Sentenza 15 febbraio 2001
Massime • 1
Quando la procura sia apposta su un atto diverso da quelli previsti dall'art. 83, secondo comma, cod. proc. civ. l'ambito del mandato al difensore va determinato, in mancanza di una diversa manifestazione di volontà, con riferimento all'atto sul quale è apposto; sicché, in caso di procura rilasciata in calce alla copia notificata dell'atto di appello, il mandato al difensore deve ritenersi limitato a contrastare le doglianze dell'appellante e non può, in linea di principio, estendersi alla proposizione dell'appello incidentale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/02/2001, n. 2218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2218 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - rel. Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CA NG IN PROPRIO E IN RAPPRESENTANZA DEL FIGLIO MINORE RD EX, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA TREVI 86, presso lo studio dell'avvocato BARBANTINI FEDELI M, difeso dall'avvocato MUSCONI VALERIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ASSITALIA SPA, AZ TRASPORTI FERRARESE ACFT, PREVIATI CLAUDIO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 09555/98 proposto da:
ASSITALIA SPA, in persona del legale rapp.te pro tempore, ACFT. in persona dell'ing. Francesco Virgili e per il sig. PREVIATI CLAUDIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA C. MIRABELLO 6, presso lo studio dell'avvocato TROPIANO MAURIZIO, che li difende unitamente all'avvocato BARALDI MAURIZIO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
CA NG IN PR E PER FIGLIO MINORE EX RD, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA TREVI 86, presso lo studio dell'avvocato BARBANTINI FEDELI MARIA, difeso dall'avvocato MUSCONI VALERIA, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
RD EX;
- intimato -
avverso la sentenza n. 884/97 della Corte d'Appello di BOLOGNA, emessa il 14/3/1997, depositata il 16/07/97; RG.836/1995;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/07/00 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato MAURIZIO TROPIANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, rigetto di quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SE Angela, in proprio e quale esercente la potestà sul figlio minore NO EX, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Ferrara, Previati Claudio, l'Azienda Trasporti Ferrarese (A.C.F.T.) e le Assicurazioni d'Italia (Assitalia) s.p.a., esponendo che il 10 luglio 1990 suo marito, NO IO, mentre alla guida della sua autovettura percorreva la via provinciale per Copparo, si era scontrato frontalmente con l'autobus condotto dal Previati, di proprietà dell'Azienda Trasporti ed assicurato presso l'Assitalia, perdendo la vita. Sosteneva l'attrice che l'evento si era verificato per colpa concorrente di entrambi i conducenti e chiedeva che i convenuti fossero condannati in solido a risarcire tutti i danni in proporzione al concorso di colpa del Previati.
I tre convenuti replicavano che nessuna responsabilità era ascrivibile al conducente dell'autobus e chiedevano pertanto il rigetto della domanda.
Il Tribunale, con sentenza del 6 settembre 1994, accertata la responsabilità concorrente del Previati nella misura di un quinto, condannava i convenuti, in solido, a risarcire agli attori il venti per cento dei danni, che liquidava per l'intero in lire 173.641.220, oltre alla rivalutazione e agli interessi, dalla data del fatto al saldo su lire 13.641.220.
La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza del 16 luglio 1997, in accoglimento del gravame della SE, in proprio e nella qualità indicata, ha condannato le Assicurazioni d'Italia, l'A.C.F.T. e il Previati, in solido, al pagamento, oltre alle somme già liquidate in primo grado, di lire 14.680.000, con la rivalutazione monetaria dal 10 luglio 1990 e gli interessi legali, con la stessa decorrenza, calcolati sulla somma di lire 14.680.000, rivalutata alla data intermedia fra il 10 luglio 1990 e la data della decisione, e infine con gli interessi legali, calcolati sulla somma finale liquidata, dalla data della stessa decisione al saldo. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la SE, sempre anche nell'indicata qualità, in base a un unico motivo. Resistono con controricorso e ricorso incidentale, sostenuto da un unico motivo, l'Assitalia, l'Azienda Trasporti Ferrarese e il Previati.
La ricorrente ha depositato un controricorso per resistere al ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminare, ai sensi dell'art. 335 C.p.c., la riunione delle impugnazioni.
Con l'unico motivo del ricorso principale la SE, deducendo la violazione degli artt. 2702 C.c. e 116 C.p.c. (art. 360 n. 5 C.p.c.), rileva che la Corte ha liquidato il danno patrimoniale ponendo a base del calcolo il reddito di lire 6.000.000 risultante dalla dichiarazione della stessa ricorrente, anziché quello del marito, lavoratore autonomo, di lire 22.191.000, risultante dalla relativa dichiarazione, anch'essa prodotta in giudizio;
così incorrendo nell'errore di un'inesatta determinazione dei presupposti numerici dell'operazione, causata dall'omesso esame del predetto documento, e, in definitiva, in un vizio logico della motivazione su un punto decisivo.
Col ricorso incidentale, a loro volta, l'Assitalia, l'A.C.F.T. e il Previati censurano la dichiarata inammissibilità del loro appello incidentale sull'"an debeatur", sostenendo la piena validità della procura rilasciata in calce alla copia loro notificata del gravame, e l'Assitalia precisando altresì di aver proposto l'appello incidentale tempestivamente nella prima comparsa e di essersi costituita non già nella seconda udienza, come afferma la sentenza impugnata, ma in cancelleria prima della prima udienza, come peraltro attestato anche dal relativo verbale.
Il ricorso incidentale, col quale i resistenti, affermando la ritualità del loro gravame in punto di responsabilità del Previati, rimettono in discussione l'"an debeatur", va esaminato con precedenza rispetto al ricorso principale sul "quantum debeatur". Contrariamente all'assunto della SE, esso è ammissibile, in quanto, sebbene non preceduto dall'esposizione sommaria dei fatti della causa richiesta del combinato disposto degli artt. 366 n. 3 e 371 3^ comma C.P.C., permette, attraverso lo svolgimento delle censure, una conoscenza sufficientemente chiara e completa delle questioni da decidere;
ma è infondato nel merito.
Rileva la sentenza impugnata, a sostegno della inammissibilità dell'appello incidentale proposto dai convenuti Previati e A.C.F.T., che, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte Suprema, la procura rilasciata in calce alla copia notificata dell'atto di appello abilita il difensore solo a resistere all'avverso gravame e non già a proporre altresì il gravame incidentale.
Soggiunge, quanto all'appello incidentale dell'Assitalia, che lo stesso è stato tardivamente proposto, in violazione dell'art. 343 C.p.c., non nella prima udienza del 23 ottobre 1995, ma solo nell'udienza successiva, fissata per la precisazione delle conclusioni, nella quale ha avuto luogo la formale costituzione dell'appellata.
Osserva il Collegio, previo l'esame diretto degli atti, reso necessario dal denunciato "error in procedendo", che non soltanto il Previati e l'A.C.F.T., ma anche l'Assitalia ha rilasciato la procura all'avvocato M. Baraldi in calce alla copia dell'appello notificatale il 13 giugno 1995 (e per vero l'avv. Baraldi si costituì nel giudizio di secondo grado, per i tre convenuti, "giusta mandati apposti in calce alle copie notificate dell'atto di citazione di appello"); sicché anche per essa sussiste l'inammissibilità del gravame incidentale per la stessa ragione esposta dalla Corte di merito in relazione al gravame degli altri due.
Tale inammissibilità (che, per quanto riguarda l'Assitalia, viene rilevata d'ufficio da questa Corte Suprema, ciò che rende superfluo l'esame dell'ulteriore causa di inammissibilità riscontrata dalla Corte territoriale) rinviene il suo fondamento nella giurisprudenza di legittimità, già citata nella sentenza impugnata e dalla quale il Collegio non intende discostarsi, secondo cui quando la procura sia apposta su un atto diverso da quelli previsti dall'art. 83 2^ comma C.p.c., l'ambito del mandato al difensore va determinato, in mancanza di una diversa manifestazione di volontà, con riferimento all'atto sul quale è apposto;
sicché, in caso di procura rilasciata in calce alla copia notificata dell'atto di appello, il mandato al difensore deve ritenersi limitato a contrastare le doglianze dell'appellante e non può, in linea di principio, estendersi alla proposizione dell'appello incidentale (Cass. 5 giugno 1996 n. 5243; 7 novembre 1992 n. 12047). L'inammissibilità dei gravami incidentali discende, in conclusione, dall'essere stati proposti da un difensore sprovvisto di valida procura "ad hoc".
È invece fondato il ricorso principale.
Sul punto osserva la sentenza impugnata che, per la determinazione del danno patrimoniale, "a base del calcolo deve essere posto il reddito netto dichiarato da IO NO per il 1989 (Mod. 740/90), pari a circa lire 6.000.000 (la vittima era lavoratore autonomo); che "dall'importo considerato devono essere detratte lire 2.000.000, somma questa che il NO avrebbe presumibilmente impiegato per il suo mantenimento"; che dunque, su tale base, l'intero risarcimento ammonta a lire 73.400.000( 4.000.000 x 18,350, coefficiente corrispondente all'età della vittima), da cui non va detratto alcuno scarto tra vita lavorativa e vita fisica e la cui quinta parte è pari a lire 14.680.000.
È evidente l'errore commesso dalla Corte, dacché, come si rileva dagli atti, la dichiarazione presentata da NO IO nel 1990 e relativa ai redditi del 1989 (Mod. 740/90) reca un imponibile di lire 22.191.000, mentre la Corte, equivocando, ha fatto riferimento o al Mod. 740/90 della SE (con un imponibile di lire 6.239.000) o al Mod. 740/91 del NO, relativo ai redditi del 1990, anno della morte (con un imponibile di lire 6.363.000). Questo errore, concernendo il primo numero della moltiplicazione, inficia l'esattezza del prodotto e concreta un vizio logico di motivazione (Cass. 23 maggio 1990 n. 4666) che comporta la cassazione della sentenza, col rinvio a un altro giudice di pari grado, designato nel dispositivo, cui si demanda anche di provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale;
cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2000.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2001