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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 15/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: contratto bancario – pagamento somme nella causa iscritta al n. 148 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
, con sede in Parte_1 Pt_1
iscritta nel Registro delle Imprese di al n. , stesso numero Pt_1 P.IVA_1
di codice fiscale - banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del
Gruppo Bancario iscritto all'Albo dei Gruppi Parte_1
Bancari, codice banca 1030.6, codice Gruppo 1030.6, elettivamente domiciliata in via del Cavallerizzo n. 4, presso lo studio dell'Avv. Pt_1
Marco Bianchini che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata all'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], ivi residente, C.F.// CP_1
), elettivamente domiciliato in Oristano, Via Cagliari n. C.F._1
190 presso lo studio degli avv.ti Marco Martinez e Sylvia Cucca che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in calce all'atto di citazione nel giudizio di primo grado;
APPELLATO
All'udienza del 12 aprile 2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da atto di appello):
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari, per le causali sopra esposte, in via preliminare riunire il presente giudizio al R.G. 66/2022 per identità soggettiva ed oggettiva;
nel merito, respinta ogni contraria istanza, riformare la sentenza n. 672/2021 emessa dal Tribunale di Oristano il 21/12/2021 e pubblicata il 21/12/2021 e di conseguenza condannare il sig. CP_1 al pagamento della somma di € 4.839,15 o quella maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia e ragione, per la differenza tra il saldo debitore del conto corrente e gli importi addebitati per il finanziamento
“4you”; quanto alla condanna per lite temeraria, accogliere il presente appello e riformare sul punto la sentenza di primo grado;
con vittoria di spese di lite di primo e secondo grado”.
Nell'interesse dell'appellata (come da comparsa di costituzione):
“Affinché, a cura di Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, venga dichiarata:
In via preliminare e di rito
- L'inammissibilità -alla luce delle domande proposte nell'ambito della procedura n° 66/2022 pendente nanti il su intestato Ufficio di Corte d'Appello dell'odierno atto di appello avverso stante la sussistenza nel caso di specie dei presupposti di legge attestanti la violazione del principio del “ne bis in idem”.
- L'inammissibilità dell'odierno atto d'appello avverso siccome lo stesso insanabilmente afflitto anche dalla proposizione di domande nuove in merito alle quali la scrivente difesa ha espressamente dichiarato di non accettare il contraddittorio.
In ogni caso
- il rigetto della domanda di riunione della presente causa con il procedimento pendente dinanzi alla medesima sezione della su Intestata Corte e distinto al di r.g. n° 66/2022.
Nel merito
- l'integrale rigetto di ogni domanda avversa, con conferma della sentenza impugnata.
- la condanna di parte appellante ex art. 96 c.p.c, stante la temerarietà anche della presente azione;
- la condanna di parte avversa al pagamento delle spese e degli onorari anche del presente grado del giudizio.”
IN FATTO E IN DIRITTO
La vicenda è riassunta nella sentenza appellata nei seguenti termini:
“Con citazione notificata il 26 novembre 2018, presentata per la notifica a mezzo del servizio postale il 21 novembre 2018, ha CP_1
convenuto in giudizio la in Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 265/2018, depositato il 5 ottobre 2018 e notificato il 13 ottobre 2018, per il pagamento della somma di euro
156.293,30, a titolo di saldo passivo del conto corrente n. 538, aperto presso la filiale di Oristano, chiuso con giroconto sul rapporto infruttifero n. 3317, chiuso anch'esso con recesso comunicato al cliente, il tutto per capitale e interessi alla data di chiusura, oltre a successivi interessi e spese, facendo valere in via di eccezione l'annullabilità del contratto di finanziamento denominato 4You, sottoscritto il 12 aprile 2001, e deducendo di esser stato vittima di truffa, per il raggiro in suo danno, diretto alla conclusione di un contratto altrimenti mai concluso.
Si è costituita in giudizio la Parte_1 eccependo la prescrizione dell'azione di annullamento, contestando il fondamento dei motivi dedotti e concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.”
Con sentenza n. 672/2021 pubblicata il 21 dicembre 2021 il Tribunale di Oristano ha così statuito:
“Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna la banca opposta al rimborso, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che liquida complessivamente in euro 9.660,08, di cui per compensi euro 8.030,00 e per esborsi euro 425,58, già comprese le spese generali, oltre ad accessori di legge;
3) condanna la banca opposta al pagamento, in favore dell'opponente, della somma di euro 9.000,00 a titolo di indennità per lite temeraria.”
Il giudice di prime cure ha ritenuto “il contratto dedotto in giudizio invalido, in quanto nullo, come rilevato nel corso del giudizio e rilevabile anche d'ufficio, ed annullabile, come eccepito dalla parte tratta in inganno.”, revocando il decreto ingiuntivo opposto, non sussistendo il diritto della banca al pagamento del saldo passivo del conto corrente in cui era regolato il finanziamento concesso con il suddetto contratto, quale conseguenza dell'invalidità del titolo dell'obbligazione restitutoria azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Con atto di citazione notificato il 12 aprile 2022 la
[...]
propone appello avverso la suddetta sentenza. Parte_1
Costituitosi in giudizio rigettata l'istanza di riunione CP_1 con il procedimento iscritto al Rac. n. 66/2022 formulata dall'appellante, la causa è tenuta a decisione con concessione dei termini dal 12 aprile 2024.
I. Con il primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta che il Tribunale avesse dichiarato che il conto corrente n.538/08 non avesse “altro fine che
l'annotazione dei movimenti relativi al rimborso del prestito”, senza accertare se l'intero saldo debitore del conto effettivamente fosse costituito dagli addebiti derivanti dal contratto “4 You” o, se al contrario, una parte degli addebiti non fosse ad esso riferibile. Al riguardo ha dedotto che il conto corrente n. 538/08 era stato acceso nel 1999 ed era stato estinto con giroconto a sofferenza l'11 maggio 2017. Il contratto “4 You” era stato stipulato il 12 aprile 2001 e dal 1999 al gennaio 2003 il conto aveva visto una normale operatività registrando quasi quotidianamente sia versamenti che addebiti.
Solo dal 2003 il conto era infatti rimasto sostanzialmente inoperativo.
Alla data del 31 gennaio 2003 il conto registrava un saldo debitore di euro 24.361,17 mentre l'addebito delle rate relative al contratto “4 You” era pari ad euro 19.522,02, talché il avrebbe dovuto essere condannato al CP_1
pagamento della somma di euro 4.839,15, pari alla differenza tra quanto addebitato per il contratto ritenuto nullo e quanto risultante dal saldo debitore del conto corrente che egli aveva utilizzato per far transitare altre e numerose operazioni contabili per i propri personali fabbisogni ed interessi.
Deve in primo luogo rigettarsi l'eccezione di inammissibilità della domanda formulata dall'istituto di credito sollevata dall'appellato nella comparsa di costituzione sulla base dell'assunto secondo cui mai era stata contestata la riferibilità del saldo debitore del conto corrente in esame anche ad addebiti differenti rispetto a quelli nascenti dal contratto “4YOU”. Infatti, nella comparsa di costituzione ha contestato l'affermazione dell'atto di citazione secondo cui risultava “inoppugnabilmente che sul c.c.
538…. risultano operazioni strettamente connesse alla concretizzazione della truffa subita dal in quanto priva di ogni supporto probatorio e nella CP_1 prima memoria ex art. 183 c.p.c. la banca ha eccepito l'esistenza di un onere di allegazione e di prova riguardo alle poste creditorie da annullare in conseguenza dell'annullamento del contratto “4 You”, essendosi “la parte opponente… limitata ad affermare una coincidenza meramente astratta fra le somme di cui al decreto ingiuntivo e quelle che, in ipotesi, deriverebbero dall'annullamento del contratto “4 You”.
Il motivo è tuttavia infondato nel merito.
Sia nella comparsa di costituzione del giudizio di primo grado che nel ricorso in via monitoria l'odierna appellante ha allegato che il conto corrente n. 538 era stato aperto il 10 aprile 2001.
Benché nell'atto di appello si faccia riferimento agli estratti conto prodotti in allegato al ricorso in via monitoria (doc. n. 3 allegato all'atto di appello) dai quali risulterebbe l'apertura del conto nell'anno 1999, tale assunto non trova riscontro nei documenti prodotti al doc. n.4 allegato a detto ricorso, risultando prodotti solo estratti conto dal 2001.
La data del 1999 è stata indicata dalla difesa del al solo fine di CP_1
comprovare il rapporto di fiducia che sussisteva tra le parti e che aveva indotto l'odierno appellato a stipulare il contratto, dichiarato invalido.
Risulta quindi smentito l'assunto secondo cui dal 1999 al 2001 il conto corrente avrebbe visto una sua normale operatività, registrando versamenti ed addebiti.
Non contestato che a decorrere dal 2001 su detto conto erano confluiti gli addebiti riferibili al predetto contratto di finanziamento/investimento, era il creditore che ha agito in via monitoria, attore in via sostanziale, che aveva l'onere di comprovare l'ammontare del saldo passivo del conto corrente decurtato della parte illegittima. Nessuna specifica allegazione al riguardo si legge negli atti difensivi del giudizio di primo grado e nessuna prova è stata dedotta.
La pretesa dell'appellante di veder addebitare la differenza registrata al 31 gennaio 2003 tra il saldo debitore di euro 24.361,17 e l'importo complessivo delle 21 rate relative al contratto “4You” addebitate, pari ciascuna ad euro 929,62, non può essere accolta se solo si considera che, come evidenziato nella comparsa di costituzione, gli estratti conto prodotti si riferiscono per ciascun anno a pochi mesi talché, se anche alcune movimentazioni del conto sembrerebbero effettivamente avulse dal contratto di finanziamento, le importanti carenze della documentazione prodotta precluderebbero una ricostruzione attendibile dei rapporti di dare ed avere tra le parti, potendo ipotizzarsi per un verso l'esistenza di movimentazioni in entrata idonee a colmare i presunti addebiti aventi natura personale e
Contr dall'altro l'esistenza di ulteriori illegittimi addebiti operati dalla non verificabili a causa della carenza della documentazione prodotta dall'istituto di credito.
II. Con il secondo motivo di appello l'appellante censura la sentenza laddove l'aveva condannata ex art. 96 c.p.c. al pagamento della somma di euro
9.000,00 alla controparte, ritenendo non sussistere alcuna colpa, tenendo conto che essa aveva chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo sulla base di un saldo debitore di conto corrente, su di un contratto solo successivamente dichiarato nullo, dovendosi altresì considerare che, come esposto al primo motivo, nel saldo riportato vi erano anche delle somme non afferenti al contratto “4 You”.
Premesso che è vero che “La responsabilità ex art. 96, comma 3,
c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost..” (Cass., n. 19948/2023), il motivo è infondato se solo si considera, come evidenziato dal Tribunale senza alcuna specifica censura dell'appellante, che costei ha proposto ricorso per ingiunzione omettendo del tutto ingiustificatamente di riferire della definizione del giudizio penale per truffa in relazione all'avvenuta conclusione del contratto di finanziamento “4 you”, conclusosi con una condanna in via definitiva del direttore e del funzionario dell , nonché dell'avvenuta notificazione Pt_2 dell'atto introduttivo del giudizio civile di impugnazione del contratto de quo, titolo della gran parte delle asserite pretese creditorie azionate in via monitoria anche nella prospettazione dell'istituto di credito.
III. Con il terzo motivo di appello l'appellante censura la sentenza laddove l'aveva condannata al pagamento della somma di euro 9.660,08 per compensi in quanto eccessiva, chiedendone il ricalcolo anche all'esito dello scrutinio dell'impugnazione.
Il motivo è per un verso generico laddove si limita a censurare l'eccessività dell'importo liquidato senza ulteriore precisazione e per altro verso in parte assorbito dal rigetto dei motivi di impugnazione.
Sulle spese
Le spese di lite seguono la soccombenza. Esse sono liquidate secondo i valori medi dello scaglione euro 5.201,00 - euro 26.000,00 per le fasi di studio e introduttiva ed il valore minimo per la fase decisionale, considerato che è stata depositata soltanto la memoria di replica ripetitiva delle difese già formulate nella comparsa di costituzione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
2. Condanna la alla rifusione delle Parte_1
spese di lite di che liquida in euro 3.011,00 oltre spese CP_1
generali, spese vive, Iva e cpa;
3. Da atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n.115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 9 gennaio 2025
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Consigliere relatore
Donatella Aru