contenuta nei decreti ministeriali. L'esclusione è stata motivata dall'esigenza di evitare un incremento sproporzionato delle soglie tramite inclusione di operazioni anomale, in danno della clientela, ma non può risolversi in uno strumento di legittimazione di surrettizi fenomeni usurari, in spregio alla ratio legis di tutela del debitore. Il problema è stato superato in quanto, a partire dal
D.M. 25/3/2003, questi decreti hanno riportato a fini meramente statistici la media delle maggiorazioni a titolo di interessi moratori praticata dagli operatori del settore e rilevata sul mercato:
10 tale valore, ancorché non incluso nel TEGM, può fornire un criterio oggettivo valido per la verifica di usurarietà delle singole operazioni in caso di mora. Tra l'altro, a partire dal D.M. del 21 dicembre
2017, la rilevazione di questo tasso a fini conoscitivi è stata declinata in funzione di tre diverse categorie contrattuali: mutui ipotecari ultraquinquennali, operazioni di leasing e complesso degli altri prestiti, sicché “nei recenti decreti ministeriali sono rilevati i tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno;
è individuato il tasso-soglia mediante l'aumento dei predetti tassi di un quarto, cui si aggiungono ulteriori 4 punti percentuali;
si dà, altresì, conto dell'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'IT, da cui risulta che i tassi di mora pattuiti sul mercato presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per
i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing e
a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti”. I decreti ministeriali forniscono così “il parametro privilegiato di comparazione, che permette di accedere a valutazioni quanto più basate su dati fattuali di tipo statistico medio, prive di discrezionalità, scongiurando, a fini di uguaglianza, difformità di applicazione” (Cass. Civ. Sez. Un. 18/9/2020 n. 19597).
Il calcolo della soglia usuraria dovrà pertanto tener conto della predetta maggiorazione, calcolata sul
TEGM per il trimestre di riferimento;
su questa base andrà applicato poi lo spread previsto dall'art. 2 L. 108/1996, incrementando i tassi medi di un quarto più altri 4 punti percentuali (o aumento della metà prima del d.l. 70/2011). Tale valore andrà posto in raffronto con il valore percentuale degli interessi di mora convenzionalmente pattuiti o, nel caso, di quelli effettivamente applicati perché, ove al verificarsi della mora sia stato applicato in concreto un interesse diverso, è con riferimento a quest'ultimo che deve accertarsi l'usura.
In termini algebrici, la nuova formula per i mutui ipotecari può essere più sinteticamente espressa così: (T.e.g.m. + 1,9) x 1,25 + 4 o ante 2011 ( TEGM + 1,9%) + ½.
Quanto alle conseguenze in caso di positivo accertamento dell'usura, anche per gli interessi moratori si deve ritenere applicabile il disposto di cui all'art. 1815 co. 2 c.c. che, a differenza di altri ordinamenti europei, commina la nullità parziale della sola clausola del mutuo attinente agli interessi.
Diverse però sono le conseguenze rispetto agli interessi corrispettivi: di norma infatti, in caso di accertata nullità usuraria della pattuizione di questi interessi, il mutuo si converte da oneroso in gratuito e alla banca non sono dovuti interessi, con un meccanismo sanzionatorio che pone il debitore al riparo da esorbitanti richieste di restituzione del capitale. Per gli interessi moratori invece non è concepibile analogo meccanismo, perché la nullità di ogni interesse premierebbe l'inadempimento e lo renderebbe più appetibile per il debitore moroso, lasciando insoddisfatto il creditore danneggiato: pertanto deve ritenersi operante il disposto dell'art. 1224 c.c. che, in caso di mancata pattuizione di
11 interessi moratori (o, come in questo caso, di nullità della relativa pattuizione), li presume dovuti nella stessa misura degli interessi corrispettivi dal giorno della mora.
L'obiettivo è una riduzione del costo del denaro e non il suo totale azzeramento. Naturalmente, tale risultato può essere perseguito in giudizio sul presupposto che il debitore vanti un concreto interesse ad agire. Qualora le somme a titolo di interessi moratori usurari siano state effettivamente versate, emerge con tutta evidenza l'utilità pratica per il debitore di agire per la restituzione dell'indebito e chiedere la condanna del mutuante alla restituzione del maltolto;
diversamente, qualora l'inadempimento non si sia ancora verificato, è difficile immaginare un'utilità pratica in capo al debitore, perché non è possibile ripetere ciò che non si è pagato.
Le Sezioni Unite hanno chiarito però che anche in tali ipotesi il debitore vanta un interesse ad agire in giudizio, sebbene per un risultato pratico diverso e minore, consistente nell'accertamento di una res dubia, in specie dell'usurarietà della clausola determinativa degli interessi di mora: infatti l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva circa la titolarità dei diritti oggetto di giudizio.
In questo caso, la sentenza di mero accertamento non produce l'effetto immediato di riduzione degli interessi moratori, ma rappresenta un titolo spendibile pro futuro per il caso di mora, per impedire al finanziatore condotte illecite ed inibire l'applicazione della clausola usuraria dichiarata nulla.
In altre parole, seguendo la motivazione della Suprema Corte, “ciò che rileva in concreto in ipotesi di inadempimento è il tasso moratorio applicato;
se il finanziato intenda agire prima, allo scopo di far accertare l'illiceità del patto sugli interessi rispetto alla soglia usuraria, come fissata al momento del patto, la sentenza ottenuta vale come accertamento, in astratto, circa detta nullità, laddove esso fosse, in futuro, utilizzato dal finanziatore. Onde tale sentenza non avrà ancora l'effetto concreto di rendere dovuto solo un interesse moratorio pari al tasso degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti (ex art. 1224 c.c.): effetto che, invece, si potrà verificare solo alla condizione - presupposta dalla sentenza di accertamento mero pre-inadempimento - che quello previsto in contratto sia stato, in seguito, il tasso effettivamente applicato, o comunque che, al momento della mora effettiva, il tasso applicato sulla base della clausola degli interessi moratori sia sopra soglia. Ove il tasso applicato in concreto sia, invece, sotto soglia, esso sarà dovuto, senza che possa farsi valere la sentenza di accertamento mero, che non quello ha considerato”.
Tanto premesso in punto di diritto, è possibile ora esaminare nel dettaglio i contratti censurati dall'opponente e spiegare le ragioni per le quali non si ravvisa alcun profilo usurario.
Nel caso di specie il CTU nella prima relazione peritale ha chiarito che sia per il contratto Credit
Express Compact” n.1469282 che per il contratto n.2437420, non vi è stato Parte_2
12 superamento del cd. tasso soglia, per quanto riguarda la pattuizione sugli interessi corrispettivi che di mora in senso nominale.
Invero, per il contratto Credit Express Compact” n.1469282, a fronte della pattuizione del TAN pari a 9,90% e del tasso di mora pari alla formula TAN +1%, il TEGM rilevato per la categoria di operazioni corrispondente, ovvero quella dei CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI
ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE, risulta essere – al momento della stipula – pari a 11,94% per cento. Il corrispondente TSU (Tasso soglia usura) in vigore al momento della stipula
(14.04.10: trimestre 01.04.10/30.06.10) risultava allora essere pari al 17,91 per cento, superiore al
TEG di contratto calcolato dal CTU secondo la formula della Banca d'IT (12,955% includendo le spese assicurative;
10,47% escludendole).
Medesimo discorso per il tasso di mora soglia da fissarsi al TEGM +2,1% + 4 + ¼ = 11,24%+2,1%
+4+ ¼ = 20,675% a fronte del quale il tasso di mora nominale risulta inferiore ( 10,90%).
Per il contratto “Fondi Nuovi Nati” n.2437420 , a fronte della pattuizione del TAN pari a 5,00% e del tasso di mora pari alla formula TAN +1%, il TEGM rilevato per la categoria di operazioni corrispondente, ovvero quella dei CREDITI PERSONALI risulta essere – al momento della stipula:
27.07.11 – pari a 11,20%. Il corrispondente TSU (Tasso soglia usura) in vigore al momento della stipula risultava allora essere pari al 18,00 per cento, superiore al TEG di contratto calcolato dal CTU secondo la formula della Banca d'IT (5,12%).
