Ordinanza collegiale 6 agosto 2020
Ordinanza collegiale 23 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 16/12/2025, n. 22732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22732 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22732/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05341/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5341 del 2020, proposto da Canale 7 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Ruta, Margherita Zezza, Massimo Romano, con domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo in Campobasso, alla via F.Crispi n. 4, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
Delta Tv S.r.l., Esperia Tv S.r.l., Imperia Tv S.r.l. in Liquidazione, Tv1 S.r.l., Teleregione S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Ruta, Margherita Zezza, Massimo Romano, con domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo in Campobasso, alla via F.Crispi n. 4, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Auditel S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Colicchia, Fabio Todarello, Maria Chiara Berra, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Corbyons in Roma, alla via Cicerone n. 44, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Centro Produzione Servizi S.r.l., T.C.S. Tele Costa Smeralda, non costituite in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum :
A.L.P.I. (Associazione per la Libertà e il Pluralismo dell'Informazione) Radio Tv, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Loiodice, Isabella Loiodice, Pasquale Procacci, Carlo Edoardo Cazzato, con domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Roma, alla via Ombrone n. 12, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Associazione Tv Locali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso Di Nitto, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, alla via Antonio Gramsci n. 24, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del decreto MISE n. 19545 del 9 aprile 2020, con cui sono stati approvati la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l’anno 2019 delle emittenti televisive a carattere commerciale e l’elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi del comma 6 dell’art. 5 del d.P.R. n. 146/2017, come riportati negli allegati A e B, nella parte in cui la ricorrente è risultata collocata in posizione n. 108 con un punteggio di 989,228, inferiore a quello dovuto;
- nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ivi inclusi la relazione ministeriale n. 19469 del 9 aprile 2020, concernente l’istruttoria dei reclami pervenuti e il decreto direttoriale del 10 febbraio 2020, concernente l’approvazione delle graduatorie provvisorie;
- del d.P.R. 23 agosto 2017, n. 146, recante il “Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali”;
- del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 20 ottobre 2017, di attuazione del suddetto d.P.R. n. 146/2017;
nonché per la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge 21 settembre 2018, n. 108, art. 4-bis, recante la “proroga dei termini in materia di emittenti radiotelevisive locali”, e, ove necessario, dell’art. 1, comma 1034, della l.n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), previa rimessione alla Corte Costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale, a seguito di delibazione di rilevanza e non manifesta infondatezza, relativamente alla violazione degli artt. 3, 5, 21, 24, comma 1, 77, 103, 113, 114, 117, comma 3 della Cost.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di Delta Tv S.r.l., di Esperia Tv S.r.l., di Imperia Tv S.r.l. in Liquidazione, di Tv1 S.r.l., di Teleregione S.r.l., di Auditel S.r.l.;
Visti gli interventi ad opponendum di A.L.P.I. (Associazione per la Libertà e il Pluralismo dell'Informazione) Radio Tv e dell’Associazione Tv Locali;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 novembre 2025 la dott.ssa Monica AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame del Collegio la parte ricorrente si duole , in primis, del decreto MISE n. 19545 del 9 aprile 2020, con cui sono stati approvati la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l’anno 2019 delle emittenti televisive a carattere commerciale e l’elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi del comma 6 dell’art. 5 del d.P.R. n. 146/2017, come riportati negli allegati A e B, nella parte in cui la stessa è risultata collocata in posizione n. 108 con un punteggio di 989,228 inferiore a quello dovuto. In secundis si lagna dei contenuti del D.P.R. n. 146/2017, con particolare riguardo alle prescrizioni relative ai criteri di attribuzione dei punteggi ed alla previsione dello scalino preferenziale.
2. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di censura.
“I.- Violazione ed errata applicazione degli artt. 3, 5, 9, 21, 41, 114 Cost.- Violazione ed errata applicazione dei principi sottesi alla l. 208/2015, art. 1, co. 160 e ss. e alla l. 198/2016; 7 - Violazione ed errata applicazione dell’art. 6, co. 5 del d.P.R. 146/2017 - Violazione dei principi di tutela del pluralismo di cui all’art. 21 Cost. e di garanzia della qualità dei contenuti di cui allo stesso d.P.R. 146/2017 - Violazione dei principi di cui all’art. 1 della l. 241/90 e artt. 3, 97 Cost.; violazione del principio di imparzialità della P.A.; - Violazione del principio di concorrenza - Violazione del principio di proporzionalità - Eccesso di potere per irragionevolezza; Ingiustizia manifesta; contraddittorietà manifesta; Disparità di trattamento; Sviamento ”.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce che, nell’assegnare i punteggi e nel formare la graduatoria, il Ministero non avrebbe considerato le percentuali stabilite dall’articolo 6, comma 5, del D.P.R. n. 146/2017 e, in tesi, previste in relazione a ciascuno dei tre criteri di valutazione delle domande quale peso di ciascuno di essi nella valutazione stessa: tali percentuali sarebbero state utilizzate, erroneamente, esclusivamente ai fini del calcolo del contributo economico spettante per ciascuna area e non invece al fine di attribuire a ciascuna area un punteggio proporzionato al peso percentuale attribuitole. Tale modalità avrebbe determinato un’incidenza del criterio relativo alle rilevazioni Auditel di cui all’area B, non già del (solo) 30%, bensì dell’intera cifra computata sul punteggio complessivo, in violazione dell’art. 6, comma 5, citato, “ che aveva previsto una percentuale molto più contenuta, proprio al fine di ridurre l’incidenza degli ascolti sul computo della sovvenzione, proporzionalmente al peso dei dipendenti (coerentemente con i principi della legge) ”. Ne sarebbe derivato, così, un impatto abnorme delle rilevazioni Auditel sul punteggio complessivamente totalizzato e, di conseguenza, sul contributo economico conseguito.
Secondo la prospettazione della ricorrente sarebbe pure stata omessa la predeterminazione dei criteri inerenti le rilevazioni dei dati Auditel e, inoltre, i provvedimenti impugnati sarebbero stati adottati in violazione dei principi di cui alla L. n. 208/2015, non avendo con gli stessi l’Amministrazione minimamente valorizzato gli obiettivi di pubblico interesse sottesi al “miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti” e alla “tutela dell’occupazione del settore”. Ciò in quanto il dato Auditel non misurerebbe affatto il dato qualitativo, bensì unicamente quello quantitativo del numero di spettatori.
Il dato Auditel assunto quale criterio di valutazione non sarebbe, infatti, riscontabile né in ordine alle modalità di rilevazione, né in ordine alla targettizzazione dei programmi e misurerebbe l’ascolto anche durante le televendite, nonché su altri programmi per nulla riconducibili a profili di pubblico interesse e/o interesse generale.
Contesta inoltre l’attendibilità del campione Auditel e la mancanza di un meccanismo di verifica ex post delle rilevazioni.
“II. Violazione ed errata applicazione dei principi di cui alla l. 208/2015 e l. 198/2016; Violazione dell’art. 3 della l. 241/90 - Difetto assoluto di motivazione e di istruttoria - Omessa fissazione di parametri di rilevazione Auditel - Violazione ed errata applicazione dei principi di cui all’art. 1 della l. 241/90 e dell’art. 97 Cost. e dei connessi principi di legalità, trasparenza e di imparzialità della P.A.; Violazione ed errata applicazione delibera Agcom 16/05/2006, n. 85/06/csp; Consiglio di Stato, parere reso sull’affare 690/2017 – n. 1228/2017 eccesso di potere: illogicità ed irragionevolezza manifeste. illegittimità derivata”.
Con il secondo motivo di gravame la ricorrente impugna altresì il D.P.R. n. 146/2017, nella parte in cui ha stabilito criteri e parametri, in tesi, violativi dei principi perseguiti dalle leggi istitutive del Fondo, sia a causa del peso dei dipendenti e giornalisti rispetto a quello, viceversa ritenuto sproporzionato, attribuito ai dati di ascolto (30%), sia in relazione ai criteri di valutazione dell’ascolto Auditel fissato retroattivamente e con previsione di punteggio zero per le emittenti che ne fossero sprovviste, sia, ancora, in ordine al metodo di rilevazione dei dati Auditel, nonché alla fissazione del cd. scalino preferenziale per le prime 100 emittenti classificate a cui, a mente dell’art. 6, comma 2, è stato assegnato il 95% delle risorse complessive.
“III. Violazione dell’art. 6 bis della l. 241/90; - Violazione dell’art. 97 Cost.; Violazione dei più comuni principi di buon andamento e imparzialità -Eccesso di potere: disparità di trattamento - Sviamento; Illegittimità derivata”.
Con il terzo motivo di gravame la ricorrente si duole dei contenuti del D.P.R. n. 146/2017, assumendone l’illegittimità per violazione degli obiettivi di pubblico interesse fissati dalla legge istitutiva del Fondo per il pluralismo, con riguardo dell’incremento dell’occupazione nel settore e della qualità dell’informazione. In particolare la scelta regolamentare di elevare la rilevazione Auditel al rango di dato tecnico su cui parametrare e da cui far discendere la graduatoria avrebbe istituzionalizzato una condizione strutturale di conflitto d’interessi, attesa la natura privata della società di rilevazione, violativa dei più comuni principi di buon andamento e imparzialità della p.a. di cui all’art. 97 Cost.
“IV. Violazione ed errata applicazione dei principi di cui alla l. 208/2015 e l. 198/2016: Violazione delle finalità inerenti il pluralismo dell’informazione - Violazione ed errata applicazione dei principi di cui all’art. 1 della l. 241/90 e dell’art. 97 Cost e dei connessi principi di legalità, trasparenza e di imparzialità della P.A.; eccesso di potere: illogicità ed irragionevolezza manifeste”.
Deduce ancora la ricorrente che le regole del d.P.R. n. 146/2017, con riguardo al rilievo attribuito al dati Auditel, avrebbero determinato una concentrazione eccessiva dei contributi in favore di pochi predeterminati gruppi editoriali, contraddicendo la finalità istituzionale della normativa così come sottesa alla garanzia del pluralismo.
“V. Illegittimità costituzionale della legge 21 settembre 2018, n. 108, di conversione in legge del d.l. 25 luglio 2018, n. 91, art. 4 bis, nonché, ove necessario, dell’art. 1, comma 1034, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018)”.
Con il quinto ed ultimo motivo di ricorso la parte ricorrente chiede poi di sollevare questione di legittimità costituzionale delle censurate disposizioni, per violazione del principio costituzionale della tutela giurisdizionale di cui agli artt. 3, 24, 103, 113 Cost.; nonché dei criteri di riparto della potestà legislativa di cui all’art. 117 Cost., nella parte in cui la materia “ordinamento della comunicazione” è stata inclusa, ai sensi del comma 3, nell’elenco delle materia concorrenti, con conseguente violazione del medesimo comma 3; infine dell’autonomia ed equiordinazione costituzionale degli Enti che costituiscono la Repubblica ai sensi degli artt. 5, 114 e, in definitiva, del pluralismo dell’informazione di cui all’art. 21 Cost., nonché per violazione dell’art. 77 Cost.
3. Si sono costituite le Amministrazioni resistenti, opponendosi all’accoglimento del ricorso e chiedendone il rigetto. Si sono costituite, altresì, le cointeressate Delta Tv S.r.l., Esperia Tv S.r.l., Imperia Tv S.r.l. in Liquidazione, Tv1 S.r.l., Teleregione S.r.l., nonché Auditel S.r.l. Hanno altresì spiegato intervento ad opponendum l’A.L.P.I. (Associazione per la Libertà e il Pluralismo dell'Informazione), Radio Tv e l’Associazione Tv Locali.
4. In esito alla Camera di Consiglio del 4 agosto 2020, con ordinanza n. 9050 del 6 agosto 2020, il Collegio ha preso atto della rinuncia della ricorrente alla decisone sulla domanda cautelare.
5.Alla udienza straordinaria di smaltimento del 13 dicembre 2024, con ordinanza n. 23391 del 23 dicembre 2024, il giudizio è stato sospeso ai sensi dell’art. 295 del cod.proc.civ., fondandosi gli atti impugnati su disposizioni (articoli 4- bis del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, e 13, comma 1- bis , del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191), rilevanti ai fini della decisione, rispetto alle quali pendeva a quella data questione di legittimità costituzionale con ordinanza della Sesta sezione del Consiglio di Stato n. 1280/2024.
6. Con istanza di fissazione di udienza del 10 luglio 2020, a valle della pronuncia della Corte Costituzionale n. 44/2025, la ricorrente ha dato nuovo impulso al giudizio.
7. In vista della udienza pubblica di smaltimento fissata per il 21 novembre 2025, le parti costituite hanno depositato memorie difensive.
8.Alla suindicata udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Il ricorso è infondato e va rigettato.
10. Con riguardo al motivo di ricorso sub I, con il quale la parte ricorrente censura i provvedimenti impugnati per vizi propri, le doglianze portate in gravame non colgono nel segno.
Preliminarmente va detto che il D.P.R. n. 146/2017 ha introdotto tre parametri (art. 6, comma 1), ai fini dell’erogazione dei contributi in favore delle emittenti che chiedano di accedere al Fondo per il pluralismo:
- numero medio dei dipendenti e dei giornalisti dipendenti effettivamente applicati all’attività di fornitore di servizi media audiovisivi (c.d. “Criterio A”);
- media ponderata dell’indice di ascolto medio giornaliero basato sui dati del biennio precedente e del numero dei contatti netti giornalieri mediati sui dati del biennio precedente come rilevati dall’Auditel (c.d. “Criterio B”);
- costi sostenuti per spese in tecnologie innovative (c.d. “Criterio C”).
Il Regolamento prevede, altresì, l’attribuzione, a ciascuno di tali criteri, di uno specifico “peso” e di uno specifico punteggio, riportati nelle tabelle 1 e 2 allegate al Regolamento stesso.
In particolare, l’ammontare dello stanziamento per gli anni successivi al 2016 e 2017 è ripartito fra i tre criteri secondo le seguenti aliquote, che determinano il “peso” di ciascun criterio:
- 80% per gli anni 2016 e 2017; 67% dal 2018 (Criterio A);
- 17% per gli anni 2016 e 2017; 30% dal 2018 (Criterio B);
- 3% (Criterio C).
In linea con quanto già condivisibilmente concluso dal Consiglio di Stato in precedenti contenziosi, il Collegio ritiene che il Ministero abbia applicato esattamente quanto prevede il Regolamento, utilizzando in modo corretto i suddetti “pesi” percentuali, nel rispetto dello spirito del legislatore che ha voluto promuovere, tra gli obiettivi del Fondo del pluralismo, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti; di qui il riconoscimento di un ruolo importante, non solo al livello occupazionale, ma anche ai dati auditel.
In proposito si ricorda quanto affermato dal Consiglio di Stato, con le sentenze n. 7878, 7880 e 7881 del 2022:
“.2 Dalla disciplina regolamentare unitariamente intesa discende che il criterio dei dati di ascolto rileva sia per la formazione della graduatoria, sia per la determinazione del quantum spettante in favore delle singole emittenti locali; ciò, tuttavia, secondo modalità differenziate.
In particolare, sotto il primo profilo, il punteggio spettante ai concorrenti è attribuito – sulla base dei criteri di cui alla tabella 1, commi 2 e ss., e alla tabella 2 – in relazione a ciascuna delle aree indicate nella tabella 1, ivi compresa, dunque, l’area relativa agli indici di ascolto: il punteggio parziale (riferito alla singola area valutativa) deve poi essere sommato ai punteggi riportati dal candidato nelle rimanenti aree, per ottenere il punteggio complessivo rilevante per la collocazione in graduatoria (come previsto dall’art. 6, comma 2 cit., secondo cui il punteggio totale di ciascuna emittente, rilevante per la formazione della graduatoria, consegue dalla somma dei punteggi relativi alle singole aree valutative).
Sotto il secondo profilo, per stabilire il quantum spettante al singolo concorrente, secondo la disciplina in contestazione, occorre:
- preliminarmente, ripartire le risorse annualmente disponibili, tenuto conto del cd. scalino preferenziale, con l’assegnazione del 95 per centro delle risorse ai primi cento classificati e il 5 per cento ai concorrenti che seguono in graduatoria;
- all’esito, ripartire lo stanziamento complessivo così determinato (pari al 95 per centro per i primi cento classificati e al 5 per centro per i rimanenti concorrenti collocati dalla centunesima posizione a seguire) nelle tre aree valutative richiamate (dipendenti, dati di ascolto e spese per investimento) secondo le percentuali indicate nella tabella 1, comma 1 (per i dati di ascolto, 17 per cento per gli anni 2016 e 2017 e 30 per centro per gli anni successivi), al fine di ottenere lo stanziamento parziale, riferito a ciascuna area;
- quindi, ripartire tale valore (lo stanziamento parziale, per singola area) proporzionalmente tra i concorrenti in ragione del punteggio da ciascuno ottenuto nella singola area (in particolare, si divide lo stanziamento riferito alla singola area per il numero di punti assegnati nell’ambito dell’area a tutti i concorrenti, per ottenere il valore economico del punto unitario, da moltiplicare poi per il numero di punti ottenuti da ciascun concorrente nell’area valutativa, così da quantificare il contributo parziale spettante per l’area esaminata);
- ripetere la stessa procedura per le rimanenti aree, al fine di ottenere il contributo spettante al concorrente per ciascuna delle aree valutative;
- infine, sommare i contributi parziali (relativi a ciascuna area) per ottenere il contributo complessivo spettante al concorrente.
6.3 Ne deriva che le aliquote previste dalla tabella 1 rilevano, come correttamente avvenuto sul piano sostanziale, ai soli fini del riparto dello stanziamento annuo: alla stregua di quanto emergente dal dato positivo, il comma 1 della tabella 1 riguarda esclusivamente la ripartizione dell’ “ammontare annuo dello stanziamento destinato alle emittenti televisive…”, con la conseguenza che le relative percentuali non influiscono sull’assegnazione dei punteggi rilevanti ai fini della formazione della graduatoria, da computare in valore assoluto sulla base dei coefficienti e delle formule di calcolo di cui alla tabella 1, commi 2 e ss., e alla tabella 2 del DPR n. 146/17 (ex art. 4, comma 2, cit.)”.
La rilevanza delle aliquote percentuali relative a ciascuna Area di valutazione, ai soli fini del riparto dello stanziamento annuale, senza influire sui punteggi computabili per la formazione della graduatoria, non potrebbe neppure ritenersi violativa degli obiettivi di interesse pubblico delineati dall’art. 1, comma 1034, L. n. 205 del 2017, in specie in ordine alla tutela occupazionale e al pluralismo informativo.
Come anche sul punto concluso dal Consiglio di Stato, infatti , nelle decisioni citate “in primo luogo, deve osservarsi che le aliquote percentuali in esame, seppure non concorrono all’assegnazione del punteggio, rilevano, comunque, per la determinazione del quantum della contribuzione, in quanto definiscono l’ammontare dello stanziamento disponibile in relazione a ciascuna area valutativa; con la conseguenza che la disciplina in esame, prevedendo un’aliquota maggioritaria in favore dell’area selettiva riferita ai dipendenti e ai giornalisti (80% per gli anni 2016 e 2017 e 67% per gli anni successivi), consente di tutelare adeguatamente le esigenze occupazionali, destinandosi in via maggioritaria il finanziamento pubblico a sostegno delle spese per il personale dipendente.
In secondo luogo, come si osserverà amplius infra nel trattare dell’indice di ascolto, la valorizzazione (in termini assoluti) dell’indice di ascolto è coerente con altri obiettivi parimenti menzionati dall’art. 1, comma 1034, L. n. 205 del 2017, pur sempre da conseguire attraverso la disciplina regolamentare.
In particolare, si fa riferimento al miglioramento dei livelli qualitativi dei livelli forniti: la disciplina in commento, da un lato, prevede l’indice di ascolto quale criterio selettivo, dall’altro, impone specifici requisiti di ammissione (di cui all’art. 4 del DPR n. 146/17), riguardanti anche il servizio di informazione locale e il rispetto dei codici di autoregolamentazione in materia di televendite e di tutela dei minori.
Tale disciplina è idonea a premiare quelle emittenti che, già selezionate anche in ragione della qualità del servizio fornito (rispettando i relativi requisiti di ammissione), hanno registrato il gradimento degli utenti, in tale modo dimostrando di non essersi limitati ad occupare spazio frequenziale, ma di avere investito nell’attività di impresa, registrando ascolti oggettivamente misurabili, parimenti valorizzabili per la distribuzione della contribuzione pubblica”.
Nemmeno colgono nel segno le doglianze riferite alla inattendibilità del dato Auditel ed alla mancata parametrazione dei criteri selettivi alla popolazione residente in ciascun ambito regionale
Secondo quanto dedotto dalla ricorrente, si sarebbe in presenza di un criterio illegittimo in quanto:
- promanante da un soggetto privo dei caratteri di terzietà e indipendenza per quanto attinente alle TV locali/regionali;
- incentrato su dati inattendibili e, comunque, privi di ogni riferimento alla qualità della programmazione;
- incompatibile con gli obiettivi di interesse pubblico posti dall’art. 1, comma 1034, L. n. 205/17 e, comunque, inidoneo a misurare l’effettivo gradimento della TV da parte dei telespettatori;
- non parametrato, al pari del criterio riferito al numero di dipendenti e giornalisti, alla popolazione regionale residente.
Anche queste ultime questioni sono tutte state affrontate dal Consiglio di Stato con le decisioni innanzi citate, nelle quali il giudice dell’appello ha chiarito che, “ Con riguardo alla qualità dell’informazione, deve evidenziarsi come il gradimento del pubblico, desumibile dai dati di ascolto, possa, comunque, rappresentare un indice qualitativo del servizio fornito dagli emittenti, non potendosi sostenere che, secondo l’id quod plerumque accidit, i programmi di scarsa qualità siano caratterizzati, di regola, da un numero elevato di contatti: di contro, tenuto conto delle scelte dell’utente razionale, può presumersi che un programma connotato da un gradimento elevato, come misurato dagli indici di ascolto, sia seguito in quanto idoneo a realizzare le esigenze dell’utenza, fornendo un servizio di qualità.
In ogni caso, si osserva che il conseguimento dell’obiettivo di tutela posto dall’art. 1, comma 163, L. n. 208 del 2015, relativo al miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti, deve essere valutato avuto riguardo alla complessiva disciplina dettata in sede regolamentare.
Come osservato, per poter accedere ai contributi, ai sensi dell’art. 4, comma 1, DPR n. 146/17 le emittenti televisive devono:
- aderire al “Codice di autoregolamentazione in materia di televendite” e al “Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV”;
- a partire dalla domanda relativa all'anno 2019, avere trasmesso, per i marchi/palinsesti per i quali presentano la domanda, nell’anno solare precedente a quello di sua presentazione, almeno due edizioni giornaliere di telegiornali con valenza locale nella fascia oraria 7 - 23.
Pertanto, la concessione di un contributo in favore di emittenti, da un lato, tenute all’osservanza di specifiche prescrizioni a garanzia della qualità della programmazione offerta – incentrate sul rispetto della disciplina di autoregolamentazione in materia di televendite e tutela dei minori, oltre che sulla trasmissione di due edizioni giornaliere di telegiornali con valenza locale in una fascia oraria caratterizzata dalla visione da parte della generalità degli utenti -, dall’altro, connotate da un apprezzabile indice di gradimento come emergente dall’indice di ascolto, consente di realizzare le esigenze di miglioramento qualitativo dei contenuti forniti.
In particolare, il criterio selettivo dei dati di ascolto trova applicazione ad operatori che, in quanto ammessi alla procedura concessoria, sono in possesso dei requisiti declinati all’art. 4 del regolamento e, dunque, si distinguono già per la qualità del servizio offerto all’emittenza, comprendente la trasmissione di programmi rispettosi dell’autoregolamentazione in materia di televendite e tutela dei minori.
Pertanto, è ragionevole, in quanto coerente con gli obiettivi di tutela posti dall’art. 1, comma 163, L. n. 208 del 2015, valorizzare l’apprezzamento - come misurato dall’indice di ascolto – che il pubblico degli utenti ha manifestato nei confronti della programmazione di qualità (rispettosa dei requisiti di ammissione alla pubblica contribuzione) offerta dalle emittenti partecipanti alla procedura concessoria.
10.2 I dati di ascolto non potrebbero neppure essere censurati per la inattendibilità o per la inidoneità a misurare i contatti riguardanti la programmazione locale.
Al riguardo, devono essere valorizzate le risultanze dell’indagine conoscitiva sui sistemi di rilevazione degli indici di ascolto sui mezzi di comunicazione di massa cit. (All. A delibera n. 236/2017/Cons), disponibili al tempo di emanazione del regolamento per cui è causa, in cui si dà atto che:
- “Il panel utilizzato da Auditel fino al 2017 risulta essere, tra i Paesi considerati, il più consistente in valore assoluto (5.760 famiglie) ed il secondo in rapporto alla popolazione, dietro alla GN (0,23% contro 0,29%, dato in linea con quello degli Stati Uniti). Con l’introduzione del superpanel, prevista nel corso del 2017, l’Italia dovrebbe divenire il Paese con il panel più rappresentativo, sia in valori assoluti che percentuali, tra i maggiori Paesi al mondo (sebbene, come sarà descritto in maggiore dettaglio nel paragrafo 3.2, l’espansione del panel avverrà utilizzando dispositivi set meter e non people meter)” (pag. 66, All. A delibera n. 236/2017/Cons);
- “Auditel si occupa di rilevare e diffondere i dati di ascolto televisivo, minuto per minuto ogni giorno dell’anno, relativi a programmi, break e spot pubblicitari trasmessi dalle emittenti nazionali e locali in Italia, tramite digitale satellitare, digitale terrestre e fibra ottica, sia live sia in differita” (pag. 87);
- “I dati prodotti sono resi disponibili, a fronte di un congruo corrispettivo, a chiunque ne faccia richiesta. Usualmente, i risultati delle rilevazioni sono richiesti dalle emittenti televisive, in quanto interessate ai dati di ascolto conseguiti dai propri programmi per valutarne le performance, e dagli utilizzatori professionali, tra i quali vi sono società specializzate nell’analizzare i dati su incarico di un destinatario finale (agenzie, centri media, utenti di pubblicità, concessionarie, studi professionali, ecc.). I dati rilasciati possono essere giornalieri, settimanali, mensili o annuali” (pag. 88);
- “Il panel è attualmente costituito da 5.760 famiglie,66 corrispondenti a circa 14.700 individui, nelle cui abitazioni sono stati installati oltre 10.250 rilevatori meter GTAM. Ogni anno, circa il 20% delle famiglie appartenenti al panel viene sostituito al fine di: i) mantenere il campione aggiornato rispetto ai mutamenti nella popolazione che esso rappresenta; ii) sostituire le famiglie che non intendono più collaborare; iii) evitare fenomeni di assuefazione” (pag. 90);
- il “sistema di rilevazione sviluppato da Auditel nel corso degli anni e illustrato nel presente paragrafo sembra aver risolto le criticità evidenziate dall’Autorità nel corso della propria attività di analisi e vigilanza sui mercati della rilevazione degli ascolti” (pag. 95).
