Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/04/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6108/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Monica Tarchi Presidente Relatore dott.ssa Daniela Garufi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6108/2025 promossa da:
(c.f. ), nata a Bagno a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata difesa ed assistita dall'Avv. Letizia Santini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pontassieve (FI), via Ghiberti n. 62
e
(c.f. , nato a [...] l'[...], residente Parte_2 C.F._2 in Pelago (FI) Via Aldo Moro 10, rappresentato difeso e assistito dall'Avv. Roberto Chiodo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Via E. Nencioni n.13
Avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Con la partecipazione ex lege del PM (visto del 14/04/2025)
Posta in decisione alle conclusioni di cui al ricorso congiunto depositato in PCT in data 07/04/2025, con le quali le parti hanno chiesto al Tribunale di disporre: “i rapporti tra gli stessi ed il figlio minorenne nelle modalità di seguito indicate:
1. Il figlio minore sarà affidato congiuntamente Per_1
ad entrambi i genitori che eserciteranno disgiuntamente fra loro la responsabilità genitoriale sulle questioni ordinarie ed abiterà con la madre nella casa familiare unitamente ai nonni materni in San
Francesco pelago Via Erice Bettini n. 14. Il padre potrà vedere il figlio, a settimane alterne, il fine pagina 1 di 4
pertanto, il padre si impegna ad accompagnare il figlio a scuola il giovedì mattina. Durante il periodo natalizio il figlio starà con il padre per il primo anno il giorno di Natale e con la madre il giorno di Santo Stefano;
analogamente trascorrerà sempre con la madre il giorno 31 Dicembre ed il 1 Gennaio con il padre;
questo di anno in anno alternando le date. Analogamente, il giorno di Pasqua con il padre e il lunedì dell'Angelo con la madre, l'anno successivo al contrario. trascorrerà con il padre 15 giorni anche suddivisi in Per_1
due settimane durante le vacanze estive in un periodo che deve essere comunicato, da entrambi i genitori, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.
2. Il padre corrisponderà a titolo di mantenimento per il figlio, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, l'importo complessivo di € 200.00 (Euro:
Duecento) mensili, somma rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT corrente, con decorrenza dal mese di febbraio c.a., a cui si aggiunge l'importo di euro 50,00 (Euro: cinquanta) da corrispondere mensilmente alla madre per il mantenimento del figlio fino al raggiungimento dell'importo complessivo di euro 1.250,00 (Euro: milleduecentocinquantamila) corrispondente alla somma convenuta per il saldo degli arretrati non corrisposti a titolo di mantenimento. Oltre ciò, il padre si obbliga al pagamento del servizio di refezione scolastica al 50% che verrà corrisposta interamente dallo stesso all'istituto scolastico;
la madre restituirà al padre l'importo pagato nella misura pari al 50%. Pertanto, la madre si obbliga al versamento a favore del Sig. della Parte_2
somma dovuta, mediante bonifico bancario sul c/c a Lui intestato con il seguente codice IBAN: IT 75 N
08736 38010000000074884.; il sig. si obbliga, salvo eventuale conguaglio e/o Parte_2
compensazione delle somme anticipate per la refezione scolastica, al versamento a favore della sig.ra della somma dovuta a titolo di mantenimento per il figlio, mediante bonifico bancario sul c/c Pt_1
a Lei intestato con il seguente codice IBAN [...] su Poste pay evolution oltre al 50% delle spese straordinarie così come stabilite, individuate e classificate nelle linee guida del CNf del 29 novembre 2017 a cui ci si riporta e che costituiscono parte integrante del presente accordo. In caso di esborso totale da parte di uno dei due genitori, l'altro rimborserà quanto dovuto previa comunicazione entro la fine di ogni mese e presentazione di giustificativo documentale, anche tramite reciproche compensazioni. Quanto agli assegni familiari o altro Istituto analogo, gli stessi verranno percepiti dalla madre.
3. Ai fini della verifica della situazione patrimoniale dei coniugi si pagina 2 di 4 rileva che il sig. percepisce un reddito lordo di € 1.200,00 mensili c.a., come da Parte_2
dichiarazione dei redditi che si deposita. Mentre la sig.ra percepisce un reddito di euro Pt_1
800,00 mensili c.a., avendo la stessa sottoscritto un contratto di lavoro part-time orizzontale presso la cooperativa CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con mansione operaia.
4. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, e si impegnano, inoltre, a tutelare rispettivamente la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
5. Con la sottoscrizione del presente accordo, i Sigg.ri e dichiarano di non Parte_2 Pt_1 avere nulla a pretendere l'uno dall'altro, a qualsivoglia titolo o ragione pregresso rispetto al presente accordo economico, rinunciano alla richiesta reciproca di refusione di spese sostenute per i figlio nel periodo di convivenza. rinunciano altresì ad avere restituiti dall'altro oggetti donativi, beni e arredi e corredi, ed ogni altro bene, dichiarandosi soddisfatti della situazione odierna di possesso e/o godimento.
6. I Sigg.ri e si rilasciano vicendevolmente assenso per il rilascio e/o Parte_2 Pt_1
rinnovo del passaporto e dei documenti del figlio per tutti gli Stati riconosciuti dal Persona_2
Governo Italiano. Per quanto occorrer possa si obbligano vicendevolmente a confermare tale consenso nelle forme e con le modalità richieste dai competenti uffici.
7. I Sigg.ri e Parte_2 Pt_1 dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente procedimento ha ad oggetto la regolamentazione delle questioni concernenti l'affidamento, il regime di frequentazione ed il mantenimento del minore nato a [...]
Bagno a Ripoli (FI) il 17/09/2019, dalla relazione more uxorio intrattenuta dai ricorrenti, ad oggi cessata.
2. Ritiene il Collegio che le condizioni concordate meritano accoglimento, in quanto non contrarie a norme imperative di legge o di ordine pubblico, né pregiudizievoli dell'interesse del figlio minore
Per_1
3. Quanto alle spese di lite, nulla va disposto, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva, così dispone:
- prende atto delle conclusioni di cui al ricorso congiunto depositato in data 07/04/2025, in epigrafe riportate, provvedendo in conformità;
- nulla per le spese.
pagina 3 di 4 Si comunichi.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 23/04/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Presidente dott.ssa Monica Tarchi
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