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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/10/2025, n. 3207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3207 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 8762/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 23/07/2025 da
1) Parte_1
Nato il 01/06/1952 a BRINDISI (BR) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]2 20100 ASSAGO ITALIA con l'Avv. SCHIATTI ELIANA elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore e
2) Controparte_1
Nata il 27/04/1961 a SPAGNA cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], 2 20100 ROZZANO ITALIA con l'Avv. SCHIATTI ELIANA elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore divorziati con sentenza n. 5284/2025 del Tribunale di Milano emessa il 06.04.2005
con i seguenti figli: , nata il [...] e , nata il [...] Per_1 Per_2 FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., le parti sopra indicate hanno chiesto la modifica della sentenza n. 5284/2025 del Tribunale di Milano emessa il 06.04.2005. Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
“1. le parti concordano per la diminuzione del contributo al mantenimento pari ad Euro 800,00
(ottocento/00) mensili a carico del Signor a favore della Signora con Pt_1 CP_1 decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto;
2. il Signor si obbliga annualmente al versamento dell'importo di Euro 6.000,00 Pt_1
(seimila/00) in favore della Signora a titolo di assegno divorzile che verrà versato in CP_1 seguito alla sottoscrizione del presente atto e poi ogni anno a venire seguirà il mese di decorrenza;
”
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 5284/2025 del Tribunale di
Milano emessa il 06.04.2005, così statuisce:
1) Omologa le condizioni in conformità all'accordo raggiunto dalle parti come in parte motiva riportato, da intendersi qui integralmente trascritte
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 01/10/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 23/07/2025 da
1) Parte_1
Nato il 01/06/1952 a BRINDISI (BR) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]2 20100 ASSAGO ITALIA con l'Avv. SCHIATTI ELIANA elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore e
2) Controparte_1
Nata il 27/04/1961 a SPAGNA cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], 2 20100 ROZZANO ITALIA con l'Avv. SCHIATTI ELIANA elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore divorziati con sentenza n. 5284/2025 del Tribunale di Milano emessa il 06.04.2005
con i seguenti figli: , nata il [...] e , nata il [...] Per_1 Per_2 FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., le parti sopra indicate hanno chiesto la modifica della sentenza n. 5284/2025 del Tribunale di Milano emessa il 06.04.2005. Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
“1. le parti concordano per la diminuzione del contributo al mantenimento pari ad Euro 800,00
(ottocento/00) mensili a carico del Signor a favore della Signora con Pt_1 CP_1 decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto;
2. il Signor si obbliga annualmente al versamento dell'importo di Euro 6.000,00 Pt_1
(seimila/00) in favore della Signora a titolo di assegno divorzile che verrà versato in CP_1 seguito alla sottoscrizione del presente atto e poi ogni anno a venire seguirà il mese di decorrenza;
”
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 5284/2025 del Tribunale di
Milano emessa il 06.04.2005, così statuisce:
1) Omologa le condizioni in conformità all'accordo raggiunto dalle parti come in parte motiva riportato, da intendersi qui integralmente trascritte
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 01/10/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato