Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/03/2025, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
D.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Consigliere Dr.PAOLO MARIANI
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 2633/2020 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 4066/2020 del Tribunale di Napoli vertente
TRA
(C.F. C.F. 1 ) e Parte_2 (C.F. Parte 1
), entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce all'atto C.F. 2
di appello, dall'Avv. Dario Cuomo (C.F. C.F. 3 ) con studio in Napoli al Corso
Amedeo di Savoia n°187
APPELLANTI
E
Controparte 1 iscritta nel Registro delle Imprese di Roma con il n. P.IVA 1 che è anche il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., in persona del '
legale rappresentante del tempo, dott. CP 2 con sede legale e direzione generale in Roma, al Viale Alterio Spinelli, n. 30, iscritta all'albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario Controparte_1 inserito nell'albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia, società soggetta ad attività di direzione e di coordinamento da parte del socio unico Controparte_3 con sede a Parigi, elettivamente domiciliata in Salerno, alla Lungomare Trieste n. 84, nello studio legale associato Trezza, da cui è difesa avendo conferito mandato al socio Avv. Giuseppe Trezza, C.F. C.F. 4 con procura generale alle liti autenticata dal notaio Persona 1 di Roma in data 26/10/2007, rep.
al n. 36254/1
APPELLATA (CEDENTE)
NONCHÈ
con sede in Roma, Via Venti Settembre n. 30, iscritta al REA Controparte_4 presso la CCIAA di Roma n. 1012715, C.F. e P. IVA P.IVA 2 iscritta nell'elenco '
generale degli intermediari creditizi ex art. 106 del D. Lgs. 385/93 tenuto dalla Banca d'Italia
n. 35125 in persona del procuratore speciale Avv. Giovanna Martire, nata a [...] il [...], (C.F. in forza dei poteri conferitile con procura C.F._5
i Roma del 30 gennaio Persona_2speciale per atto a rogito del Notaio dott.
2023 (repertorio n. 14.959/raccolta n. 10.282), rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Giulio Masotti (C.F. Codice Fiscale_6 ) in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata in Roma alla via Romeo
Rodriguez Pereira 129 b, presso il predetto difensore
INTERVENTRICE EX ART.111 (CESSIONARIA)
CONCLUSIONI
Con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
' proponevanoO Con atto ritualmente notificato Parte 1 e Parte 2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1446/2017 con il quale era stato loro ingiunto il pagamento, in qualità di fideiussori della CP_5 CP_6 in favore della Controparte_1
dell'importo di € 80.296,79, relativo al saldo passivo di € 34.331,77 del
[...] '
conto corrente 6358/102, e al saldo passivo di € 45.965,02 relativo al contratto di mutuo denominato "Credito Industriale Prestito BNL Revolution Imprese con durata superiore a 18
mesi con fideiussione".
I fideiussori deducevano la nullità del contratto di mutuo per l'applicazione di interessi usurari e, in relazione al conto corrente, l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, nonché la nullità della garanzia fideiussoria. Chiedevano dichiarare, in via preliminare, la nullità della garanzia fideiussoria;
nel merito, accertare che le somme addebitate risultano illegittime attesa l'illegittima applicazione dei tassi di interesse nonché l'applicazione della clausola di interessi anatocistici, e, di conseguenza, revocare ed annullare il decreto ingiuntivo, con vittoria alle spese di lite. Si costituiva la (di seguito anche CP_7 ) chiedendoControparte_1 il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese di lite.
Depositata la documentazione e precisate le conclusioni, il Tribunale di Napoli, con sentenza n.4066/2020 pubblicata il 15 giugno 2020, rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo opposto e condannava gli opponenti al pagamento in favore della opposta delle spese del giudizio.
In particolare, dichiarava legittima la clausola di capitalizzazione degli interessi inserita nel contratto di conto corrente, rigettava la doglianza concernente l'usura oggettiva, in quanto errati erano i criteri di determinazione del TEG ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, non potendosi includere gli interessi moratori in assenza del loro concreto addebito al mutuatario. Infine, dichiarava la validità delle fideiussioni per esplicita indicazione dell'importo massimo garantito e dell'oggetto della garanzia.
