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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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- 1. Come fare per eccepire la prescrizione di crediti tributari?Angelo Forte · https://www.laleggepertutti.it/ · 26 dicembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 13/06/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE LAVORO
RG. 497 2025
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DELL'11.6.2025
Il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE in persona del G.O. dott.ssa Monica D'Angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 497/2025 R.G.
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria vertente tra
c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ANDREA FAZIO
- ricorrente -
e codice fiscale in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Rizzo - resistente -
e
- resistente contumace – Controparte_2
E
(cf ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_3 P.IVA_2
difeso dall'Avv. Giovanni Battista Di Vincenzo - resistente -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti difensivi e note scritte per l'udienza dell'11.6.2025
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.2.2025, l'odierno ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento di rimborso e contestuale proposta di compensazione ex art. 28 ter del
D.P.R. n. 602/1973 notificato da il 27.1.2025 esclusivamente con riferimento ai CP_4
crediti di natura previdenziale e contributiva e limitatamente alle cartelle di pagamento e avvisi di addebito e meglio specificati in ricorso. CP_1 CP_3 Ha eccepito la omessa notifica degli atti presupposti/prodromici e la prescrizione.
Si sono costituiti in giudizio l' e l' che hanno contestato quanto eccepito CP_1 CP_3
dalla ricorrente e chiesto il rigetto del ricorso variamente argomentando;
l' invece CP_4
non si è costituita.
La causa viene decisa per l'udienza dell'11.6.2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito della presente sentenza.
In via preliminare occorre esaminare il profilo della ammissibilità dell'opposizione al documento 29928202400000601000, notificato da il 27.1.2025 avente ad CP_4
oggetto notifica rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/1973.
Con l'art. 28 –ter de DPR citato, il legislatore ha introdotto nel sistema della riscossione quello strumento civilistico di estinzione dell'obbligazione che si verifica allorché due soggetti sono contestualmente creditore e debitore l'uno dell'altro di debiti reciproci, omogenei, certi , liquidi ed esigibili, cosicché i debiti contrapposti si cancellano fino alla concordanza dello stesso valore.
Ricevuta segnalazione dall' l'agente della Riscossione Controparte_2
notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito di imposta a favore del contribuente ed il debito che risulta iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero e invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare la proposta.
Qualora il contribuente non risponda nel termine di sessanta giorni dalla notifica della proposta o comunque non l'accetti, l' provvede a sospendere Controparte_2
il rimborso delle somme dovute e, al tempo stesso, l'agente della riscossione riprende le azioni cautelari e/o esecutive, a meno che il contribuente non provveda a pagare in una unica soluzione o mediante un piano di dilazione, gli importi dovuti a seguito di iscrizione a ruolo, per ottenere la declaratoria di prescrizione estintiva del diritto al pagamento delle somme indicate nelle cartelle e avvisi e indicati in ricorso. CP_1 CP_3
Alla luce dei principi, enunciati sul punto di impugnabilità della proposta di compensazione, dalla EM OR , solo la domanda di prescrizione del diritto ad ottenere il pagamento delle somme portate dal titolo opposto, già notificato, risulta ammissibile comprensivi degli interessi e di altri oneri di riscossione . Sotto il profilo della impugnabilità della proposta di compensazione, la giurisprudenza (cfr. Cass. sez. VI Civile, ordinanza n. 24638/2017; depositata il 19 ottobre 2017 n. 24638) ha ritenuto che sia un atto autonomamente impugnabile nella misura in cui il contribuente lamenti l'intervenuta prescrizione del credito erariale.
In caso contrario, la mancata adesione alla compensazione comporterebbe la prosecuzione delle azioni di recupero coattivo di un credito già prescritto.
Il contribuente propone ricorso avverso la proposta di compensazione non già per rimettere in discussione la pretesa impositiva, di fatto ormai cristallizzata nella cartella di pagamento divenuta definitiva, bensì per eccepire la successiva prescrizione del credito. Conseguentemente l'unico modo per prevenire il pregiudizio che deriverebbe dalla prosecuzione dell'azione esecutiva, è quello di attribuire alla proposta di compensazione autonoma impugnabilità.
La soluzione prospettata è percorribile solamente nell'ipotesi in cui la proposta di compensazione sia impugnata entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto.
Tale principio è stato enunciato dalla Cassazione con la sopra indicata ordinanza del 19 ottobre 2017 n. 24638 che si ritiene di condividere.
Pertanto a questo punto occorre accertare se siano decorsi oltre cinque anni dalla data di notifica delle cartelle e avvisi specificati in ricorso alla notifica della proposta di compensazione ex art. 28-ter dpr 607/73, eseguita dall' il 27.1.2025. CP_4
La prescrizione estintiva dei contributi, tenuto conto della sospensione disposta dal legislatore ex art. 68 d. l. 18/2020 si è compiuta per quanto concerne l' con CP_1
riferimento agli AVA 59920160000290747000, AVA 59920160001869424000 e AVA
59920170000801018000; non è invece maturata la prescrizione per gli altri 3 avvisi di addebito indicati nella memoria di costituzione dell' (59920220000544666000, CP_1
59920220002237266000, 59920240001148728000).
Per quanto concerne l' risulta che il credito portato dalle cartelle di cui ai nn. CP_3
2, 8, 9 e 10 della memoria di costituzione è prescritto, mentre per il resto delle CP_3
cartelle non essendo decorsi più di 5 anni tra la data della notifica non risultano prescritti. Conclusivamente, assorbita ogni altra questione, il ricorso va parzialmente accolto e tenuto conto dell'oggetto del giudizio, le spese vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa in epigrafe, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
1. accoglie parzialmente il ricorso limitatamente agli AVA e alle cartelle indicati in CP_3
motivazione e per il resto rigetta il ricorso;
2. dichiara la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Così deciso in Marsala il 13.6.2025
il Giudice
Monica D'Angelo