TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 23/05/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1599/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il giudice, Elisa Iacone, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1599/2022 R.G. A.C. e vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Perugia, piazza Parte_1 C.F._1
Piccinino n. 9, presso lo studio dell'avv. Simona Rossi, che la rappresenta e difende come da procura in atti
attrice
E
(C.F. ) in proprio e quale titolare della ditta Controparte_1 C.F._2
individuale Home Interior Design di MO EL (P.IVA ) elettivamente P.IVA_1
domiciliato in Terni, via Fratni n. 55, presso lo studio degli avv.ti Giovanni Ranalli e Federrica
Fiorelli, che lo rappresentano e difendono come da procura in atti (antistatari)
convenuto
OGGETTO: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.1.2025 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione, depositato in data 18/07/2022, conveniva in Parte_1
giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale per ivi sentir accogliere le Controparte_1
seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via principale: -
previo accertamento della sussistenza delle difformità, vizi e difetti del bene venduto dall'Impresa
Individuale alla sig.ra in data 6/6/2020, nonché Controparte_1 Parte_1
dell'inadempimento agli obblighi contrattuali posto in essere dal venditore, condannare il venditore
sig. nella sopra indicata qualità, a porre in essere, a propria cura e spese, tutte Controparte_1
le lavorazioni ed interventi necessari alla eliminazione delle difformità, vizi e difetti riscontrati dal
CTU Arch. nella relazione peritale depositata in data 17/3/2022 nell'ambito del Persona_1
procedimento ex art. 696-bis c.p.c. instaurato avanti al Tribunale di Terni R.G. n. 1154/2021, oltre
agli ulteriori interventi che verranno determinati nel corso del giudizio necessari per l'eliminazione
degli ulteriori difetti da accertare in corso di causa, anche mediante richiamo del CTU;
-
condannare altresì il sig. sempre nella indicata qualità, al risarcimento del Controparte_1
danno in favore della sig.ra a causa degli inadempimenti posti in essere rispetto Parte_1
agli obblighi contrattuali nella somma da determinarsi in corso di causa e da liquidarsi, in ipotesi,
anche in via equitativa;
- condannare il sig. , sempre nella sopra indicata qualità, Controparte_1
al rimborso delle spese e compensi, anche di CTU, sostenute nell'ambito del procedimento ex art.
696-bis c.p.c. R.G. n. 1154/2021. In via istruttoria: - si chiede che l'Ill.mo Giudice adito disponga
l'acquisizione nel presente giudizio del fascicolo del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. instaurato
avanti al Tribunale di Terni R.G. n. 1154/2021, nonché della relazione peritale a firma dell'Arch.
depositata nell'ambito del suddetto procedimento con i relativi allegati;
- si chiede Persona_1
ammettersi prova per testi sulle circostanze di fatto di cui al presente atto precedute dalla locuzione
“vero è che” con riserva di indicare i testimoni nei termini che verranno concessi. In ogni caso:
con vittoria di spese e compensi professionali”.
2 Esponeva parte attrice che, in data 06/06/2020 presso il negozio Home Interior Design di
[...]
aveva sottoscritto un contratto per la fornitura ed il montaggio di una cucina completa di CP_1
elettrodomestici, così come indicati nell'atto di citazione, per la somma complessiva di € 19.350,00.
Proseguiva rappresentando che la consegna ed il montaggio dei beni per cui è causa presso la sua abitazione era stata ultimata nei primi giorni di settembre 2020 e che, a seguito della comunicazione a mezzo e- mail del 24/06/2020 con cui il venditore aveva proposto modifiche relative al posizionamento ed alla scelta di alcuni elementi (nella specie, la lavastoviglie e la cappa di aspirazione), le parti concordavano tali variazioni contrattuali, con rettifica del prezzo originariamente pattuito.
Tanto premesso parte attrice lamentava l'inadempimento contrattuale della società venditrice, posto che la cucina consegnata ed installata evidenziava sin da subito difetti, i quali riguardavano la difformità del bene per qualità e montaggio, prontamente contestati verbalmente e per iscritto, così
come la mancata consegna di alcuni componenti.
In particolare, rappresentava di aver richiesto al venditore copia del dettaglio dell'ordine all'azienda produttrice Meson's, che le veniva trasmessa con e-mail del 17/11/2020, e che solo in quell'occasione aveva appreso che l'ordine inviato alla casa produttrice non corrispondeva a quello consegnatole al momento della sottoscrizione del contratto.
Narrava che con missiva del 27/04/2021 il venditore offriva, solo in relazione ai vizi riscontrati per la lavastoviglie e per i pannelli frontali delle basi cucina, il rimedio della riparazione o sostituzione,
con istallazione a regola d'arte dei nuovi componenti, chiedendo il saldo del corrispettivo residuo dovuto.
Nelle more, fallito ogni tentativo stragiudiziale di risoluzione della lite, l'odierna attrice rappresentava di aver presentato ricorso ex art. 696 bis c.p.c. al Tribunale di Terni (R.G.
1154/2021), volto all'accertamento dei difetti di conformità dei beni forniti, e che il C.t.u. nominato dal Giudice, depositando la relazione definitiva in data 17/03/2022, aveva dato riscontro dell'effettiva esistenza dei vizi così come descritti nel ricorso.
3 Sulla scorta della suddetta narrativa in fatto, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale che esercita l'attività sotto CP_1
l'insegna Home Interior Design, al fine di sentirlo condannare alla eliminazione dei vizi, al risarcimento di tutti i danni conseguenti all'inadempimento contrattuale ed al rimborso delle spese e compensi del C.t.u., di cui chiedeva il richiamo a chiarimenti ritenendo non esaustive le risultanze della consulenza espletata nell'ambito del giudizio di cui all'art. 696 bis c.p.c.
In particolare, invocava l'applicabilità al caso di specie della disciplina prevista dagli artt. 128 e ss.
del D.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), trattandosi di fornitura di un bene di consumo ad un acquirente avente la qualità di consumatore, ovverosia di persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
Sulla base dell'apparato normativo richiamato, rappresentava che il venditore di beni di consumo è
tenuto alla consegna di un bene conforme al contratto di vendita e che, qualora quest'ultimo presenti difetti di conformità, l'acquirente può agire in giudizio esercitando uno dei rimedi previsti,
ovverosia la sostituzione o riparazione del bene, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, strumenti di tutela che integrano il regime generale della garanzia per vizi di matrice codicistica, e che sono quindi cumulabili con l'azione di risarcimento danni.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 20/12/2020, si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Controparte_1
adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: In via preliminare: - Accertare e
dichiarare, per le ragioni meglio esposte in narrativa, l'intervenuta decadenza e prescrizione
dell'azione proposta da controparte;
In via principale: - Accertare e dichiarare, per le ragioni
meglio esposte in narrativa, la nullità della consulenza tecnica d'ufficio resa all'esito del giudizio
per accertamento tecnico preventivo con conseguente inutilizzabilità della medesima nel presente
giudizio; - Accertare e dichiarare, per le ragioni meglio esposte in narrativa, l'infondatezza delle
domande e richieste avanzate dalla attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto con conseguente
rigetto delle domande dalla medesime proposte;
In via riconvenzionale: - Accertare e dichiarare,
4 per le ragioni meglio esposte in narrativa, l'obbligo della Sig.ra di versare il Parte_1
saldo prezzo della cucina pari ad Euro 2.630,00 e, per l'effetto condannare la medesima a
corrispondere all'odierno convenuto la somma suddetta oltre interessi moratori dal dì del dovuto
sino all'effettivo soddisfo;
In subordine: - nella denegata ipotesi in dovesse essere accolta seppur in
parte la domanda di parte attrice di risarcimento danni procedere a compensare le somme
eventualmente dovute dal convenuto all'attrice con quelle dovute da quest'ultima al convenuto. Il
tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre a favore degli scriventi procuratori
antistatari”.
A motivo delle spiegate conclusioni, contestava gli assunti attorei, perché infondati in fatto ed in diritto, eccepiva la decadenza dell'azione, la prescrizione, nonché l'infondatezza della domanda per assenza di inadempimento imputabile in capo alla venditrice, chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell'attrice al pagamento di €. 2.630,00 a titolo di corrispettivo residuo dovuto, rilevando quanto segue:
- La decadenza dalla garanzia per vizi ex art. 1495 c.c., risultando la denuncia dei vizi effettuata oltre gli otto giorni dalla scoperta.
A tal fine, documentava che l'attrice nel suo atto introduttivo aveva dichiarato che “la
cucina è stata montata nei primi giorni di settembre 2020, mentre le note di contestazione
risalgono al mese di novembre 2020, cioè ad oltre due mesi di distanza”;
- L'intervenuta prescrizione dell'azione ex art. 1495, co. 3 c.c., in quanto il termine annuale tra la consegna, avvenuta nel settembre 2020, e la notifica dell'atto introduttivo del giudizio,
risalente al luglio 2020, era abbondantemente trascorso;
- L'assenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione ex art. 1490 c.c., non risultando i vizi eccepiti dall'attore tali da rendere il bene inidoneo all'uso cui è destinato o da diminuirne in modo apprezzabile il valore.
Segnatamente, come peraltro confermato nella C.t.u., rilevava che la fornitura per cui è
causa era stata utilizzata dall'attrice da oltre due anni senza limitazione alcuna;
5 - La nullità e l'inutilizzabilità della consulenza redatta in sede di ATP e l'incompletezza delle risposte date dal C.t.u. ai quesiti postigli, anche per carenza di considerazioni tecniche;
- Sull'avversa domanda di risarcimento danni, rappresentava che parte attrice non avrebbe in alcun modo provato il danno derivante dal presunto inadempimento del venditore, né
avrebbe fornito elementi idonei a sostenere la quantificazione del danno.
3. Nel corso della prima udienza, in data 10/01/2023, il Giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo di ATP (R.G. 1154/2021), assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e rinviava per ogni decisione istruttoria all'udienza del 04/05/2023.
Concluso lo scambio di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. il Giudice ammetteva tutte le prove testimoniali, dirette e contrarie, articolate dalle parti, escutendo i seguenti testi: Parte_1
(udienza del 07/09/2023); (udienza del 21/11/2023); (udienza TR Controparte_3
del 11/01/2024); (udienza del 16/05/2024); e Controparte_4 CP_5 Controparte_6
(udienza del 18/06/2024); (udienza del 19/09/2024) e AL SE (udienza Controparte_7
21/11/2024).
Il fascicolo, assegnato allo scrivente Giudice in data 11/04/2024, con provvedimento del 28/01/2025
veniva trattenuto in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
4. La domanda proposta da è fondata e va accolta per i seguenti motivi. Parte_1
Nel presente giudizio l'attore, a fronte della conclusione di un contratto avente ad oggetto la fornitura ed il montaggio di una cucina completa di elettrodomestici, presupposta la sua qualità di consumatore, ha inteso far valere la disciplina in tema di vendita di beni di consumo, dettata dagli artt. 128 ss. del D.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo).
6 Posto che la novella apportata a tali disposizioni dal d.lgs. n. 170/2021 è applicabile ai soli contratti conclusi successivamente al 1° gennaio 2022 e rilevato che l'ordine di acquisto in oggetto è stato sottoscritto in data 06/06/2020, deve farsi riferimento al testo previgente del Codice del Consumo.
Richiamando l'orientamento della Suprema Corte “Nell'attuale assetto normativo della
compravendita, ove ricorrano i presupposti individuati dall'art. 128 del d,lgs. n. 206 del 2005 e,
dunque, si tratti di vendita di "beni di consumo" (intendendosi per tale "qualsiasi bene mobile")
operata da un soggetto qualificabile in termini di "venditore" alla stregua di tale disciplina
speciale (e, cioè, "qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della
propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1"), trovano
applicazione innanzitutto le norme del codice del consumo, potendosi ricorrere a quelle fissate dal
codice civile solo per quanto ivi non previsto” (Cass. Sez. 2, sentenza n. 13148 del 30/06/2020).
Ebbene, acclarato che la cucina per cui è causa è stata alienata da un operatore commerciale ad una persona fisica che l'ha acquistata per motivi personali, non vi sono dubbi che nel caso di specie sia applicabile la disciplina di maggior tutela dell'acquirente dettata dal Codice del Consumo e, per quanto non previsto dalla normativa speciale, le disposizioni civilistiche di cui agli artt. 1490 ss c.c.
in tema di garanzia per i vizi dei beni oggetto di vendita.
Segnatamente, dal combinato disposto degli articoli in tema di vendita di beni di consumo di cui agli artt. 129 ss. D.lgs. n. 206/2005, si desume una responsabilità del venditore nei riguardi del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene,
allorché tale difetto si palesi entro il termine di due anni dalla predetta consegna.
Tale difetto di conformità consente al consumatore di esperire i vari rimedi contemplati all'art. 130
D.lgs. n. 206/2005 i quali, per volontà dello stesso legislatore, sono graduati secondo un ordine ben preciso: costui potrà proporre la riparazione ovvero la sostituzione del bene e solo in secondo luogo ed alle condizioni contemplate dal comma 7 potrà richiedere una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto.
7 Per poter usufruire dei precitati diritti, il consumatore ha l'onere di denunciare al venditore il difetto di conformità nel termine di due mesi, decorrente dalla data della scoperta di quest'ultimo.
In particolare, il Codice del Consumo prevede una presunzione a favore del consumatore all'art. 132 co. 3, a norma del quale si presume che i difetti di conformità che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene siano sussistenti già a tale data, salvo che l'ipotesi in questione sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
Superato tale termine di sei mesi, trova nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova dall'art. 2697 c.c. con la conseguenza che spetta al consumatore che agisce in giudizio fornire la prova che il difetto fosse presente ab origine nel bene, poiché il vizio ben potrebbe qualificarsi come sopravvenuto e quindi dipendere da cause del tutto indipendenti dalla non conformità del prodotto.
Va aggiunto che l'acquirente, il cui bene abbia un difetto di conformità, deve rivolgersi al rivenditore che è l'unico soggetto responsabile (in forza del contratto) nei suoi confronti, a prescindere dal fatto che il difetto dipenda da un altro soggetto della catena distributiva (ad esempio il produttore).
In altri termini, è il venditore che deve rispondere direttamente e personalmente alle richieste del consumatore, facendosi carico di ogni eventuale onere (sul punto, Cass. n. 20811/2015).
Orbene, avendo parte convenuta eccepito la decadenza dalla garanzia dell'acquirente, occorre accertare la tempestività della denuncia dei vizi lamentati da costei.
Facendo leva sui principi appena esposti va detto che l'assunto di parte attrice, secondo cui sin dal momento della consegna e montaggio la cucina oggetto di contestazione ha presentato vizi e difetti che sono stati prontamente denunciati dall'acquirente, ha trovato conferma nella documentazione in atti e nelle risultanze della prova testimoniale.
I testi escussi, con concordanti deposizioni testimoniali, hanno rilevato che il montaggio e la consegna della cucina è avvenuto nei primi giorni di settembre 2020 ed hanno confermato l'esistenza dei vizi così come lamentati dall'attrice.
8 In particolare, assume pregnante rilievo la testimonianza resa da coniuge di TR
(in data 21/11/2022) e da (in data 16/05/2024), che hanno Parte_1 Testimone_1
confermato l'esistenza tra le odierne parti di una corrispondenza vertente sui vizi e sulle difformità
lamentate, per la cui risoluzione si erano resi necessari dei sopralluoghi presso l'abitazione dell'acquirente alla presenza, tra gli altri, di ed un rappresentante della casa Controparte_1
produttrice Menson's.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione di parte convenuta, risultando le contestazioni verbali e scritte dell'attrice circa l'esistenza di vizi lamentati tempestive.
Ai fini della decisione assumono, poi, pregnante rilevanza probatoria gli esiti dell'elaborato peritale,
a cui il Giudicante aderisce scienza riserve, essendo gli stessi congruamente motivati, frutto di un processo valutativo scevro da errori logici/metodologici e resi in puntale risposta dei quesiti giudiziali formulati.
In particolare, l'Ausiliario del Giudice in risposta ai quesiti nn. 2 e 3 riferiva “In sede di
sopralluogo effettuato, il giorno 15/11/2022, è stato possibile riscontrare le difformità di quanto
fornito, rispetto all'ordine sottoscritto dalla sig.ra , in riferimento alle misure e Parte_1
alle quantità e al tipo di materiale;
- Diversa fornitura del tipo di piano top in fenix unicolor cm2,
fornito e montato, invece che top fenix unicolor 1,2 cm, presente nel contratto di acquisto;
- Errato
montaggio del lavello sopra top invece che sotto top;
- Difformità nel montaggio del piano di
cottura a induzione con eccesivo spessore della fuga e stuccatura con materiale non idoneo;
-
Pannello lavastoviglie fuori asse;
- Filtri mancanti della cappa;
- Fornitura di alzatine di diversa
misura del piano p.75 e sp. 2 cm (da preventivo p. 75 e sp.
1.2 cm); - Maniglie delle ante dei mobili
rovinate con presenza di distacco di vernice- LO graffiato… Le difformità rispetto all'ordine
all' ordine MESON'S n. 717244801237 sono le seguenti: - Dall'analisi del contratto di
compravendita sottoscritto in data 06/06/2020 e l'ordine di MESON'S n. 717244801237 del
06/06/2020 si evince che sono presenti dei vizzi e delle difformità, quali: - La non corrispondenza
dell'ordine originario del piano top della cucina, e dei fianchi di spessore differenti, fornito di 2cm
9 invece che 1.2cm; - Errato montaggi del lavello sopra top” (v. fascicolo parte attrice, all. 3
relazione di consulenza tecnica arch. . Persona_1
Sulla scorta delle considerazioni che precedono ed avuto riguardo alla disciplina speciale prevista dal Codice del Consumo, tenuto conto che i difetti attengo a diversi elementi della fornitura diminuendone il valore economico, anche se non in misura tale da inibirne l'utilizzabilità, non resta che accogliere la domanda proposta in via principale dall'attrice nei confronti del venditore, il quale va condannato a provvedere a sue spese alla sostituzione o riparazione della merce, eseguendo ogni altra opera che si dovesse render necessaria per ripristinare la conformità del bene.
Il tutto in aderenza al dettato di cui all'art. 130 D.lgs. n. 206/2005, a tenore del quale il venditore “è
responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento
della consegna del bene”; prosegue sancendo che in caso di difetto di conformità il consumatore ha diritto al ripristino di essa, senza spese ed in un termine congruo, mediante riparazione o sostituzione del bene, salva l'impossibilità o l'eccessiva onerosità del rimedio rispetto al valore del bene, o alla riduzione del prezzo oppure alla risoluzione del contratto (esclusa quest'ultima solo nel caso di difetto di lieve entità).
5. Passando infine ad esaminare la questione relativa alla richiesta di risarcimento dei danni asseritamente subiti da parte attrice, va detto che tali danni, secondo la regola generale, spettano soltanto se siano conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento e possono essere liquidati esclusivamente se il soggetto che si assume danneggiato fornisca la prova della loro effettiva esistenza.
Ebbene, tale domanda risarcitoria deve essere rigettata, poiché risulta del tutto sfornita di prova in quanto non sono stati dedotti ovvero esplicitati, né tantomeno documentati i danni che concretamente l'istante avrebbero risentito.
6. Le spese del presente giudizio vengono liquidate in dispositivo, secondo soccombenza, in conformità ai parametri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornati al D.M. 147/2022), avuto riguardo al
10 valore della controversia (indeterminato) ed applicando i parametri minimi, in ragione della non eccessiva complessità della controversia, per tutte le fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così dispone:
- Accoglie la domanda principale proposta da per le causali di cui in Parte_1
parte motiva;
- Condanna provvedere a sue spese alla sostituzione o riparazione Controparte_1
della fornitura, eseguendo ogni altra opera che si dovesse render necessaria per ripristinare la conformità del bene;
- Rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta da per le Parte_1
causali di cui in parte motiva.
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Controparte_1
, che liquida in € 3.809 per compensi, oltre spese generali, IVA e Parte_1
CPA come per legge
Terni, 23.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Elisa Iacone
11 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il giudice, Elisa Iacone, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1599/2022 R.G. A.C. e vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Perugia, piazza Parte_1 C.F._1
Piccinino n. 9, presso lo studio dell'avv. Simona Rossi, che la rappresenta e difende come da procura in atti
attrice
E
(C.F. ) in proprio e quale titolare della ditta Controparte_1 C.F._2
individuale Home Interior Design di MO EL (P.IVA ) elettivamente P.IVA_1
domiciliato in Terni, via Fratni n. 55, presso lo studio degli avv.ti Giovanni Ranalli e Federrica
Fiorelli, che lo rappresentano e difendono come da procura in atti (antistatari)
convenuto
OGGETTO: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.1.2025 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione, depositato in data 18/07/2022, conveniva in Parte_1
giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale per ivi sentir accogliere le Controparte_1
seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via principale: -
previo accertamento della sussistenza delle difformità, vizi e difetti del bene venduto dall'Impresa
Individuale alla sig.ra in data 6/6/2020, nonché Controparte_1 Parte_1
dell'inadempimento agli obblighi contrattuali posto in essere dal venditore, condannare il venditore
sig. nella sopra indicata qualità, a porre in essere, a propria cura e spese, tutte Controparte_1
le lavorazioni ed interventi necessari alla eliminazione delle difformità, vizi e difetti riscontrati dal
CTU Arch. nella relazione peritale depositata in data 17/3/2022 nell'ambito del Persona_1
procedimento ex art. 696-bis c.p.c. instaurato avanti al Tribunale di Terni R.G. n. 1154/2021, oltre
agli ulteriori interventi che verranno determinati nel corso del giudizio necessari per l'eliminazione
degli ulteriori difetti da accertare in corso di causa, anche mediante richiamo del CTU;
-
condannare altresì il sig. sempre nella indicata qualità, al risarcimento del Controparte_1
danno in favore della sig.ra a causa degli inadempimenti posti in essere rispetto Parte_1
agli obblighi contrattuali nella somma da determinarsi in corso di causa e da liquidarsi, in ipotesi,
anche in via equitativa;
- condannare il sig. , sempre nella sopra indicata qualità, Controparte_1
al rimborso delle spese e compensi, anche di CTU, sostenute nell'ambito del procedimento ex art.
696-bis c.p.c. R.G. n. 1154/2021. In via istruttoria: - si chiede che l'Ill.mo Giudice adito disponga
l'acquisizione nel presente giudizio del fascicolo del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. instaurato
avanti al Tribunale di Terni R.G. n. 1154/2021, nonché della relazione peritale a firma dell'Arch.
depositata nell'ambito del suddetto procedimento con i relativi allegati;
- si chiede Persona_1
ammettersi prova per testi sulle circostanze di fatto di cui al presente atto precedute dalla locuzione
“vero è che” con riserva di indicare i testimoni nei termini che verranno concessi. In ogni caso:
con vittoria di spese e compensi professionali”.
2 Esponeva parte attrice che, in data 06/06/2020 presso il negozio Home Interior Design di
[...]
aveva sottoscritto un contratto per la fornitura ed il montaggio di una cucina completa di CP_1
elettrodomestici, così come indicati nell'atto di citazione, per la somma complessiva di € 19.350,00.
Proseguiva rappresentando che la consegna ed il montaggio dei beni per cui è causa presso la sua abitazione era stata ultimata nei primi giorni di settembre 2020 e che, a seguito della comunicazione a mezzo e- mail del 24/06/2020 con cui il venditore aveva proposto modifiche relative al posizionamento ed alla scelta di alcuni elementi (nella specie, la lavastoviglie e la cappa di aspirazione), le parti concordavano tali variazioni contrattuali, con rettifica del prezzo originariamente pattuito.
Tanto premesso parte attrice lamentava l'inadempimento contrattuale della società venditrice, posto che la cucina consegnata ed installata evidenziava sin da subito difetti, i quali riguardavano la difformità del bene per qualità e montaggio, prontamente contestati verbalmente e per iscritto, così
come la mancata consegna di alcuni componenti.
In particolare, rappresentava di aver richiesto al venditore copia del dettaglio dell'ordine all'azienda produttrice Meson's, che le veniva trasmessa con e-mail del 17/11/2020, e che solo in quell'occasione aveva appreso che l'ordine inviato alla casa produttrice non corrispondeva a quello consegnatole al momento della sottoscrizione del contratto.
Narrava che con missiva del 27/04/2021 il venditore offriva, solo in relazione ai vizi riscontrati per la lavastoviglie e per i pannelli frontali delle basi cucina, il rimedio della riparazione o sostituzione,
con istallazione a regola d'arte dei nuovi componenti, chiedendo il saldo del corrispettivo residuo dovuto.
Nelle more, fallito ogni tentativo stragiudiziale di risoluzione della lite, l'odierna attrice rappresentava di aver presentato ricorso ex art. 696 bis c.p.c. al Tribunale di Terni (R.G.
1154/2021), volto all'accertamento dei difetti di conformità dei beni forniti, e che il C.t.u. nominato dal Giudice, depositando la relazione definitiva in data 17/03/2022, aveva dato riscontro dell'effettiva esistenza dei vizi così come descritti nel ricorso.
3 Sulla scorta della suddetta narrativa in fatto, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale che esercita l'attività sotto CP_1
l'insegna Home Interior Design, al fine di sentirlo condannare alla eliminazione dei vizi, al risarcimento di tutti i danni conseguenti all'inadempimento contrattuale ed al rimborso delle spese e compensi del C.t.u., di cui chiedeva il richiamo a chiarimenti ritenendo non esaustive le risultanze della consulenza espletata nell'ambito del giudizio di cui all'art. 696 bis c.p.c.
In particolare, invocava l'applicabilità al caso di specie della disciplina prevista dagli artt. 128 e ss.
del D.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), trattandosi di fornitura di un bene di consumo ad un acquirente avente la qualità di consumatore, ovverosia di persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
Sulla base dell'apparato normativo richiamato, rappresentava che il venditore di beni di consumo è
tenuto alla consegna di un bene conforme al contratto di vendita e che, qualora quest'ultimo presenti difetti di conformità, l'acquirente può agire in giudizio esercitando uno dei rimedi previsti,
ovverosia la sostituzione o riparazione del bene, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, strumenti di tutela che integrano il regime generale della garanzia per vizi di matrice codicistica, e che sono quindi cumulabili con l'azione di risarcimento danni.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 20/12/2020, si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Controparte_1
adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: In via preliminare: - Accertare e
dichiarare, per le ragioni meglio esposte in narrativa, l'intervenuta decadenza e prescrizione
dell'azione proposta da controparte;
In via principale: - Accertare e dichiarare, per le ragioni
meglio esposte in narrativa, la nullità della consulenza tecnica d'ufficio resa all'esito del giudizio
per accertamento tecnico preventivo con conseguente inutilizzabilità della medesima nel presente
giudizio; - Accertare e dichiarare, per le ragioni meglio esposte in narrativa, l'infondatezza delle
domande e richieste avanzate dalla attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto con conseguente
rigetto delle domande dalla medesime proposte;
In via riconvenzionale: - Accertare e dichiarare,
4 per le ragioni meglio esposte in narrativa, l'obbligo della Sig.ra di versare il Parte_1
saldo prezzo della cucina pari ad Euro 2.630,00 e, per l'effetto condannare la medesima a
corrispondere all'odierno convenuto la somma suddetta oltre interessi moratori dal dì del dovuto
sino all'effettivo soddisfo;
In subordine: - nella denegata ipotesi in dovesse essere accolta seppur in
parte la domanda di parte attrice di risarcimento danni procedere a compensare le somme
eventualmente dovute dal convenuto all'attrice con quelle dovute da quest'ultima al convenuto. Il
tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre a favore degli scriventi procuratori
antistatari”.
A motivo delle spiegate conclusioni, contestava gli assunti attorei, perché infondati in fatto ed in diritto, eccepiva la decadenza dell'azione, la prescrizione, nonché l'infondatezza della domanda per assenza di inadempimento imputabile in capo alla venditrice, chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell'attrice al pagamento di €. 2.630,00 a titolo di corrispettivo residuo dovuto, rilevando quanto segue:
- La decadenza dalla garanzia per vizi ex art. 1495 c.c., risultando la denuncia dei vizi effettuata oltre gli otto giorni dalla scoperta.
A tal fine, documentava che l'attrice nel suo atto introduttivo aveva dichiarato che “la
cucina è stata montata nei primi giorni di settembre 2020, mentre le note di contestazione
risalgono al mese di novembre 2020, cioè ad oltre due mesi di distanza”;
- L'intervenuta prescrizione dell'azione ex art. 1495, co. 3 c.c., in quanto il termine annuale tra la consegna, avvenuta nel settembre 2020, e la notifica dell'atto introduttivo del giudizio,
risalente al luglio 2020, era abbondantemente trascorso;
- L'assenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione ex art. 1490 c.c., non risultando i vizi eccepiti dall'attore tali da rendere il bene inidoneo all'uso cui è destinato o da diminuirne in modo apprezzabile il valore.
Segnatamente, come peraltro confermato nella C.t.u., rilevava che la fornitura per cui è
causa era stata utilizzata dall'attrice da oltre due anni senza limitazione alcuna;
5 - La nullità e l'inutilizzabilità della consulenza redatta in sede di ATP e l'incompletezza delle risposte date dal C.t.u. ai quesiti postigli, anche per carenza di considerazioni tecniche;
- Sull'avversa domanda di risarcimento danni, rappresentava che parte attrice non avrebbe in alcun modo provato il danno derivante dal presunto inadempimento del venditore, né
avrebbe fornito elementi idonei a sostenere la quantificazione del danno.
3. Nel corso della prima udienza, in data 10/01/2023, il Giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo di ATP (R.G. 1154/2021), assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e rinviava per ogni decisione istruttoria all'udienza del 04/05/2023.
Concluso lo scambio di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. il Giudice ammetteva tutte le prove testimoniali, dirette e contrarie, articolate dalle parti, escutendo i seguenti testi: Parte_1
(udienza del 07/09/2023); (udienza del 21/11/2023); (udienza TR Controparte_3
del 11/01/2024); (udienza del 16/05/2024); e Controparte_4 CP_5 Controparte_6
(udienza del 18/06/2024); (udienza del 19/09/2024) e AL SE (udienza Controparte_7
21/11/2024).
Il fascicolo, assegnato allo scrivente Giudice in data 11/04/2024, con provvedimento del 28/01/2025
veniva trattenuto in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
4. La domanda proposta da è fondata e va accolta per i seguenti motivi. Parte_1
Nel presente giudizio l'attore, a fronte della conclusione di un contratto avente ad oggetto la fornitura ed il montaggio di una cucina completa di elettrodomestici, presupposta la sua qualità di consumatore, ha inteso far valere la disciplina in tema di vendita di beni di consumo, dettata dagli artt. 128 ss. del D.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo).
6 Posto che la novella apportata a tali disposizioni dal d.lgs. n. 170/2021 è applicabile ai soli contratti conclusi successivamente al 1° gennaio 2022 e rilevato che l'ordine di acquisto in oggetto è stato sottoscritto in data 06/06/2020, deve farsi riferimento al testo previgente del Codice del Consumo.
Richiamando l'orientamento della Suprema Corte “Nell'attuale assetto normativo della
compravendita, ove ricorrano i presupposti individuati dall'art. 128 del d,lgs. n. 206 del 2005 e,
dunque, si tratti di vendita di "beni di consumo" (intendendosi per tale "qualsiasi bene mobile")
operata da un soggetto qualificabile in termini di "venditore" alla stregua di tale disciplina
speciale (e, cioè, "qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della
propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1"), trovano
applicazione innanzitutto le norme del codice del consumo, potendosi ricorrere a quelle fissate dal
codice civile solo per quanto ivi non previsto” (Cass. Sez. 2, sentenza n. 13148 del 30/06/2020).
Ebbene, acclarato che la cucina per cui è causa è stata alienata da un operatore commerciale ad una persona fisica che l'ha acquistata per motivi personali, non vi sono dubbi che nel caso di specie sia applicabile la disciplina di maggior tutela dell'acquirente dettata dal Codice del Consumo e, per quanto non previsto dalla normativa speciale, le disposizioni civilistiche di cui agli artt. 1490 ss c.c.
in tema di garanzia per i vizi dei beni oggetto di vendita.
Segnatamente, dal combinato disposto degli articoli in tema di vendita di beni di consumo di cui agli artt. 129 ss. D.lgs. n. 206/2005, si desume una responsabilità del venditore nei riguardi del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene,
allorché tale difetto si palesi entro il termine di due anni dalla predetta consegna.
Tale difetto di conformità consente al consumatore di esperire i vari rimedi contemplati all'art. 130
D.lgs. n. 206/2005 i quali, per volontà dello stesso legislatore, sono graduati secondo un ordine ben preciso: costui potrà proporre la riparazione ovvero la sostituzione del bene e solo in secondo luogo ed alle condizioni contemplate dal comma 7 potrà richiedere una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto.
7 Per poter usufruire dei precitati diritti, il consumatore ha l'onere di denunciare al venditore il difetto di conformità nel termine di due mesi, decorrente dalla data della scoperta di quest'ultimo.
In particolare, il Codice del Consumo prevede una presunzione a favore del consumatore all'art. 132 co. 3, a norma del quale si presume che i difetti di conformità che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene siano sussistenti già a tale data, salvo che l'ipotesi in questione sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
Superato tale termine di sei mesi, trova nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova dall'art. 2697 c.c. con la conseguenza che spetta al consumatore che agisce in giudizio fornire la prova che il difetto fosse presente ab origine nel bene, poiché il vizio ben potrebbe qualificarsi come sopravvenuto e quindi dipendere da cause del tutto indipendenti dalla non conformità del prodotto.
Va aggiunto che l'acquirente, il cui bene abbia un difetto di conformità, deve rivolgersi al rivenditore che è l'unico soggetto responsabile (in forza del contratto) nei suoi confronti, a prescindere dal fatto che il difetto dipenda da un altro soggetto della catena distributiva (ad esempio il produttore).
In altri termini, è il venditore che deve rispondere direttamente e personalmente alle richieste del consumatore, facendosi carico di ogni eventuale onere (sul punto, Cass. n. 20811/2015).
Orbene, avendo parte convenuta eccepito la decadenza dalla garanzia dell'acquirente, occorre accertare la tempestività della denuncia dei vizi lamentati da costei.
Facendo leva sui principi appena esposti va detto che l'assunto di parte attrice, secondo cui sin dal momento della consegna e montaggio la cucina oggetto di contestazione ha presentato vizi e difetti che sono stati prontamente denunciati dall'acquirente, ha trovato conferma nella documentazione in atti e nelle risultanze della prova testimoniale.
I testi escussi, con concordanti deposizioni testimoniali, hanno rilevato che il montaggio e la consegna della cucina è avvenuto nei primi giorni di settembre 2020 ed hanno confermato l'esistenza dei vizi così come lamentati dall'attrice.
8 In particolare, assume pregnante rilievo la testimonianza resa da coniuge di TR
(in data 21/11/2022) e da (in data 16/05/2024), che hanno Parte_1 Testimone_1
confermato l'esistenza tra le odierne parti di una corrispondenza vertente sui vizi e sulle difformità
lamentate, per la cui risoluzione si erano resi necessari dei sopralluoghi presso l'abitazione dell'acquirente alla presenza, tra gli altri, di ed un rappresentante della casa Controparte_1
produttrice Menson's.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione di parte convenuta, risultando le contestazioni verbali e scritte dell'attrice circa l'esistenza di vizi lamentati tempestive.
Ai fini della decisione assumono, poi, pregnante rilevanza probatoria gli esiti dell'elaborato peritale,
a cui il Giudicante aderisce scienza riserve, essendo gli stessi congruamente motivati, frutto di un processo valutativo scevro da errori logici/metodologici e resi in puntale risposta dei quesiti giudiziali formulati.
In particolare, l'Ausiliario del Giudice in risposta ai quesiti nn. 2 e 3 riferiva “In sede di
sopralluogo effettuato, il giorno 15/11/2022, è stato possibile riscontrare le difformità di quanto
fornito, rispetto all'ordine sottoscritto dalla sig.ra , in riferimento alle misure e Parte_1
alle quantità e al tipo di materiale;
- Diversa fornitura del tipo di piano top in fenix unicolor cm2,
fornito e montato, invece che top fenix unicolor 1,2 cm, presente nel contratto di acquisto;
- Errato
montaggio del lavello sopra top invece che sotto top;
- Difformità nel montaggio del piano di
cottura a induzione con eccesivo spessore della fuga e stuccatura con materiale non idoneo;
-
Pannello lavastoviglie fuori asse;
- Filtri mancanti della cappa;
- Fornitura di alzatine di diversa
misura del piano p.75 e sp. 2 cm (da preventivo p. 75 e sp.
1.2 cm); - Maniglie delle ante dei mobili
rovinate con presenza di distacco di vernice- LO graffiato… Le difformità rispetto all'ordine
all' ordine MESON'S n. 717244801237 sono le seguenti: - Dall'analisi del contratto di
compravendita sottoscritto in data 06/06/2020 e l'ordine di MESON'S n. 717244801237 del
06/06/2020 si evince che sono presenti dei vizzi e delle difformità, quali: - La non corrispondenza
dell'ordine originario del piano top della cucina, e dei fianchi di spessore differenti, fornito di 2cm
9 invece che 1.2cm; - Errato montaggi del lavello sopra top” (v. fascicolo parte attrice, all. 3
relazione di consulenza tecnica arch. . Persona_1
Sulla scorta delle considerazioni che precedono ed avuto riguardo alla disciplina speciale prevista dal Codice del Consumo, tenuto conto che i difetti attengo a diversi elementi della fornitura diminuendone il valore economico, anche se non in misura tale da inibirne l'utilizzabilità, non resta che accogliere la domanda proposta in via principale dall'attrice nei confronti del venditore, il quale va condannato a provvedere a sue spese alla sostituzione o riparazione della merce, eseguendo ogni altra opera che si dovesse render necessaria per ripristinare la conformità del bene.
Il tutto in aderenza al dettato di cui all'art. 130 D.lgs. n. 206/2005, a tenore del quale il venditore “è
responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento
della consegna del bene”; prosegue sancendo che in caso di difetto di conformità il consumatore ha diritto al ripristino di essa, senza spese ed in un termine congruo, mediante riparazione o sostituzione del bene, salva l'impossibilità o l'eccessiva onerosità del rimedio rispetto al valore del bene, o alla riduzione del prezzo oppure alla risoluzione del contratto (esclusa quest'ultima solo nel caso di difetto di lieve entità).
5. Passando infine ad esaminare la questione relativa alla richiesta di risarcimento dei danni asseritamente subiti da parte attrice, va detto che tali danni, secondo la regola generale, spettano soltanto se siano conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento e possono essere liquidati esclusivamente se il soggetto che si assume danneggiato fornisca la prova della loro effettiva esistenza.
Ebbene, tale domanda risarcitoria deve essere rigettata, poiché risulta del tutto sfornita di prova in quanto non sono stati dedotti ovvero esplicitati, né tantomeno documentati i danni che concretamente l'istante avrebbero risentito.
6. Le spese del presente giudizio vengono liquidate in dispositivo, secondo soccombenza, in conformità ai parametri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornati al D.M. 147/2022), avuto riguardo al
10 valore della controversia (indeterminato) ed applicando i parametri minimi, in ragione della non eccessiva complessità della controversia, per tutte le fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così dispone:
- Accoglie la domanda principale proposta da per le causali di cui in Parte_1
parte motiva;
- Condanna provvedere a sue spese alla sostituzione o riparazione Controparte_1
della fornitura, eseguendo ogni altra opera che si dovesse render necessaria per ripristinare la conformità del bene;
- Rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta da per le Parte_1
causali di cui in parte motiva.
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Controparte_1
, che liquida in € 3.809 per compensi, oltre spese generali, IVA e Parte_1
CPA come per legge
Terni, 23.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Elisa Iacone
11 12