Con atto notificato in data 15.7.2020 proponevano Parte 1 e Parte 2
appello avverso la predetta sentenza, deducendone l'erroneità nella parte in cui il giudice di prime cure rigettava la richiesta di accertamento dell'usurarietà dei tassi applicati dalla
Banca e nella parte in cui dichiarava valide le fideiussioni bancarie.
Chiedevano dunque disporre la nomina di un CTU per l'accertamento dell'esistenza dell'eccepita usurarietà dei tassi di interesse;
per l'effetto, accertare e dichiarare che le somme così come richieste, risultano illegittime, attesa l'illegittima applicazione dei tassi di interesse;
di conseguenza, revocare ed annullare il decreto ingiuntivo;
da ultimo, condannare, controparte, alla rifusione di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
Si costituiva la CP_7 che chiedeva di dichiarare inammissibile il gravame, ai sensi dell'art.342 c.p.c; nel merito, in via subordinata, rigettarlo con condanna degli appellanti, in solido, al pagamento delle spese e compenso di difesa anche di questo grado di giudizio.
Chiedeva altresì di condannare gli opponenti in solido, ex art. 96, III comma c.p.c., al pagamento della somma, equitativamente determinata.
Con atto depositato in data 23.9.2024 interveniva volontariamente in causa CP_4
[...] in qualità di cessionaria, in opera di cartolarizzazione, del credito di cui si discute, riportandosi agli atti, ai documenti, alle istanze e conclusioni già formulate dalla cedente
CP 7
Precisate le conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era assegnata in decisione con i termini di sessanta giorni e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi formulata dall'appellata Controparte_1 e reiterata dalla cessionaria
Controparte_4
L'atto di appello proposto consente infatti di individuare con chiarezza le specifiche critiche alla sentenza impugnata;
risultano quindi chiare le ragioni proposte a fondamento delle censure avanzate in contrapposizione con le ragioni addotte dal giudice di primo grado a giustificazione della decisione adottata.
Invero, "gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;
resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado" (Cass.Sez.Un. 16.11.2017 n.27199;
30.5.2018 n. 13535, 29.10.2018 n.27391, Sez. Un. 20.11.2018 n. 12587).
Ciò che viene richiesto è dunque che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.
E' sufficiente quindi che “il motivo di appello esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto e in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo tuttavia che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata" (Cass. 19.3.2019 n.7675).
Nel merito l'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Si deve premettere che l'appellante ha limitato le censure alle statuizioni di rigetto della eccezione di nullità del contratto di finanziamento per usurarietà degli interessi applicati e della eccezione di nullità delle fideiussioni.
Ne consegue che la statuizione con la quale giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione di illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi in conto corrente, unica doglianza opposta alla richiesta di pagamento della somma di € 34.331,77 (oltre interessi dal 30/09/2016) portata dallo scoperto del conto n. 6358/102, è coperta dal giudicato ai sensi dell'art. 329 comma secondo c.p.c..
Con un unico complesso motivo, gli appellanti censurano l'impugnata decisione nella parte in cui il giudice di prime cure rigettava l'eccezione di usurarietà dei tassi di interessi applicati al contratto di finanziamento perchè riteneva non condivisibile la metodologia di calcolo utilizzata dagli opponenti, odierni appellanti, per la determinazione del TEG, consistente nella sommatoria al tasso di interessi corrispettivi del tasso di interessi moratorio, e perché, in ogni caso, gli opponenti non avevano mai indicato nei propri atti quale sarebbe il TEG negoziale e quale sarebbe il TEGM di riferimento, né quali sarebbero gli importi illegittimamente addebitati dalla banca (pag.5 sentenza di primo grado).
Contestano altresì la affermazione di validità delle fideiussioni.
