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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 05/05/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione III Civile
Composto dai Magistrati:
Giovanna Cannata Presidente
Laura Casale Consigliere
Lucia Franzese Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG 710/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Nolasco ed Parte_1
Elisa Suffia, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Savona Via
Nazario Sauro 1/5, per mandato in atti
PARTE APPELLANTE
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Amedeo Caratti ed elettivamente P_
domiciliato presso lo studio dello stesso in Savona Via Paleocapa 18/5, per mandato in atti
PARTE APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE APPELLANTE ACQUARONE:
Vista l'ordinanza del 20.06.2024 con cui codesta Ecc.ma Corte ha disposto che la pre- sente causa sarà chiamata, per medesimi incombenti ovvero per la sua rimessione in decisione, all'udienza del 5.12.2024, con decorrenza da detta data dei già concessi ter- mini a ritroso di cui all'art. 352 c.p.c., gli scriventi difensori insistono per l'integrale
1 accoglimento dell'appello proposto e per il rigetto di quello incidentale ex adverso di- spiegato, richiamando tutte le proprie domande, difese, argomentazioni e contesta- zioni di cui all'atto di citazione in appello ed alle note di trattazione scritta in sostitu- zione di udienza datate 13.12.2023 e 5.06.2024, da intendersi qui integralmente ritra- scritte;
richiamate altresì le osservazioni rese dal CT dell'appellante DO. Per_1
alla CTU espletata nel presente giudizio (come allegata sub. doc. 39 alla CTU),
[...]
gli scriventi difensori rassegnano le seguenti
CONCLUSIONI
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, previo accoglimento dei rilievi critici alla CTU del primo grado di giudizio - come formulati in sede di osservazioni a firma del CTP DO.
ed all'udienza del 28.10.2022 -, nonché dei rilievi critici alla CTU espletata nel Per_1
presente grado di giudizio – come formulati in sede di osservazione a firma del CTP
DO. e nelle note di trattazione scritta del 5.06.2024 -, previa ammissione di Per_1
tutte le prove orali, anche in controprova ed in prova contraria, per interpello e testi dedotte e non ammesse in primo grado, rigettata ogni contraria domanda, istanza, ec- cezione, deduzione così giudicare:
1-NEL MERITO:
1.1-IN VIA PRINCIPALE, per le ragioni tutte esposte in atti, riformare la sentenza n.
390 /2023, resa in data 31.0 5.2023, dal Tribunale di Savona, in persona del Giudice
DO.ssa Daniela Mele, a definizione del procedimento RG n. 2479/2019, notificata al
DO. a mezzo pec in data 20.06.2023, nelle parti in cui: Parte_2
* al capo 2., ha dichiarato la nullità della donazione modale di cui alla scrittura privata del 9.11.2013 e per l'effetto ha condannato a restituire ad Parte_2 P_
l'importo di € 680.290,39 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo effet- tivo;
* al capo 3., ha respinto la domanda riconvenzionale formulata da Parte_2
(fermo, pertanto, il rigetto delle ulteriori domande formulate da;
P_
* al capo 4., ha condannato a rifondere ad i 2/3 delle spese Parte_2 P_
di lite, liquidate in € 19.462,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
2 * ha posto definitivamente a carico di parte attrice nella misura di 1/3 e di parte con- venuta nella misura di 2/3 le liquidate spese di CTU;
- conseguentemente, rigettare integralmente tutte le domande proposte dall'attore del primo grado e reiterate in appello in punto “domande relative alla scrittura
9.11.2013” in quanto prive di supporto probatorio in violazione dell'art. 2967 cod. civ. ed in quanto destituite di ogni fondamento tanto in fatto quanto in diritto;
con condanna dell'attore del primo grado a rifondere per intero, in favore dell'appel- lante, le spese di entrambi i gradi di giudizio, comprese I.V.A. e C.P.A di legge e rim- borso forfettario spese generali, ponendo definitivamente a carico del SI P_
le spese di CTU del primo grado di giudizio come ivi liquidate;
1.2-rigettare l'appello incidentale proposto dal SI in quanto integral- P_
mente infondato in fatto ed in diritto con conferma del capo 1.c) della sentenza n.
390/2023, resa in data 31.05.2023 dal Tribunale di Savona, in persona del Giudice
DO.ssa Daniela Mele, a definizione del procedimento RG n.2479/2019, notificata al
DO. a mezzo pec in data 20.06.2023; Parte_2
1.3-IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di mancata riforma della sentenza impugnata come richiesta in via principale, riformare la sentenza im- pugnata nei sopra riportati capi, riducendo la statuizione restitutoria nei limiti dello stretto provato, decurtando, in ogni caso, dalla stessa il valore dei legati eseguiti dall'appellante in misura proporzionale alla massa ereditaria, Parte_2
nonché l'ammontare dell'imposta successoria dallo stesso versate nella misura appli- cata dallo Stato che l'ha riscossa ed ogni altra spesa connessa e/o relativa;
1.4- in via riconvenzionale:
- previa declaratoria in capo al DO. della qualità di erede univer- Parte_2
sale della fu accertare e dichiarare che i beni immobili caduti nell'asse Persona_2
ereditario di ed acquisiti da in forza di successione Persona_2 Persona_3
integrativa n. 1197 / vol. 9990 da quest'ultima presentata in data 23.06.2016 – come ivi meglio elencati e descritti al quadro B -, vanno devoluti al DO. Parte_2
3 in quanto erede universale della fu per le motivazioni in fatto ed in Persona_2
diritto esposte in atto;
- per l'effetto, condannare il SI , nella sua qualità di erede di P_ Per_4
, a trasferire in favore del DO. nella sua qualità di erede
[...] Parte_2
universale di la proprietà dei predetti beni immobili meglio descritti Persona_2
al quadro B nella successione integrativa della fu n. 1197 / vol. 9990 Persona_2
presentata da in data 23.06.2016, come elencati nella comparsa di co- Persona_3
stituzione e risposta di primo grado - salvo miglior descrizione e più precisi dati cata- stali che non potranno in alcun modo inficiare la presente domanda – e, ove detti beni immobili dovessero risultare in tutto o in parte alienati a terzi e/o trasformati, con- dannare il SI a corrispondere in favore del DO. P_ Parte_2
il loro controvalore al momento dell'apertura della successione della fu ER
così come determi-nato dalla CTU del primo grado di giudizio ovvero quanto
[...]
percepito a titolo di loro corrspettivo ovvero la somma meglio vista già accertata nel primo grado di giudizio.
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
PARTE APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE P_
IN VIA PRINCIPALE
-Respingere ogni domanda avversaria, confermando sui punti la sentenza opposta.
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE
-In riforma parziale della Sentenza del Tribunale di Savona, n. 2479/2019, accogliere le seguenti conclusioni:
A) DOMANDA Parte_3
Previa declaratoria in capo al signor (C.F. ) nato a [...]- P_ C.F._1
liano (SV) il 15/4/1937 ed ivi residente in [...]2, della qualità di erede universale della de cuius IG , Persona_3
- accertare e dichiarare che la IG era titolare esclusiva dei saldi at- Persona_3
tivi del deposito titoli a custodia n. 58286/11 presso la Banca Carige di Vado Ligure cointestato alle signore e , poiché costituito con risorse a lei esclu- Per_2 Persona_3
4 sivamente riconducibili;
per l'effetto condannare il signor alla im- Parte_2
mediata restituzione dei saldi attivi e dei controvalori dei rapporti al signor Pt_3
quale erede della IG , pari ad € 238.358,56 o di altra P_ Persona_3
somma emersa in corso di causa in esito della CTU, oltre interessi e rivalutazione alla data di apertura della successione della IG 19/9/14- alla data di Persona_2
effettiva restituzione;
IN VIA SUBORDINATA
Accogliere le seguenti conclusioni assorbite nel procedimento di primo grado, con conferma della sentenza impugnata con diversa motivazione.
B) DOMANDE RELATIVE ALLA SCRITTURA 09.11.2013
B.a. Nell'ipotesi in cui il contratto fosse qualificato come donazione diretta, se del caso con diversa motivazione, dichiararlo nullo per difetto di forma o assenza degli ele- menti essenziali.
Nell'ipotesi in cui fosse qualificato come vitalizio,
B.b. Accertare e dichiarare che il contratto di vitalizio assistenziale 9/11/13 tra le si- gnore e è nullo per assenza dell'elemento dell'alea; Per_2 Persona_3
B.c. In via subordinata, nelle denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui al punto B.a., dichiarare la risoluzione del suddetto contratto
9/11/13 per inadempimento da parte della IG ex art. 1453 c.c. e Persona_2
del suo avente causa;
B.d. In via ulteriormente subordinata, nelle denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui al punto B.b.), dichiarare la risoluzione del con- tratto 9/11/13 per impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 c.c.
B.e. conseguentemente all'accoglimento di una delle domande di cui ai punti prece- denti condannare il signor alla immediata restituzione in favore del Parte_2
signor della somma di € 620.539,70, o dell'ulteriore e/o differente somma P_
emersa in corso di causa all'esito dell'esperita CTU, oltre interessi e rivalutazione dalla data di apertura della successione della IG (19/9/1) fino alla effet- Persona_2
tiva corresponsione.
C) IN OGNI CASO
5 Con vittoria di spese diritti ed onorari oltre IVA e CPA oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 5.06.2019, il sig. erede testamentario della cugina P_
(nata in [...] il [...] ed ivi deceduta il 6.04.2017), conveniva Persona_3
innanzi al Tribunale di Savona il dott. quale erede testamentario Parte_2
della IG (nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 19.09.2014), Persona_2
richiedendo la restituzione di somme cadute nella successione della premorta
[...]
e rivendicate dall'attore come appartenenti alla IG . Per_2 Persona_3
Il sig. lamentava la presunta “cointestazione formale” tra e P_ Persona_3 [...]
dei rapporti bancari e postali italiani, invocandone la proprietà esclusiva per Per_2
l'intero in capo alla zia e formulando relativa richiesta restitutoria nei confronti Per_3
del dott. per l'importo di € 126.195,14. Parte_2
Il sig. inoltre, affermava che, in forza di contratto di vitalizio assistenziale, la si- P_
gnora avrebbe fatto confluire somme di denaro da un proprio c/c ban- Persona_3
cario acceso presso UBS Lugano ad un conto corrente intestato esclusivamente alla nipote presso il Crédit Agricole di Monaco, somme poi cadute in succes- Persona_2
sione in favore del dott. l'attore invocava la nullità e/o la risoluzione del Parte_2
predetto contratto per inadempimento e/o impossibilità sopravvenuta della presta- zione o, in subordine, qualificazione come donazione modale nulla per difetto di forma;
formulava richiesta restitutoria della somma di € 680.290,39.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.12.2019, il dott. Pt_4
si costituiva nel giudizio di primo grado, chiedendo l'integrale rigetto delle do-
[...]
mande attoree e formulava altresì domanda riconvenzionale avente ad oggetto la de- voluzione in proprio favore dei beni immobili di proprietà della medesima ER
nello non contemplati nella successione testamentaria di quest'ultima ed acquisiti da in forza di successione integrativa ab intestato della nipote, richiedendo Persona_3
al il loro trasferimento e/o comunque la corresponsione del loro controvalore. P_
La causa veniva istruita mediante il solo espletamento di CTU tecnica.
LA SENTENZA DI I GRADO
6 A definizione del giudizio di primo grado, il Tribunale di Savona pronunciava la sen- tenza n. 390 del 31.05.2023, rep. n. 557/2023 con cui respingeva la domanda del si- gnor di restituzione degli importi presenti sui rapporti bancari e postali italiani P_
cointestati ; previa declaratoria di nullità per difetto di Controparte_2
forma della donazione modale di cui alla scrittura privata del 9.11.2013, accoglieva la domanda attorea di condanna del dott. alla restituzione in favore del Parte_2 P_
dell'importo di € 680.290,39=;
- respingeva la domanda riconvenzionale formulata da e, ravvisata Parte_2
una soccombenza prevalente di quest' ultimo, prevedeva, al capo 4., la compensazione delle spese di lite – ivi comprese quelle di CTU -, nella misura di 1/3, ponendo i restanti
2/3 a carico dell'odierno appellante.
Il dott. propone appello avverso la sentenza di primo grado artico- Parte_2
lando quattro motivi.
APPELLO ACQUARONE
1^ MOTIVO
Erroneità del capo 2. della sentenza impugnata nel passaggio (pagg. 12 e 13) in cui il
Tribunale di Savona ha (erroneamente) ritenuto fondata e meritevole di accoglimento la domanda attorea di nullità per difetto di forma della donazione modale avente ad oggetto l'importo di € 680.290,39= sulla scorta del (macroscopicamente erroneo) ri- lievo che: “nessun dubbio può sussistere circa l'effettivo trasferimento del denaro da a .” - Erronea ricostruzione dei fatti di causa conseguente ad erro- Per_3 Persona_2
neo apprezzamento della CTU, oltre che ad erronea, parziale e lacunosa valutazione della documentazione in atti.
A parere dell'appellante, nell'esaminare la richiesta restitutoria dell'importo di €
680.290,39, che avrebbe portato all'erroneo accoglimento della domanda di nullità per difetto di forma della donazione modale di cui alla scrittura del 9.11.20213, il Giu- dice di primo grado avrebbe superficialmente ed erroneamente presupposto come pacifico il trasferimento della predetta somma di € 680.290,39= da a Persona_3
sulla scorta del mero richiamo ad un passaggio della CTU esperita in Persona_2
corso di causa e dell'erronea e parziale disamina della documentazione in atti. Afferma
7 l'appellante che riguardo alla somma di € 680.290,39 non vi sarebbe agli atti del primo grado alcun riscontro documentale che dette asserite provviste provenissero dalle smobilizzazioni del conto di . Persona_3
2^ MOTIVO
Erroneità del medesimo capo 2. della sentenza impugnata nel passaggio in cui (dall'ul- timo capoverso di pag. 13 a pag. 16) il Tribunale di Savona ha (erroneamente) ritenuto fondata e meritevole di accoglimento la domanda attorea di restituzione dell'importo di € 680.290,39= sulla scorta di un erroneo apprezzamento dei fatti di causa che ha portato all' (altrettanto erroneo) inquadramento giuridico della fattispecie nello schema negoziale della donazione modale
A parere dell'appellante, il Giudice avrebbe qualificato erroneamente come donazione modale (e non come contratto di vitalizio assistenziale o improprio) la scrittura datata
9.11.2013. Sarebbe stato fatto notorio completamente ignorato dal Giudice di primo grado che le necessità assistenziali di un malato di Parkinson comportino necessaria- mente un'assistenza continua e duratura nella deambulazione, nell'accudimento do- mestico e nell'assunzione della terapia, come comprovato dal certificato medico pro- dotto in atti ove lo specialista curante ha attestato in capo alla SIa Persona_3
una risalente diagnosi di malattia da Parkinson “con fenomeni motori involontari” le- gati alla terapia a lungo termine. In memoria 183 n. 1 c.p.c. (pag. 10), sarebbe la stessa parte attrice a riconoscere che la IG necessitasse di continue cure Persona_3
ed assistenza. L'obbligo di assistenza in questione non sarebbe stato pertanto né ge- nerico, né indeterminato, come erroneamente valutato dal Giudice, a nulla rilevando che non siano state previste dalle parti prestazioni periodiche.
L'erronea valutazione dei fatti di causa avrebbe condotto il Giudice ad una illogica va- lutazione dell'incidenza dell'onere assistenziale, incompatibile con la natura della do- nazione, nonché ad un'immotivata esclusione dell'aleatorietà. L'appellante chiede l'accertamento della valida conclusione del contratto di vitalizio assistenziale tra
[...]
e in forza della sussistenza del requisito essenziale dell'alea, ri- Per_3 Persona_2
getti la domanda di condanna dell'appellante a restituire al signor l'importo di € P_
8 680.290,39, così come le domande di accertamento della risoluzione del vitalizio per inadempimento e/o impossibilità sopravvenuta della prestazione.
3^ MOTIVO
Erroneità del medesimo capo 2. nel passaggio in cui (pagg. 17-18) il Giudice ha (erro- neamente) rigettato la domanda del DO. di contenimento e riduzione Parte_2
delle richieste restitutorie attoree – di ultra petizione in violazione dell'art. 112 CP_3
c.p.c .
L'appellante in ogni caso - e per non incorrere in acquiescenza -, lamenta l'erroneità della pronuncia di primo grado di cui al capo 2. laddove il Giudice ha respinto la do- manda presentata in via subordinata volta a contenere un'eventuale pronuncia di con- danna restitutoria nei limiti dello stretto provato e comunque previa decurtazione del valore delle imposte di successione versate dal dott. secondo la misura ap- Parte_2
plicata dallo Stato che le ha riscosse, nonché di quello dei legati dallo stesso eseguiti e delle spese sostenute. Il Giudice non avrebbe valutato che il dott. ha rego- Parte_2
larmente presentato n. 6 dichiarazioni di successione in morte della fu , Persona_2
versando ai servizi fiscali del Principato di Monaco le relative imposte nella misura del
16% con trattenuta alla fonte: sull'importo di € 680.299,89 il dott. ha cor- Parte_2
risposto imposte per € 108.846,46, così incassando per successione di Persona_2
la residua e minor somma di € 571.443,93; l'appellante rileva che il testamento di non è mai stato impugnato e/o contestato con conseguente perdurante Persona_2
efficacia degli adempimenti fiscali posti in essere ed irripetibilità delle imposte ver- sate;
l'appellante lamenta che il Giudice non abbia preso in considerazione l'importo delle spese (€ 20.111,04=) sostenute a titolo di compensi professionali in favore del dott. per la redazione e la presentazione all'Agenzia delle Entrate di Sa- Persona_6
vona delle dichiarazioni di successione in oggetto (prodd. 18 e 19, fascicolo di primo grado).
4^ MOTIVO
9 Erroneità del capo 3. della sentenza impugnata in cui il Giudice ha (erroneamente) rigettato la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto con motivazione con- traddittoria in punto valutazione (errata) delle volontà testamentarie della fu
[...]
Per_2
Con il quarto motivo il dott. insiste nella richiesta di accertamento della Parte_2
propria qualità di unico erede universale ex re certa di , con condanna a Persona_2
carico del alla restituzione dei beni immobili – o del loro controvalore in denaro P_
– che la medesima de cuius -a dire dell'appellante - avrebbe dimenticato nel proprio testamento;
detti beni sono stati incamerati dalla zia in forza di succes- Persona_3
sione ab intestato della nipote e sarebbero poi confluiti illegittimamente nel patrimo- nio del signor in quanto erede di . La valutazione del primo giudice P_ Persona_3
– a detta dell'appellante – sarebbe contraddittoria;
il giudice non avrebbe tenuto conto della particolare intensità del rapporto affettivo che legava all'ex marito;
il fatto Per_2
che , a mezzo della scheda testamentaria del 18.09.2014, abbia espres- Persona_2
samente dichiarato di voler annullare il proprio precedente testamento del 2013, non costituirebbe elemento contrario.
In materia di beni non contemplati nel testamento, il Giudice avrebbe omesso di ap- prezzare la consolidata giurisprudenza di merito che esclude in radice l'apertura della successione legittima in forza della vis espansiva della chiamata ereditaria, non su- scettibile di limitazione in assenza di una espressa volontà testamentaria differente. Il primo giudice avrebbe erroneamente individuato in capo al dott. un onere Parte_2
di dare la prova della consistenza complessiva della massa ereditaria di , Persona_2
che non costituisce un thema decidendum della causa in oggetto.
L'appellante insta pertanto affinché la Corte, in riforma dell'indicato capo 3. della sen- tenza impugnata, voglia accertare la qualità di unico erede universale di ER
in capo all'appellante e, rilevata altresì l'illegittima acquisizione da parte di
[...]
dei beni immobili non contemplati nel testamento di , condanni il Persona_3 Per_2
SI a corrispondere in favore dell'appellante il loro controvalore al mo- P_
mento dell'apertura della successione, quantificato dal CTU in € 83.297,93=
10 L'appellante ritiene inoltre che la sentenza impugnata sia erronea ed ingiusta in punto spese di lite, compensate nella misura di 1/3 e, alla cui rifusione per i restanti 2/3, il dott. è stato condannato nella misura liquidata in sentenza sulla scorta Parte_2
della sua ingiusta “soccombenza prevalente”.
L'appellato si costituiva nel presente grado, chiedeva il rigetto dell'appello e P_
proponeva a sua volta appello incidentale.
APPELLO INCIDENTALE OL
Il sig. impugna la sentenza di primo grado in relazione al rigetto della domanda P_
di restituzione delle somme depositate sui conti correnti cointestati a e Persona_3
; l'appellante contesta la motivazione del giudice che ha ritenuto che la Persona_2
cointestazione del conto desse luogo a donazione indiretta. Il ragionamento sarebbe illogico in quanto non vi sarebbe prova dell'animus donandi, mentre vi sarebbero ele- menti a riprova dello scopo di gestione: il fatto che i denari depositati sul conto costi- tuissero la principale risorsa in Italia di , che detto conto fosse utilizzato Persona_3
ordinariamente, su cui venivano accreditate la pensione e gli affitti, che Persona_3
riscuoteva in via esclusiva i frutti su proprio conto personale, che vi sarebbe stato un riconoscimento che detti denari fossero della sig.ra Per_3
La Corte con ordinanza 18/12/2023 sospendeva la provvisoria esecutività della sen- tenza di primo grado e disponeva CTU.
Con ordinanza dell'8/3/24 il Consigliere Istruttore fissava l'udienza davanti a sé per il 4/12/2024.
A tale udienza il Giudice Ausiliario Istruttore rimetteva la causa al collegio per la deci- sione.
***
La Corte esamina congiuntamente i motivi d'appello primo, secondo e terzo e li acco- glie parzialmente, per quanto di ragione.
11 , nata nel 1963, moglie divorziata del dott. e la zia Persona_2 Parte_2 [...]
, sorella del padre di , nubile e senza figli, nata nel 1925, risulta- Per_3 Persona_2
vano cointestatarie di rapporti bancari, e precisamente: a) deposito titoli a custodia
58286/11 presso Banca Carige;
b) buono postale fruttifero 14192204 ; c) deposito titoli a custodia n. 8020766 aperto presso Banca Popolare di Novara.
Risulta inoltre che con scrittura del 9/11/2013 la zia sottoscriveva “di Persona_3
aver depositato circa seicentomila Euro, provenienti da mio conto in Svizzera Banca
UBS Lugano, sul conto della Banca Credit Agricole di Monaco intestato a mia nipote nata a [...] il [...] Residente a Savona V. Genova 17A/5 affinché Persona_2
provveda per mie necessità di vecchiaia e malattia essendo io affetta da M. di ParKin- son”.
decedeva in Savona il 19/9/2014; con testamento olografo pubblicato Persona_2
il 14.4.2015 a rogito del Notaio di Loano rep. n. 3.137, racc. n. 2.676, la Persona_7
predetta revocava i precedenti testamenti e disponeva del proprio patrimonio mobi- liare ed immobiliare in favore dell'ex-marito altresì disponendo Parte_2
numerosi legati in favore di terzi.
In data 6.04.2017 interveniva il decesso della IG a cui faceva se- Persona_3
guito, il 20.04.2017, la pubblicazione dei testamenti olografi con istituzione di erede del cugino P_
Quest'ultimo incardinava il presente giudizio e citava innanzi al Tribunale di Savona il dott. quale erede testamentario della IG per Parte_2 Persona_2
la restituzione di somme cadute nella successione della premorta e ri- Persona_2
vendicate dal come appartenenti alla de cuiu . P_ Persona_3
Riguardo alle censure alla sentenza del Tribunale contenute nel primo, secondo e terzo motivo d'appello principale, nel presente grado è stato nominato CTU al quale è stato posto il seguente quesito:
“accerti inoltre s tra ottobre e novembre 2012, o in altro periodo, Persona_3
abbia trasferito la somma complessiva di euro 680.290,39 in favore della nipot
[...]
smobilizzando tutto o parte del suo denaro e i titoli che la stessa deteneva sul Per_2
12 conto cifrato n. 0247 / 67166023 presso Banca UBS di Lugano, trasferendoli sul conto di UBS n. 0247 / 00678441 intestato ”. Persona_2
Il CTU ha accuratamente esaminato la documentazione in suo possesso ed ha rispet- tato il contraddittorio tra le parti, fornendo esaurienti spiegazioni alle osservazioni svolte dalle medesime;
l'elaborato peritale ha puntualmente risposto ai quesiti posti e deve ritenersi esente da vizi logici ed attendibile;
la Corte, pertanto, ritiene di condi- videre la Relazione e le conclusioni del CTU.
Il Consulente, ha precisato che “ … non è stato possibile per lo scrivente concretizzare la verifica di cui in precedenza, per i seguenti motivi: mentre sulla base della docu- mentazione citata, quale ' l'Ordine di chiusura della relazione cliente ' ( allegato sub Pa 34) e la ' Conferma d'uscita dal deposito ' ( allegato sub 35), intestata si evince Pa l'avvenuto trasferimento dal conto 671660, intestato dei titoli in esso contenuti, manca la documentazione da cui si possa evincere che i medesimi titoli siano stati tra- Pa sferiti direttamente alla relazione 678441, intestata , (quindi, manca il deposito Pa titoli intestato ), nonché il prezzo di carico dei titoli trasferiti, presso quest'ultima.
Per prezzo di carico deve intendersi il valore a cui i titoli trasferiti da RB sono stati ricevuti da LB e inseriti (contabilizzati) nel deposito titoli intestato a quest'ultima. Pa Infatti, con riferimento alla relazione 678441, intestata , è stato esclusivamente possibile verificare i vari accrediti dei controvalori derivanti dallo smobilizzo dei pre- Pa detti titoli provenienti d smobilizzi avvenuti quasi totalmente (salvo 1) in data Pa successiva a quella in cui l aveva ordinato a UBS la chiusura del conto n. 678441
a lei intestato;
data corrispondente al 20.11.2012..” ; inoltre, il CTU ha affermato che
“non è stato in grado di verificare s detenesse già, in sua autonoma Persona_2
proprietà, identici titoli (contrassegnati con il medesimo ISIN o con il medesimo co- dice identificativo) rispetto a quelli ricevuti d ”. Persona_3
Il CTU ha così concluso (si veda pagina 64):
“ Pertanto, in conclusione, è possibile affermare che:
RB, nel mese di ottobre 2012, ha disposto un trasferimento di titoli il cui controvalore, in giacenza all'interno della sua relazione, ammontava a Euro 529.308.=.
13 Con riferimento a LB, il sottoscritto non è entrato in possesso di alcun documento
(vedi deposito titoli) che attesti il valore di carico dei titoli trasferiti da RB in capo a Pa
stessa.
LB ha quindi trasmesso a UBS, in data 20.11.2012, ordine di chiusura della relazione n. 678441 e, dopo avere monetizzato i titoli (di identici ISIN / codici identificativi, ri- Pa spetto a quelli trasferiti da , ha realizzato un controvalore pari a Euro
620.539,70.=. con riferimento allo specifico ' virement ' del 3.1.2013, costituente un accredito sul c/c Pa detenuto presso il Credit Agricole di Monaco d (c/c 52372100302) pari a Euro Pa 679.990.=, esso può ricondursi, ' in via mediata ' al patrimonio d per un ammon- tare pari a Euro 529.308.=.”
Secondo quanto accertato dal CTU, deve ritenersi provato che la IG Persona_3
abbia monetizzato i titoli che possedeva sul conto 67166023 presso Banca USB di Lu- gano e che abbia effettuato trasferimenti con versamenti sul conto UBS
024700678441 intestato alla sola . La somma trasferita deve essere Persona_2
quantificata in € 529.308,00, corrispondente al controvalore dei titoli determinato dal
CTU con ragionamento esente da vizi logici (si vedano le Conclusioni” RB, nel mese di ottobre 2012, ha disposto un trasferimento di titoli il cui controvalore, in giacenza all'interno della sua relazione, ammontava a Euro 529.308.= ….esso può ricondursi, ' Pa in via mediata ' al patrimonio d per un ammontare pari a Euro 529.308.=.”): il
Consulente ha tenuto conto della mancanza di documenti che attestassero il valore di carico dei titoli trasferiti da a , prendendo atto della smo- Persona_3 Persona_2
bilitazione dei titoli di e dei vari accrediti ordinati sul conto di Persona_3 [...]
, nonchè dell'eventuale apporto di , visto il controvalore di € Per_2 Persona_2
620.530,70 alla chiusura della relazione n. 678441 (LB ha quindi trasmesso a UBS, in data 20.11.2012, ordine di chiusura della relazione n. 678441 e, dopo avere monetiz- Pa zato i titoli (di identici ISIN / codici identificativi, rispetto a quelli trasferiti d , ha realizzato un controvalore pari a Euro 620.539,70.=).
Gli analitici accertamenti e conteggi effettuati dal Consulente d'Ufficio ( si vedano le pagine da 56 a 64 della CTU) combaciano con il tenore della scrittura del 9/11/2013
14 nella quale la IG dichiara di aver trasferito alla nipote la somma di Persona_3
circa seicentomila euro “affinché provveda per mie necessità di vecchiaia e malattia essendo io affetta da M. di ParKinson”.
Il trasferimento della somma di cui sopra - € 529.308,00 - costituisce donazione mo- dale ex art. 793 c.c. ( “ la donazione può essere gravata da un onere”), secondo le mo- tivazioni già espresse dal primo giudice: lo spirito di liberalità si evince con evidenza dal legame affettivo che legava la zia alla nipote e che non è mai stato messo in dubbio nel presente giudizio;
ne costituiscono prove documentali il rilascio da parte della si- gnora della procura alla nipote per operare sui conti della zia, la cointe- Persona_3
stazione di diversi rapporti finanziari, nonchè le stesse dichiarazioni rese dalla IG
innanzi al PM il 1/4/2016 ( “…io volevo lasciare i miei soldi Persona_3 CP_4
mia volontà era che i soldi confluissero in un conto intestato alla sol , poiché Per_2
quest'ultima provvedesse alle mie necessità in vecchiaia…”).
Il “ modus” è costituito dall'obbligo delle prestazioni assistenziali menzionate dalla stessa scrittura (“affinché provveda per mie necessità di vecchiaia e malattia essendo io affetta da M. di ParKinson”). A differenza del contratto di vitalizio assistenziale – contratto dal quale derivano obbligazioni contrapposte tra i contraenti e nel quale sussiste un nesso di interdipendenza tra le due prestazioni - nel caso che ci occupa sono acclarati, per quanto sopra esposto, lo spirito di liberalità che ha animato il tra- sferimento delle somme e la sproporzione tra le prestazioni, se si considera che la zia ha effettuato un trasferimento di oltre cinquecentomila euro a fronte di un presumi- bile valore molto inferiore delle prestazioni assistenziali, sia per l'oggetto che per l'età della IG . Persona_3
Conseguentemente, la donazione è affetta da nullità per la mancanza della forma scritta come previsto dall'art. 782 c.c., non trattandosi di donazione di modico valore
( Cassazione 10/2/2022 n. 5488: "In tema di donazione di somma di danaro di non modico valore, la nullità del corrispondente contratto perché concluso, senza la forma dell'atto pubblico, dal mandatario del donante in virtù di un potere di rappresentanza
15 pure invalidamente - perché non in forma di atto pubblico - attribuitogli da quest'ul- timo, determina l'insorgere, a carico del mandatario medesimo, dell'obbligo di resti- tuzione in favore del donante, attesa la perdita, da parte del donante stesso, della di- sponibilità della somma predetta").
Pertanto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, in relazione al quantum, se- condo gli accertamenti peritali richiamati, il sig. dovrà restituire Parte_2
l'importo di € 529.308,00.
Ai fini dell'obbligo restitutorio delle somme ricevute dalla de cuius , è ininfluente l'av- venuto pagamento delle tasse di successione sulla somma oggetto di condanna da parte del dott. trattandosi di obbligazioni di natura fiscale che dovranno Parte_2
essere definite con i servizi fiscali del Principato di Monaco nelle competenti sedi;
neppure può essere accolta la richiesta di rimborso a carico dell'odierno appellato delle spese sostenute a titolo di compensi professionali in favore del professionista per la redazione e la presentazione all'Agenzia delle Entrate di Savona delle dichiara- zioni di successione, anch'esse prive di rilievo rispetto all'obbligo restitutorio e frutto di una libera scelta dell'appellante.
La Corte esamina il quarto motivo d'appello e lo respinge in quanto infondato.
Si premettono i principi espressi dalla Suprema Corte ( Cassazione 4022 del
21/2/2007), secondo cui nell'interpretazione del testamento il giudice deve accer- tare, secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall'art. 1362 c.c., appli- cabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore comunque espressa, considerando congiuntamente, e in modo coordinato, l'elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale mortis causa, salvaguardando il rispetto, in materia, del principio di conservazione del testa- mento applicabili al testamento con la sola eccezione di quelle incompatibili con la na- tura di atto unilaterale non recettizio del negozio mortis causa. Solo “qualora dal testo dell'atto non emerga con certezza l'effettiva intenzione del testatore e la portata della disposizione, l'interprete può, in via sussidiaria, ricorrere alla valutazione di elementi estrinseci alla scheda testamentaria, seppure sempre riferibili al disponente, quali ad
16 esempio, la sua cultura, la mentalità, il suo ambiente di vita e le sue condizioni fisiche
(Cass. n. 25521 del 31/08/2023).
In materia di istitutio ex re certa uno dei problemi maggiormente dibattuti attiene alla destinazione dei cespiti dei quali il testatore non abbia espressamente disposto, o per- chè da lui ignorati, o perchè volontariamente taciuti o, ancora, perché sopravvenuti al momento della confezione del testamento.
La decisione di questa Corte d'Appello si pone in continuità con l'indirizzo della Su- prema Corte ( Cassazione 9487/2021 del 9/4/2021) che riconosce la possibilità del concorso fra l'istituito ex re e l'erede legittimo: “Il Collegio, pure nella consapevolezza della divergenza di opinioni che da sempre si registra sull'argomento, reputa di do- versi dare continuità al principio, recentemente riconosciuto da questa Corte, che l'in- stitutio ex re non presuppone necessariamente l'intenzione di escludere la succes- sione legittima…. Si deve invece recepire il diverso principio che non sono configura- bili in materia soluzioni sulla base di regole astratte. In primo luogo, perché la lacuna potrebbe essere solo apparente e tale perciò da escludere il concorso dell'erede legit- timo senza dover ricorrere al principio della vis espansiva. In secondo luogo, perchè il principio della vis espansiva non può certamente giustificare l'attribuzione all'isti- tuito dei cespiti che il testatore abbia consapevolmente tenuto fuori dalla compren- sione della disposizione ex re certa”.
Nel caso che ci occupa, risulta agli atti che la IG avesse redatto te- Persona_2
stamento in data 9.10.2013, con il quale aveva disposto “ Nomino erede universale di tutti i miei beni mobili ed immobili ( case, conti bancari ecc) il mio ex marito DO.
”. Persona_8
Nel successivo testamento redatto in data 18.9.2014, oggetto del presente giudizio, la IG espressamente dichiara di revocare il precedente testamento, e Persona_2
così dispone: “Lascio a mio marito DO la casa di Via Genova 17A/3 Parte_2
e la fascia e casetta V.XXV Aprile con tutto quello che c'è dentro e la casa d Per_9
2/6 SV…tutti i soldi”.
[...]
La volontà della de cuius è inequivocabilmente espressa nel senso che essa con il te- stamento del 18.9.2014 intendesse revocare il precedente testamento con il quale
17 aveva nominato erede universale l'ex marito la de cuius intendeva Parte_1
con il nuovo testamento attribuire a quest'ultimo una serie di beni immobili e mobili e disporre altresì diversi legati. Non risulta alcun elemento da cui evincere che la si- gnora intendesse attribuire al marito anche gli immobili non menzionati Persona_2
nel testamento, tra cui il 50% della proprietà dell'immobile di , un magazzino Per_9
ed una cantina.
La de cuius ha espresso in maniera puntuale la volontà di attribuire i beni di sua pro- prietà a determinati soggetti, come risulta anche dai diversi legati;
considerato il te- nore della scheda testamentaria, che contiene l'elencazione di numerosi beni si de- sume che, ove avesse voluto, avrebbe senz'altro citato nello scritto an- Persona_2
che gli immobili che invece non sono stati menzionati;
non v'è motivo di attribuire a dimenticanza la loro omissione.
A tal proposito, deve considerarsi – circostanza anche apprezzata dal primo giudice - che l'appartamento sito in era di proprietà della de cuius solo al 50%, mentre Per_9
il restante 50% era di proprietà della zia , erede legittima: dunque, com- Persona_3
prensibilmente, la IG non ha inteso attribuire il 50% a terzi, la- Persona_2
sciando che la zia, alla quale era legatissima, le succedesse quale erede legittima, dive- nendo così proprietaria per l'intero.
Quanto al motivo sulle spese di primo grado, il sig. è risultato soccombente Parte_2
prevalente in primo grado e, in ossequio al principio ex art. 91 c.p.c. il Tribunale ha condannato l'odierno appellante al pagamento delle spese di lite nella misura di 2/3.
In definitiva, riguardo ai motivi d'appello principale, la sentenza di primo grado deve essere riformata con riferimento alla quantificazione della somma dovuta dal sig.
[...]
al sig. (primo motivo), oltre agli interessi legali dalla data della domanda Pt_7 P_
al saldo, mentre deve essere confermata riguardo agli altri motivi ( secondo, terzo e quarto).
La Corte esamina i motivi di appello incidentale e li respinge in quanto infondati.
Preliminarmente, la Corte respinge l'eccezione di decadenza sollevata da parte appel- lante secondo cui il sarebbe incorso in decadenza per non avere precisato la do- P_
manda contenente l'appello incidentale nelle conclusioni assunte. Invero, nelle Note
18 l'appellato ha depositato richiesta ex art. 186 quater c.p.c. in cui era ricompresa la ri- chiesta di cui all'appello incidentale;
in ogni caso, secondo la prevalente giurispru- denza, nell'ipotesi in cui la parte non si presenti all'udienza di precisazione delle con- clusioni, oppure le precisi in modo impreciso o generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente assunte (Cassazione
12/2/2021 n. 3675).
Nel merito, nel caso che ci occupa, e avevano in essere Persona_3 Persona_2
cointestazioni dei conti correnti e titoli intrattenuti presso Banca Carige spa, CP_5
e , accertate dalla CTU esperita nel presente grado. CP_6
Il Consulente ha accertato la provenienza dalla IG unicamente delle Persona_3
somme di cui al conto n.ro 3931/80, oggetto dell'appello incidentale. Pt_3
Risulta provato in giudizio l'intento donativo della IG , valutato con Persona_3
riguardo all'epoca in cui la medesima ha disposto la cointestazione del conto corrente oggetto di causa .
In ordine al particolare legame affettivo esistente tra la zia e la nipote Per_3 ER
nello valga quanto già innanzi motivato, anche riguardo alle dichiarazioni rese da
[...]
innanzi al PM, ove essa esplicitava la chiara intenzione di lasciare tutti i suoi Per_3
denari a ( era come una figlia… a lei che me lo chiede dichiaro che io Per_2 Per_2
volevo lasciare tutti i miei soldi ”). La dichiarazione resa al PM da Per_2 Persona_3
“ in pratica ero già malata e cointestavo tutto ” , come già ritenuto dal primo Per_2
giudice, deve interpretarsi quale una anticipazione dei lasciti che la zia intendeva fare alla nipote e come prova dell'intento donativo in capo alla IG al mo- Persona_3
mento della cointestazione.
La giustificazione della finalità gestoria prospettata dall'appellante incidentale mal si concilia con l'autonomia e la capacità gestionale della IG : quest'ul- Persona_3
tima – oltre al conto corrente e titoli per cui è causa - era titolare esclusiva di diversi conti correnti che gestiva personalmente, senza l'ausilio di terzi;
la de cuius si recava anche in Svizzera o a Montecarlo per curare i propri investimenti;
peraltro, con riferi-
19 mento ad altri conti correnti, aveva conferito delega ad operare alla ni- Persona_3
pote ; essa avrebbe dunque potuto conferire la delega ad operare anche Persona_2
sul conto Carige ove avesse inteso realizzare la finalità gestoria.
Tenendo conto di tali circostanze, ed escludendo la finalità gestoria per le motivazioni di cui sopra, nessun'altra spiegazione è stata prospettata per la cointestazione di detti rapporti se non l'intento donativo, per quanto innanzi esposto. Come già ritenuto dal primo giudice, le cointestazioni devono qualificarsi come donazioni indirette, valide ed efficaci pur in assenza delle formalità previste dagli artt. 782 e ss c.c., con conferma sul punto dell'impugnata sentenza.
SPESE
La Corte, preso atto dell'accoglimento solo parziale del primo motivo e del rigetto del secondo, terzo e quarto motivo d'appello, nonché del rigetto dell'appello incidentale, rilevata la reciproca soccombenza, compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
Pone a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno le spese della CTU esperita nel presente grado, per la somma già liquidata.
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello incidentale è stato integralmente respinto.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente deliberando, contrariis rejectis, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvede:
Accoglie parzialmente l'appello principale proposto da re- Parte_1
spinge l'appello incidentale proposto da avverso la sentenza del Tribu- P_
nale di Savona n. 390 /2023 del 31.05.2023;
20 In parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara tenuto e condanna
[...]
a pagare a la somma di € 529.308,00, oltre interessi legali Parte_1 P_
dalla data della domanda al saldo;
Conferma nel resto l'impugnata sentenza;
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
Pone a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno le spese della CTU espe- rita nel presente grado, per la somma già liquidata.
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, intro- duttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello incidentale è stato integralmente respinto.
Genova, 7/4/2025
Giudice Ausiliario Relatore
DO.ssa Lucia Franzese
Il Presidente
DO. Giovanna Cannata
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