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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 22/09/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia pronunciando nella causa n. 1012/2024 promossa da (Avv. Floriano Garofalo)
contro
Parte_1
l (avv. Leonardo Lucio Moretti) avente ad oggetto: riconoscimento del CP_1 diritto alla rendita ai superstiti ex art. 85 T.U. n. 1124/1965 e assegno funerario, osserva quanto segue:
- 1 -
Con atto di ricorso, depositato il 9 ottobre 2024, la ricorrente in epigrafe indicata, in proprio e in qualità di erede del sig. esponeva che il Persona_1 de cuius, dal gennaio 1975 e fino al pensionamento avvenuto nel luglio 1999, aveva lavorato come muratore alle dipendenze di diverse imprese edili, venendo sempre impiegato nei lavori di ristrutturazione e costruzione di immobili. In particolare, il Sig. fra le tante lavorazioni tipiche dell'attività edilizia, Per_1 aveva “principalmente svolto quelle relative alla rimozione dell'amianto dalle coperture dei tetti da demolire e dai pannelli isolanti, tutti realizzati in amianto, utilizzando particolari strumenti di lavoro, quali mole, motopicco e trapani.” Egli, inoltre, “una volta smantellati i tetti, procedeva alla ricostruzione degli stessi con l'utilizzo dello stesso amianto, per cui, in tutte le suddette lavorazioni, veniva, quotidianamente, sempre a contatto diretto con le polveri cancerogene sprigionate dal pericoloso materiale, senza aver mai ricevuto, dai suoi datori di lavoro, alcun sistema di protezione dalle pericolose inalazioni.” La ricorrente deduceva, quindi, che in seguito al decesso del sig. - avvenuto in data 10.03.2023 a causa di Per_1 mesotelioma fibroso polmonare - la stessa aveva denunciato all' la malattia CP_1 professionale “mesotelioma pleurico” contratta dal marito, chiedendo quindi il riconoscimento della tecnopatia e la conseguente corresponsione in suo favore della rendita ai superstiti. La richiesta veniva respinta dall' per assenza, CP_2 nelle lavorazioni svolte, dello specifico rischio di contrarre la malattia denunciata e l'opposizione proposta rimaneva priva di riscontro. Ritenendo la patologia di origine professionale e il decesso riconducibile alla medesima patologia, la ricorrente concludeva chiedendo di “A) - Accertare la natura professionale e quindi l'entità dei postumi a carattere permanente conseguenti al “mesotelioma pleurico” contratto dal Sig. nell'esercizio ed a causa delle Persona_1 lavorazioni alle quali è stato addetto e nell'ambito dell'ambiente di lavoro in cui ha sempre operato. B) - Accertare e dichiarare, conseguentemente, il nesso di causalità tra la suddetta malattia professionale ed il decesso del Sig. Per_1
che sia perciò da attribuire, quanto meno in termini di concausa, alla
[...] malattia stessa. C) - Condannare, pertanto, l' , a corrispondere alla CP_1 ricorrente la rendita ai superstiti a questa spettante ai sensi di legge, condannandolo altresì alla corresponsione in favore della stessa dell'assegno funerario ed a qualsiasi altra prestazione presupposta, connessa e/o conseguenziale, con decorrenza come per legge. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Floriano Garofalo, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi e con sentenza provvisoriamente esecutiva.”
L' costituitosi in giudizio, resisteva alla domanda e ne chiedeva il CP_1 rigetto, ritenendo non “essere mai stata fornita prova di certa, congrua, oggettiva e continuativa esposizione del Sig. all'amianto.” Persona_1
La causa, istruita con documenti, con l'escussione di testimoni e con l'espletamento di una C.T.U. medico legale, veniva alfine decisa mediante la successiva adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.
- 2 -
Il ricorso è risultato fondato e può essere accolto sulla base delle considerazioni che seguono.
Va, anzitutto, premesso che ai sensi dell'art. 85 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
Pag. 2 di 7 infortuni sul lavoro e le malattie professionali - per il caso morte del lavoratore
“spetta a favore dei superstiti sottoindicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al 100 per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. Per i lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014 la rendita ai superstiti è calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116: 1) il cinquanta per cento al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio;
in questo secondo caso è corrisposta la somma pari a tre annualità di rendita;
2) il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita è loro corrisposta finché dura l'inabilità.” (…) “Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto un assegno di euro 10.000 al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi ultimi, ai fratelli e sorelle. Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno è corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione della morte del lavoratore nella misura corrispondente alla spesa sostenuta, entro il limite massimo dell'importo previsto per i superstiti aventi diritto a rendita.”
Tanto premesso, va rilevato che l'istruttoria condotta nel corso del giudizio ha consentito di provare che effettivamente l'attività lavorativa svolta dal sig. Per_1 ne abbia comportato l'esposizione all'amianto.
Il teste collega del de cuius per circa dieci anni e adibito alle Tes_1 medesime mansioni, ha confermato che “il Sig. fra le tante lavorazioni Per_1 relative all'attività edilizia, ha principalmente svolto quelle relative alla rimozione dell'amianto dalle coperture dei tetti delle abitazioni da demolire e dai pannelli
Pag. 3 di 7 isolanti, tutti realizzati in amianto, utilizzando particolari strumenti di lavoro, quali mole, motopicco e trapani” precisando: “sapevamo che il materiale che trattavamo era amianto;
lavoravamo con la ditta Di IN MA e l'attività prevalente era di rimozione e riposizionamento dell'amianto; l'orario di lavoro era dal lunedì al venerdì dalle 7 del mattino alle 5 del pomeriggio circa”. Il teste ha, altresì, confermato che il sig. “inoltre, una volta smantellati i tetti, Per_1 procedeva alla ricostruzione degli stessi con l'utilizzo dello stesso amianto, per cui, in tutte le suddette lavorazioni, veniva sempre, quotidianamente, a contatto diretto con le polveri cancerogene sprigionate da tale materiale, senza aver mai ricevuto, dai suoi datori di lavoro, alcun sistema di protezione al fine di evitare le inalazioni di tali polveri.”
Sostanzialmente sovrapponibile è stata la deposizione del teste Tes_2 collega del de cuius dal 1990 e fino al pensionamento, il quale ha precisato:
“l'attività lavorativa era quella che mi è stata letta;
dovevamo tagliare il materiale quindi si sprigionavano polveri e non avevamo dispositivi di protezione per la respirazione;
sapevamo che si trattava di amianto;
la maggior parte del materiale che trattavamo era amianto;
preciso che l'orario di lavoro era di otto ore al giorno dal lunedì al venerdì, e che abbiamo lavorato per diverse ditte.”
Il C.T.U., all'esito di scrupoloso esame del caso concreto ed attenta valutazione della documentazione sanitaria prodotta, ha anzitutto affermato che “il Sig.
è deceduto per: mesotelioma epiteliale maligno destro con associato Per_1 massivo versamento pleurico omolaterale”. Il consulente ha chiarito che il mesotelioma pleurico maligno è una neoplasia estremamente aggressiva,
“principalmente causata dall'esposizione all'amianto (fra l'80 e il 90% dei casi);
l'insorgenza è caratterizzata da una lunga latenza con una media stimata di 35-40 anni, la restante parte dei casi di questa neoplasia (meno del 20%), non direttamente attribuibile all'amianto, può essere: “spontaneo” tumore molto raro
– un caso per milioni di persone – oppure “non spontaneo” correlato a specifici fattori di rischio: esposizioni a erionite, radioterapia del torace, predisposizione genetica (gene BAP1), virus tumorali, talco contaminato con asbesto, nanomateriali, infiammazioni pleuriche croniche (NB: per ciascuna di queste
Pag. 4 di 7 cause vi sono pochi dati nella letteratura scientifica).”
Tanto chiarito, il C.T.U. ha ritenuto non esservi “alcun dubbio che l'attività lavorativa del Sig. svolta per almeno 25 anni nello scorso secolo: operaio Per_1 edile, preveda con elevata frequenza l'esposizione all'amianto che, come sopra descritto, è il principale fattore noto ed acclarato di rischio per il mesotelioma pleurico maligno. La conferma, ove necessaria, la troviamo nelle lucide testimonianze rese al Sig. Giudice nell'udienza del 31.03.2025. Non vi sono peraltro nella storia clinica del Sig. fattori di rischio per mesotelioma Per_1 pleurico non amianto correlato”, affermando che “il decesso del Sig. Per_1
causato dal mesotelioma pleurico maligno è senz'altro da attribuire
[...] all'attività lavorativa – muratore – svolta dallo stesso. Il mesotelioma pleurico accertato del Sig. giustifica il riconoscimento della malattia professionale Per_1 nella misura del 100% con la corrispondente corresponsione della rendita al coniuge ricorrente a partire dalla presentazione del 1°certificato medico di malattia professionale: 19.06.2023.”