Tali rilievi, svolti dall’Autorità di vigilanza del settore, dimostrano l’attendibilità dei dati di ascolto in esame, facendosi questione di dati disponibili per gli interessati, riguardanti anche le emittenti locali, nonché misurati sulla base di un panel continuamente aggiornato ed estremamente rappresentativo, il più consistente in valore assoluto tra i Paesi considerati dall’Autorità (Francia, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito e GN) e secondo in rapporto alla popolazione, dietro soltanto alla GN, senza tenere conto dell’introduzione programmata del superpanel che avrebbe reso l’Italia il Paese con il panel più rappresentativo, sia in valori assoluti che percentuali, tra i maggiori Paesi al mondo.
Trattasi, inoltre, di un sistema di rilevazione sottoposto ad una costante vigilanza pubblica (da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) - come reso palese anche dall’obbligo, gravante sulla società Auditel, di inviare all’Autorità “una relazione, a cadenza semestrale, che illustri nel dettaglio lo stato di avanzamento del progetto superpanel, inclusi eventuali sviluppi futuri, e di estensione delle indagini di rilevazione ai contenuti televisivi fruiti da altri schermi” (pag. 96, All. A delibera n. 236/2017/Cons) – ad ulteriore garanzia dell’attendibilità dei risultati di analisi dallo stesso prodotti.
A fronte di tali elementi, caratterizzanti il sistema di rilevazione in esame e deponenti per la sua attendibilità, l’appellante si è limitato a svolgere deduzioni astratte sull’inattendibilità dell’indice di ascolto de quo (soffermandosi, ad esempio, sull’inadeguatezza del campione rappresentativo, sul carattere ignoto della sua distribuzione territoriale o sulla rilevazione su base provinciale o regionale), ma non ha fornito specifici elementi di prova in grado di dimostrare la divergenza tra i dati di ascolto rilevati dall’Auditel e i dati di ascolto realmente riferibili alle emittenti sottoposte a rilevazione. ”
La condivisibile posizione giurisprudenziale quivi richiamata, anche ai sensi dell’articolo 74 c.p.a., porta dunque il Collegio a ritenere infondato il primo motivo di ricorso.
11. Quanto ai motivi da II a IV, essi sono volti a caducare il D.P.R. 146/2017, ritenuto illegittimo, pertanto in grado di inficiare, anche in via derivata, i provvedimenti impugnati. Con i motivi di ricorso citati la ricorrente mira a colpire i criteri e parametri fissati dal D.P.R. n. 146/2017, in quanto asseritamente violativi dei principi perseguiti dalle leggi istitutive del Fondo per il pluralismo, a causa del peso, ritenuto risibile, attribuito al numero dei dipendenti e dei giornalisti rispetto a quello (viceversa, in tesi, sproporzionato) attribuito ai dati di ascolto (30%), dei criteri di valutazione dell’ascolto Auditel fissati retroattivamente e con previsione di punteggio zero per le emittenti che ne fossero sprovviste, dei metodi di rilevazione dei dati Auditel, nonché, infine, della fissazione del meccanismo dello scalino preferenziale.
Sennonché la legificazione del d.P.R. n. 146/2017, confermata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 44/2025, determina l’impossibilità per il Collegio di sindacarne le disposizioni: il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammesse ai contributi pubblici di cui al D.P.R. n. 146/2017 per l’anno 2019 (impugnato nel presente giudizio) risulta pienamente conforme a disposizioni che hanno assunto rango primario, e, come tali, non sono sindacabili da parte di questo Giudice, ma solo dalla stessa Corte Costituzionale (cfr., ex multis , Cons Stato, sent. n. 5683/2025 cit.; Tar Lazio, Roma Sez. IV ter, 15 ottobre 2025, n. 17707) che sui punti sollevati dal ricorrente sub V si è già espressa.
Le previsioni di cui al D.P.R. n. 146/2017 relative al criterio di valutazione delle domande con riguardo agli ascolti ed ai dati Auditel, nonché riferite al cd. scalino preferenziale sono, infatti, già state scrutinate dalla Corte Costituzionale, che ne ha confermato la ragionevolezza e la conformità ai principi di cui alla Carta fondamentale.
Con la sentenza n. 44 del 15 aprile 2025, invero, la Corte Costituzionale ha:
a) espressamente affermato la legittimità costituzionale del rilievo dei dati Auditel ai fini della formazione delle graduatorie, siccome previsto dal d.P.R. “legificato”, affermando che tale rilievo, “ è volto a premiare quelle imprese che sono più performanti ed economicamente stabili, e quindi hanno maggiore capacità di permanere sul mercato dell'informazione” e risponde alla “complessiva logica, sottesa all'intero corpo regolamentare divenuto fonte primaria in forza delle disposizioni censurate, che non irragionevolmente è volta a tutelare il nuovo volto del pluralismo dell'informazione ”.
Sul punto va dato atto che il Consiglio di Stato - ex plurimis con le sentenze n. 7878/2022, n. 7880/2022, n. 7881/2022, n. 2975/2024 – si era già pronunciato su questioni analoghe a quelle del presente ricorso in relazione agli anni 2016, 2017 e 2018, affermando in particolare che “ la previsione del criterio riferito ai dati di ascolto non viola il principio del legittimo affidamento ”, essendo tale criterio “ un parametro già contemplato dalla normativa di settore, normalmente impiegato dagli operatori di mercato nello svolgimento della propria attività di impresa - in quanto correlato ai ricavi dalla vendita degli spazi pubblicitari-, nonché idoneo a misurare il gradimento riscosso dalla programmazione dell’emittente presso il pubblico degli utenti ”. “ L’indice di ascolto risulta, inoltre, ragionevole, in quanto coerente con l’esigenza di selezionare operatori che, investendo effettivamente nella propria attività di impresa, svolgono un’attività economicamente sostenibile, in quanto idonea a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi (predicato del carattere imprenditoriale dell’attività svolta – v. Cass. civ. Sez. III, 19 giugno 2008, n. 16612) ”;
- “ Il criterio in esame, infine, consente anche di misurare il gradimento della programmazione dell’emittente presso il pubblico, misurando i contatti ottenuti da ciascun programma ”. Quanto alla scelta di Auditel, il Giudice dell’appello, nei precedenti citati, ha già avuto modo di precisare che tale società “ adotta un modello organizzativo idoneo a garantire la correttezza e la trasparenza delle rilevazioni, tale da escludere dubbi di parziarietà suscettibili di influire sull’applicazione del criterio selettivo per cui è causa ”;
b) relativamente alla “legificazione” dell’art. 6, comma 2, del d.P.R. (ossia della previsione relativa al cd. “scalino preferenziale”), la Corte ha concluso nel senso che il pluralismo dell’informazione – tutelato a livello nazionale dall’art. 21 Cost. – passa necessariamente attraverso la tutela e la promozione della qualità della comunicazione, e non tanto invece attraverso il mero sostentamento delle (già numerose) emittenti, ritenendo, pertanto, costituzionalmente legittima la previsione dello scalino preferenziale, e più in generale, tutto l’impianto del D.P.R., divenuto fonte primaria in forza delle disposizioni censurate avanti alla stessa, siccome proprio volto a “ tutelare il nuovo volto del pluralismo dell’informazione ”. Il sistema dello scalino preferenziale è stato giudicato dalla Corte Costituzionale non irragionevole ed adeguato all’attuale sfida dell’informazione, che “ non riguarda tanto la ulteriore moltiplicazione delle già numerose voci che si fanno sentire nella sfera pubblica, quanto la salvaguardia della qualità dell’informazione medesima ”. La Corte Costituzionale ha, inoltre, escluso che il ridetto sistema incida “ irragionevolmente sul principio della concorrenza ”, concludendo nel senso che, “ Se in qualsiasi graduatoria vi può essere uno scarto minimale di punteggio e quindi di «efficienza analoga», tra l’ultimo dei soggetti ammessi a contribuzione e quelli collocatisi in posizione immediatamente successiva e non ammessi, a maggior ragione deve considerarsi non manifestamente irragionevole che la contribuzione sia concentrata in misura maggioritaria in favore di un numero predeterminato e sufficientemente ampio di soggetti graduati e ripartita in misura anche significativamente ridotta tra gli altri soggetti ammessi ”.
12. Quanto sopra argomentato rende, quindi, infondati anche i motivi del ricorso introduttivo articolati dalla ricorrente sub II, III, IV. È manifestamente infondata, attese le conclusioni già raggiunte dalla Corte Costituzionale, la questione di legittimità costituzionale sottoposta a questo giudice con il motivo sub V.
13. In conclusione il ricorso è infondato, con riguardo a tutti i motivi di ricorso, e va rigettato.
14. Le spese possono essere compensate attesa la peculiarità e novità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TA RI, Presidente
Giovanni Giardino, Primo Referendario
Monica AL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica AL | TA RI |
IL SEGRETARIO