Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/06/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. N. 677/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 05/02/2025, da:
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20/02/1978, con il proc. dom. avv. CAMOZZI DELIA, giusta procura in atti, e
(c.f. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
15/10/1991, con il proc. dom. avv. PASINI GIULIA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 07/07/2018 a Cene (BG), in regime di separazione dei beni;
dalla loro unione è nato il (n. a Bergamo 09/01/2021) e, con sentenza pronunciata Per_1
dal Tribunale dei Minorenni di Brescia n. 94/2020 del 07.07.2020, la sig.ra Pt_2
ha adottato (n. a Piario il 18/05/2013), figlia del sig. nata da una Per_2 Pt_1
precedente relazione.
1
13/05/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 10/03/2025 e il 02/05/2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, che si riportano in dispositivo, non ravvisandosi contrasti né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale dei figli minori.
Il Tribunale osserva, altresì, che con il medesimo ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di scioglimento del matrimonio, formulando ulteriori domande connesse alla pronunzia divorzile.
Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L.
898/1970, oltre alla prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero:
- omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi Parte_1
e alle condizioni enunciate in ricorso, che si trascrivono di Parte_2
seguito:
“1) e saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori. Per_2 Per_1
I figli vivranno e saranno collocati in modo prevalente presso la madre nella casa
2 coniugale sita in Cene (BG), via Bellora n. 140. Il padre li terrà con sé a fine settimana alternati nella giornata di domenica, dalle 9.30 prelevandoli dalla casa materna e riaccompagnandoveli entro le 21 durante il periodo scolastico ed entro le 22 durante l'estate o nei periodi di vacanza;
dal momento in cui il sig. Pt_1 potrà disporre di un'abitazione autonoma (indicativamente dal mese di marzo
2025) lo stesso potrà tenere con sé i figli a fine settimana alternati dal venerdì dalle ore 19.00, quando la madre li accompagnerà presso il padre, fino alla domenica sera;
il padre li riaccompagnerà a casa della madre alle ore 18.00 durante il periodo scolastico e alle 22 .00 nei periodi di vacanza. e Per_2
inoltre, staranno con il padre il martedì ed il giovedì di ogni settimana Per_1 dalle 17.30 alle 21 (sino alle 22 durante l'estate o nei periodi di vacanza); il sig. avrà cura di ritirare dalla scuola materna che frequenta a Pt_1 Per_1
Colzate, mentre sarà ritirata dal padre presso la casa materna o nel luogo Per_2
che gli sarà indicato dalla sig.ra Per le vacanze estive il padre potrà Pt_2
tenere con sé i figli 3 settimane anche non consecutive nei periodi da stabilirsi e concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. Le vacanze pasquali e natalizie seguiranno i giorni di competenza dei genitori. Ad anni alterni i genitori terranno con sé i figli il giorno di Natale o S. Stefano e quello di Pasqua o
Pasquetta, precisando che se un genitore avrà avuto con sé i figli a Natale l'altro li avrà a Pasqua, salvo diversi accordi presi di volta in volta tra loro. In caso di malattia dei figli, i genitori li terranno con sé nei rispettivi giorni di competenza.
Ciascun genitore avrà cura di accompagnare i figli alle attività ludico/sportive o ad eventuali impegni, scolastici e non, che coincidessero con i tempi di permanenza presso di sé, tenendo prioritariamente conto di eventuali diverse richieste e/o preferenze dei figli stessi. Si dà atto che partecipa alle prove Per_2
del complesso bandistico di Vertova nei seguenti giorni e orari: lunedì dalle
19:15-20:15, martedì 20:30-22:30, mercoledì 17:45-18:30 e, pertanto, il martedì il padre avrà cura di portarla alle prove, mentre la madre la andrà a prendere al termine delle stesse. verrà invece accompagnato a casa dal padre Per_1 all'orario sopra stabilito. svolge inoltre l'attività di ginnastica il lunedì e Per_2
il giovedì dalle 17:30 alle 19:00 e pertanto il sig. il giovedì la ritirerà al Pt_1 termine dell'allenamento e la riaccompagnerà a casa con dopo cena, Per_1
per le 21.30. frequenta la scuola calcio ad LZ RD (BG) nei Per_1
3 giorni di lunedì dalle 17.00 alle 18.30, salvo modifiche di calendario della scuola o interruzione per motivi metereologici. Ciascun genitore avrà accesso al registro scolastico ed alle informazioni relative alle attività extrascolastiche svolte dai figli e riguardanti la salute dei medesimi. Atteso che di regola è la sig.ra che si Pt_2
occupa della programmazione delle visite mediche dei figli, la stessa informerà preventivamente il sig. e, nel caso lo stesso non potesse presenziarvi, gli Pt_1
riferirà gli esiti e fornirà in copia eventuali referti. Resta inteso che ciascun genitore, per il caso in cui non potesse occuparsi dei figli nei periodi di sua competenza, chiederà la disponibilità dell'altro genitore prima di affidarli alle cure di terze persone. Il padre, nei giorni in cui non avrà i figli con sé, potrà contattarli telefonicamente quando lo desideri. Sono fatti salvi i diversi accordi che saranno presi dai genitori nell'interesse superiore dei figli.
2) I genitori contribuiranno al mantenimento ordinario dei figli in base alle proprie sostanze e alle capacità di lavoro personale, tenendo conto anche degli impegni economici a cui gli stessi devono attualmente far fronte per il pagamento di prestiti in precedenza contratti. Nello specifico si precisa che il sig. Pt_1 percepisce uno stipendio medio mensile di € 1.700,00 ed è onerato del rimborso di due finanziamenti concessi da OM e TS NK per un importo complessivo mensile di € 500,00/550,00 circa. La sig.ra è libera Pt_2 professionista, dispone di entrate mensili per € 2.600,00 circa e deve rimborsare finanziamenti per un importo mensile di € 578,00 verso il Credito Bergamasco, oltre alle rate trimestrali della Rottamazione IV pari ad € 1.892,50, con ultima rata al 30.11.2027. Entrambi sono onerati dei costi relativi alla locazione dei rispettivi alloggi e delle spese condominiali. Il sig. verserà alla sig.ra Pt_1 la somma di € 275,00 mensili a titolo di concorso al mantenimento di Pt_2
mentre le spese relative al mantenimento di saranno sostenute Per_1 Per_2
dai genitori attingendo alla pensione di reversibilità di cui beneficia la minore, pari attualmente ad € 630,00 mensili, sino alla concorrenza di € 550,00 mensili, che saranno prelevati dal sig. dal libretto postale intestato alla figlia e Pt_1 corrisposti alla sig.ra entro il giorno 3 del mese, mentre l'assegno per Pt_2
sarà dallo stesso corrisposto entro il giorno 15 di ogni mese. Sono da Per_1 intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto
4 domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona
(parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
Ciascun genitore si obbliga a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
5 a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità
6 fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata al
100% dal sig. che corrisponderà il 50% della detrazione stessa alla sig.ra Pt_1
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà Pt_2
idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato
e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate. L'assegno unico, pari ad€ 467,00ed attualmente riscosso dalla sig.ra a decorrere Pt_2
dal mese di marzo 2025 sarà percepito al 50% da ciascun genitore;
il sig. Pt_1 presenterà pertanto all'INPS domanda di attribuzione del 50% dell'Assegno Unico
e la sig.ra provvederà ad effettuare gli incombenti necessari per Pt_2 comunicare all'INPS la variazione rispetto alla situazione attuale. Fino a che non sarà attuata la corresponsione al 50% la sig.ra corrisponderà il 50% Pt_2 dell'Assegno Unico dalla stessa riscosso al sig. Le spese di carattere Pt_1
“straordinario” di natura medica, scolastica e ludico/sportiva, ed ogni altra spesa concordata tra i genitori riguardanti verranno sostenute sino alla Per_2 concorrenza di € 120,00 mensili attingendo alla sua pensione di reversibilità, mentre l'eventuale differenza sarà sostenuta al 50% ciascuno dai genitori. Il sig. fornirà semestralmente alla sig.ra l'estratto conto del libretto Pt_1 Pt_2
postale su cui confluisce la pensione di Giorgia.
3) Si da atto che l'autovettura Chevrolet Cruz targata EN101MD di proprietà del sig. dal mese di agosto 2023 è rimasta nella disponibilità esclusiva della Pt_1
sig.ra che continuerà ad utilizzarla sostenendo le spese relative alla sua Pt_2
manutenzione ordinaria, al pagamento della tassa di circolazione e della assicurazione, tenendo altresì indenne il sig. da eventuali sanzioni o Pt_1
conseguenze connesse alla violazione delle norme di circolazione e contravvenzioni rilevate dall'agosto 2023. Il sig. si impegna a cedere a Pt_1
7 titolo gratuito l'autovettura alla moglie;
l'intestazione, anche eventualmente in favore di terza persona che la stessa si riserva di nominare, dovrà avvenire entro il
31.07.2025, a spese della sig.ra Il sig. si impegna a spostare la Pt_2 Pt_1
residenza anagrafica nella sua nuova abitazione entro il 31 marzo 2025. Il sig. si impegna a cedere alla sig.ra il credito relativo alla restituzione Pt_1 Pt_2
del deposito cauzionale dallo stesso versato ai locatori al momento della sottoscrizione del contratto di locazione della casa coniugale e/o ad autorizzare espressamente i locatori a trattenere tale somma a titolo di pagamento parziale dei canoni arretrati e spese condominiali;
la sig.ra corrisponderà la Pt_2
differenza ancora dovuta a tale titolo, assumendosi integralmente il relativo onere,
e si impegna a tenere indenne il sig. da ogni richiesta di pagamento che i Pt_1
locatori dovessero avanzare nei suoi confronti. Dal momento in cui avrà la disponibilità di un alloggio autonomo, il sig. asporterà le scaffalature, le Pt_3
attrezzature, ed i beni di sua proprietà contenuti nel box di pertinenza della casa coniugale, oltre che la spillatrice, la macchina da caffè e gli effetti personali
(abbigliamento e oggettistica) rimasti nella casa coniugale. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente alla richiesta di un contributo per il loro mantenimento. Gli stessi si concedono sin d'ora il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e/o altri documenti equipollenti anche per i figli minori”;
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Cene (BG), affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2018, atto n.4, Parte I).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 15/05/2025
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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