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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2025, n. 3338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3338 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al N.R.G. 31590/2020, pendente tra
(c.f. e P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., con l'Avv. FORTUNATO VINCENZO: Email_1
ATTRICE
E
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
con l'Avv. RATTI MASSIMILIANO: C.F._2 Email_2
CONVENUTE
(C.F. , Controparte_3 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art.2901 c.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza e ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art.2901 e ss c.c. accogliere la presente azione revocatoria e quindi dichiarare inefficace nei confronti di l'atto a rogito Parte_1
Notaio di Alghero del 23.12.2016, rep. 22855, racc. 12648 con cui il sig. Persona_1
ha donato alle sig.re e pro indiviso i diritti Controparte_3 Controparte_1 CP_2
di nuda proprietà sull'immobile sito in Alghero, via Sant'Erasmo n. 30 (già n. 12) censito al
Pagina 1 di 9 Catasto fabbricati del Comune di Alghero al foglio 97, mappale 177, subalterno 7. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, oltre accessori di legge”.
Per parte convenuta e : “Chiedono All'Ill.mo Tribunale di Controparte_1 CP_2
Roma, contrariis reiectis, di voler rigettare l'azione revocatoria dispiegata da Parte_1
nei confronti delle sigg.re e perché infondata
[...] CP_2 Controparte_1
in fatto e in diritto. Vinte le spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve esposizione del fatto e svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la (in prosieguo, Parte_1
Parte per brevità, anche solo conveniva in giudizio , e Controparte_3 Controparte_1
deducendo di essere creditrice del primo dell'importo di € 5.000.000,00, dovuto CP_2
a titolo di risarcimento del danno erariale, giusta sentenza di condanna n. 428/2012 resa dalla
Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio in data 23.04.2012 per i fatti illeciti al medesimo contestati ed addebitati, unitamente ad altri soggetti, nell'esercizio degli incarichi di gestione e/o di controllo nell'ambito delle attività del , costituito CP_4
tra una serie di comuni delle province di Roma e Frosinone, per lo svolgimento del servizio pubblico di smaltimento rifiuti e contestuale produzione di energia elettrica e calore a servizio degli enti locali partecipanti al capitale sociale. Deduceva, inoltre, che detta pronuncia era divenuta definitiva, essendo stata confermata in parte qua dalla Corte dei Conti Sezione II
Giurisdizionale Centrale d'Appello con sentenza n. 966/2017 del 12.12.2017.
Asseriva, altresì, che, in costanza della descritta esposizione debitoria, in data 23.12.2016, con atto a rogito del Notaio Dott. in Alghero, Rep. 22855, Racc. 12648, il Persona_2
aveva donato in parti uguali e pro indiviso alle due figlie ed odierne convenute, CP_1 [...]
e , che accettavano, i diritti di nuda proprietà dell'immobile sito in CP_1 CP_2
Alghero, Via S. Erasmo n. 30 (già n. 12), in atti compiutamente identificato e descritto, riservando per sé il diritto di usufrutto vitalizio, così spogliandosi della titolarità dell'unico bene immobile di valore rientrante nel suo patrimonio e residuandogli, all'esito, solamente la titolarità di una minima quota (1/5) di un altro immobile in Macomer (NU), di valore notevolmente inferiore. Impugnava, dunque, tale negozio, in quanto pregiudizievole e diretto a sottrarre il bene alla garanzia del credito e ne chiedeva la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti ex art.2901 c.c., sussistendone tutte le condizioni di legge.
Pagina 2 di 9 Si costituivano le convenute donatarie, e che contestavano la Controparte_1 CP_2
domanda chiedendone il rigetto in quanto infondata in fatto ed in diritto, affermando, sostanzialmente, la natura onerosa dell'atto avversato in quanto, pur avendo le forme della donazione, esso avrebbe avuto, in realtà, finalità restitutorie di un precedente prestito di danaro da al padre, teso a fornirgli la provvista per l'acquisto ed i lavori di CP_2
manutenzione dell'immobile e che questi poi non era stato in grado di onorare. Sulla scorta di tale qualificazione giuridica dell'atto revocando, e della pretesa anteriorità dello stesso rispetto all'insorgenza del credito dell'attrice, eccepivano la carenza delle condizioni per la revocabilità e l'infondatezza della domanda concludendo come in epigrafe.
Non si costituiva il convenuto , pur ritualmente citato, e pertanto ne veniva Controparte_3
dichiarata la contumacia con l'ordinanza di cui al verbale di udienza del 12.01.2021.
In difetto di istanze istruttorie, la causa, istruita documentalmente, ritenuta matura per la decisione, sulle conclusioni delle parti, precisate da ultimo all'udienza del 14.06.2024, trattata con la modalità dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica con decorrenza dal 31.07.2024.
Diritto.
La domanda è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
Giova brevemente ricordare che le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono nell'esistenza di un valido rapporto obbligatorio tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore convenuto, nella presenza di un atto di disposizione del debitore con cui questi modifichi la propria situazione patrimoniale (trasferendo un diritto ovvero assumendo un obbligo), nell'effettività del danno (c.d. eventus damni), inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento dell'atto traslativo, e nella ricorrenza, in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo (ove l'atto sia a titolo oneroso), della c.d.
“scientia damni”, intesa come consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.
Nel caso in decisione sussistono tutte le suddette condizioni. P Sul credito di Pt_1 Parte_1
ha dimostrato documentalmente (e parte convenuta non ha contestato, se non
[...]
limitatamente all'aspetto dell'epoca dell'insorgenza del diritto, su cui meglio infra) la
Pagina 3 di 9 sussistenza del proprio diritto di credito nei confronti di per la somma portata Controparte_3
dalla sentenza di condanna della Corte dei Conti, confermata, per quanto qui rileva, anche in grado di appello (docc.
1-2 citazione).
Sulla qualificazione dell'atto impugnato.
Parte attrice ha, altresì, provato la stipula del contratto di donazione del 23.12.2016 col quale il ha donato alle due figlie la nuda proprietà dell'immobile indicato in atti, riservando CP_1
per sé il diritto di usufrutto vitalizio (doc. 3 citazione).
Orbene, ai fini che ci occupano, è incontestabile che tale negozio sia un atto dispositivo, espressione con la quale si intendono quei negozi suscettibili di modificare la consistenza del patrimonio dell'autore, e, quindi, quelle operazioni, eccedenti l'ordinaria amministrazione, che comportano un mutamento o una menomazione peggiorativa del medesimo, anche in pregiudizio dei creditori dello stesso, quindi, non può che affermarsene la revocabilità per sussistenza del presupposto oggettivo.
In merito a quest'ultimo aspetto, priva di pregio si appalesa l'affermazione della difesa delle convenute in base alla quale l'atto che ci occupa sarebbe da considerarsi a titolo oneroso e, comunque, non soggetto a revoca ai sensi art. 2901 co. 3 c.c. in quanto costituente adempimento di un'obbligazione gravante sul nei confronti della GL per CP_1 CP_2
avere quest'ultima, nell'anno 2002, fornito al padre la provvista per l'acquisto dell'immobile e l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e costi accessori, poi estinta, appunto, con l'attribuzione patrimoniale per cui è causa.
Non può passare inosservata, innanzitutto, la contraddittorietà della stessa prospettazione di parte convenuta, la quale ha, dapprima, affermato genericamente che l'intestazione della piena proprietà dell'immobile in capo al integrerebbe una donazione indiretta da parte della CP_1
GL (pag. 2 comparsa di costituzione), per poi, subito dopo, riferire dell'esistenza di CP_2
un accordo verbale in termini di “prestito” di danaro, con obbligo di restituzione (ibidem).
Ad ogni modo, entrambe le ricostruzioni dei fatti approssimativamente fornite dalle convenute risultano destituite di fondamento e, la prima, comunque, anche irrilevante ai fini dell'odierna azione revocatoria.
Con riferimento, infatti, all'esistenza di un prestito da GL a padre, ribadita anche in comparsa conclusionale (pag. 3 comparsa conclusionale convenute), successivamente estinto con una modalità astrattamente riconducibile alla datio in solutum ex art.1197 c.c., e come tale non soggetto a revoca in quanto adempimento di un debito scaduto, si osserva che manca agli
Pagina 4 di 9 atti qualsivoglia elemento di prova a supporto sia delle finalità del trasferimento e degli accordi eventualmente intercorsi tra le parti in tal senso (peraltro ipotizzabili plausibilmente solo tra il e la GL mentre del tutto estranea al preteso rapporto obbligatorio CP_1 CP_2
sarebbe l'altra donataria, sia, e prima ancora, dell'effettiva erogazione del danaro CP_1
al padre e, quindi, dell'esistenza stessa del presunto credito. La documentazione versata in atti
(docc.
2-3 comparsa costituzione) non è idonea allo scopo, atteso che dall'estratto di c/c e dalla contabile di giroconto (in cui l'ordinante, peraltro, risulta essere tale ) Persona_3
si evincono solo due trasferimenti di danaro del 2.09.2002 e del 4.11.2002, su di un conto corrente intestato a non meglio specificati “ ”, privi di causale e di qualunque Parte_3
riferimento a . Questi, infatti, non risulta in maniera univoca come il Controparte_3
beneficiario del giroconto né figura nominativamente tra gli intestatari del c/c di destinazione delle somme, potendo, ovviamente, il cognome riferirsi anche ad altri membri della CP_1
famiglia. In difetto, dunque, di ulteriori riscontri istruttori non può ritenersi provata, a monte,
l'esistenza dell'asserito credito di nei confronti del padre né, tanto meno, sono CP_2
avvalorati i supposti accordi circa la finalità estintiva dell'atto oggi impugnato.
Questo, pertanto, non potrà che essere qualificato come donazione, secondo il tipo formalmente adottato, e, in quanto tale, a titolo gratuito e certamente revocabile in costanza di tutti i presupposti di legge.
Solo per completezza si osserva infine che, anche ove si volesse dare rilievo all'affermazione delle convenute che l'acquisto della titolarità dell'immobile in capo al sia stato il frutto CP_1
di una donazione indiretta da parte della GL (solo ipotizzabile visto il mero e vago accenno a detta qualificazione), questo non avrebbe comunque alcuna rilevanza nell'odierno giudizio, in quanto non esimerebbe certamente dalla revocabilità della successiva donazione, che ne ha determinato la fuoriuscita dal patrimonio del debitore, qualunque fosse stato lo schema negoziale congegnato per perfezionarne l'acquisizione. Invero, una volta che l'immobile era comunque entrato a far parte del patrimonio di tramite la (presunta) donazione CP_5
indiretta fatta in suo favore dalla GL, il successivo trasferimento, sempre a titolo gratuito, di tale immobile, dal padre alle figlie, costituisce comunque atto dispositivo, come tale soggetto a revocatoria.
Sull'eventus damni e la scientia damni.
Risulta provato anche l'eventus damni.
Come è noto, tale presupposto “ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta
Pagina 5 di 9 totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cass. Sez. 3 Ord. n. 19207 del 19/07/2018).
La difficoltà di soddisfazione può essere anche solo potenziale e deve essere valutata ex ante, cioè al momento del compimento dell'atto soggetto a revoca e non già alla luce della effettiva realizzazione del credito.
Nel caso di specie parte attrice ha dimostrato l'avvenuta modifica del patrimonio del debitore e la permanenza in capo allo stesso del solo usufrutto, diritto reale limitato che, pur avendo un valore ed essendo teoricamente suscettibile di espropriazione forzata, di fatto rende oggettivamente più ardua la prospettiva di utile esperimento di una proceduta esecutiva (sia per il contenuto dello stesso, che per l'età del titolare -73 anni alla data della costituzione- che, come noto, incide sul valore del diritto). L'attrice ha, inoltre, provato che quello donato era l'unico bene di consistente valore in piena proprietà del convenuto. Al medesimo, invero, è residuata unicamente una quota minoritaria di comproprietà di un altro immobile in Macomer
(doc. 4 citazione), di valore sensibilmente inferiore (docc. all. memoria ex art.183 comma 6 n.
2 c.p.c. attrice), che, pur valutata al massimo, palesemente non consente di escludere l'oggettiva dannosità dell'operazione, anche alla luce dell'ingente entità del credito.
A fronte, dunque, dell'indubbia variazione quantitativa e senz'altro peggiorativa (stante la mera “deminutio” senza alcun correlativo incremento) della consistenza patrimoniale dell'obbligato, gravava sul medesimo, in virtù del principio di vicinanza della prova, l'onere di dimostrare di avere delle residualità patrimoniali aggredibili tali da escludere il rischio di insoddisfazione dell'intero credito vantato. Tale prova non è stata fornita.
Parte convenuta, , infatti, non si è costituita, e le convenute costituite non Controparte_3
hanno dedotto alcunché al riguardo, neanche in termini di ulteriori componenti e valori, anche, eventualmente, mobiliari per contestare efficacemente la sussistenza del pregiudizio.
Sussiste anche la scientia damni.
Ai fini della verifica di tale ulteriore requisito è essenziale determinare, prima di tutto, l'epoca di insorgenza del credito onde stabilire se l'atto pregiudizievole sia ad essa anteriore o
Pagina 6 di 9 successiva ed affermare, conseguentemente, la necessità o meno della prova della cosiddetta
“dolosa preordinazione”. Parte Privo di fondamento è l'assunto delle convenute che il credito di sarebbe sorto solo per effetto della pronuncia definitiva del giudizio di appello, risalente all'anno 2017, e, quindi, la donazione sarebbe atto anteriore al sorgere del credito, con ricaduta sull'onere dell'attrice di provare la dolosa preordinazione ad arrecare danno alla creditrice.
Sul punto è sufficiente richiamare l'ormai granitica considerazione che, ai fini dell'utile esperimento dell'azione revocatoria, la giurisprudenza ha accolto una nozione lata del credito, inteso anche come aspettativa, di per sé sufficiente a dare ingresso alla stessa (vedasi Cass.
Sent. n. 7357/2019 “in tema di azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare, sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito, l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, dovendo il giudice accertare unicamente la sua non manifesta pretestuosità o implausibilità”
(Cass. Sez. 6 Ord. n. 4212 del 19/02/2020; conforme Cass. sent. n. 3369/2019).
Nel caso in decisione il debito risarcitorio di è sorto in dipendenza degli Controparte_3
illeciti commessi in espletamento del suo ruolo all'interno del e degli eventi CP_4
lesivi ad essi conseguenti come qualificati ed accertati già nella sentenza della Corte dei conti dell'aprile 2012.
La natura non definitiva del suddetto titolo giudiziale e la pendenza del giudizio di impugnazione (peraltro conclusosi con la conferma della sentenza in parte qua) non scalfiscono tale considerazione, dovendosi storicamente ricondurre l'insorgenza del credito alle ragioni o aspettative scaturenti dai fatti posti sin dall'inizio a fondamento del giudizio di responsabilità dai noti esiti.
Pertanto, la revocanda donazione, risalente, come detto, al dicembre 2016, è senz'altro atto successivo al sorgere del credito.
Nel caso in decisione dunque (atto a titolo gratuito successivo al sorgere del credito), ad integrare la scientia damni è sufficiente la sola consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale,
Pagina 7 di 9 risultando, invece, trascurabili tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (consilium fraudis), aspetti, questi ultimi, che, pertanto, non dovranno essere esaminati ai fini della decisione, perché irrilevanti.
La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato.
Orbene, è provato che al momento della stipula dell'atto impugnato il fosse Controparte_3
Parte consapevole della propria esposizione debitoria verso tanto che ha proposto il ripetuto appello avverso la sentenza di condanna a suo carico. Il , dopo 4 anni dalla CP_1
pubblicazione della pronuncia, nel disporre a titolo gratuito ed a favore di stretti congiunti del proprio diritto di proprietà sul bene immobile di maggior valore, riservandosi solo un diritto dal contenuto più limitato, non poteva ragionevolmente ignorare il proprio impoverimento e quindi la natura pregiudizievole del trasferimento, anche alla luce della rilevante entità del credito e dell'assenza di ulteriori consistenze patrimoniali di valore su cui la creditrice avrebbe potuto soddisfarsi.
Pertanto, argomentando, anche in via logico-presuntiva, ritiene questo giudice che sussistano sufficienti elementi atti a far dedurre che il , all'epoca della donazione, non potesse non CP_1
essere consapevole della necessità di conservare l'integrità del proprio patrimonio per la personale responsabilità ex art. 2740 c.c., né che non si rendesse conto della idoneità dell'atto posto in essere a sottrarre il bene che ne costituiva oggetto ad azioni esecutive e, quindi, della pericolosità in termini di fruttuosa realizzazione coattiva del credito.
Concludendo, la domanda deve essere accolta.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico delle parti convenute in solido tra loro, nella misura liquidata in base ai parametri di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 – applicabile ratione temporis in base al all'art. 6 del medesimo decreto essendosi l'attività difensiva esaurita in data successiva alla loro entrata in vigore (23 ottobre 2022) tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta
– in complessivi € 11.100,00 (di cui € 2.200,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per quella introduttiva, € 3.800,00,00 per la fase istruttoria ed € 3.600,00 per la decisionale), oltre esborsi documentati (€ 518,00 per c.u. ed € 27,00 per diritti forfettari), spese generali al 15%, IVA e
Pagina 8 di 9 CPA come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 31590/2020, ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata, così provvede:
- visto l'art. 2901 c.c., dichiara l'inefficacia e la conseguente inopponibilità a Parte_1
del contratto di donazione del 23.12.2016 a rogito del Notaio Dott.
[...] [...]
, Rep. 22855, Racc. 12648 trascritto il 20.01.2017 presso Agenzia delle Entrate Persona_2
Ufficio Provinciale di Sassari-Territorio Servizi Pubblicità Immobiliare ai numeri Reg. Gen.
804 e Reg. Part. 636, con il quale il sig. ha donato, riservandosi il diritto di Controparte_3
usufrutto vitalizio, alle figlie e che hanno accettato e Controparte_1 CP_2
acquistato in parti uguali e pro indiviso, la nuda proprietà dell'unità immobiliare sita in
Alghero (SS) alla Via S. Erasmo n. 30 (già n. 12), piani 3°-4°, censita nel Catasto Fabbricati del Comune di Alghero al foglio 97, mappale 177, sub. 7;
- dispone l'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c., a margine della trascrizione dell'atto revocato;
- condanna i convenuti , e , in solido tra loro, Controparte_3 Controparte_1 CP_2
alla refusione, in favore dell'attrice in persona del legale Parte_1
rapp.te p.t., delle spese di lite, che liquida in complessivi € 11.100,00 oltre accessori di legge, per compensi ed € 545,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, in data 4/03/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Melania De Martino.
Pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al N.R.G. 31590/2020, pendente tra
(c.f. e P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., con l'Avv. FORTUNATO VINCENZO: Email_1
ATTRICE
E
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
con l'Avv. RATTI MASSIMILIANO: C.F._2 Email_2
CONVENUTE
(C.F. , Controparte_3 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art.2901 c.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza e ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art.2901 e ss c.c. accogliere la presente azione revocatoria e quindi dichiarare inefficace nei confronti di l'atto a rogito Parte_1
Notaio di Alghero del 23.12.2016, rep. 22855, racc. 12648 con cui il sig. Persona_1
ha donato alle sig.re e pro indiviso i diritti Controparte_3 Controparte_1 CP_2
di nuda proprietà sull'immobile sito in Alghero, via Sant'Erasmo n. 30 (già n. 12) censito al
Pagina 1 di 9 Catasto fabbricati del Comune di Alghero al foglio 97, mappale 177, subalterno 7. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, oltre accessori di legge”.
Per parte convenuta e : “Chiedono All'Ill.mo Tribunale di Controparte_1 CP_2
Roma, contrariis reiectis, di voler rigettare l'azione revocatoria dispiegata da Parte_1
nei confronti delle sigg.re e perché infondata
[...] CP_2 Controparte_1
in fatto e in diritto. Vinte le spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve esposizione del fatto e svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la (in prosieguo, Parte_1
Parte per brevità, anche solo conveniva in giudizio , e Controparte_3 Controparte_1
deducendo di essere creditrice del primo dell'importo di € 5.000.000,00, dovuto CP_2
a titolo di risarcimento del danno erariale, giusta sentenza di condanna n. 428/2012 resa dalla
Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio in data 23.04.2012 per i fatti illeciti al medesimo contestati ed addebitati, unitamente ad altri soggetti, nell'esercizio degli incarichi di gestione e/o di controllo nell'ambito delle attività del , costituito CP_4
tra una serie di comuni delle province di Roma e Frosinone, per lo svolgimento del servizio pubblico di smaltimento rifiuti e contestuale produzione di energia elettrica e calore a servizio degli enti locali partecipanti al capitale sociale. Deduceva, inoltre, che detta pronuncia era divenuta definitiva, essendo stata confermata in parte qua dalla Corte dei Conti Sezione II
Giurisdizionale Centrale d'Appello con sentenza n. 966/2017 del 12.12.2017.
Asseriva, altresì, che, in costanza della descritta esposizione debitoria, in data 23.12.2016, con atto a rogito del Notaio Dott. in Alghero, Rep. 22855, Racc. 12648, il Persona_2
aveva donato in parti uguali e pro indiviso alle due figlie ed odierne convenute, CP_1 [...]
e , che accettavano, i diritti di nuda proprietà dell'immobile sito in CP_1 CP_2
Alghero, Via S. Erasmo n. 30 (già n. 12), in atti compiutamente identificato e descritto, riservando per sé il diritto di usufrutto vitalizio, così spogliandosi della titolarità dell'unico bene immobile di valore rientrante nel suo patrimonio e residuandogli, all'esito, solamente la titolarità di una minima quota (1/5) di un altro immobile in Macomer (NU), di valore notevolmente inferiore. Impugnava, dunque, tale negozio, in quanto pregiudizievole e diretto a sottrarre il bene alla garanzia del credito e ne chiedeva la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti ex art.2901 c.c., sussistendone tutte le condizioni di legge.
Pagina 2 di 9 Si costituivano le convenute donatarie, e che contestavano la Controparte_1 CP_2
domanda chiedendone il rigetto in quanto infondata in fatto ed in diritto, affermando, sostanzialmente, la natura onerosa dell'atto avversato in quanto, pur avendo le forme della donazione, esso avrebbe avuto, in realtà, finalità restitutorie di un precedente prestito di danaro da al padre, teso a fornirgli la provvista per l'acquisto ed i lavori di CP_2
manutenzione dell'immobile e che questi poi non era stato in grado di onorare. Sulla scorta di tale qualificazione giuridica dell'atto revocando, e della pretesa anteriorità dello stesso rispetto all'insorgenza del credito dell'attrice, eccepivano la carenza delle condizioni per la revocabilità e l'infondatezza della domanda concludendo come in epigrafe.
Non si costituiva il convenuto , pur ritualmente citato, e pertanto ne veniva Controparte_3
dichiarata la contumacia con l'ordinanza di cui al verbale di udienza del 12.01.2021.
In difetto di istanze istruttorie, la causa, istruita documentalmente, ritenuta matura per la decisione, sulle conclusioni delle parti, precisate da ultimo all'udienza del 14.06.2024, trattata con la modalità dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica con decorrenza dal 31.07.2024.
Diritto.
La domanda è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
Giova brevemente ricordare che le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono nell'esistenza di un valido rapporto obbligatorio tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore convenuto, nella presenza di un atto di disposizione del debitore con cui questi modifichi la propria situazione patrimoniale (trasferendo un diritto ovvero assumendo un obbligo), nell'effettività del danno (c.d. eventus damni), inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento dell'atto traslativo, e nella ricorrenza, in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo (ove l'atto sia a titolo oneroso), della c.d.
“scientia damni”, intesa come consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.
Nel caso in decisione sussistono tutte le suddette condizioni. P Sul credito di Pt_1 Parte_1
ha dimostrato documentalmente (e parte convenuta non ha contestato, se non
[...]
limitatamente all'aspetto dell'epoca dell'insorgenza del diritto, su cui meglio infra) la
Pagina 3 di 9 sussistenza del proprio diritto di credito nei confronti di per la somma portata Controparte_3
dalla sentenza di condanna della Corte dei Conti, confermata, per quanto qui rileva, anche in grado di appello (docc.
1-2 citazione).
Sulla qualificazione dell'atto impugnato.
Parte attrice ha, altresì, provato la stipula del contratto di donazione del 23.12.2016 col quale il ha donato alle due figlie la nuda proprietà dell'immobile indicato in atti, riservando CP_1
per sé il diritto di usufrutto vitalizio (doc. 3 citazione).
Orbene, ai fini che ci occupano, è incontestabile che tale negozio sia un atto dispositivo, espressione con la quale si intendono quei negozi suscettibili di modificare la consistenza del patrimonio dell'autore, e, quindi, quelle operazioni, eccedenti l'ordinaria amministrazione, che comportano un mutamento o una menomazione peggiorativa del medesimo, anche in pregiudizio dei creditori dello stesso, quindi, non può che affermarsene la revocabilità per sussistenza del presupposto oggettivo.
In merito a quest'ultimo aspetto, priva di pregio si appalesa l'affermazione della difesa delle convenute in base alla quale l'atto che ci occupa sarebbe da considerarsi a titolo oneroso e, comunque, non soggetto a revoca ai sensi art. 2901 co. 3 c.c. in quanto costituente adempimento di un'obbligazione gravante sul nei confronti della GL per CP_1 CP_2
avere quest'ultima, nell'anno 2002, fornito al padre la provvista per l'acquisto dell'immobile e l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e costi accessori, poi estinta, appunto, con l'attribuzione patrimoniale per cui è causa.
Non può passare inosservata, innanzitutto, la contraddittorietà della stessa prospettazione di parte convenuta, la quale ha, dapprima, affermato genericamente che l'intestazione della piena proprietà dell'immobile in capo al integrerebbe una donazione indiretta da parte della CP_1
GL (pag. 2 comparsa di costituzione), per poi, subito dopo, riferire dell'esistenza di CP_2
un accordo verbale in termini di “prestito” di danaro, con obbligo di restituzione (ibidem).
Ad ogni modo, entrambe le ricostruzioni dei fatti approssimativamente fornite dalle convenute risultano destituite di fondamento e, la prima, comunque, anche irrilevante ai fini dell'odierna azione revocatoria.
Con riferimento, infatti, all'esistenza di un prestito da GL a padre, ribadita anche in comparsa conclusionale (pag. 3 comparsa conclusionale convenute), successivamente estinto con una modalità astrattamente riconducibile alla datio in solutum ex art.1197 c.c., e come tale non soggetto a revoca in quanto adempimento di un debito scaduto, si osserva che manca agli
Pagina 4 di 9 atti qualsivoglia elemento di prova a supporto sia delle finalità del trasferimento e degli accordi eventualmente intercorsi tra le parti in tal senso (peraltro ipotizzabili plausibilmente solo tra il e la GL mentre del tutto estranea al preteso rapporto obbligatorio CP_1 CP_2
sarebbe l'altra donataria, sia, e prima ancora, dell'effettiva erogazione del danaro CP_1
al padre e, quindi, dell'esistenza stessa del presunto credito. La documentazione versata in atti
(docc.
2-3 comparsa costituzione) non è idonea allo scopo, atteso che dall'estratto di c/c e dalla contabile di giroconto (in cui l'ordinante, peraltro, risulta essere tale ) Persona_3
si evincono solo due trasferimenti di danaro del 2.09.2002 e del 4.11.2002, su di un conto corrente intestato a non meglio specificati “ ”, privi di causale e di qualunque Parte_3
riferimento a . Questi, infatti, non risulta in maniera univoca come il Controparte_3
beneficiario del giroconto né figura nominativamente tra gli intestatari del c/c di destinazione delle somme, potendo, ovviamente, il cognome riferirsi anche ad altri membri della CP_1
famiglia. In difetto, dunque, di ulteriori riscontri istruttori non può ritenersi provata, a monte,
l'esistenza dell'asserito credito di nei confronti del padre né, tanto meno, sono CP_2
avvalorati i supposti accordi circa la finalità estintiva dell'atto oggi impugnato.
Questo, pertanto, non potrà che essere qualificato come donazione, secondo il tipo formalmente adottato, e, in quanto tale, a titolo gratuito e certamente revocabile in costanza di tutti i presupposti di legge.
Solo per completezza si osserva infine che, anche ove si volesse dare rilievo all'affermazione delle convenute che l'acquisto della titolarità dell'immobile in capo al sia stato il frutto CP_1
di una donazione indiretta da parte della GL (solo ipotizzabile visto il mero e vago accenno a detta qualificazione), questo non avrebbe comunque alcuna rilevanza nell'odierno giudizio, in quanto non esimerebbe certamente dalla revocabilità della successiva donazione, che ne ha determinato la fuoriuscita dal patrimonio del debitore, qualunque fosse stato lo schema negoziale congegnato per perfezionarne l'acquisizione. Invero, una volta che l'immobile era comunque entrato a far parte del patrimonio di tramite la (presunta) donazione CP_5
indiretta fatta in suo favore dalla GL, il successivo trasferimento, sempre a titolo gratuito, di tale immobile, dal padre alle figlie, costituisce comunque atto dispositivo, come tale soggetto a revocatoria.
Sull'eventus damni e la scientia damni.
Risulta provato anche l'eventus damni.
Come è noto, tale presupposto “ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta
Pagina 5 di 9 totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cass. Sez. 3 Ord. n. 19207 del 19/07/2018).
La difficoltà di soddisfazione può essere anche solo potenziale e deve essere valutata ex ante, cioè al momento del compimento dell'atto soggetto a revoca e non già alla luce della effettiva realizzazione del credito.
Nel caso di specie parte attrice ha dimostrato l'avvenuta modifica del patrimonio del debitore e la permanenza in capo allo stesso del solo usufrutto, diritto reale limitato che, pur avendo un valore ed essendo teoricamente suscettibile di espropriazione forzata, di fatto rende oggettivamente più ardua la prospettiva di utile esperimento di una proceduta esecutiva (sia per il contenuto dello stesso, che per l'età del titolare -73 anni alla data della costituzione- che, come noto, incide sul valore del diritto). L'attrice ha, inoltre, provato che quello donato era l'unico bene di consistente valore in piena proprietà del convenuto. Al medesimo, invero, è residuata unicamente una quota minoritaria di comproprietà di un altro immobile in Macomer
(doc. 4 citazione), di valore sensibilmente inferiore (docc. all. memoria ex art.183 comma 6 n.
2 c.p.c. attrice), che, pur valutata al massimo, palesemente non consente di escludere l'oggettiva dannosità dell'operazione, anche alla luce dell'ingente entità del credito.
A fronte, dunque, dell'indubbia variazione quantitativa e senz'altro peggiorativa (stante la mera “deminutio” senza alcun correlativo incremento) della consistenza patrimoniale dell'obbligato, gravava sul medesimo, in virtù del principio di vicinanza della prova, l'onere di dimostrare di avere delle residualità patrimoniali aggredibili tali da escludere il rischio di insoddisfazione dell'intero credito vantato. Tale prova non è stata fornita.
Parte convenuta, , infatti, non si è costituita, e le convenute costituite non Controparte_3
hanno dedotto alcunché al riguardo, neanche in termini di ulteriori componenti e valori, anche, eventualmente, mobiliari per contestare efficacemente la sussistenza del pregiudizio.
Sussiste anche la scientia damni.
Ai fini della verifica di tale ulteriore requisito è essenziale determinare, prima di tutto, l'epoca di insorgenza del credito onde stabilire se l'atto pregiudizievole sia ad essa anteriore o
Pagina 6 di 9 successiva ed affermare, conseguentemente, la necessità o meno della prova della cosiddetta
“dolosa preordinazione”. Parte Privo di fondamento è l'assunto delle convenute che il credito di sarebbe sorto solo per effetto della pronuncia definitiva del giudizio di appello, risalente all'anno 2017, e, quindi, la donazione sarebbe atto anteriore al sorgere del credito, con ricaduta sull'onere dell'attrice di provare la dolosa preordinazione ad arrecare danno alla creditrice.
Sul punto è sufficiente richiamare l'ormai granitica considerazione che, ai fini dell'utile esperimento dell'azione revocatoria, la giurisprudenza ha accolto una nozione lata del credito, inteso anche come aspettativa, di per sé sufficiente a dare ingresso alla stessa (vedasi Cass.
Sent. n. 7357/2019 “in tema di azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare, sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito, l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, dovendo il giudice accertare unicamente la sua non manifesta pretestuosità o implausibilità”
(Cass. Sez. 6 Ord. n. 4212 del 19/02/2020; conforme Cass. sent. n. 3369/2019).
Nel caso in decisione il debito risarcitorio di è sorto in dipendenza degli Controparte_3
illeciti commessi in espletamento del suo ruolo all'interno del e degli eventi CP_4
lesivi ad essi conseguenti come qualificati ed accertati già nella sentenza della Corte dei conti dell'aprile 2012.
La natura non definitiva del suddetto titolo giudiziale e la pendenza del giudizio di impugnazione (peraltro conclusosi con la conferma della sentenza in parte qua) non scalfiscono tale considerazione, dovendosi storicamente ricondurre l'insorgenza del credito alle ragioni o aspettative scaturenti dai fatti posti sin dall'inizio a fondamento del giudizio di responsabilità dai noti esiti.
Pertanto, la revocanda donazione, risalente, come detto, al dicembre 2016, è senz'altro atto successivo al sorgere del credito.
Nel caso in decisione dunque (atto a titolo gratuito successivo al sorgere del credito), ad integrare la scientia damni è sufficiente la sola consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale,
Pagina 7 di 9 risultando, invece, trascurabili tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (consilium fraudis), aspetti, questi ultimi, che, pertanto, non dovranno essere esaminati ai fini della decisione, perché irrilevanti.
La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato.
Orbene, è provato che al momento della stipula dell'atto impugnato il fosse Controparte_3
Parte consapevole della propria esposizione debitoria verso tanto che ha proposto il ripetuto appello avverso la sentenza di condanna a suo carico. Il , dopo 4 anni dalla CP_1
pubblicazione della pronuncia, nel disporre a titolo gratuito ed a favore di stretti congiunti del proprio diritto di proprietà sul bene immobile di maggior valore, riservandosi solo un diritto dal contenuto più limitato, non poteva ragionevolmente ignorare il proprio impoverimento e quindi la natura pregiudizievole del trasferimento, anche alla luce della rilevante entità del credito e dell'assenza di ulteriori consistenze patrimoniali di valore su cui la creditrice avrebbe potuto soddisfarsi.
Pertanto, argomentando, anche in via logico-presuntiva, ritiene questo giudice che sussistano sufficienti elementi atti a far dedurre che il , all'epoca della donazione, non potesse non CP_1
essere consapevole della necessità di conservare l'integrità del proprio patrimonio per la personale responsabilità ex art. 2740 c.c., né che non si rendesse conto della idoneità dell'atto posto in essere a sottrarre il bene che ne costituiva oggetto ad azioni esecutive e, quindi, della pericolosità in termini di fruttuosa realizzazione coattiva del credito.
Concludendo, la domanda deve essere accolta.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico delle parti convenute in solido tra loro, nella misura liquidata in base ai parametri di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 – applicabile ratione temporis in base al all'art. 6 del medesimo decreto essendosi l'attività difensiva esaurita in data successiva alla loro entrata in vigore (23 ottobre 2022) tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta
– in complessivi € 11.100,00 (di cui € 2.200,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per quella introduttiva, € 3.800,00,00 per la fase istruttoria ed € 3.600,00 per la decisionale), oltre esborsi documentati (€ 518,00 per c.u. ed € 27,00 per diritti forfettari), spese generali al 15%, IVA e
Pagina 8 di 9 CPA come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 31590/2020, ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata, così provvede:
- visto l'art. 2901 c.c., dichiara l'inefficacia e la conseguente inopponibilità a Parte_1
del contratto di donazione del 23.12.2016 a rogito del Notaio Dott.
[...] [...]
, Rep. 22855, Racc. 12648 trascritto il 20.01.2017 presso Agenzia delle Entrate Persona_2
Ufficio Provinciale di Sassari-Territorio Servizi Pubblicità Immobiliare ai numeri Reg. Gen.
804 e Reg. Part. 636, con il quale il sig. ha donato, riservandosi il diritto di Controparte_3
usufrutto vitalizio, alle figlie e che hanno accettato e Controparte_1 CP_2
acquistato in parti uguali e pro indiviso, la nuda proprietà dell'unità immobiliare sita in
Alghero (SS) alla Via S. Erasmo n. 30 (già n. 12), piani 3°-4°, censita nel Catasto Fabbricati del Comune di Alghero al foglio 97, mappale 177, sub. 7;
- dispone l'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c., a margine della trascrizione dell'atto revocato;
- condanna i convenuti , e , in solido tra loro, Controparte_3 Controparte_1 CP_2
alla refusione, in favore dell'attrice in persona del legale Parte_1
rapp.te p.t., delle spese di lite, che liquida in complessivi € 11.100,00 oltre accessori di legge, per compensi ed € 545,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, in data 4/03/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Melania De Martino.
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