Quanto a quest'ultimo profilo, logicamente precedente agli altri, gli appellanti, riproponendo in termini diversi le medesime doglianze mosse in primo grado, assumono che, a seguito della rimodulazione del debito, la garanzia, prima fissata nell'importo di 140.000,00 è stata ridotta all'importo di Euro 30.000,00 e l'unica fideiussione operativa era quella sottoscritta in data 29 maggio 2014, in forza della quale i fideiussori si impegnavano a garantire l'adempimento delle obbligazioni della società debitrice principale fino alla concorrenza di
Euro 30.000, pari alla metà dell'importo garantito;
evidenziano sul punto che "il fatto che l'appellata si sia accontentata di una fideiussione per un importo ben al di sotto del "margine di sicurezza" certifica e dà la misura di come la stessa fosse perfettamente a conoscenza dell'oramai estraneità degli opponenti al destino della società, ma, malgrado ciò abbia pensato di lucrare la posizione di forza, anche in danno di tali soggetti." (pag.7 dell'atto di appello). Chiede dunque la nullità delle fideiussioni sottoscritte.
Le argomentazioni poste a fondamento della doglianza non trovano riscontro documentale. Alla stregua della documentazione prodotta emerge infatti che la Banca abbia agito sulla scorta di due garanzie fideiussorie: la prima contenuta nell'art.5 del finanziamento di originari € 70.000,00, con la quale gli appellanti si sono impegnati a garantire il puntuale adempimento delle obbligazioni che sorgevano in capo alla mutuataria, Controparte_8 alla concorrenza di € 140.000,00; la seconda sottoscritta in data 29/05/2014, con la quale hanno garantito il puntuale adempimento di tutte le obbligazioni presenti e future della medesima società fino alla concorrenza di € 30.000,00.
Non emerge pertanto nessuna rimodulazione dell'importo massimo garantito perché non è ravvisabile alcun collegamento tra le fideiussioni agli atti, considerato il loro oggetto.
Le fideiussioni recano una esplicita indicazione dell'importo massimo garantito, nonché
l'oggetto della garanzia.
Non si ravvisano pertanto profili di nullità.
Quanto al profilo di usurarietà del tasso di interessi applicato al contratto di finanziamento, gli appellanti deducono l'erroneità delle conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure, il quale non ha tenuto conto del fatto che i fideiussori si trovavano nell'impossibilità di poter accedere ai conti correnti della società garantita, e di conseguenza indicare il TEG negoziale e il TEGM di riferimento e gli importi illegittimamente addebitati, circostanza questa che ha indotto loro a chiedere di poter verificare l'usurarietà dei tassi di interesse applicati al contratto di finanziamento, e ciò, non tanto per aver avuto piena contezza di tali violazioni, quanto piuttosto per la superficiale conoscenza dei tassi di interesse applicati. (pag. 1 atto di appello).
Contestavano dunque la decisione del giudice che rigettava la richiesta di consulenza tecnica di ufficio per l'accertamento dell'esistenza dell'eccepita usurarietà dei tassi di interesse, che specificamente reiteravano (pag. 8 atto di appello).
La censura così articolata dagli appellanti non è condivisibile perché, anzitutto, privo di pregio è l'assunto di partenza secondo cui l'omessa produzione documentale trova giustificazione in una non meglio precisata difficoltà di disporre della documentazione relativa ai contratti sottoscritti.
Al riguardo, infatti giova ricordare che l'art 119 comma quattro del Testo NI BA
(TUB) riconosce il diritto di ottenere, a proprie spese, “copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni".
La richiamata disposizione dell'art. 119 viene a porsi tra i più importanti strumenti di tutela che la normativa di trasparenza - quale attualmente stabilita nel testo unico bancario vigente
- riconosca ai soggetti che si trovino ad intrattenere rapporti con gli intermediari bancari. La Suprema Corte ritiene che il diritto nei termini indicati debba spettare anche al fideiussore e non solo al correntista, atteso che il generico riferimento del quarto comma dell'art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993 al "cliente" è idoneo a comprendere, ai fini della richiesta di documentazione, anche il fideiussore, il quale a sua volta può in senso lato definirsi un
"cliente" della banca non diversamente dal correntista debitore principale.