Il C.T.U. ha quindi concluso che “alla signora Parte_1 coniuge e legittima erede del sig. deceduto all'età di 84 anni il Persona_1
10.03.2023 a causa di “mesotelioma epiteliale maligno destro con associato massivo versamento pleurico omolaterale”, sono dovuti il riconoscimento nella misura del 100% della malattia professionale e la corresponsione della rendita ai superstiti.”
Tali risultanze peritali ben possono essere poste alla base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto delle risultanze istruttorie del giudizio, della documentazione sanitaria in atti, dello stato di salute preesistente, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali del de cuius e di quant'altro utile allo scopo. Del tutto condivisibili si ritengono i chiarimenti forniti dal consulente d'ufficio in riscontro alle osservazioni formulate da parte resistente, atteso che, peraltro, tutti i testimoni escussi in giudizio hanno affermato con certezza che le lavorazioni svolte dal de cuius erano state caratterizzate dal contatto diretto con l'amianto.
Riconosciuto il nesso causale tra la patologia che ha condotto il de cuius al
Pag. 5 di 7 decesso e l'attività lavorativa espletata, deve concludersi per il riconoscimento alla ricorrente, quale superstite, del diritto alla prestazione economica della rendita di cui all'art. 85 del D.P.R. n. 1124/1965 nonché all'assegno una tantum, con conseguente condanna dell' in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura di legge, con gli accessori di legge.
- 3 -
In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., parte resistente va infine condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte che, tenuto conto del valore e della natura della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, e con speciale riferimento all'attività svolta innanzi al giudice (ex d.m. 55/2014), si liquidano in complessivi euro 2695,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, nonché ancora al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, dichiara che il sig. era affetto da mesotelioma pleurico di origine professionale;
Persona_1 dichiara che il decesso del sig. è stato causato dalla predetta Persona_1 malattia professionale e, per l'effetto, condanna l' : a corrispondere a CP_1 la rendita ai superstiti ex art. 85 del D.P.R. n. 1124/1965 Parte_1 dal primo giorno del mese successivo alla domanda del 19.06.2023 e l'assegno funerario, il tutto con interessi al tasso legale dal dovuto al saldo;
al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in complessivi euro 2695,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A.
e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Chieti, li 22 settembre 2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Laura Ciarcia
Pag. 6 di 7 Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia pronunciando nella causa n. 1012/2024 promossa da (Avv. Floriano Garofalo)
contro
Parte_1
l (avv. Leonardo Lucio Moretti) avente ad oggetto: riconoscimento del CP_1 diritto alla rendita ai superstiti ex art. 85 T.U. n. 1124/1965 e assegno funerario, osserva quanto segue:
- 1 -
Con atto di ricorso, depositato il 9 ottobre 2024, la ricorrente in epigrafe indicata, in proprio e in qualità di erede del sig. esponeva che il Persona_1 de cuius, dal gennaio 1975 e fino al pensionamento avvenuto nel luglio 1999, aveva lavorato come muratore alle dipendenze di diverse imprese edili, venendo sempre impiegato nei lavori di ristrutturazione e costruzione di immobili. In particolare, il Sig. fra le tante lavorazioni tipiche dell'attività edilizia, Per_1 aveva “principalmente svolto quelle relative alla rimozione dell'amianto dalle coperture dei tetti da demolire e dai pannelli isolanti, tutti realizzati in amianto, utilizzando particolari strumenti di lavoro, quali mole, motopicco e trapani.” Egli, inoltre, “una volta smantellati i tetti, procedeva alla ricostruzione degli stessi con l'utilizzo dello stesso amianto, per cui, in tutte le suddette lavorazioni, veniva, quotidianamente, sempre a contatto diretto con le polveri cancerogene sprigionate dal pericoloso materiale, senza aver mai ricevuto, dai suoi datori di lavoro, alcun sistema di protezione dalle pericolose inalazioni.” La ricorrente deduceva, quindi, che in seguito al decesso del sig. - avvenuto in data 10.03.2023 a causa di Per_1 mesotelioma fibroso polmonare - la stessa aveva denunciato all' la malattia CP_1 professionale “mesotelioma pleurico” contratta dal marito, chiedendo quindi il riconoscimento della tecnopatia e la conseguente corresponsione in suo favore della rendita ai superstiti. La richiesta veniva respinta dall' per assenza, CP_2 nelle lavorazioni svolte, dello specifico rischio di contrarre la malattia denunciata e l'opposizione proposta rimaneva priva di riscontro. Ritenendo la patologia di origine professionale e il decesso riconducibile alla medesima patologia, la ricorrente concludeva chiedendo di “A) - Accertare la natura professionale e quindi l'entità dei postumi a carattere permanente conseguenti al “mesotelioma pleurico” contratto dal Sig. nell'esercizio ed a causa delle Persona_1 lavorazioni alle quali è stato addetto e nell'ambito dell'ambiente di lavoro in cui ha sempre operato. B) - Accertare e dichiarare, conseguentemente, il nesso di causalità tra la suddetta malattia professionale ed il decesso del Sig. Per_1
che sia perciò da attribuire, quanto meno in termini di concausa, alla
[...] malattia stessa. C) - Condannare, pertanto, l' , a corrispondere alla CP_1 ricorrente la rendita ai superstiti a questa spettante ai sensi di legge, condannandolo altresì alla corresponsione in favore della stessa dell'assegno funerario ed a qualsiasi altra prestazione presupposta, connessa e/o conseguenziale, con decorrenza come per legge. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Floriano Garofalo, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi e con sentenza provvisoriamente esecutiva.”
L' costituitosi in giudizio, resisteva alla domanda e ne chiedeva il CP_1 rigetto, ritenendo non “essere mai stata fornita prova di certa, congrua, oggettiva e continuativa esposizione del Sig. all'amianto.” Persona_1
La causa, istruita con documenti, con l'escussione di testimoni e con l'espletamento di una C.T.U. medico legale, veniva alfine decisa mediante la successiva adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.
- 2 -
Il ricorso è risultato fondato e può essere accolto sulla base delle considerazioni che seguono.
Va, anzitutto, premesso che ai sensi dell'art. 85 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
Pag. 2 di 7 infortuni sul lavoro e le malattie professionali - per il caso morte del lavoratore
“spetta a favore dei superstiti sottoindicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al 100 per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. Per i lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014 la rendita ai superstiti è calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116: 1) il cinquanta per cento al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio;
in questo secondo caso è corrisposta la somma pari a tre annualità di rendita;
2) il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita è loro corrisposta finché dura l'inabilità.” (…) “Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto un assegno di euro 10.000 al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi ultimi, ai fratelli e sorelle. Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno è corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione della morte del lavoratore nella misura corrispondente alla spesa sostenuta, entro il limite massimo dell'importo previsto per i superstiti aventi diritto a rendita.”
Tanto premesso, va rilevato che l'istruttoria condotta nel corso del giudizio ha consentito di provare che effettivamente l'attività lavorativa svolta dal sig. Per_1 ne abbia comportato l'esposizione all'amianto.
Il teste collega del de cuius per circa dieci anni e adibito alle Tes_1 medesime mansioni, ha confermato che “il Sig. fra le tante lavorazioni Per_1 relative all'attività edilizia, ha principalmente svolto quelle relative alla rimozione dell'amianto dalle coperture dei tetti delle abitazioni da demolire e dai pannelli
Pag. 3 di 7 isolanti, tutti realizzati in amianto, utilizzando particolari strumenti di lavoro, quali mole, motopicco e trapani” precisando: “sapevamo che il materiale che trattavamo era amianto;
lavoravamo con la ditta Di IN MA e l'attività prevalente era di rimozione e riposizionamento dell'amianto; l'orario di lavoro era dal lunedì al venerdì dalle 7 del mattino alle 5 del pomeriggio circa”. Il teste ha, altresì, confermato che il sig. “inoltre, una volta smantellati i tetti, Per_1 procedeva alla ricostruzione degli stessi con l'utilizzo dello stesso amianto, per cui, in tutte le suddette lavorazioni, veniva sempre, quotidianamente, a contatto diretto con le polveri cancerogene sprigionate da tale materiale, senza aver mai ricevuto, dai suoi datori di lavoro, alcun sistema di protezione al fine di evitare le inalazioni di tali polveri.”
Sostanzialmente sovrapponibile è stata la deposizione del teste Tes_2 collega del de cuius dal 1990 e fino al pensionamento, il quale ha precisato:
“l'attività lavorativa era quella che mi è stata letta;
dovevamo tagliare il materiale quindi si sprigionavano polveri e non avevamo dispositivi di protezione per la respirazione;
sapevamo che si trattava di amianto;
la maggior parte del materiale che trattavamo era amianto;
preciso che l'orario di lavoro era di otto ore al giorno dal lunedì al venerdì, e che abbiamo lavorato per diverse ditte.”
