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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 2819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2819 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2819/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
CECINELLI GUIDO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7393/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo N. 48 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249086826529000 IRPEF-ALTRO 2015
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo N. 48 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJNM002291 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1162/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'intimazione di pagamento in epigrafe, proponeva ricorso il sig. Ricorrente_1 eccependo l'infondatezza della pretesa fiscale.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 02.02.2026 la Corte della Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma accoglieva il ricorso per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contribuente eccepiva l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, atto presupposto rispetto all'intimazione oggi impugnata, la mancata allegazione degli atti presupposti e l'avvenuta prescrizione.
Preliminarmente la Corte rileva che il contribuente aveva cambiato la propria residenza anagrafica da Indirizzo_1 Roma a Indirizzo_2 Roma, così come ammesso anche dall'Ufficio.
La difesa del ricorrente ha provato tale circostanza e dal 21.07.2021 (data di spedizione del plico da parte dell'Ufficio) a ritroso fino al 14.06.2021 (data della variazione anagrafica) erano trascorsi oltre 30 giorni come previsto dall'art. 60 co. 3 DPR 600/73.
La notifica si sarebbe dovuta perfezionare entro il 14.07.2021 e non il 21.07.2021 così come risulta dagli atti del giudizio.
Detta circostanza è assorbente rispetto alle altre eccezioni sollevate dall'Ufficio.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e l'atto impugnato deve essere considerato privo di giuridici effetti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore del ricorrente, e per esso in favore del suo difensore antistatario, nella misura di € 500,00 oltre oneri accessori di legge e al rimborso del CUT.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna l'ufficio costituito alle spese del giudizio, liquidate nella misura di euro 500,00 oltre oneri accessori e al rimborso del cut in favore del ricorrente e per esso in favore del suo difensore antistatario.
Roma, 02/02/2026
Il Giudice Monocratico
GU LL
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
CECINELLI GUIDO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7393/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo N. 48 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249086826529000 IRPEF-ALTRO 2015
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo N. 48 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJNM002291 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1162/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'intimazione di pagamento in epigrafe, proponeva ricorso il sig. Ricorrente_1 eccependo l'infondatezza della pretesa fiscale.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 02.02.2026 la Corte della Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma accoglieva il ricorso per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contribuente eccepiva l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, atto presupposto rispetto all'intimazione oggi impugnata, la mancata allegazione degli atti presupposti e l'avvenuta prescrizione.
Preliminarmente la Corte rileva che il contribuente aveva cambiato la propria residenza anagrafica da Indirizzo_1 Roma a Indirizzo_2 Roma, così come ammesso anche dall'Ufficio.
La difesa del ricorrente ha provato tale circostanza e dal 21.07.2021 (data di spedizione del plico da parte dell'Ufficio) a ritroso fino al 14.06.2021 (data della variazione anagrafica) erano trascorsi oltre 30 giorni come previsto dall'art. 60 co. 3 DPR 600/73.
La notifica si sarebbe dovuta perfezionare entro il 14.07.2021 e non il 21.07.2021 così come risulta dagli atti del giudizio.
Detta circostanza è assorbente rispetto alle altre eccezioni sollevate dall'Ufficio.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e l'atto impugnato deve essere considerato privo di giuridici effetti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore del ricorrente, e per esso in favore del suo difensore antistatario, nella misura di € 500,00 oltre oneri accessori di legge e al rimborso del CUT.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna l'ufficio costituito alle spese del giudizio, liquidate nella misura di euro 500,00 oltre oneri accessori e al rimborso del cut in favore del ricorrente e per esso in favore del suo difensore antistatario.
Roma, 02/02/2026
Il Giudice Monocratico
GU LL