Articolo 13 della Legge 11 febbraio 1963, n. 477
Articolo 12Articolo 14
Versione
2 maggio 1963
Art. 13.
Le entrate del bilancio della
Amministrazione medesima, rimaste da
riscuotere alla chiusura del'esercizio
1949-50 restano determinate, in....... L. 45.714.930.316,18

delle quali furono riscosse nel 1950-51 L. 2.597.977.592,46
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e rimasero da riscuotere al 30 giugno
1951.................................. L. 43.116.952.723,72
Entrata in vigore il 2 maggio 1963