Il C.T.U., all'esito di scrupoloso esame del caso concreto ed attenta valutazione della documentazione sanitaria prodotta, ha anzitutto affermato che “il Sig.
è deceduto per: mesotelioma epiteliale maligno destro con associato Per_1 massivo versamento pleurico omolaterale”. Il consulente ha chiarito che il mesotelioma pleurico maligno è una neoplasia estremamente aggressiva,
“principalmente causata dall'esposizione all'amianto (fra l'80 e il 90% dei casi);
l'insorgenza è caratterizzata da una lunga latenza con una media stimata di 35-40 anni, la restante parte dei casi di questa neoplasia (meno del 20%), non direttamente attribuibile all'amianto, può essere: “spontaneo” tumore molto raro
– un caso per milioni di persone – oppure “non spontaneo” correlato a specifici fattori di rischio: esposizioni a erionite, radioterapia del torace, predisposizione genetica (gene BAP1), virus tumorali, talco contaminato con asbesto, nanomateriali, infiammazioni pleuriche croniche (NB: per ciascuna di queste
Pag. 4 di 7 cause vi sono pochi dati nella letteratura scientifica).”
Tanto chiarito, il C.T.U. ha ritenuto non esservi “alcun dubbio che l'attività lavorativa del Sig. svolta per almeno 25 anni nello scorso secolo: operaio Per_1 edile, preveda con elevata frequenza l'esposizione all'amianto che, come sopra descritto, è il principale fattore noto ed acclarato di rischio per il mesotelioma pleurico maligno. La conferma, ove necessaria, la troviamo nelle lucide testimonianze rese al Sig. Giudice nell'udienza del 31.03.2025. Non vi sono peraltro nella storia clinica del Sig. fattori di rischio per mesotelioma Per_1 pleurico non amianto correlato”, affermando che “il decesso del Sig. Per_1
causato dal mesotelioma pleurico maligno è senz'altro da attribuire
[...] all'attività lavorativa – muratore – svolta dallo stesso. Il mesotelioma pleurico accertato del Sig. giustifica il riconoscimento della malattia professionale Per_1 nella misura del 100% con la corrispondente corresponsione della rendita al coniuge ricorrente a partire dalla presentazione del 1°certificato medico di malattia professionale: 19.06.2023.”
Il C.T.U. ha quindi concluso che “alla signora Parte_1 coniuge e legittima erede del sig. deceduto all'età di 84 anni il Persona_1
10.03.2023 a causa di “mesotelioma epiteliale maligno destro con associato massivo versamento pleurico omolaterale”, sono dovuti il riconoscimento nella misura del 100% della malattia professionale e la corresponsione della rendita ai superstiti.”
Tali risultanze peritali ben possono essere poste alla base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto delle risultanze istruttorie del giudizio, della documentazione sanitaria in atti, dello stato di salute preesistente, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali del de cuius e di quant'altro utile allo scopo. Del tutto condivisibili si ritengono i chiarimenti forniti dal consulente d'ufficio in riscontro alle osservazioni formulate da parte resistente, atteso che, peraltro, tutti i testimoni escussi in giudizio hanno affermato con certezza che le lavorazioni svolte dal de cuius erano state caratterizzate dal contatto diretto con l'amianto.
Riconosciuto il nesso causale tra la patologia che ha condotto il de cuius al
Pag. 5 di 7 decesso e l'attività lavorativa espletata, deve concludersi per il riconoscimento alla ricorrente, quale superstite, del diritto alla prestazione economica della rendita di cui all'art. 85 del D.P.R. n. 1124/1965 nonché all'assegno una tantum, con conseguente condanna dell' in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura di legge, con gli accessori di legge.
- 3 -
In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., parte resistente va infine condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte che, tenuto conto del valore e della natura della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, e con speciale riferimento all'attività svolta innanzi al giudice (ex d.m. 55/2014), si liquidano in complessivi euro 2695,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, nonché ancora al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, dichiara che il sig. era affetto da mesotelioma pleurico di origine professionale;
Persona_1 dichiara che il decesso del sig. è stato causato dalla predetta Persona_1 malattia professionale e, per l'effetto, condanna l' : a corrispondere a CP_1 la rendita ai superstiti ex art. 85 del D.P.R. n. 1124/1965 Parte_1 dal primo giorno del mese successivo alla domanda del 19.06.2023 e l'assegno funerario, il tutto con interessi al tasso legale dal dovuto al saldo;
al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in complessivi euro 2695,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A.
e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Chieti, li 22 settembre 2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Laura Ciarcia
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