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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/09/2025, n. 1999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1999 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 12046/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
E
Controparte_1
avv.ti Gianluca Anastasio e Maria Rosa Ianni per entrambi con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
"1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza con l'obbligo reciproco di darsi comunicazione di eventuali cambiamenti di abitazione;
2) l'abitazione coniugale sita in Guidonia Montecelio, via Leonardo da Vinci, n. 5, di proprietà
madre del Sig. resterà nella della Signora Persona 1 Controparte_1 disponibilità del marito essendosi la moglie già allontanata come sopra indicato;
3) Rapporti patrimoniale tra i coniugi. Ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, in quanto lavoratori dipendenti;
4) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto."; visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale
è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che
nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
ritenuto di rimettere la causa sul ruolo come da separata ordinanza per quanto riguarda la pronuncia di divorzio,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in Guidonia Montecelio (RM) in data 15.1.2017 ;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2017 parte I, و
atto n. 2 );
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per il prosieguo.
Così deciso in Roma, 10.9.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 12046/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
E
Controparte_1
avv.ti Gianluca Anastasio e Maria Rosa Ianni per entrambi con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
"1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza con l'obbligo reciproco di darsi comunicazione di eventuali cambiamenti di abitazione;
2) l'abitazione coniugale sita in Guidonia Montecelio, via Leonardo da Vinci, n. 5, di proprietà
madre del Sig. resterà nella della Signora Persona 1 Controparte_1 disponibilità del marito essendosi la moglie già allontanata come sopra indicato;
3) Rapporti patrimoniale tra i coniugi. Ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, in quanto lavoratori dipendenti;
4) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto."; visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale
è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che
nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
ritenuto di rimettere la causa sul ruolo come da separata ordinanza per quanto riguarda la pronuncia di divorzio,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in Guidonia Montecelio (RM) in data 15.1.2017 ;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2017 parte I, و
atto n. 2 );
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per il prosieguo.
Così deciso in Roma, 10.9.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi