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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 07/11/2024, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 549/2020 promossa da:
(C.F. ), in proprio e quale titolare della omonima Parte_1 C.F._1
ditta individuale (p. IVA ), e Parte_2 P.IVA_1
(p. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_3 P.IVA_2
tempore, con il patrocinio dell'avv. CARDINALI BARBARA, elettivamente domiciliato a Firenze, via di Santo Spirito n. 32 presso lo studio del difensore
Parte ricorrente contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GRIFASI CP_1 C.F._2
GABRIELE, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del difensore
( vvocati.prato.it) Email_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, in proprio e quale titolare dell'impresa individuale Parte_1 Parte_2
, e hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n.
[...] Parte_3
1 243/2020, emesso da questo Tribunale il 20 luglio 2020 in favore di per la CP_1
complessiva somma di 84.355,50 euro, oltre interessi legali dalle scadenze di ogni singola fattura al saldo, a titolo di provvigioni maturate e di incarico di supervisione e coordinamento aziendale svolto, come da contratto intercorso tra le parti.
Le parti opponenti hanno altresì formulato domanda di accertamento della mancanza della giusta causa di recesso dell'agente (con condanna di questi al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, pari a 23.440,63 euro), di condanna di al pagamento della somma di euro CP_1
20.601,00, a titolo di risarcimento del danno, oltre che al pagamento di una somma equitativamente determinata dal Giudice a titolo di risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art. 96, co. 1, c.p.c., e di una ulteriore somma equitativamente determinata dal
Giudice ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.;.
A sostegno dell'opposizione, espongono:
− che che ha iniziato la sua attività imprenditoriale con l'impresa Parte_1
individuale proseguita, poi (da febbraio 2019) con la Parte_2
che distribuisce in esclusiva prodotti di ortodonzia con marchio di Parte_3
e GC Dental, WIN lingual systems GmbH, allineatori invisibili Controparte_2
STARTALIGNER, linee strumentario ortodontico YDM e Swiss Dental Specialities, riduzione interprossimale IC , Bio stimolatore U Concept, in diciotto regioni d'Italia e all'estero, operando tramite personale dipendente, depositi dentali, venditori diretti e agenti di commercio;
− che gli agenti di commercio sono tutti plurimandatari con proprio territorio di competenza, ma che talvolta possono operare anche al di fuori della propria zona, di solito quando quest'ultima non è coperta da altro agente;
− che il 29 giugno 2013 ha stipulato con un contratto di CP_1 Parte_1
agenzia per la vendita dei prodotti commercializzati dalla (allora) impresa individuale nelle zone di Toscana ed Emilia-Romagna e, per alcuni clienti “fidelizzati”, fuori dal territorio assegnato;
2 − che il rapporto è proseguito anche a seguito del conferimento dell'attività dell'impresa individuale alle medesime Controparte_3
condizioni;
− che il contratto di agenzia (art. 10) prevedeva anche lo svolgimento dell'attività di supervisione e coordinamento, per la quale era previsto un compenso in misura percentuale sui ricavi netti delle vendite realizzate dalla azienda nell'anno solare di riferimento;
− che il 31 dicembre 2019 l'agente ha esercitato il recesso dal contratto per giusta causa.
Preliminarmente, gli opponenti rilevano l'improcedibilità della domanda, sia per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio previsto contrattualmente (art. 14), sia del tentativo di conciliazione in sede sindacale prevista dall'AEC e la nullità del decreto ingiuntivo in quanto emesso in virtù di documenti privi di valore probatorio e per una somma maggiore di quella risultante dai documenti prodotti.
Negano, poi, che abbia svolto l'attività di supervisione e coordinamento per gli anni 2018 CP_1
e 2019 ed evidenziano che le fatture delle quali pretende il pagamento sono state emesse non sulla base del fatturato annuale aziendale, come previsto contrattualmente, ma sulla base di dati estratti dal “sales reports” inviati da un collaboratore aziendale, privo di autorizzazione.
Lamentano, inoltre, che in costanza di rapporto, ha violato il patto di non concorrenza, CP_1
ordinando materiali dentali non trattati dalla ed eccepiscono la mancanza della Parte_3
giusta causa posta a fondamento del recesso dell'agente (dal momento che, contrariamente a quanto affermato nella comunicazione inviata da non vi è mai stato ritardo da parte della CP_1
azienda nella liquidazione delle provvigioni, né è mai stato omesso il loro pagamento), con richiesta di condanna di al pagamento dell'indennità di mancato preavviso. CP_1
Si è costituito chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto ed agendo in CP_1
reconventio reconventionis.
Innanzitutto, rispetto all'eccepita improcedibilità della domanda, sostiene il carattere facoltativo della conciliazione.
3 Quanto all'incarico di supervisione e coordinamento, spiega di averlo sempre svolto e che il preponente non ha mai contestato alcunché, decidendo unilateralmente di sospendere i pagamenti delle somme dovute dall'anno 2018.
Nega la violazione del patto di non concorrenza e ribadisce che il recesso è da imputarsi esclusivamente al contegno della preponente, con conseguente diritto dell'agente a percepire l'indennità sostitutiva del preavviso.
Chiede inoltre la condanna di parte opponente al pagamento dell'indennità di cui all'art. 1751 c.c.
e, comunque, di quelle AEC denominate suppletiva di clientela e meritocratica.
Infine, chiede il pagamento dei compensi dovuti per l'incarico di supervisione e coordinamento del secondo, terzo e quarto trimestre 2019, non oggetto di ingiunzione, non avendo fornito i relativi dati per il calcolo. Parte_3
Con successiva memoria del 13 settembre 2021, e eccepiscono Parte_1 Parte_3
l'inammissibilità delle domande riconvenzionali proposte, in quanto diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione e non conseguenti alla domanda riconvenzionale svolte dall'opponente.
Contestano la sussistenza di una giusta causa di recesso, dal momento che i pagamenti sono sempre stati tempestivi;
ribadiscono che l'opposto non ha mai svolto l'attività di supervisione e coordinamento, affatto dimostrata dalla documentazione prodotta unitamente alla memoria di costituzione (costituita da mail della società ai suoi collaboratori o dipendenti).
Rinviata la prima udienza da parte dell'originario titolare del procedimento, per essere stata nel frattempo adottata la variazione tabellare con la quale la causa è stata assegnata alla scrivente, all'udienza del 28 ottobre 2021 il giudice ha formulato proposta conciliativa, accetta alla successiva udienza del 18 novembre 2021 dalla sola parte opponente.
A scioglimento della riserva in quella sede assunta, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, vista la richiesta di parte opponente, è stato assegnato termine per la presentazione della domanda di mediazione secondo il Regolamento di conciliazione di Libralex
s.r.l., così come previsto dall'art. 14 del contratto stipulato tra le parti.
La causa è quindi stata istruita con i documenti e le prove orali articolate dalle parti e da ultimo calendarizzata per la discussione all'udienza del 7 novembre 2024, all'esito della quale il giudice
4 ha pronunciato sentenza mediante lettura del dispositivo, riservando il deposito delle motivazioni nel termine di sessanta giorni.
***
Il ricorso in opposizione è fondato, nei limiti e per le ragioni che si vanno a indicare.
Per comprendere le ragioni del decidere, occorre premettere che gli importi ingiunti con il decreto ingiuntivo opposto, pari a euro 40.400,07, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo nei confronti di ed euro 44.055,43, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino Parte_3
al soddisfo nei confronti di e in solido tra di loro, sono Parte_1 Parte_3
pretesi a titolo di compensi per l'incarico di supervisione e coordinamento (di cui all'art. 10 del contratto stipulato dalle parti, del quale subito si dirà) e di provvigioni maturate.
In particolare, si riferiscono all'incarico di supervisione e coordinamento (A) le seguenti fatture:
− 8/2018 del 30 aprile 2018 di 12.015,48 euro al lordo della r.a. non versata(doc. 4 monitorio);
− 13/2018 del 31 luglio 2018 di 10.719,58 euro al lordo della r.a. non versata (doc. 5 monitorio);
− 19/2018 del 31.10.2018, di 8.188,03 euro al lordo della r.a. non versata (doc. 7 monitorio);
− 2/2019 del 14.02.2019 per i crediti di competenza del quarto trimestre 2018, di 13.132,34 euro al lordo della r.a. non versata (doc. 9 monitorio);
− 11/2019, per i crediti di competenza del primo trimestre 2019 di 12.200,00 euro al lordo della r.a. non versata (doc. 11 monitorio).
Attengono alle provvigioni maturate e liquidate dal preponente e non corrisposte (B) le fatture:
− -10/2019 del 30.04.2019, di 551,82 euro (doc. 13 monitorio), quale saldo residuo fattura, come da distinta provvigioni mese marzo (doc. 14 monitorio), Parte_3
integrazione importi per ricalcolo aliquote di due vendite (doc. 15 monitorio) e ricevute spese di trasferta (doc. 16 monitorio);
− 29/2019 del 23.12.2019, di 7.754,11 euro (doc. 17 monitorio), quale saldo fattura, come da distinta provvigioni mese di ottobre inviata da (doc. 18 monitorio); Parte_3
− 1/2020 del 07.01.2020, di 11.266,07 euro (doc. 19 monitorio), come da distinta provvigioni mese di novembre inviata da (doc. 20 monitorio); Parte_3
5 − 4/2020 del 04.02.2020 di 8.528,07 euro (doc. 21 monitorio), come da distinta provvigioni mese di dicembre inviata da (doc. 22 monitorio). Parte_3
Con riferimento alle fatture qui elencate sub A, la pretesa si fonda sull'art. 10 del contratto concluso dalle parti (doc. 6 ricorso in opposizione) che prevede: “incarico di supervisione e
coordinamento: ad integrazione dell'incarico di promozione delle vendite dei prodotti contrattuali nelle zone assegnate, all'Agente viene affidato l'incarico di supervisione e coordinamento della rete vendita che “
[...]
” andrà a sul territorio italiano. L'Agente, sotto la supervisione del Preponente, dovrà Parte_2 Parte_4
pertanto sorvegliare l'operato degli altri Agenti e/o concessionari allo scopo di monitorare l'attività di
vendita, verificare il rispetto delle disposizioni di vendita impartite dalla in merito alle Parte_3
politiche commerciali ed alle condizioni di vendita, nonché vigilare sul rispetto delle zone di pertinenza a ciascuno assegnate. L'Agente dovrà inoltre, al bisogno affiancare gli agenti nello svolgimento della propria
attività anche intervenendo presso la clientela. L'Agente avrà l'obbligo di riferire mensilmente al
Preponente l'esito della predetta attività di supervisione e coordinamento, segnalando inoltre le eventuali problematiche riscontrate.”
Il compenso per tali attività era pattuito in percentuale, nella misura specificata all'allegato B al contratto. A partire dal secondo anno, poi, era altresì previsto il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno “di cui si rendesse necessario il sostenimento e preventivamente concordate con il Preponente”.
Ebbene, non ha dimostrato, come era suo onere, di aver svolto l'attività di cui alle fatture CP_1
sopra indicate, limitandosi ad affermare (pp. 10 e 11 della memoria di costituzione) che a partire dal 2018 la società ha omesso di corrispondere gli importi dovuti senza mai contestare lo svolgimento dell'attività e che, a fronte del regolare pagamento di tali somme per quattro anni,
l'onere di dimostrare l'inadempimento graverebbe sull'opponente, non avendo mai le parti apportato modifiche al contratto.
Si tratta di argomentazioni infondate in quanto contrastanti con le regole generali in materia di riparto dell'onere probatorio, in alcun modo sovvertite, è superfluo ribadirlo, dall'emissione del decreto ingiuntivo: in sede di opposizione, infatti, grava sull'opponente la dimostrazione dell'esistenza del credito vantato, non potendosi attribuire alcun rilievo a tal fine alla (eccepita) mancata contestazione delle fatture emesse.
6 Nel caso di specie, come anticipato, tale prova non è stata offerta, non avendo dimostrato CP_1
l'effettivo svolgimento dell'incarico di cui si discute, né l'assolvimento dell'obbligo, espressamente previsto dal contratto, di riferire al preponente l'attività svolta.
Invero, le mail prodotte con la memoria (doc. 4-20) sono tutte comunicazioni di che Parte_1
condivide risultati conseguiti e che non dimostrano che ha svolto quella specifica attività; i CP_1
testi escussi – della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, a fronte della coerenza intrinseca ed estrinseca dei loro racconti e del fatto che non è emerso, né è stato rilevato dalle parti, un loro interesse circa l'esito del procedimento - nulla hanno detto sull'effettivo svolgimento dell'incarico.
In particolare, il teste (udienza del 14 febbraio 2023), che ha collaborato con la società Tes_1
opponente per qualche mese del 2018, ha confermato il ruolo di capoarea di “nel senso che CP_1
lui si occupava di coordinamento e supervisione” e che, in tutte le aziende tale figura “svolge questo
ruolo di formazione degli agenti”, ma non ha spiegato in cosa sia consistita, nel suo caso, l'attività in questione: del resto, egli ha collaborato con l'azienda per un periodo limitato, durante il quale vi è stato anche un avvicendamento di capiarea (prima, , poi, . Rispetto al ruolo PE CP_1
dell'opposto ha affermato: “sicuramente era capo area per il Triveneto. So che ne aveva altre, ma non so
quali. Ad Giudice: come ho detto, io ho avuto prima rapporti con e poi con che è subentrato PE CP_1
ad . PE
Sentito a controprova: no, non ha organizzato riunioni quando c'ero io. Io lo sentivo telefonicamente, ma da quando lui è diventato capoarea io sono rimasto in azienda due mesi circa”.
Del pari inconferenti le dichiarazioni di (udienza del 14 dicembre 2023) il quale Testimone_2
ha parlato, in generale, del ruolo di in azienda, ma non dello svolgimento delle attività CP_1
delle quali si pretende il pagamento.
Né indicazioni di segno contrario possono ritrarsi dalla documentazione prodotta sub doc. 6, 8,
10, 12 del fascicolo monitorio.
A prescindere dalla questione sollevata dalle parti circa la legittimazione di a inviare i dati PE
concernenti il fatturato dell'azienda, in ogni caso è certo che quei dati non sono stati inviati al fine di consentire a di elaborare le fatture di cui si discute (circostanza che potrebbe costituire CP_1
indizio del riconoscimento, da parte della società, dello svolgimento dell'attività di supervisione):
7 dalla mail inviata da non si evince, infatti, che gli stessi sono trasmessi per conto della PE
società, né a quale scopo (nella comunicazione si legge solo: “per te ciao”), di modo che potrebbe, al più, discutersi della loro idoneità al fine di dimostrare la corretta quantificazione delle somme da parte di ma non può certo riconoscersi ad essi alcuna rilevanza nel giudizio in ordine CP_1
all'effettivo svolgimento dell'attività in parola.
Analoghe considerazioni circa il mancato assolvimento dell'onere probatorio valgono per le fatture qui raggruppate sub B, rispetto alle quali parte opposta si limita a censurare l'operato dei ricorrenti, evidenziando la mancata contestazione del quantum preteso, ad eccezione che per la fattura 10/2019.
Tuttavia, come sopra già anticipato, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario:
di conseguenza, spetta a chi fa valere il diritto la prova della sua esistenza, che non può essere fornita per il solo tramite delle fatture, titolo idoneo alla sola emissione del decreto ingiuntivo.
Con particolare riferimento alla fattura n. 10/2019 (doc. 13 fascicolo monitorio), sulla quale residuerebbe un saldo di 551,82 euro, imputabile, quanto a 99 euro, alla differente quantificazione delle provvigioni del mese di marzo (che, secondo l'opponente, sarebbero state calcolate dall'Agente in misura superiore rispetto all'estratto conto trasmessogli dall'opponente e prodotto sub doc. 9) e, quanto a 439,40 euro, a spese per l'attività di supervisione e coordinamento che, sempre secondo la tesi attorea, non sarebbero state autorizzate, deve poi rilevarsi che:
- rispetto ai 99 euro, parte opposta, nonostante la puntuale contestazione dell'opponente in ordine ai criteri di calcolo utilizzati (già avanzata con la lettera del 10 giugno 2019, prodotta sub doc. 7 memoria) e gli importi risultanti dal doc. 9 prodotto con l'opposizione, non ha giustificato il maggiore importo preteso;
- rispetto al rimborso di 439,40 euro per spese sostenute, si limita a osservare che si CP_1
tratta di somme che “rientrano tra quelle da rimborsare in base al contratto (spese per supervisione e coordinamento art. 10), documentate e mai contestate non esistendo e-mail o altre prove. Peraltro parte
delle spese per quella attività in Veneto erano state già pagate da con riferimento alle fatture Parte_3
che intestate alla società (doc. 22). Non si comprende perché altre spese della stessa natura, poiché anticipate
8 dal non vengano pagate dal che in precedenza non le aveva contestate” (p. 16 memoria CP_1 Parte_1
di costituzione).
Sennonché, come emerge dal già richiamato art. 10 del contratto stipulato dalle parti, il rimborso delle spese di supervisione sostenute dall'agente, presuppone la loro preventiva autorizzazione da parte del preponente.
Nel caso di specie, oltre a mancare la prova di detta autorizzazione, neppure ha spiegato a CP_1
quali spese si riferirebbero tali somme, né ha documentato il loro effettivo ammontare.
Di qui le raggiunte conclusioni sulla fondatezza dell'opposizione e sulla revoca del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente diritto dell'opponente a ripetere quanto nel frattempo eventualmente pagato in ragione della provvisoria esecuzione nel frattempo concessa.
Deve inoltre essere accolta la domanda di condanna al pagamento di 23.440,63 euro a titolo di indennità di mancato preavviso formulata da parte opponente sulla base dell'art. 11 accordo economico e collettivo per la disciplina del contratto di agenzia (doc. 5 ricorso in opposizione), richiamato, sul punto, dal contratto intercorso tra le parti.
Invero, ha esercitato il recesso senza rispettare il termine preavviso di tre mesi e senza che CP_1
possa riconoscersi la sussistenza della giusta causa di recesso invocata dall'agente con la comunicazione prodotta sub doc. 12 del ricorso.
In tale documento, la giusta causa è individuata, del tutto genericamente, nel mancato pagamento di parte delle fatture di marzo e aprile 2019, nel sistematico ritardo nel pagamento delle provvigioni, nell'omesso pagamento dei compensi di supervisione e coordinamento e nella mancata trasmissione del volume annuo delle vendite per il calcolo degli importi dovuti per l'attività da ultimo richiamata e di cui all'art. 10 del più volte menzionato contratto in atti.
Sulla non debenza degli importi per l'attività di supervisione e coordinamento si è detto, con la conseguenza che la loro mancata corresponsione non può costituire giusta causa di recesso.
Stesse considerazioni valgono per il pagamento solo parziale della fattura 10/2019 (che comunque, a prescindere dalle conclusioni raggiunte in ordine alla fondatezza dell'opposizione,
per la irrisorietà delle somme non corrisposte, pari a 551,82 euro, non giustificherebbe il recesso senza preavviso).
9 Per quanto riguarda i sistematici ritardi nei pagamenti delle provvigioni, si tratta di contestazione non solo generica, ma anche indimostrata, risultando, al contrario, che il pagamento è sempre intervenuto in tempi ragionevoli rispetto all'invio delle fatture da al preponente (doc. 21 a CP_1
61 memoria integrativa in esito a domanda riconvenzionale e prospetto di cui alle pp. 6 e 7 della richiamata memoria) e coerenti con le tempistiche convenute contrattualmente (l'art. 9 del contratto in atti prevede infatti il pagamento delle somme entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione delle fatture di vendita); del resto, mai ha sollecitato il CP_1
pagamento delle somme oggi pretese.
Quanto precede consente di escludere un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza di parte opponente, che abbia leso in misura considerevole l'interesse dell'agente e tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto (in materia di giusta causa di recesso nel contratto di agenzia si veda, tra le tante, Cass. Sez. L, Sentenza n. 1376 del 19/01/2018,
Rv. 646888 - 01).
Infondata è invece la domanda di risarcimento del danno per violazione del patto di non concorrenza, quantificato in 20.601 euro, avanzata con l'atto di opposizione.
La prospettazione attorea, non ha trovato conferma nell'istruttoria svolta e, anzi, è stata da essa smentita (ci si riferisce, in particolare, alla testimonianza di , amministratore di Testimone_3
Contr fino a settembre 2020 - udienza del 14 febbraio 2023).
Né, in assenza di prova in ordine a una condotta illecita, può attribuirsi rilievo alla circostanza secondo la quale, a seguito del recesso di la società avrebbe registrato una perdita di utile CP_1
pari a 20.601 euro, tanto più sulla base della documentazione soltanto parziale prodotta (quale è il doc. 18, report 2019/2020).
Quanto alle domande riconvenzionali formulate da deve essere disattesa l'eccezione di CP_1
inammissibilità sollevata dall'opponente, dal momento che esse trovano fondamento nello stesso interesse che aveva sostenuto la proposizione dell'originaria domanda e sono state tempestivamente articolate con la memoria di costituzione (per un'approfondita disamina sull'ammissibilità e i limiti delle domande riconvenzionali articolate dall'opposto, cfr. la recentissima Sez. U - , Sentenza n. 26727 del 15/10/2024 (Rv. 672396 - 01).
10 Tuttavia, si tratta di pretese infondate.
Quanto alla richiesta di pagamento delle somme dovute per l'attività di supervisione e coordinamento, come già rilevato per quelle oggetto di ingiunzione, parte opposta non ha in alcun modo dimostrato lo svolgimento di tali attività, richiamandosi le considerazioni sopra svolta circa l'inidoneità della documentazione prodotta e l'assoluta genericità delle dichiarazioni rese dai testimoni intimati.
Quanto alle indennità di cui all'art. 13 del contratto stipulato tra le parti (che richiama la disciplina codicistica e, in particolare, l'art. 1751 c.c., senza prevedere alcuna deroga in punto di presupposti per la fruizione delle indennità), il diritto alla loro percezione è escluso dal recesso esercitato dall'agente, non imputabile, per le argomentazioni che precedono, alla condotta del preponente.
Del pari infondate sono le domande relative al pagamento delle indennità negoziali (suppletive di clientela e meritocratica).
Invero, l'accordo economico collettivo in atti prevede che entrambe le indennità siano corrisposte solo nel caso in cui il recesso dell'agente sia stato esercitato, tra le altre, per circostanze attribuibili al preponente, con espresso richiamo dell'art. 1751 c.c., ipotesi che, come già visto, non ricorre nel caso di specie.
Di qui le raggiunte conclusioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicati i parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso in opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna al pagamento, in favore della della somma di CP_1 Parte_3
euro 23.440,63, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo, per le causali di cui alla motivazione;
11 3) Condanna altresì a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si CP_1
liquidano in complessivi euro 13.395 per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. se dovute come per legge;
4) Riserva in giorni sessanta il termine per il deposito delle motivazioni.
Prato, 7 novembre 2024
Il Giudice
Mariella Galano
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