Ciò, in considerazione del fatto che, in ragione dell'accessorietà del rapporto di fideiussione rispetto al contratto di conto corrente e dunque dell'assunzione del contratto di conto corrente dal fideiussore garantito nel profilo dell'oggetto della fideiussione, il diritto del cliente di richiedere in ogni tempo la documentazione degli estratti conto deve ritenersi esteso anche al fideiussore atteso che la fideiussione determina - come è rivelato dalle norme degli artt. 1944 e ss. c.c. - "rapporti fra il creditore ed il fideiussore", i quali certamente e se si vuole sulla base di una lettura lata dell'art. 1945 c.c. implicano che il fideiussore debba potersi "informare", proprio per esercitare i diritti riconosciuti da dette norme, sullo svolgimento del contratto di conto corrente e, dunque, necessariamente implicando il diritto all'esercizio del potere di cui all'art. 119 T.U.B..
Detti rapporti, al di là di quanto implica lo stesso profilo causale della fideiussione, giustificano ampiamente che il fideiussore sia "cliente" agli effetti di quella norma (Cass.
Ord. 24181/2020, Cass. Ord. 4064/2024).
Nel caso di specie, gli appellanti, quindi, avrebbero potuto depositare, nei termini processuali, ampia documentazione a fondamento dei motivi di opposizione, allegando il
TEG negoziale e il TEGM di riferimento per dimostrare l'asserito superamento del tasso- soglia usurario.
Inoltre, proseguendo nella disamina del motivo di appello, gli odierni appellanti si sono limitati a dedurre genericamente, nel primo grado del giudizio, ma anche in appello, una presunta violazione del tasso usurario, senza offrire ulteriori elementi di specificazione in ordine alla violazione rappresentata.
Benché, infatti, l'usurarietà sia rilevabile anche d'ufficio dal giudice di merito e non sia necessaria l'allegazione dei Decreti Ministeriali, non può ritenersi che in capo alla parte non sussista alcun onere di allegazione al riguardo (cfr. Cass. Sez. Unite 18.9.2020 n.19597 secondo cui "il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del TEGM nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento") e tale onere nel caso di specie, non risulta invero essere stato assolto, neppur in minima parte. Gli appellanti, sia in primo grado che nel presente grado del giudizio, si limitano a richiedere l'accertamento tecnico di una eventuale usurarietà degli interessi applicati dalla Banca, non tanto per aver avuto piena contezza di tali violazioni, quanto piuttosto per la superficiale conoscenza dei tassi di interesse applicati. (pag. 1 atto di appello).
Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, e in conformità a quanto statuito sul punto dal giudice di prime cure, tale lacuna probatoria non può essere colmata attraverso la richiesta di una consulenza tecnica d'ufficio, poiché la stessa si rivelerebbe meramente esplorativa.
Infatti, come da orientamento oramai consolidato della Corte di Cassazione, la consulenza tecnica di ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitano di specifiche conoscenze. Essa non può essere disposta al fine di esonerare la parte dall'onere di provare quanto assume ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti circostanze non provati (Cass. Sentenza 9161/2006; Cass.
Sent. 10202/2008; Cass. Ord. 3130/2011; Cass. Ord. 30218/2017; Cass. Ord. 10373/2019).
Alla stregua delle considerazioni che precedono va rigettato l'appello e confermata l'impugnata sentenza.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste in capo agli appellanti secondo la regola sancita dall'art. Parte 1 e Parte_2 "
91, comma 1, c.p.c., e si liquidano come in dispositivo, in considerazione del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo in grado di appello, in applicazione dei parametri di cui al D.M.
n.55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. (Cass.26.10.2018 n.27233; 17.10.2019 n.26297; 20.05.2020 n.
9263).
Va rilevato infine che, a norma dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del 2002,
introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.01.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.4066/2020 del Tribunale di Parte 1 e Parte 2
Controparte 1 in persona del legaleNapoli nei confronti della e con l'intervento rappresentante pro tempore, con atto notificato in data 15.7.2020, in persona del legale rappresentante pro tempore, con volontario di Controparte_4
comparsa di intervento in data 23.9.2024, così provvede:
a) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
b) condanna gli appellanti al pagamento in favore della appellata Controparte 1
[...] e della terza interventrice Controparte_4 delle spese del presente grado del giudizio, che liquida per ciascuna di esse in E.4.888,00 per compensi, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge e rimborso spese generali;
c) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R.n.115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, addì 6.2.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio