TRIB
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2025, n. 2647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2647 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 16820/2024 R. Gen.
Il Giudice designato dr. Massimo PAGLIARINI nella causa
T R A
(nato a [...] - NA - il 18.9.1970), elettivamente Parte_1
domiciliato in Roma, via Ciro Menotti 24, presso lo studio degli avv.ti Pietro
Caponetti e Luca Caponetti che lo rappresentano e difendono in virtù di delega in atti ricorrente
E
, in persona del pro-tempore, Controparte_1 CP_2
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello
Stato che lo rappresenta e difende ex lege
convenuto all'udienza del 4.3.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 2.800,75, oltre alla maggior somma tra Parte_1
rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo;
condanna il a rimborsare in favore dei procuratori Controparte_1 antistatari del ricorrente i compensi legali che si liquidano in € 1.030,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
è detenuto in carcere dal dicembre 2010 (con “fine pena Parte_1
mai”), luogo ove ha svolto attività lavorativa provvedendo a svolgere l'attività di scrivano. Limitatamente ad alcune mensilità svolte presso un istituto di pena di Benevento (maggio, giugno, novembre e dicembre 2013; luglio e agosto 2014; marzo e aprile 2015; maggio e giugno 2016), il ha sostenuto di Pt_1
essere stato retribuito, per le ore lavorate e per le mansioni espletate (ore e mansioni risultanti dai cedolini paga prodotti), in misura inferiore rispetto al dovuto e sulla base dei conteggi allegati - effettuati prendendo a riferimento le tabelle retributive del Ccnl Turismo/Pubblici esercizi (categoria A) - ha chiesto la condanna del al pagamento in suo favore della Controparte_1
complessiva somma di € 2.800,75, a titolo di differenza tra retribuzione ordinaria dovuta e retribuzione erogata e ferie retribuite dovute e ferie pagate.
Si è costituito in giudizio il che ha eccepito la prescrizione della CP_1
pretesa del , ha eccepito in compensazione le spese processuali dovute Pt_1
dal in base ad una sentenza della Corte di Assise di appello di Napoli e Pt_1
ha ritenuto eccessiva la pretesa del ricorrente.
Autorizzato il deposito di note, all'odierna udienza la causa è stata decisa.
°°°°°°°°°°°°°°
La domanda del è fondata. Pt_1
Quanto all'eccepita prescrizione va ricordato, secondo i principi espressi di recente dalla giurisprudenza di legittimità, che “la prescrizione non corre in costanza di rapporto di lavoro tra il detenuto lavoratore e l'amministrazione carceraria ma soltanto dalla cessazione del rapporto stesso”; che la sospensione del termine di prescrizione riguarda il solo periodo del rapporto di lavoro e non anche l'intero rapporto detentivo “a nulla rilevando la condizione di detenuto, restando quest'ultimo gravato degli oneri probatori afferenti qualsivoglia credito e pretesa”; che tuttavia “non rilevano ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie, che, a ben guardare, neppure sono realmente tali configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono una chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione”; che certamente “una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso o internato il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro”; che prima della cessazione dello stato detentivo “le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri
2 elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata”; che “in ogni caso, è onere dell'amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione ed a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (come ad es.
l'età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.) …”; che dunque “la decorrenza della prescrizione non va collegata alla data di cessazione dello stato di detenzione … ma va piuttosto collegata al momento del venir meno del rapporto di lavoro (da ritenersi unico, non essendo configurabili cessazioni intermedie)” (così, da ultimo Cass. 25.6.2024, n. 17484).
Nel caso di specie, il ricorrente - che è detenuto dal 2010 con “fine pena mai” - ha rivendicato le differenze retributive per alcuni mesi degli anni 2013,
2014, 2015 e 2016 (mesi in relazione ai quali era in possesso dei relativi cedolini paga), periodo durante il quale il rapporto di lavoro è da considerarsi sostanzialmente unico, non essendo come detto rilevanti, ai fini della prescrizione, eventuali cessazioni intermedie.
In presenza di un perdurante stato detentivo, il Ministero non ha fornito alcuna dimostrazione della sussistenza di specifiche circostanze che possano consentire di individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro, sostanzialmente unico, debba considerarsi concluso, non potendo in alcun modo, dette circostanze, essere tratte “dalla distanza temporale sussistente tra le cesure dell'attività lavorativa emergente dai conteggi di controparte” (come detto, il ricorrente ha rivendicato mensilità sfalsate e non relative ad un unico periodo continuativo, poiché così erano i cedolini paga in suo possesso), né essere tratte dalla sola eventuale possibilità che vi siano state cessazioni intermedie e “molteplici interruzioni”.
L'eccezione di prescrizione va pertanto disattesa.
Quanto poi all'eccezione di compensazione, è sufficiente rilevare che la condanna del al pagamento delle spese processuali (condanna disposta Pt_1
dalla sentenza della Corte di Assise di appello di Napoli) configura allo stato un
3 debito del non liquido, che non è possibile liquidare in questa sede Pt_1
poiché è l'ufficio che ha proceduto a doverlo fare (cfr. artt. 160 e ss. T.U. spese di giustizia), essendo rimasta priva di sviluppi la riserva, da parte del , CP_1
“di produrre ulteriore documentazione che quantifichi il carico delle spese gravanti sul ricorrente al fine di far operare la compensazione legale”.
Anche detta eccezione va pertanto disattesa.
Per il resto, va sottolineato che quanto dal preteso ha come Pt_1
presupposto dati pacifici e provenienti dalla stessa Amministrazione attraverso il rilascio dei cedolini paga.
In relazione a questi ultimi, e per le mensilità di riferimento (maggio, giugno, novembre e dicembre 2013; luglio e agosto 2014; marzo e aprile 2015; maggio e giugno 2016), sono indicate le ore lavorate e le mansioni svolte (quelle di scrivano).
La retribuzione dovuta è stata poi calcolata prendendo a riferimento quanto dalla stessa Amministrazione deliberato, in ordine alle tabelle e ai Ccnl applicabili, nella misura già ridotta di 1/3.
Dal dovuto così calcolato è stato poi detratto il percepito, risultante dagli stessi cedolini paga, con conseguente differenza a credito del per la Pt_1
complessiva misura di € 2.800,75.
Il convenuto va pertanto condannato a pagare al detta CP_1 Pt_1
complessiva somma, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo (sul divieto di cumulo degli accessori nel lavoro dei detenuti, cfr. Cass. 11.8.2014, n. 17869).
Le spese del giudizio - liquidate come in dispositivo e distratte ex art. 93
c.p.c. - vanno poste a carico del convenuto. CP_1
Nella liquidazione delle spese del giudizio si è tenuto conto della tabella n. 3
(cause di lavoro) allegata al Dm n. 147/2022, del valore della controversia (da €
1.100,01 a € 5.200,00); si sono considerate le sole fasi 1, 2 e 4 (studio, introduttiva e decisionale) e si è infine disposta la riduzione fino al 50% del valore di queste tre fasi, ex art. 4, comma 1, del DM n. 55/2014, come modificato dal DM n.
147/2022 (considerata la semplicità e la serialità della questione trattata).
Roma, 4.3.2025. Il giudice
Massimo Pagliarini
4