Medesimo discorso per il tasso di mora soglia da fissarsi al TEGM +2,1% + 4 + ¼ = 11,20%+2,1%
+4+ ¼ = 20,625% a fronte del quale il tasso di mora nominale risulta inferiore ( 10,90%).
Quanto al tasso di mora in concreto applicato, non avendo la parte opponente depositato copia delle quietanze di pagamento con maggiorazione degli interessi di mora effettivamente addebitati e pagati, alcuna verifica è stata eseguita dal CTU, con rigetto della censura di usurarietà dei contratti anche sotto questo profilo.
Passando, poi, alla deduzione di mancata corrispondenza tra TAEG indicato in contratto e TAEG effettivo, mentre per il secondo dei contratti or ora menzionati la questione appare irrilevante in considerazione del mancato aggravamento dell'importo erogato di spese e costi diversi dagli interessi corrispettivi (cfr. pag. 35 prima relazione peritale, da cui emerge che il TAEG effettivo addirittura inferiore – 5,12% - rispetto a quello indicati in contratto – 5,23%), per il contratto Credit Express
Compact” n.1469282, concluso in data 14.04.10 ovvero anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 125 bis TUB.
Invero, la censura non avrebbe potuto trovare accoglimento in seno alla presente controversia con la richiesta di applicazione ai sensi dell'art. 125 bis TUB degli interessi sostitutivi ex art. 117 TUB, in
13 quanto norma riservata ai contratti di credito al consumo stipulati successivamente al 19.09.10 e di valore inferiore ai 75.000,00 euro.
Per completezza di motivazione - e riportando un significativo precedente di sezione ( cfr. Tribunale di Napoli, sentenza del 28.05.19 resa nel procedimento RGN. 27855/2014 - si osserva, che l'art. 124
TUB, nel testo vigente prima del 19/9/2010, relativo ai contratti di credito al consumo, non faceva alcun riferimento all'ipotesi di conteggio non corretto del TAEG, ed, al quinto comma, ricollegava l'applicazione del tasso annuo effettivo globale sostitutivo alle sole ipotesi di assenza della relativa indicazione o di sua nullità (ad esempio perché indicato in modo indeterminato o indeterminabile).
Tale soluzione più restrittiva risultava maggiormente coerente con la ratio sottostante l'istituto del
TAEG, ossia una finalità informativa tramite un dato unico complessivo del costo del finanziamento, in modo da consentire al consumatore, considerata l'asimmetria informativa che si suppone esistente rispetto alla controparte professionale, di poter agevolmente comparare le diverse proposte di finanziamento a lui sottoposte, e, quindi, valutare quella per lui maggiormente conveniente.
Solo a decorrere dal settembre 2010, con l'introduzione dell'art. 125 bis TUB, è stata espressamente prevista, per tutti contratti stipulati con il consumatore, e non solo per i contatti di credito al consumo, Par l'applicazione dell'interesse sostitutivo anche in caso di non corretta indicazione del TAEG o , configurandosi, pertanto, come una vera e propria sanzione civile a carico dell'intermediario del credito, in quanto il rimedio è destinato ad operare a prescindere dal vulnus informativo che l'errata indicazione del TAEG può effettivamente aver comportato nel consumatore.
In via generale, nei casi non disciplinati dall'art. 125 bis TUB, la difformità tra ISC pattuito ed ISC applicato, secondo l'orientamento al quale intende aderire la scrivente, non rende nulle le pattuizioni sugli interessi, in quanto l'indicatore sintetico di costo (o il TAEG) serve solo ad informare il mutuatario del costo complessivo del credito a lui erogato, mentre le varie voci di costo, compresa prima di tutto la misura degli interessi corrispettivi sono pattuite in altre specifiche clausole.
Giova premettere che la disciplina di riferimento è prevista dagli artt. 116 e 117 D.P.R. n. 385 del
1993, che impongono alle Banche di pubblicizzare in modo chiaro le condizioni economiche applicate nei rapporti con i clienti e l'art. 116, comma 3 T.U.B. demanda il compito di individuare più specificamente gli obblighi informativi in capo agli istituti di credito al CICR, che, con delibera del
4 marzo 2003, ha demandato alla Banca d'IT l'individuazione dei contratti per i quali gli istituti di credito devono riportare espressamente l'indicatore sintetico di costo ed indicarne il contenuto ed i parametri di calcolo.
La Banca d'IT, dando esecuzione alla citata normativa, ha disciplinato l'ISC nel Titolo X delle proprie Istruzioni di vigilanza ed ha emanato le disposizioni sulla "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" il 29 luglio 2009, successivamente integrate il 9 febbraio 2011), secondo
14 cui i finanziamenti (intesi come operazioni di mutuo, anticipazioni bancarie, aperture di credito in conto corrente, nonché i prestiti personali e i prestiti c.d. "finalizzati") devono riportare nel foglio Par illustrativo e nel documento di sintesi l' , calcolato secondo la formula prevista dalla Banca d'IT per il TAEG.
Par Ciò posto, si sono diffusi vari orientamenti sulle conseguenze della difformità tra l' indicato in contratto e quello concretamente applicato.
Secondo un primo orientamento l'indicazione nel contratto di un ISC inferiore rispetto al TAEG costituirebbe una violazione dell'art. 117, comma VI, del TUB, secondo cui sono da ritenersi nulle quelle clausole che prevedono per i clienti condizioni economiche più sfavorevoli di quelle pubblicizzate, con conseguente nullità della clausola relativa agli interessi e, conseguentemente, la necessità di applicare - in sostituzione del tasso dichiarato nullo - il tasso nominale dei buoni ordinari del tesoro ai sensi dell'art. 117, comma 7 TUB (cfr. Trib. Chieti, n. 230 del 23 aprile 2015). Par Secondo un più recente e condivisibile indirizzo ermeneutico, invece, l' non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale Par effettivo del finanziamento prima di accedervi. L'erronea quantificazione dell' , quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, comma 6 TUB (cfr. Trib. Roma 19 aprile 2017).
Quest'ultimo orientamento è stato ribadito anche dal Tribunale di Milano, secondo cui non si rinviene nel diritto positivo la sanzione della nullità per la fattispecie in questione, essendo stata prevista una simile sanzione solo nel settore del credito al consumo, nella cui disciplina l'art. 125-bis, comma VI, del TUB dispone che, nel caso in cui il TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati nell'ISC) sono da considerarsi nulle.
Par Ne consegue che, qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra e
TAEG nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, l'avrebbe espressamente previsto, analogamente a quanto avvenuto con l'art. 125 bis, comma VI, TUB, pertanto l'erronea indicazione
Par dell' non determina nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, e, quindi, la violazione dell'obbligo pubblicitario perpetrata dalla
Par Banca mediante l'erronea quantificazione dell' non è suscettibile di determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi), ma può configurarsi
15 unicamente come illecito e, in quanto tale, essere fonte di responsabilità della Banca (cfr. Trib. Milano
n. 10832 del 26/10/2017).
Pertanto, l'errata indicazione del TAEG non altera il consenso negoziale del consumatore e la parte mutuataria può esclusivamente far valere una responsabilità contrattuale della banca e dedurre che, a
Par causa della errata informazione sull' , fosse stata indotta a stipulare un mutuo che altrimenti, conoscendone il costo effettivo, non avrebbe stipulato ed allegare e provare un pregiudizio di tipo risarcitorio collegato a tale lesione informativa, domanda ed allegazione non formulata nel presente giudizio.
Dunque, per entrambi i contratti le censure in parola non sono fondate e vanno respinte.
Venendo, poi, alla questione pure oggetto di accesa contestazione da parte dell'opponente ovvero la censura relativa alla violazione della normativa della trasparenza bancaria per applicazione di un regime di capitalizzazione composta senza espressa clausola approvata dal finanziato, deve premettersi quanto segue e acutamente sintetizzato da un precedente del Tribunale di Roma ( sentenza del 04/11/2020, n. 15400).
