Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/06/2025, n. 2214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2214 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3303/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice Unico Dott. Paola Odorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3303/2019 avente ad oggetto: “Mandato”
TRA
, C.F. sito in Melito di Napoli (NA) alla Via Parte_1 P.IVA_1
Signorelli n. 31/A, in persona dell'Amministratore p.t., ed elettivamente domiciliato in Melito di
Napoli (NA), alla Via Casamartino n. 7, presso lo studio dell'Avv. Stefano Maisto giusta procura in atti
OPPONENTE
E
, C.F. , nato a [...] il [...], ed Controparte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Napoli (NA), alla Via Cupa Costa Brancaccio n. 12, presso lo studio dell'Avv. Eva Antelmi giusta procura in atti
OPPOSTO
Conclusioni
All'udienza del 12.02.2024 tenutasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti rassegnavano le proprie conclusioni, giusta note di trattazione scritta qui richiamate per relationem.
Il G.I., lette le dette note, tratteneva la causa in decisione e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione in fatto ed in diritto
opposizione al decreto ingiuntivo n. 29/2019 emesso dal Tribunale di Napoli Nord, con il quale veniva ingiunto di pagare la somma di € 15.681,73 oltre interessi legali e spese della procedura monitoria al sig. quale compenso per l'incarico di amministratore del condominio assunto dal Controparte_1
04.05.2011 al 24.11.2016. Il opponente argomentava che per il periodo dal 01.01.2014 Parte_1
al 24.11.2016 non esistevano bilanci approvati dall'assemblea che potessero fondare il credito, mentre per il periodo precedente (04.05.2011 - 31.12.2013) la mera approvazione dei bilanci non costituiva riconoscimento del debito per compensi, essendo necessaria la specifica indicazione di tale posta passiva nel rendiconto approvato. L'opponente deduceva inoltre la mala gestio di Controparte_1
nelle sue funzioni di amministratore, spiegando altresì eccezione riconvenzionale di compensazione.
Per questi motivi
chiedeva: in via preliminare, rigettare l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto;
nel merito, accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo;
con condanna del al pagamento delle spese, diritti ed onorari CP_1
di lite del giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l'opposto il quale, nel contestare ed Controparte_1
impugnare in toto la prospettazione in fatto ed in diritto operata da parte opponente, ribadiva la piena legittimità del credito per compensi di € 15.681,73 in quanto spettanze approvate dall'assemblea al momento del conferimento dell'incarico di amministratore. Contestava le accuse di mala gestio e la domanda riconvenzionale di compensazione, e concludeva chiedendo: in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, il rigetto delle avverse domande con conferma del provvedimento monitorio;
in via subordinata, in caso di revoca del decreto ingiuntivo, la condanna del al pagamento della somma di € 15.681,73 e Parte_1
ancora subordinatamente riconoscere e condannare il al pagamento della somma di € Parte_1
4.500,00 oltre interessi e spese legali;
la condanna del opponente per lite temeraria ex Parte_1
art. 96 c.p.c., con vittoria di spese con attribuzione al procuratore antistatario.
All'udienza dell'11.02.2020 il Giudice, rilevata la materia condominiale, assegnava termine per l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria, rinviando la causa per verificarne l'esito.
Esperita con esito negativo la procedura di mediazione come da verbale depositato dall'opponente, all'esito dell'udienza del 27.04.2021 venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 comma
VI c.p.c., rinviando all'udienza del 04.10.2021.
Depositate le memorie istruttorie, disposta ed espletata CTU contabile, dopo alcuni rinvii il Giudice rinviava la causa all'udienza 12.02.2024 per la precisazione delle conclusioni.
A detta udienza, tenutasi in modalità cartolare, le parti costituite depositavano note di trattazione scritta e le rispettive conclusioni, qui richiamate per relationem. Il Giudice, quindi, tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
§§§ §§§§ §§§
Va osservato preliminarmente che l'opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. civ. 17371/03 e 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio non è tanto e comunque solo la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con la situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr.
Cass. civ. 15026/05; 15186/03; 6663/02).
Inoltre, instaurandosi per effetto dell'opposizione il pieno contraddittorio, non si verifica alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che, mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto.
Ritiene il Giudice che l'ambito entro cui può essere ricondotta la fattispecie in esame è quello del rapporto di mandato, a titolo oneroso, che sorge tra il condominio e l'amministratore dello stesso a seguito di regolare nomina conferita dall'assemblea condominiale.
Nel caso in esame l'amministratore ricorrente in fase monitoria avanzava nei confronti del convenuto condominio una pretesa creditoria relativa al mancato pagamento dei compensi stabilito per l'espletamento del proprio incarico condominiale.
Sul punto giova innanzitutto rilevare che la prova del conferimento di un incarico professionale, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, può essere data con ogni mezzo, anche mediante presunzioni e può essere altresì desunta dalla produzione della corrispondenza intercorsa tra le parti (C. Civ. 1792/2017). Nel caso di specie, l'odierno opponente non contesta lo svolgimento dell'incarico di amministratore da parte del contestandone tuttavia la gestione CP_1
gravemente negligente e omissiva.
Le allegazioni dell'opponente e le contestazioni dell'opposto hanno reso necessario l'espletamento di una CTU al fine di verificare la regolarità della gestione amministrativo-contabile del Parte_1
nel periodo di mandato del CP_1
Il CTU nominato, Dott. , nella propria relazione depositata il 20.03.2023 – elaborata Persona_1
all'esito dell'esame della documentazione in atti e delle operazioni peritali, e le cui conclusioni appaiono a questo Giudice pienamente condivisibili in quanto frutto di un'analisi rigorosa, immune da vizi logici e metodologici e basata su riscontri documentali – ha fornito risposte puntuali ai quesiti posti. Orbene, dall'elaborato peritale è emerso un quadro di grave irregolarità nella gestione del CP_1
caratterizzata dalla sistematica violazione degli obblighi di tenuta delle scritture contabili e dei registri obbligatori imposti dalla normativa civilistica specie a seguito della riforma introdotta dalla L. n.
220/2012. In particolare, il CTU ha rilevato in primo luogo, con riferimento alla completezza e conformità dei rendiconti annuali ai dettami dell'art. 1130 bis c.c., che l'unico rendiconto formalmente presente agli atti è quello relativo al periodo 01.01.2015/31.10.2016, da considerarsi "completo parzialmente". Il CTU ha infatti rilevato l'assenza di elementi essenziali quali l'indicazione di eventuali fondi cassa o riserve e, in modo dirimente, ha constatato che non risultava "allegato al rendiconto i movimenti analitici in entrata e in uscita finanziaria e patrimoniale cosi come vuole la normativa […]". Tale documento è stato altresì giudicato "mancante di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso
e delle questioni pendenti, unitamente ad un estratto conto bancario o postale". Per quanto concerne la tenuta dei registri obbligatori, il CTU ha riferito di non aver rinvenuto agli atti di causa il registro dell'anagrafe condominiale, né l'inventario dei beni comuni condominiali e il registro di nomina e revoca degli amministratori;
così come non è stata positivamente riscontrata la tenuta di altri registri condominiali di carattere amministrativo e gestionale. Altresì riguardo alle azioni poste in essere per il recupero dei crediti vantati dal l'indagine peritale non ha portato alla luce elementi Parte_1
significativi. Di particolare pregnanza sono le conclusioni rassegnate dal CTU in merito alla regolarità dell'approvazione dei rendiconti e all'esistenza o meno, negli stessi, di una posta specifica per i compensi dell'amministratore; a tal riguardo il CTU dopo aver ribadito la presenza del solo rendiconto per il periodo 01.01.2015/31.10.2016 e aver preso atto dei verbali assembleari del 03.05.2012 e
01.10.2014 (approvanti i consuntivi 2011/12 e 2012/13-2013/14), ha specificato che, sebbene nel predetto rendiconto figurassero nel passivo dello Stato Patrimoniale le voci "debito v/amministratore fino al 2014" per € 6.413,11 e "debito v/amministratore per anni 2015/2016" per € 9.258,62, oltre a un "anticipo amm.re Decreto Ingiuntivo e opposizioni" per € 4.500,00, è risultato che "non sono presenti analiticamente le voci di spesa anticipate, né soprattutto un prospetto riepilogativo che giustifichi le competenze pregresse dell'Amministratore, ma solo un pro-forma professionale con descrizione degli anni di pretesa professionale". Tale accertamento evidenzia come, anche nei documenti contabili la pretesa per compensi non trovasse una giustificazione analitica e documentale, ma si basasse su mere fatture pro-forma, senza un collegamento verificabile con una specifica approvazione assembleare di un debito liquido per compensi pregressi risultante dai consuntivi. Infine il CTU ha concluso che dal consuntivo 2015/16 "non emerge il metodo di contabilità utilizzato, poiché non vi è apposita relazione sulla gestione che rende esplicativo il metodo computistico utilizzato", rendendo quindi opaca e difficilmente interpretabile la formazione di eventuali avanzi o disavanzi di gestione.
Questo Tribunale, prendendo atto delle conclusioni rassegnate dalla CTU, osserva quanto segue.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il diritto del mandatario al compenso e al rimborso delle anticipazioni e spese sostenute è condizionato alla presentazione al mandante del rendiconto del proprio operato, che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale. Proprio le specifiche norme dettate in materia di condominio, poi, prevedono che l'assemblea sia esclusivamente competente alla previsione e ratifica delle spese condominiali, sicchè in mancanza di un rendiconto approvato il credito dell'amministratore non può ritenersi né liquido né esigibile” (C. Civ. n. 17713/2023).
Ne consegue che il credito per compenso come amministratore di condominio e per le anticipazioni delle spese da lui sostenute non può ritenersi provato in mancanza di una regolare contabilità che, sebbene non debba redigersi con forme rigorose, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società, deve, però, essere idonea a rendere intellegibili ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione, così da rendere possibile l'approvazione da parte dell'assemblea condominiale del rendiconto consuntivo (Cass. civ., Sez. II, 14/02/2017, n. 3892).
Sul punto, si osserva che la delibera assembleare di approvazione del rendiconto costituisce, di fatto, approvazione dell'intero operato dell'amministratore e, dunque, di ratifica negoziale, da parte dell'assemblea, dell'operato del mandatario, nel suo complesso considerato, con la conseguenza che l'inesistenza di siffatta delibera è apertamente disconoscimento e disapprovazione dell'operato del proprio mandatario. Si osserva, altresì, che, come statuito anche dalla Suprema Corte, la trasparenza della contabilità è condizione essenziale ai fini del pagamento delle competenze dell'amministratore condominiale: l'assenza di un registro della contabilità condominiale, con la consequenziale impossibilità di ricostruire entrate e uscite, impedisce di far valere le proprie ragioni in giudizio ai fini dell'accertamento dell'ammontare dei compensi (Cass. Civ. n. 3892/2017).
Dunque, in via generale, le violazioni dell'amministratore quanto alla mancata approvazione annuale dei bilanci, possono essere connotate da gravità tale da giustificare il rifiuto del di Parte_1 corrispondere il compenso e tanto in adesione all'orientamento espresso, anche nelle più recenti pronunce, dalla giurisprudenza di legittimità, seguita dalla giurisprudenza di merito (C. Civ. n.
9368/2022; C. Civ. n. 3892/2017; C. App. Napoli, n. 2011/2023, secondo cui “in caso di denuncia di inadempienze reciproche, nei contratti a prestazioni corrispettive è necessario procedere alla comparazione del comportamento di entrambe le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti. Ebbene, premesso che la tenuta della contabilità la riscossione dei contributi e la rendicontazione delle spese sostenute rappresentano i compiti principali dell'amministratore di condominio, l'inadempienza di tali obblighi giustifica e legittima, ai sensi dell'art. 1460 c.c., il rifiuto del di corrispondere il compenso all'amministratore”). Parte_1
Non vi è dubbio che, nel caso di specie, la non corretta rendicontazione e la mancata approvazione periodica dei bilanci annuali, costituisca una grave violazione dei doveri dell'amministratore, sia in generale, in considerazione del richiamo alle norme sul mandato e, nello specifico, all'obbligo di rendiconto previsto dall'art. 1713 c.c. e sia in ordine al più specifico obbligo previsto attualmente dall'art. 1130 bis c.c..
Le conclusioni del CTU, suffragate da un'analitica disamina della documentazione agli atti, risultano pertanto dirimenti ai fini della valutazione della fondatezza della pretesa creditoria dell'opposto.
Né possono valere a fondare la pretesa le fatture nn. 02/2016 e 03/2016 prodotte in sede monitoria trattandosi di documenti di formazione unilaterale inidonei, di per sé, a costituire prova del credito nel giudizio di opposizione a cognizione piena, in assenza di un valido riconoscimento del debito da parte del attraverso l'approvazione dei rendiconti (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 3, Parte_1
Ordinanza n. 5915 del 11/03/2011; Cass. civ. n. 5071/2009, secondo cui “la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto”). Peraltro gli importi indicati in tali fatture presentano delle incongruenze rispetto al compenso mensile pattuito e ai periodi indicati che l'opposto ha giustificato con un generico riferimento ad un aumento delle unità immobiliari dal gennaio 2015, circostanza non idonea, in assenza di specifica delibera modificativa del compenso e di puntuali riscontri contabili, a validare gli importi fatturati.
Deve pertanto concludersi che l'opposto non ha assolto all'onere probatorio su di lui Controparte_1
gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c. in ordine alla sussistenza, liquidità ed esigibilità del credito per compensi azionato in via monitoria;
di conseguenza l'opposizione proposta dal Parte_1
risulta fondata e merita accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n.
[...]
29/2019.
Quanto all'eccezione riconvenzionale di compensazione la stessa deve ritenersi assorbita attesa l'accoglimento dell'opposizione, e, per le stesse motivazioni, va rigettata la domanda di condanna del ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opposto. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'opposto CP_1
Esse vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022 tenuto conto del
[...] valore della causa (€ 15.681,73), dell'attività processuale svolta e dei parametri minimi previsti, con distrazione in favore del procuratore dell'opponente dichiaratosi antistatario. Anche le spese della CTU come liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico dell'opposto in quanto parte soccombente.
* * * * *
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott. Paola Odorino, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 3303/2019 promossa dal Parte_1
nei confronti di , ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
[...] Controparte_1
disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 29/2019 (R.G. n.
11879/2018) emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 03.01.2019;
2. Rigetta la domanda di pagamento proposta da nei confronti del Controparte_1 [...]
Parte_1
3. Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da Controparte_1
4. Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dal Controparte_1 Parte_1
che liquida in € 2.540,00 per compensi professionali e € 145,50 per spese vive, oltre
[...]
rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
5. Pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di
[...]
CP_1
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Aversa, 12 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Paola Odorino