Decreto cautelare 3 giugno 2023
Sentenza breve 12 luglio 2023
Ordinanza cautelare 20 dicembre 2023
Ordinanza presidenziale 31 ottobre 2025
Improcedibile
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 07/04/2026, n. 2756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2756 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02756/2026REG.PROV.COLL.
N. 09406/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9406 del 2023, proposto dal Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
il signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Sebastiano Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, sezione I, -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-
Viste l’ordinanza cautelare n. 5086 del 19 dicembre 2023 e l’ordinanza presidenziale n. 657 del 31 ottobre 2025;
Vista la nota del 31 ottobre 2025, versata in atti il 4 novembre 2025, con la quale l’Amministrazione ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026, alla quale nessuno è presente per le parti, il consigliere LA NZ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
- l’appellato ha agito per l’annullamento della determinazione di esclusione dal concorso per esami e titoli per il reclutamento di 2938 allievi carabinieri e dalla frequenza del 141° corso formativo primo ciclo emessa dal Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro nazionale di selezione e reclutamento, con conseguente revoca dell’atto di incorporamento, motivata in ragione dell’acquisita notizia del suo rinvio a giudizio presso il Giudice di Pace di Cassino per il reato di cui agli artt. 110 e 612 c.p. (procedimento penale definito con sentenza di non doversi procedere perché il reato è risultato estinto per intervenuta remissione di querela);
- il T.a.r. per il Molise ha accolto il ricorso, tra l’altro, ritenendo necessaria da parte dell’Amministrazione apposita e autonoma istruttoria sulla effettiva serietà dell’addebito;
- il Ministero della difesa ha impugnato la sentenza segnata in epigrafe rivendicando la natura doverosa dell’esclusione in ragione della inequivoca previsione in tal senso del bando di concorso, che replica le corrispondenti disposizioni in materia di reclutamento contenute nel d.lgs. n. 66 del 2010;
- con l’ordinanza n. 5086/2023 è stata respinta l’istanza cautelare;
- con nota in data 15 settembre 2025 indirizzata all’Avvocatura generale dello Stato dall’Ufficio “Concorsi e contenzioso” del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei carabinieri, versata in atti in data 17 settembre 2025, si è evidenziata la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il gravame, « atteso che l’interessato, già incorporato “con riserva” il 22 gennaio 2024 presso la Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso, è risultato vincitore del 14° corso triennale Allievi Marescialli nel ruolo “Ispettori” dell’Arma dei Carabinieri »;
- con ordinanza presidenziale n. 657 del 2025 la Sezione ha ritenuto necessario richiedere all’Amministrazione il deposito di una documentata relazione da cui risulti univocamente se tramite il deposito della relazione di cui al punto precedente volesse eccepire la sopravvenuta carenza di interesse del privato a coltivare il ricorso di primo grado ovvero la propria a coltivare il giudizio di appello;
preso atto dell’inequivoco contenuto della nota di riscontro del 4 novembre 2025 nel senso della sopravvenuta carenza di interesse dell’Amministrazione a coltivare il gravame (essendo l’appellato risultato vincitore del concorso ad allievi marescialli), con esplicita richiesta di declaratoria di improcedibilità dello stesso;
ritenuto, conseguentemente, di dover dichiarare l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
ritenuto infine di compensare le spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
AB TA, Presidente
LA NZ, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA NZ | AB TA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.