Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 2819
CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Accolto
    Omessa notifica atto presupposto

    La Corte ha ritenuto che la notifica dell'avviso di accertamento non si sia perfezionata nei termini di legge a causa di un ritardo nel suo invio da parte dell'Ufficio, successivo alla variazione di residenza del contribuente.

  • Accolto
    Vizio di notifica

    La Corte ha accolto il ricorso basandosi sul vizio di notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento), ritenendo l'intimazione di pagamento priva di giuridici effetti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 2819
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2819
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

    Testo completo