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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/06/2025, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 21.5.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 8445/2023 R.G.L.
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv.ta Caterina Di Biase ricorrente Parte_1
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Longo e Paolo Sedda resistente oggetto: pensione di vecchiaia anticipata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.10.2023, parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale esponendo di aver presentato, in data 9.02.2023, domanda all' al fine di ottenere la pensione di vecchiaia CP_1
anticipata ai sensi del d.lgs. 503/1992, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge;
che, con missiva del 9.05.2023, l' le ha comunicato la reiezione della domanda per mancanza del requisito CP_1
contributivo, risultando 718 contributi settimanali, dal 01.05.1976 al 31.12.2022; di aver presentato ricorso amministrativo in data 20.06.2023, rigettato dall'Istituto con delibera del 31.07.2023.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di “-accertare che la sig.ra è in possesso del requisito sanitario all'80% e Pt_1 contributivo, 15 anni (terza deroga Amato comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo n.503 del
1992) per il riconoscimento della pensione anticipata di vecchia all'80%; -per l'effetto dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento della pensione anticipata di vecchiaia, a far data dalla domanda o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia”. Vinte le spese di lite, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l' ha dedotto che “la ricorrente presentava domanda di pensione di CP_1 vecchiaia anticipata per invalidità non inferiore all'80% in data 09.02.2023. La stessa veniva accolta
e la prestazione in oggetto concessa a seguito di ricorso presentato in sede amministrativa. Con
pagina 1 di 2 provvedimento del 06.03.2024, infatti, l' provvedeva a liquidare la pensione di vecchiaia CP_1
anticipata in oggetto (cat. VO n. 10084613) con decorrenza 01.03.2024, come da comunicazione di liquidazione (mod. TE08) che si produce (doc. 1)”. L' ha poi chiesto la pronuncia di cessazione CP_1
della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
Acquisite note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 11.1.2006,
n. 271).
Avendo parte ricorrente aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, formulata dall' , è evidente come sia venuto meno l'interesse della stessa ad una pronuncia nel merito sul CP_1
diritto fatto valere in giudizio.
In ordine alla regolamentazione delle spese, deve farsi applicazione del criterio residuale della soccombenza virtuale con condanna integrale dell' , atteso che quest'ultimo, solo dopo la notifica CP_1
del ricorso introduttivo (19.10.2023), ha provveduto alla liquidazione della pensione (comunicazione del 6.03.2024) e che parte ricorrente ha esperito ricorso amministrativo in data 20.06.2023, rigettato in data 31.7.2023 (all. 4 del ricorso).
La liquidazione avviene ai sensi del D.M. n. 147/2022 (cause di previdenza, valori minimi, scaglione infra € 26.000), con distrazione in favore della procuratrice antistataria, ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_
- condanna l' alla refusione delle spese di lite liquidate in €.2.697,00, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 21.05.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 21.5.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 8445/2023 R.G.L.
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv.ta Caterina Di Biase ricorrente Parte_1
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Longo e Paolo Sedda resistente oggetto: pensione di vecchiaia anticipata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.10.2023, parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale esponendo di aver presentato, in data 9.02.2023, domanda all' al fine di ottenere la pensione di vecchiaia CP_1
anticipata ai sensi del d.lgs. 503/1992, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge;
che, con missiva del 9.05.2023, l' le ha comunicato la reiezione della domanda per mancanza del requisito CP_1
contributivo, risultando 718 contributi settimanali, dal 01.05.1976 al 31.12.2022; di aver presentato ricorso amministrativo in data 20.06.2023, rigettato dall'Istituto con delibera del 31.07.2023.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di “-accertare che la sig.ra è in possesso del requisito sanitario all'80% e Pt_1 contributivo, 15 anni (terza deroga Amato comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo n.503 del
1992) per il riconoscimento della pensione anticipata di vecchia all'80%; -per l'effetto dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento della pensione anticipata di vecchiaia, a far data dalla domanda o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia”. Vinte le spese di lite, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l' ha dedotto che “la ricorrente presentava domanda di pensione di CP_1 vecchiaia anticipata per invalidità non inferiore all'80% in data 09.02.2023. La stessa veniva accolta
e la prestazione in oggetto concessa a seguito di ricorso presentato in sede amministrativa. Con
pagina 1 di 2 provvedimento del 06.03.2024, infatti, l' provvedeva a liquidare la pensione di vecchiaia CP_1
anticipata in oggetto (cat. VO n. 10084613) con decorrenza 01.03.2024, come da comunicazione di liquidazione (mod. TE08) che si produce (doc. 1)”. L' ha poi chiesto la pronuncia di cessazione CP_1
della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
Acquisite note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 11.1.2006,
n. 271).
Avendo parte ricorrente aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, formulata dall' , è evidente come sia venuto meno l'interesse della stessa ad una pronuncia nel merito sul CP_1
diritto fatto valere in giudizio.
In ordine alla regolamentazione delle spese, deve farsi applicazione del criterio residuale della soccombenza virtuale con condanna integrale dell' , atteso che quest'ultimo, solo dopo la notifica CP_1
del ricorso introduttivo (19.10.2023), ha provveduto alla liquidazione della pensione (comunicazione del 6.03.2024) e che parte ricorrente ha esperito ricorso amministrativo in data 20.06.2023, rigettato in data 31.7.2023 (all. 4 del ricorso).
La liquidazione avviene ai sensi del D.M. n. 147/2022 (cause di previdenza, valori minimi, scaglione infra € 26.000), con distrazione in favore della procuratrice antistataria, ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_
- condanna l' alla refusione delle spese di lite liquidate in €.2.697,00, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 21.05.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
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