Come è noto nell'ammortamento alla francese a fronte di un capitale preso a prestito al momento iniziale, il debitore deve corrispondere N rate di importo costante R comprensive di interessi, calcolati al tasso I e la costruzione del piano di ammortamento avviene secondo i seguenti criteri:
1. ciascuna rata costante è costituita da una quota-interessi decrescente e da una quota-capitale crescente;
2. la quota-interessi si ottiene moltiplicando per il tasso I il debito residuo del periodo precedente, tenendo presente che al tempo zero il debito residuo coincide con quello iniziale e, pertanto applicando la formula dell'interesse semplice (Interessi = Capitale x tasso x tempo);
3. la quota-capitale è la differenza fra la rata del prestito e la quota-interessi dello stesso periodo;
4. il debito estinto alla fine del periodo è dato dalla somma del debito estinto alla fine del periodo precedente e della quota-capitale versata;
5. il debito residuo, che al tempo zero coincide con il debito iniziale si calcola per differenza fra il debito iniziale e quello estinto.
Ne consegue che gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a ciascuna rata, al tasso nominale indicato in contratto e che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
Così quando le parti hanno inserito in contratto la somma oggetto di mutuo, il tasso di interesse e il numero delle rate, non è più possibile alcun intervento successivo del mutuante, il quale non ha la
16 possibilità di suddividere la rata fra quota capitale e quota interessi, poiché tale suddivisione è già contenuta nella definizione di una rata costante di quel determinato importo.
Per queste ragioni la giurisprudenza assolutamente prevalente ( cfr. anche di recente in un obiter dictum Cass. 16221/22), ritiene che l'opzione per l'ammortamento alla francese non comporti l'applicazione di interessi anatocistici, e che non si pongano problemi di determinatezza delle pattuizioni contrattuali, perché una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito dì rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali: il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo.
La tesi proposta da parte attrice, riprendendo posizioni sostenute nella letteratura scientifica, si basa sul fatto che il valore della rata è determinato con la formula dell'interesse composto, nella quale si esprime la volontà di rendere equivalente il capitale finanziato al suo valore futuro comprensivo di interessi anatocistici anziché il suo valore futuro calcolato al netto della produttività degli interessi maturati.
In realtà il piano di ammortamento, allegato al contratto prodotto in atti, riporta analiticamente la composizione di ogni singola rata in quota capitale e quota interessi, l'importo del capitale residuo alla scadenza di ciascuna rata, che costituisce la base di calcolo per la determinazione della quota interesse di ciascuna rata;
mentre il totale dovuto dal mutuatario costituisce banalmente il prodotto fra l'importo della rata, che è fisso, ed il numero delle rate, ed in modo ugualmente banale, per differenza rispetto al capitale erogato, si può calcolare l'importo totale degli interessi dovuti.
Come si vede, il piano di ammortamento fornisce una dettagliata rappresentazione dei costi del finanziamento e delle modalità di restituzione (importo, numero e periodicità delle rate), il che esclude la configurabilità di un "effetto sorpresa" in fase di rimborso;
in particolare la modalità di determinazione della quota interessi di ciascuna rata (interessi su capitale residuo) è chiaramente determinata;
né si può ritenere che le regole di trasparenza richiedano la prospettazione di regimi finanziari alternativi, non oggetto di proposta né di trattativa, o la discussione critica del regime finanziario applicato. Si deve concludere che gli elementi forniti consentivano l'esercizio della facoltà di verifica della corretta applicazione dei parametri individuati, non essendo stato concretamente prospettato un vizio di formazione del consenso né un materiale impedimento all'esercizio di tale verifica, che l'accettazione del piano di ammortamento ricomprende l'accettazione delle modalità matematico finanziarie di costruzione del medesimo, che comunque sono esplicitate nel contratto, e che l'accettazione dell'applicazione di tali parametri e del loro risultato, trasfuso nel piano di ammortamento, deve ritenersi idoneamente operata dal mutuatario, quale corrispondente ad una
17 valutazione complessiva di convenienza dell'autoregolamentazione degli interessi attuata nel contratto.
Infatti secondo l'insegnamento della Cassazione il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto richiede semplicemente che siano identificati i criteri oggettivi in base ai quali fissare, anche facendo ricorso a calcoli di tipo matematico, l'esatto contenuto delle obbligazioni dedotte, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità, mentre non rileva la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale ne' la perizia richiesta per la sua esecuzione (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
25205 del 27/11/2014).
In sostanza, stabilito nell'accordo delle parti il piano di ammortamento - che costituisce parte integrante del contratto - le modalità della sua determinazione, se non contrastanti con la restante disciplina contrattuale, non possono rilevare sul piano dell'invalidità del contratto, né possono assumere rilevanza giuridica considerazioni basate semplicemente sulla convenienza di un piano di ammortamento basato sull'uno o sull'altro criterio.
Sul piano generale si deve osservare che quando si fa riferimento a concetti tratti dalla matematica finanziaria è necessario che degli stessi sia esplicitato il riferimento giuridico e che sia individuabile un risultato giuridicamente rilevante conseguente alla loro applicazione. In difetto tale riferimento si risolve nell'impropria invocazione dell'autorità, su una questione eminentemente giuridica, di conclusioni che si assumono scientificamente fondate in un altro ambito del sapere. In sostanza l'approccio all'anatocismo bancario proposto da parte attrice trascura il dato normativo, che si riferisce esclusivamente alla produzione di interessi sugli interessi scaduti (art. 1283 c.c.: "gli interessi scaduti possono produrre interessi solo ..." art. 120 comma 2 T.U.B.: "gli interessi debitori maturati ... non possono produrre interessi ulteriori").
È evidente infatti che manca il presupposto essenziale dell'anatocismo, un pregresso debito per interessi sul quale si possa ipotizzare la produzione di ulteriori interessi;
mentre nessuna rilevanza si può attribuire alla maggiore gravosità del piano di ammortamento determinata dal fatto che gli interessi sono esigibili via via che maturano nel corso dell'ammortamento del mutuo e non al momento della sua estinzione, e dal fatto che la banca non è obbligata a far credito al mutuatario anche del loro importo ma al contrario può fare propria, dal momento in cui il mutuatario è obbligato a corrisponderli, la naturale fecondità del corrispondente importo monetario, che le è reso disponibile per altri impieghi.
Tale fenomeno però non ha nulla a che vedere con l'anatocismo ma costituisce una conseguenza naturale delle modalità determinate in contratto per l'adempimento dell'obbligazione del mutuatario, non sussistendo alcun divieto di prevedere l'esigibilità immediata degli interessi maturati nel corso
18 dell'ammortamento, come si desume anche dalle disposizioni del codice civile che dettano una disciplina specifica dell'obbligazione di pagamento degli interessi (art. 1820, art. 2948 n. 4).
La lettura è stata confermata dalla Suprema Corte a sezioni unite n. 29/05/2024, n.15130 “In tema di mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento 'alla francese' di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione
«composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
In conclusione si deve riconfermare l'adesione all'orientamento che esclude che l'ammortamento alla francese implichi ex se l'indeterminatezza del tasso di interesse, l'applicazione di un tasso superiore a quello dichiarato nel contrario, la violazione del divieto di anatocismo.
Ne consegue il rigetto anche di questa doglianza di parte attrice.
L'opposizione va pertanto rigettata con conferma del decreto opposto e del credito ivi indicato in favore della parte opposta.
Le spese di lite tra le parti originarie del giudizio, liquidate secondo il valore della stessa e l'attività processuale svolta, seguono la soccombenza, al pari delle spese di CTU, liquidate come da separato decreto in atti, che sono poste in via definitiva sulla parte opponente.
PQM
Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e conferma per l'effetto il d.i. n. 8139/17 del 29.09.17;
2. Condanna al pagamento in favore di come Parte_1 Controparte_1
rappresentata in atti, delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 6.713,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario al 15%;
3. Pone le spese di CTU come liquidate da separato decreto in atti in capo definitivamente a
Parte_1
Napoli, 10.02.25
Il GU
Dott.ssa Maria Carolina De Falco
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