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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 2805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2805 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
dr. Massimo Sensale - Presidente
dr.ssa Rosanna De Rosa - Consigliere
avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 4267/2021/CC, avverso la sentenza n. 1338/2022 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 13 aprile 2022,
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente a [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
(Ce) in Via Centimolo n. 3, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Benedetto Marrocco (C.F.:
[...]
; PEC: e dall'avv. Alessandra Panarello (C.F.: C.F._2 Email_1
; PEC: , entrambi del foro di Santa Maria Capua CodiceFiscale_3 Email_2
Vetere, come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello;
APPELLANTE
E
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1
sede a Pietravairano (Ce) in Via Roma n. 83, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Pirraglia (C.F.:
[...]
; PEC: , del foro di Santa Maria Capua Vetere, come C.F._4 Email_3
da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello.
APPELLATA
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con il ricorso ex art. 447-bis c.p.c. depositato il 16 luglio 2018, ritualmente notificato unitamente al consequenziale decreto di comparizione delle parti reso il 7 settembre 2018, chiedeva Parte_1
al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “1) dichiarare risolto per grave inadempimento della parte conduttrice il contratto di locazione stipulato tra le parti e, per
l'effetto, condannare la stessa parte conduttrice al rilascio, in favore dell'esponente, dell'immobile situato in
Pietravairano alla via Sant'Antonio Abate folio 16 mappale 226 sub 5 meglio descritto in atti e nel contratto allegato sub 5 e nel rogito allegato sub 7; 2) fissare la data dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 56 della legge n.
392 del 1978, nel più breve termine;
3) condannare la parte conduttrice al risarcimento dei danni per
l'occupazione del cortile e del giardino, come sopra detto, in misura pari alla somma di euro 5.200,00
(cinquemiladuecento) al 19-07-2018, oltre ulteriori euro trecento (300) per ogni mese di occupazione dal mese di agosto 2018 all'effettivo rilascio oltre, in ogni caso, l'ulteriore canone convenuto in contratto fino al 14-10-
2019 anche se la data di rilascio fosse antecedente;
4) Con vittoria di spese ex DM 55/2014 con attribuzione al procuratore antistatario.”
A sostegno di tali domande, il ricorrente allegava che:
a) il 19 dicembre 2016 era subentrato nel contratto di locazione del 15 ottobre 2013, regolarmente registrato, in qualità di nuovo proprietario dell'unità immobiliare, già locata alla società Controparte_1
avente ad oggetto quattro vani, facenti parte della maggiore consistenza del fabbricato, acquistato
[...]
interamente dalla parte istante, ubicato a Pietravairano (Ce) in Via Sant'Antonio Abate n. 112;
b) la società conduttrice occupava con materiali di risulta la corte interna, non oggetto di locazione, ed usava non solo sversare la cenere in un locale annesso al giardino adiacente, nel quale accedeva attraverso il portone principale della corte, non oggetto di tale contratto locatizio, con conseguente violazione della disposizione pattizia di cui all'art. 9 del medesimo negozio locativo;
c) tale inadempimento era da ritenersi grave, in quanto impediva l'utilizzo del cortile interno e del giardino, ledeva la privacy della parte istante, aggravava l'uso del portone principale d'ingresso e rappresentava un pericolo.
1.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 7 dicembre 2018, si costituiva in giudizio la società
eccependo l'improcedibilità e l'infondatezza dell'avversa domanda, di cui richiedeva Controparte_1
la reiezione, allegando:
a) di avere liberato sin dal gennaio 2017 il cortile dal materiale ivi presente, subito dopo la richiesta in tal senso formulata dal ricorrente mediante la lettera raccomandata del 2 gennaio di tale anno;
2 b) di avere sversato la cenere nel locale esterno, ubicato nel cortile adiacente all'immobile locato, anche nel corso dell'originario rapporto locativo, tant'è che la realizzazione di tale vano esterno da parte dell'originario proprietario-locatore ed il suo utilizzo a cura di essa conduttrice erano stati concordati tra tali originarie parti del rapporto locativo, sia pure verbalmente, al fine di consentire l'attività di panificazione ivi esercitata dalla stessa nell'immobile concessole in locazione, all'interno del quale era stato installato il forno funzionalmente collegato al locale esterno;
c) che l'art 9 del contratto di locazione intercorso inter partes prevedeva il passaggio nel cortile, al fine di consentire la raccolta della cenere, derivante dall'attività commerciale ivi svolta, di produzione e commercializzazione dei prodotti di panificazione, ovvero al fine di svuotare la cenere dal vano esterno, collegato al forno, da cui veniva riversata la prima;
d) che, in considerazione dell'utilizzo del cortile e del locale esterno, era stata corrisposta al precedente proprietario-locatore, dante causa del ricorrente, l'ulteriore somma di € 150,00 mensili, rispetto all'originario canone locatizio concordato in ragione di € 250,00 mensili, tant'è che la società conduttrice aveva versato al ricorrente la somma di € 400,00 nel mese di gennaio 2017, prima mensilità spettante a quest'ultimo, quale proprietario-locatore subentrante, ma quando questi aveva formalizzato la volontà di ottenere la liberazione del cortile, la società conduttrice aveva eliminato ogni materiale ivi depositato, corrispondendo il canone di € 250,00 mensili, come da contratto di locazione.
1.3. - Acquisita la documentazione prodotta dalle parti;
escussi i testimoni addotti ed ammessi;
a seguito del deposito delle rispettive memorie conclusive autorizzate e della fissata discussione orale, sostituita con le note di trattazione scritta ritualmente depositate, la causa veniva decisa all'udienza del 13 aprile 2022 mediante la sentenza resa e depositata in tale udienza, con la quale il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, così testualmente stabiliva: “Rigetta le domande avanzate dal ricorrente;
Parte_1
condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, delle spese di lite, Parte_1 che liquida in € 1.701,00 per compensi, oltre rimb. forf del 15 %, IVA e Cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Francesca Pirraglia dichiaratasi anticipataria.”
In particolare, il primo giudice, sulla scorta degli esiti istruttori documentali e testimoniali, decideva, come da sopra ritrascritto dispositivo, avendo ritenuto:
a) non gravi, ovvero non tali da giustificare la risoluzione del contratto di locazione ex art. 1455 c.c., le condotte dedotte in ricorso, così come addebitate alla parte conduttrice, atteso che la pretesa violazione dell'art. 9 del contratto locatizio, secondo il quale: “… è proibito al conduttore senza il preventivo consenso scritto del locatore… di ingombrare scale, cortili e portici e usarne altrimenti che per solo passaggio...” costituirebbe un'obbligazione secondaria, nell'ambito del complessivo rapporto, attinente ad aree non oggetto di locazione, non avendo il locatore contestato l'omesso pagamento del canone o una modifica
3 dell'uso e della destinazione pattuiti da parte della società conduttrice, ai sensi dell'art 1587 c.c., costituenti le obbligazioni principali del conduttore;
b) limitato ad una volta al mese circa, dunque, ad una frequenza estremamente ridotta, il passaggio nel cortile per lo smaltimento della cenere;
c) non configurante un inadempimento di non scarsa importanza il passaggio effettuato dalla società conduttrice attraverso il portone d'ingresso principale, al fine di raggiungere il vano esterno ubicato nel cortile, peraltro, espressamente previsto dall'art. 9 del contratto, non avendo il ricorrente neppure allegato il pregiudizio patito per effetto di tale condotta;
d) già sgomberata la corte dai materiali di risulta, come riportato dalle riproduzioni fotografiche in atti;
e) sfornita di prova la pretesa risarcitoria.
2. - L'APPELLO
2.1. - Avverso tale sentenza con l'atto di citazione notificato il 12 ottobre 2022, iscritto a ruolo in pari data, proponeva appello innanzi a questa Corte, chiedendone la riforma - sulla base di Parte_1
due motivi di gravame - reiterando l'istanza d'accoglimento dell'originaria domanda attrice, con la contestuale richiesta di condanna della società appellata al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado del giudizio, da distrarre in favore dell'avv. Francesco Benedetto Marrocco e dell'avv. Alessandra
Panarello, dichiaratisi antistatari.
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 20 gennaio 2023, si costituiva in giudizio la società
eccependo l'inammissibilità del gravame, essendo stata l'impugnazione promossa Controparte_1
con l'atto di citazione stabilito per il rito ordinario di cognizione e non con il ricorso previsto per il rito locatizio, contestandone, nel merito, la fondatezza, chiedendo, in primis, la declaratoria d'inammissibilità dell'appello, in subordine, il rigetto, con la contestuale istanza di condanna della parte impugnante al pagamento delle spese e dei compensi della presente fase, da distrarre in favore dell'avv. Francesca Pirraglia, dichiaratasi antistataria.
2.3. - Disposta mediante l'ordinanza comunicata il 17 febbraio 2023 la trasformazione del rito da ordinario a speciale, trattandosi di procedimento che in primo grado aveva seguito il rito locatizio;
nella mancata acquisizione del fascicolo cartaceo d'ufficio di primo grado, comunque, poi, digitalizzato in quello elettronico di prime cure;
mediante il decreto pubblicato e comunicato il 7 maggio 2025 veniva fissata la discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., per l'udienza collegiale del giorno 3 giugno 2025, cui seguiva la discussione orale in tale udienza a cura del solo difensore della parte appellante, nonché la camera di consiglio e la decisione, come da dispositivo letto e depositato in pari data nella medesima udienza.
4 3. - ESAME ECCEZIONE INAMMISSIBILITA' APPELLO
Pregiudizialmente, il gravame va scrutinato sotto il profilo della sua ammissibilità, atteso che la difesa della società appellata ne eccepiva l'inammissibilità, per essere stata l'impugnazione promossa con l'atto di citazione stabilito per il rito ordinario di cognizione e non con il ricorso previsto per il rito locatizio.
Tale eccezione è destituita di fondamento, tant'è che la Corte con l'ordinanza comunicata il 17 febbraio
2023 disponeva, ex art. 439 c.p.c., la trasformazione del rito da ordinario a speciale, trattandosi di procedimento che in primo grado aveva seguito il rito locatizio.
4. - ESAME DEI MOTIVI DEL GRAVAME
4.1. - Con il primo motivo d'impugnazione la parte appellante censurava la pretesa violazione da parte del Tribunale degli artt. 1455 e 1587 c.c., oltre che il preteso vizio di contraddittoria motivazione, che caratterizzerebbe la sentenza gravata, in parte qua il primo giudice avrebbe errato nel respingere la domanda di risoluzione per grave inadempimento, essendo incorso in errore, nella qualificazione, come lieve, dell'inadempimento concretizzatosi a seguito del comportamento della società conduttrice, non avendo valutato complessivamente l'assetto degli interessi dedotti in contratto e dello svolgimento del sinallagma contrattuale, avendo erroneamente escluso che la condotta tenuta dalla società conduttrice configuri l'inadempimento di non scarsa rilevanza.
Più precisamente, il primo giudice non avrebbe correttamente valutato gli esiti istruttori documentali, fotografici e testimoniali, la cui corretta chiave di lettura, avrebbe dovuto indurre all'accoglimento della domanda attrice, essendo stato provato, a dire dell'appellante: a) l'uso da parte della società conduttrice anche di locali non oggetto del contratto di locazione;
b) l'uso diverso del cortile, destinato al solo passaggio, invece utilizzato per il deposito di materiale di risulta, per l'allocazione di un bruciatore e di relativi manufatti per lo sversamento della cenere, per il ricovero di strumenti ed attrezzi funzionali all'operatività del forno;
il tutto in forza di pattuizioni verbali con terzi, non dedotte nel rapporto contrattuale, e come tali non opponibili al ricorrente-appellante, quale proprietario-locatore subentrato, foriere delle richiamate condotte, poste in essere, comunque, in violazione dell'art. 9 del contratto di locazione, secondo il quale: “… è proibito al conduttore… di ingombrare scale, cortili e portici e usarne altrimenti che per solo passaggio”, oltre che dell'art. 1587 c.c., disposizione normativa tesa ad evitare ogni forma di abuso, da parte del conduttore, nel godimento della cosa locata.
4.2. - Con il secondo motivo d'appello la parte impugnante lamentava il preteso vizio di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure, oltre che per il preteso vizio di contraddittoria motivazione, avendo omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento danni per l'occupazione del cortile e del giardino, in misura pari alla somma di € 5.200,00 al 19 luglio 2018, oltre all'ulteriore importo di € 300,00 per ogni successivo mese di
5 occupazione dal mese di agosto 2018 all'effettivo rilascio, nonostante il Tribunale avesse da una parte qualificato la condotta della società resistente come occupazione sine titulo di tali aree, dall'altra, non avendo accolto la domanda di liquidazione della relativa indennità, si fosse limitato a respingere l'istanza risarcitoria per la mancata prova del danno subito per la lamentata lesione della privacy, discostandosi dall'orientamento giurisprudenziale, secondo il quale in ipotesi di occupazione sine titulo sussisterebbe sempre il danno in re ipsa, in senso descrittivo, potendo l'istante allegare il danno, da provarsi anche a mezzo presunzioni.
4.3. - I motivi di gravame, che possono essere trattati congiuntamente, in considerazione della loro connessione, sono privi di pregio, per cui vanno respinti, con la contestuale conferma della decisione impugnata, la cui motivazione va integrata e corretta nei termini qui di seguito precisati.
4.4. - Contrariamente a quanto lamentato dalla parte appellante e coerentemente al convincimento del primo giudice, la Corte ritiene che sia destituita di fondamento logico-giuridico la domanda di risoluzione del contratto di locazione per il preteso grave inadempimento imputato dal ricorrente alla società resistente- appellata, non avendo quest'ultima posto in essere alcuna condotta contraria alle obbligazioni a suo carico, ex art. 1587 c.c., essendosi servita della res locata secondo l'uso determinato nel contratto ed avendo puntualmente versato il corrispettivo nei termini convenuti.
Infatti, il ricorrente non assolveva all'onere di specifica contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, in ordine alla circostanza dedotta in limine litis dalla società
[...]
per la quale, al fine di consentirne l'attività di panificazione, l'originario proprietario Controparte_1
dell'intero fabbricato, nel quale è posto l'immobile concesso in locazione alla società resistente mediante un primo contratto locatizio, avesse fatto costruire un locale esterno, ubicato nel cortile adiacente all'unità immobiliare locata, collegato funzionalmente al forno ivi esistente, in modo tale che dal forno in questione fosse sversata la cenere nel realizzato vano esterno.
Del resto, l'acquisita planimetria, depositata presso il Comune di Pietravairano (Ce) il 22 gennaio
2007, al fine di conseguire il certificato d'idoneità del locale commerciale da adibire ad attività nel settore alimentare, riproduce lo stato dei luoghi inerenti all'unità immobiliare, oggetto del contratto di locazione, che qui ci occupa.
Dalla sopra riportata circostanza, non specificamente contestata, peraltro, confermata all'udienza del 10 maggio 2021, in sede d'escussione testimoniale, dal teste , della cui attendibilità non v'è Testimone_1
motivo di dubitare, che aveva pure dichiarato di avere lavorato presso la società resistente dall'anno 2007 al novembre dell'anno 2019, avendo, tra le altre cose, precisato testualmente: “Nel forno c'è un'apertura per far passare la cenere, che va a finire in una stanzetta sottostante. Per accedere a questa stanza si deve passare dal cortile, infatti, dal cortile si passa poi attraverso un cancelletto e si va nel giardino su cui affaccia la stanzetta di raccolta della cenere.”, si ricava che tale nuova costruzione, realizzata dall'originario proprietario
6 all'interno del cortile, avente accesso dallo stesso, essendo funzionale all'immobile concesso in locazione alla società l' ed essendo necessaria per lo svolgimento dell'attività di panificazione, sia Controparte_1 senz'altro qualificabile come pertinenza, ex art. 817 c.c., dell'unità immobiliare cui è a servizio, coerentemente all'orientamento giurisprudenziale di legittimità, per il quale:
“Ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra il bene principale e quello accessorio è necessaria la presenza del requisito soggettivo dell'appartenenza di entrambi al medesimo soggetto, nonché del requisito oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni, ai fini del quale il bene accessorio deve arrecare un'utilità a quello principale, e non al proprietario di esso;
l'accertamento in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi che caratterizzano il rapporto pertinenziale fra due immobili
e consistenti nella volontaria e permanente destinazione di uno di essi al servizio dell'altro comporta un giudizio di fatto che, come tale, è incensurabile in sede di legittimità se espresso con motivazione adeguata ed immune da vizi logici.” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 16/05/2018, n. 11970);
“La costituzione del rapporto pertinenziale presuppone che il proprietario della cosa principale abbia anche la piena disponibilità della pertinenza;
in difetto, la destinazione di una cosa al servizio di un'altra può avere luogo solo in forza di un rapporto obbligatorio convenzionalmente stabilito tra il proprietario della cosa principale e quello della cosa accessoria.” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 30/10/2018, n. 27636).
Invero, in tema di locazione di immobili urbani ad uso diverso dall'abitazione, è legittimamente ravvisabile un rapporto pertinenziale tra l'unità immobiliare adibita ad uso non abitativo per l'esercizio dell'attività di panificazione ed il funzionalmente collegato locale, ubicato nel cortile, nel quale sversare la cenere proveniente dal forno, qualora gli immobili appartengano al medesimo proprietario, siano ubicati nello stesso fabbricato, siano funzionalmente collegati tra loro, siano stati concessi in locazione ad un unico conduttore, e tale locale esterno risulti posto oggettivamente a servizio dell'immobile in cui è esercitata l'attività commerciale, dovendosi richiamare sul punto la disposizione normativa di cui al comma 1 dell'art. 818 c.c., per la quale: “Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze se non è diversamente disposto.”
A ciò si aggiunga che il tenore letterale dell'art. 9 del successivo contratto di locazione del 15 ottobre
2013, invocato dal ricorrente a fondamento del preteso inadempimento contrattuale della società conduttrice, secondo cui: “è proibito al locatore senza il preventivo consenso scritto del locatore… di ingombrare scale, cortili e portici e usarne altrimenti che per solo passaggio...”, garantisce proprio l'accesso al cortile, verosimilmente al solo fine di poter raggiungere il vano ivi costruito, onde consentire lo svuotamento della cenere ivi confluita e proveniente dal forno collegato a tale locale, come sempre fatto nel corso non solo del rapporto locatizio de quo, ma anche nei precedenti due rapporti di locazione, con la consapevole tolleranza dei due precedenti proprietari-locatori, il cui ultimo proprietario è il dante causa del
7 ricorrente-appellante, che, a sua volta, in forza dell'atto di compravendita del 19 dicembre 2016, subentrava nel richiamato contratto di locazione nella medesima posizione del suo dante causa.
4.5. - Quanto, poi, alla pretesa occupazione della corte con materiale di risulta, va precisato che dalla documentazione fotografica in atti si ricava che la corte interna fosse stata sgomberata sin dai primi giorni del mese di dicembre dell'anno 2018, ovvero subito dopo la notificazione della rituale richiesta in tal senso formalizzata in sede giudiziaria dalla parte istante.
4.6. - Infondata è pure l'ulteriore doglianza circa la pretesa omessa pronuncia da parte del primo giudice a proposito del reclamato risarcimento del danno asseritamente patito, da ritenere sussistente in re ipsa, per la pretesa occupazione sine titulo del cortile e del giardino, essendosi il giudice di primo grado espressamente pronunciato sul punto, nei seguenti termini testuali: “… considerato che il passaggio nell'area cortilizia era previsto in contratto (cfr. il richiamato art. 9); non si ravvede, soprattutto, la prova dei danni conseguenza dedotti dalla parte ricorrente (ovvero l'asserita impossibilità di godere del complesso immobiliare di sua proprietà, per effetto delle condotte poste in essere dal conduttore), tenuto conto delle circostanze sopra evidenziate e della tipologia della condotta contestata.”, dovendosi senz'altro escludere, coerentemente a quanto ritenuto dal Tribunale, che, nella fattispecie in esame, l'uso di tali zone, ogni trenta- quaranta giorni circa, come riferito dai due testimoni escussi, al fine di consentire la raccolta e lo smaltimento della cenere, possa avere integrato il lamentato danno, che si sarebbe prodotto in capo al ricorrente, il quale neppure allegava che il cortile ed il giardino sarebbero stati destinati ad un impiego fruttifero o che l'avente diritto ne avrebbe ritratto, immediatamente e direttamente, un'utilità, coerentemente al seguente arresto giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale:
“Il danno da indisponibilità diretta dell'immobile patito dal proprietario - configurabile quando si verifica, quale conseguenza immediata e diretta della violazione del diritto dominicale, la soppressione o compressione della facoltà di fruire direttamente del cespite e di ritrarne le utilità congruenti alla sua destinazione - può essere risarcito a condizione che lo stesso venga provato, anche presuntivamente, sulla base dell'allegazione, da parte del danneggiato, di determinate caratteristiche materiali e di specifiche qualità giuridiche del bene che consentano di presumere, con ragionevole certezza e secondo l'id quod plerumque accidit, che quel tipo di immobile sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero o che l'avente diritto ne avrebbe ritratto, immediatamente e direttamente, un'utilità, specificamente indicata, corrispondente alle sue caratteristiche.”(Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 17/04/2024, n. 10477);
“In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del
8 contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale.”(Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 15/11/2022, n. 33645).
Pertanto, il primo giudice non errava nel rilevare la carenza della prova del danno, avendo il ricorrente-appellante invocato un obbligo di liquidazione del danno “in re ipsa”, attraverso l'indicazione di un importo preteso, anziché provare in ordine all'an ed al quantum debeatur le conseguenze negative derivanti, di regola, dal mancato uso di tali cortile e giardino secondo il proprio diritto.
5. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce delle svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che la sentenza gravata resiste alle critiche della parte impugnante, con il consequenziale rigetto dell'interposto gravame e la conferma della decisione appellata.
6. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
6.1. - Tenuto conto dell'esito della presente fase, le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, vengono poste a carico di in favore della Parte_1
società appellata, l' nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore del Controparte_1 disputatum (scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00), delle fasi processuali eseguite e dei parametri di cui al
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dal successivo D.M. 13 agosto 2022, n. 147, con la loro riduzione del 50%, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del richiamato D.M., per la semplicità dell'affare, con distrazione in favore dell'avv. Francesca Pirraglia, dichiaratasi antistataria;
6.2. - La reiezione dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento, a carico di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1
quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1338/2022 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Parte_1
pubblicata il 13 aprile 2022, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna alla rifusione, in favore della società in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese processuali del presente grado del giudizio, che liquida nella complessiva somma di € 4.995,50, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione
9 del 15% sui compensi detti, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesca Pirraglia, dichiaratasi antistataria;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1 dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di Napoli, in data 3 giugno 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Massimo Sensale
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
dr. Massimo Sensale - Presidente
dr.ssa Rosanna De Rosa - Consigliere
avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 4267/2021/CC, avverso la sentenza n. 1338/2022 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 13 aprile 2022,
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente a [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
(Ce) in Via Centimolo n. 3, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Benedetto Marrocco (C.F.:
[...]
; PEC: e dall'avv. Alessandra Panarello (C.F.: C.F._2 Email_1
; PEC: , entrambi del foro di Santa Maria Capua CodiceFiscale_3 Email_2
Vetere, come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello;
APPELLANTE
E
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1
sede a Pietravairano (Ce) in Via Roma n. 83, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Pirraglia (C.F.:
[...]
; PEC: , del foro di Santa Maria Capua Vetere, come C.F._4 Email_3
da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello.
APPELLATA
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con il ricorso ex art. 447-bis c.p.c. depositato il 16 luglio 2018, ritualmente notificato unitamente al consequenziale decreto di comparizione delle parti reso il 7 settembre 2018, chiedeva Parte_1
al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “1) dichiarare risolto per grave inadempimento della parte conduttrice il contratto di locazione stipulato tra le parti e, per
l'effetto, condannare la stessa parte conduttrice al rilascio, in favore dell'esponente, dell'immobile situato in
Pietravairano alla via Sant'Antonio Abate folio 16 mappale 226 sub 5 meglio descritto in atti e nel contratto allegato sub 5 e nel rogito allegato sub 7; 2) fissare la data dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 56 della legge n.
392 del 1978, nel più breve termine;
3) condannare la parte conduttrice al risarcimento dei danni per
l'occupazione del cortile e del giardino, come sopra detto, in misura pari alla somma di euro 5.200,00
(cinquemiladuecento) al 19-07-2018, oltre ulteriori euro trecento (300) per ogni mese di occupazione dal mese di agosto 2018 all'effettivo rilascio oltre, in ogni caso, l'ulteriore canone convenuto in contratto fino al 14-10-
2019 anche se la data di rilascio fosse antecedente;
4) Con vittoria di spese ex DM 55/2014 con attribuzione al procuratore antistatario.”
A sostegno di tali domande, il ricorrente allegava che:
a) il 19 dicembre 2016 era subentrato nel contratto di locazione del 15 ottobre 2013, regolarmente registrato, in qualità di nuovo proprietario dell'unità immobiliare, già locata alla società Controparte_1
avente ad oggetto quattro vani, facenti parte della maggiore consistenza del fabbricato, acquistato
[...]
interamente dalla parte istante, ubicato a Pietravairano (Ce) in Via Sant'Antonio Abate n. 112;
b) la società conduttrice occupava con materiali di risulta la corte interna, non oggetto di locazione, ed usava non solo sversare la cenere in un locale annesso al giardino adiacente, nel quale accedeva attraverso il portone principale della corte, non oggetto di tale contratto locatizio, con conseguente violazione della disposizione pattizia di cui all'art. 9 del medesimo negozio locativo;
c) tale inadempimento era da ritenersi grave, in quanto impediva l'utilizzo del cortile interno e del giardino, ledeva la privacy della parte istante, aggravava l'uso del portone principale d'ingresso e rappresentava un pericolo.
1.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 7 dicembre 2018, si costituiva in giudizio la società
eccependo l'improcedibilità e l'infondatezza dell'avversa domanda, di cui richiedeva Controparte_1
la reiezione, allegando:
a) di avere liberato sin dal gennaio 2017 il cortile dal materiale ivi presente, subito dopo la richiesta in tal senso formulata dal ricorrente mediante la lettera raccomandata del 2 gennaio di tale anno;
2 b) di avere sversato la cenere nel locale esterno, ubicato nel cortile adiacente all'immobile locato, anche nel corso dell'originario rapporto locativo, tant'è che la realizzazione di tale vano esterno da parte dell'originario proprietario-locatore ed il suo utilizzo a cura di essa conduttrice erano stati concordati tra tali originarie parti del rapporto locativo, sia pure verbalmente, al fine di consentire l'attività di panificazione ivi esercitata dalla stessa nell'immobile concessole in locazione, all'interno del quale era stato installato il forno funzionalmente collegato al locale esterno;
c) che l'art 9 del contratto di locazione intercorso inter partes prevedeva il passaggio nel cortile, al fine di consentire la raccolta della cenere, derivante dall'attività commerciale ivi svolta, di produzione e commercializzazione dei prodotti di panificazione, ovvero al fine di svuotare la cenere dal vano esterno, collegato al forno, da cui veniva riversata la prima;
d) che, in considerazione dell'utilizzo del cortile e del locale esterno, era stata corrisposta al precedente proprietario-locatore, dante causa del ricorrente, l'ulteriore somma di € 150,00 mensili, rispetto all'originario canone locatizio concordato in ragione di € 250,00 mensili, tant'è che la società conduttrice aveva versato al ricorrente la somma di € 400,00 nel mese di gennaio 2017, prima mensilità spettante a quest'ultimo, quale proprietario-locatore subentrante, ma quando questi aveva formalizzato la volontà di ottenere la liberazione del cortile, la società conduttrice aveva eliminato ogni materiale ivi depositato, corrispondendo il canone di € 250,00 mensili, come da contratto di locazione.
1.3. - Acquisita la documentazione prodotta dalle parti;
escussi i testimoni addotti ed ammessi;
a seguito del deposito delle rispettive memorie conclusive autorizzate e della fissata discussione orale, sostituita con le note di trattazione scritta ritualmente depositate, la causa veniva decisa all'udienza del 13 aprile 2022 mediante la sentenza resa e depositata in tale udienza, con la quale il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, così testualmente stabiliva: “Rigetta le domande avanzate dal ricorrente;
Parte_1
condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, delle spese di lite, Parte_1 che liquida in € 1.701,00 per compensi, oltre rimb. forf del 15 %, IVA e Cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Francesca Pirraglia dichiaratasi anticipataria.”
In particolare, il primo giudice, sulla scorta degli esiti istruttori documentali e testimoniali, decideva, come da sopra ritrascritto dispositivo, avendo ritenuto:
a) non gravi, ovvero non tali da giustificare la risoluzione del contratto di locazione ex art. 1455 c.c., le condotte dedotte in ricorso, così come addebitate alla parte conduttrice, atteso che la pretesa violazione dell'art. 9 del contratto locatizio, secondo il quale: “… è proibito al conduttore senza il preventivo consenso scritto del locatore… di ingombrare scale, cortili e portici e usarne altrimenti che per solo passaggio...” costituirebbe un'obbligazione secondaria, nell'ambito del complessivo rapporto, attinente ad aree non oggetto di locazione, non avendo il locatore contestato l'omesso pagamento del canone o una modifica
3 dell'uso e della destinazione pattuiti da parte della società conduttrice, ai sensi dell'art 1587 c.c., costituenti le obbligazioni principali del conduttore;
b) limitato ad una volta al mese circa, dunque, ad una frequenza estremamente ridotta, il passaggio nel cortile per lo smaltimento della cenere;
c) non configurante un inadempimento di non scarsa importanza il passaggio effettuato dalla società conduttrice attraverso il portone d'ingresso principale, al fine di raggiungere il vano esterno ubicato nel cortile, peraltro, espressamente previsto dall'art. 9 del contratto, non avendo il ricorrente neppure allegato il pregiudizio patito per effetto di tale condotta;
d) già sgomberata la corte dai materiali di risulta, come riportato dalle riproduzioni fotografiche in atti;
e) sfornita di prova la pretesa risarcitoria.
2. - L'APPELLO
2.1. - Avverso tale sentenza con l'atto di citazione notificato il 12 ottobre 2022, iscritto a ruolo in pari data, proponeva appello innanzi a questa Corte, chiedendone la riforma - sulla base di Parte_1
due motivi di gravame - reiterando l'istanza d'accoglimento dell'originaria domanda attrice, con la contestuale richiesta di condanna della società appellata al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado del giudizio, da distrarre in favore dell'avv. Francesco Benedetto Marrocco e dell'avv. Alessandra
Panarello, dichiaratisi antistatari.
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 20 gennaio 2023, si costituiva in giudizio la società
eccependo l'inammissibilità del gravame, essendo stata l'impugnazione promossa Controparte_1
con l'atto di citazione stabilito per il rito ordinario di cognizione e non con il ricorso previsto per il rito locatizio, contestandone, nel merito, la fondatezza, chiedendo, in primis, la declaratoria d'inammissibilità dell'appello, in subordine, il rigetto, con la contestuale istanza di condanna della parte impugnante al pagamento delle spese e dei compensi della presente fase, da distrarre in favore dell'avv. Francesca Pirraglia, dichiaratasi antistataria.
2.3. - Disposta mediante l'ordinanza comunicata il 17 febbraio 2023 la trasformazione del rito da ordinario a speciale, trattandosi di procedimento che in primo grado aveva seguito il rito locatizio;
nella mancata acquisizione del fascicolo cartaceo d'ufficio di primo grado, comunque, poi, digitalizzato in quello elettronico di prime cure;
mediante il decreto pubblicato e comunicato il 7 maggio 2025 veniva fissata la discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., per l'udienza collegiale del giorno 3 giugno 2025, cui seguiva la discussione orale in tale udienza a cura del solo difensore della parte appellante, nonché la camera di consiglio e la decisione, come da dispositivo letto e depositato in pari data nella medesima udienza.
4 3. - ESAME ECCEZIONE INAMMISSIBILITA' APPELLO
Pregiudizialmente, il gravame va scrutinato sotto il profilo della sua ammissibilità, atteso che la difesa della società appellata ne eccepiva l'inammissibilità, per essere stata l'impugnazione promossa con l'atto di citazione stabilito per il rito ordinario di cognizione e non con il ricorso previsto per il rito locatizio.
Tale eccezione è destituita di fondamento, tant'è che la Corte con l'ordinanza comunicata il 17 febbraio
2023 disponeva, ex art. 439 c.p.c., la trasformazione del rito da ordinario a speciale, trattandosi di procedimento che in primo grado aveva seguito il rito locatizio.
4. - ESAME DEI MOTIVI DEL GRAVAME
4.1. - Con il primo motivo d'impugnazione la parte appellante censurava la pretesa violazione da parte del Tribunale degli artt. 1455 e 1587 c.c., oltre che il preteso vizio di contraddittoria motivazione, che caratterizzerebbe la sentenza gravata, in parte qua il primo giudice avrebbe errato nel respingere la domanda di risoluzione per grave inadempimento, essendo incorso in errore, nella qualificazione, come lieve, dell'inadempimento concretizzatosi a seguito del comportamento della società conduttrice, non avendo valutato complessivamente l'assetto degli interessi dedotti in contratto e dello svolgimento del sinallagma contrattuale, avendo erroneamente escluso che la condotta tenuta dalla società conduttrice configuri l'inadempimento di non scarsa rilevanza.
Più precisamente, il primo giudice non avrebbe correttamente valutato gli esiti istruttori documentali, fotografici e testimoniali, la cui corretta chiave di lettura, avrebbe dovuto indurre all'accoglimento della domanda attrice, essendo stato provato, a dire dell'appellante: a) l'uso da parte della società conduttrice anche di locali non oggetto del contratto di locazione;
b) l'uso diverso del cortile, destinato al solo passaggio, invece utilizzato per il deposito di materiale di risulta, per l'allocazione di un bruciatore e di relativi manufatti per lo sversamento della cenere, per il ricovero di strumenti ed attrezzi funzionali all'operatività del forno;
il tutto in forza di pattuizioni verbali con terzi, non dedotte nel rapporto contrattuale, e come tali non opponibili al ricorrente-appellante, quale proprietario-locatore subentrato, foriere delle richiamate condotte, poste in essere, comunque, in violazione dell'art. 9 del contratto di locazione, secondo il quale: “… è proibito al conduttore… di ingombrare scale, cortili e portici e usarne altrimenti che per solo passaggio”, oltre che dell'art. 1587 c.c., disposizione normativa tesa ad evitare ogni forma di abuso, da parte del conduttore, nel godimento della cosa locata.
4.2. - Con il secondo motivo d'appello la parte impugnante lamentava il preteso vizio di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure, oltre che per il preteso vizio di contraddittoria motivazione, avendo omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento danni per l'occupazione del cortile e del giardino, in misura pari alla somma di € 5.200,00 al 19 luglio 2018, oltre all'ulteriore importo di € 300,00 per ogni successivo mese di
5 occupazione dal mese di agosto 2018 all'effettivo rilascio, nonostante il Tribunale avesse da una parte qualificato la condotta della società resistente come occupazione sine titulo di tali aree, dall'altra, non avendo accolto la domanda di liquidazione della relativa indennità, si fosse limitato a respingere l'istanza risarcitoria per la mancata prova del danno subito per la lamentata lesione della privacy, discostandosi dall'orientamento giurisprudenziale, secondo il quale in ipotesi di occupazione sine titulo sussisterebbe sempre il danno in re ipsa, in senso descrittivo, potendo l'istante allegare il danno, da provarsi anche a mezzo presunzioni.
4.3. - I motivi di gravame, che possono essere trattati congiuntamente, in considerazione della loro connessione, sono privi di pregio, per cui vanno respinti, con la contestuale conferma della decisione impugnata, la cui motivazione va integrata e corretta nei termini qui di seguito precisati.
4.4. - Contrariamente a quanto lamentato dalla parte appellante e coerentemente al convincimento del primo giudice, la Corte ritiene che sia destituita di fondamento logico-giuridico la domanda di risoluzione del contratto di locazione per il preteso grave inadempimento imputato dal ricorrente alla società resistente- appellata, non avendo quest'ultima posto in essere alcuna condotta contraria alle obbligazioni a suo carico, ex art. 1587 c.c., essendosi servita della res locata secondo l'uso determinato nel contratto ed avendo puntualmente versato il corrispettivo nei termini convenuti.
Infatti, il ricorrente non assolveva all'onere di specifica contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, in ordine alla circostanza dedotta in limine litis dalla società
[...]
per la quale, al fine di consentirne l'attività di panificazione, l'originario proprietario Controparte_1
dell'intero fabbricato, nel quale è posto l'immobile concesso in locazione alla società resistente mediante un primo contratto locatizio, avesse fatto costruire un locale esterno, ubicato nel cortile adiacente all'unità immobiliare locata, collegato funzionalmente al forno ivi esistente, in modo tale che dal forno in questione fosse sversata la cenere nel realizzato vano esterno.
Del resto, l'acquisita planimetria, depositata presso il Comune di Pietravairano (Ce) il 22 gennaio
2007, al fine di conseguire il certificato d'idoneità del locale commerciale da adibire ad attività nel settore alimentare, riproduce lo stato dei luoghi inerenti all'unità immobiliare, oggetto del contratto di locazione, che qui ci occupa.
Dalla sopra riportata circostanza, non specificamente contestata, peraltro, confermata all'udienza del 10 maggio 2021, in sede d'escussione testimoniale, dal teste , della cui attendibilità non v'è Testimone_1
motivo di dubitare, che aveva pure dichiarato di avere lavorato presso la società resistente dall'anno 2007 al novembre dell'anno 2019, avendo, tra le altre cose, precisato testualmente: “Nel forno c'è un'apertura per far passare la cenere, che va a finire in una stanzetta sottostante. Per accedere a questa stanza si deve passare dal cortile, infatti, dal cortile si passa poi attraverso un cancelletto e si va nel giardino su cui affaccia la stanzetta di raccolta della cenere.”, si ricava che tale nuova costruzione, realizzata dall'originario proprietario
6 all'interno del cortile, avente accesso dallo stesso, essendo funzionale all'immobile concesso in locazione alla società l' ed essendo necessaria per lo svolgimento dell'attività di panificazione, sia Controparte_1 senz'altro qualificabile come pertinenza, ex art. 817 c.c., dell'unità immobiliare cui è a servizio, coerentemente all'orientamento giurisprudenziale di legittimità, per il quale:
“Ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra il bene principale e quello accessorio è necessaria la presenza del requisito soggettivo dell'appartenenza di entrambi al medesimo soggetto, nonché del requisito oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni, ai fini del quale il bene accessorio deve arrecare un'utilità a quello principale, e non al proprietario di esso;
l'accertamento in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi che caratterizzano il rapporto pertinenziale fra due immobili
e consistenti nella volontaria e permanente destinazione di uno di essi al servizio dell'altro comporta un giudizio di fatto che, come tale, è incensurabile in sede di legittimità se espresso con motivazione adeguata ed immune da vizi logici.” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 16/05/2018, n. 11970);
“La costituzione del rapporto pertinenziale presuppone che il proprietario della cosa principale abbia anche la piena disponibilità della pertinenza;
in difetto, la destinazione di una cosa al servizio di un'altra può avere luogo solo in forza di un rapporto obbligatorio convenzionalmente stabilito tra il proprietario della cosa principale e quello della cosa accessoria.” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 30/10/2018, n. 27636).
Invero, in tema di locazione di immobili urbani ad uso diverso dall'abitazione, è legittimamente ravvisabile un rapporto pertinenziale tra l'unità immobiliare adibita ad uso non abitativo per l'esercizio dell'attività di panificazione ed il funzionalmente collegato locale, ubicato nel cortile, nel quale sversare la cenere proveniente dal forno, qualora gli immobili appartengano al medesimo proprietario, siano ubicati nello stesso fabbricato, siano funzionalmente collegati tra loro, siano stati concessi in locazione ad un unico conduttore, e tale locale esterno risulti posto oggettivamente a servizio dell'immobile in cui è esercitata l'attività commerciale, dovendosi richiamare sul punto la disposizione normativa di cui al comma 1 dell'art. 818 c.c., per la quale: “Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze se non è diversamente disposto.”
A ciò si aggiunga che il tenore letterale dell'art. 9 del successivo contratto di locazione del 15 ottobre
2013, invocato dal ricorrente a fondamento del preteso inadempimento contrattuale della società conduttrice, secondo cui: “è proibito al locatore senza il preventivo consenso scritto del locatore… di ingombrare scale, cortili e portici e usarne altrimenti che per solo passaggio...”, garantisce proprio l'accesso al cortile, verosimilmente al solo fine di poter raggiungere il vano ivi costruito, onde consentire lo svuotamento della cenere ivi confluita e proveniente dal forno collegato a tale locale, come sempre fatto nel corso non solo del rapporto locatizio de quo, ma anche nei precedenti due rapporti di locazione, con la consapevole tolleranza dei due precedenti proprietari-locatori, il cui ultimo proprietario è il dante causa del
7 ricorrente-appellante, che, a sua volta, in forza dell'atto di compravendita del 19 dicembre 2016, subentrava nel richiamato contratto di locazione nella medesima posizione del suo dante causa.
4.5. - Quanto, poi, alla pretesa occupazione della corte con materiale di risulta, va precisato che dalla documentazione fotografica in atti si ricava che la corte interna fosse stata sgomberata sin dai primi giorni del mese di dicembre dell'anno 2018, ovvero subito dopo la notificazione della rituale richiesta in tal senso formalizzata in sede giudiziaria dalla parte istante.
4.6. - Infondata è pure l'ulteriore doglianza circa la pretesa omessa pronuncia da parte del primo giudice a proposito del reclamato risarcimento del danno asseritamente patito, da ritenere sussistente in re ipsa, per la pretesa occupazione sine titulo del cortile e del giardino, essendosi il giudice di primo grado espressamente pronunciato sul punto, nei seguenti termini testuali: “… considerato che il passaggio nell'area cortilizia era previsto in contratto (cfr. il richiamato art. 9); non si ravvede, soprattutto, la prova dei danni conseguenza dedotti dalla parte ricorrente (ovvero l'asserita impossibilità di godere del complesso immobiliare di sua proprietà, per effetto delle condotte poste in essere dal conduttore), tenuto conto delle circostanze sopra evidenziate e della tipologia della condotta contestata.”, dovendosi senz'altro escludere, coerentemente a quanto ritenuto dal Tribunale, che, nella fattispecie in esame, l'uso di tali zone, ogni trenta- quaranta giorni circa, come riferito dai due testimoni escussi, al fine di consentire la raccolta e lo smaltimento della cenere, possa avere integrato il lamentato danno, che si sarebbe prodotto in capo al ricorrente, il quale neppure allegava che il cortile ed il giardino sarebbero stati destinati ad un impiego fruttifero o che l'avente diritto ne avrebbe ritratto, immediatamente e direttamente, un'utilità, coerentemente al seguente arresto giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale:
“Il danno da indisponibilità diretta dell'immobile patito dal proprietario - configurabile quando si verifica, quale conseguenza immediata e diretta della violazione del diritto dominicale, la soppressione o compressione della facoltà di fruire direttamente del cespite e di ritrarne le utilità congruenti alla sua destinazione - può essere risarcito a condizione che lo stesso venga provato, anche presuntivamente, sulla base dell'allegazione, da parte del danneggiato, di determinate caratteristiche materiali e di specifiche qualità giuridiche del bene che consentano di presumere, con ragionevole certezza e secondo l'id quod plerumque accidit, che quel tipo di immobile sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero o che l'avente diritto ne avrebbe ritratto, immediatamente e direttamente, un'utilità, specificamente indicata, corrispondente alle sue caratteristiche.”(Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 17/04/2024, n. 10477);
“In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del
8 contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale.”(Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 15/11/2022, n. 33645).
Pertanto, il primo giudice non errava nel rilevare la carenza della prova del danno, avendo il ricorrente-appellante invocato un obbligo di liquidazione del danno “in re ipsa”, attraverso l'indicazione di un importo preteso, anziché provare in ordine all'an ed al quantum debeatur le conseguenze negative derivanti, di regola, dal mancato uso di tali cortile e giardino secondo il proprio diritto.
5. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce delle svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che la sentenza gravata resiste alle critiche della parte impugnante, con il consequenziale rigetto dell'interposto gravame e la conferma della decisione appellata.
6. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
6.1. - Tenuto conto dell'esito della presente fase, le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, vengono poste a carico di in favore della Parte_1
società appellata, l' nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore del Controparte_1 disputatum (scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00), delle fasi processuali eseguite e dei parametri di cui al
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dal successivo D.M. 13 agosto 2022, n. 147, con la loro riduzione del 50%, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del richiamato D.M., per la semplicità dell'affare, con distrazione in favore dell'avv. Francesca Pirraglia, dichiaratasi antistataria;
6.2. - La reiezione dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento, a carico di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1
quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1338/2022 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Parte_1
pubblicata il 13 aprile 2022, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna alla rifusione, in favore della società in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese processuali del presente grado del giudizio, che liquida nella complessiva somma di € 4.995,50, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione
9 del 15% sui compensi detti, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesca Pirraglia, dichiaratasi antistataria;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1 dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di Napoli, in data 3 giugno 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Massimo Sensale
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