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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 3156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3156 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 29407/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto opposizione a precetto (art. 615 c.p.c.) e vertente
TRA
(P.I.: )in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Michele Brilla per procura in atti
-opponente-
E
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Controparte_1 C.F._1
Maddaloni (C.F.: ) per procura in atti C.F._2
-opposto-
Conclusioni per la parte opponente (alla data di redazione della presente non è stata depositata ancora memoria di replica)
- Dichiarare che il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in citazione;
- Accertare e dichiarare la buona fede dell'istante ed in contrasto l'adempimento del a Parte_2 non essere intenzionato ad alcun accordo;
- Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizi
Conclusioni per la parte opposta:
-rigetti in toto l'opposizione a precetto ex adverso promossa in quanto temeraria, strumentale, inammissibile ed improcedibile nonché in ogni caso nel merito manifestamente infondata in fatto e in diritto.
-Con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre spese generali, IVA e CNAP come per legge con distrazione al sottoscritto difensore
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 1.L'avv. notificava in data 25/11/2021 a atto di precetto Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 5.095,46, ponendone a base la sentenza n. 2135/2015, con cui il Tribunale di Nola liquidava le spese di lite del giudizio con attribuzione in suo favore (€ 4.000,00 per onorari, € 150,00 per spese vive, oltre oneri fiscali e previdenziali).
La notificava all'avv. atto di opposizione al precetto ex Parte_1 Controparte_1 art. 615 c.p.c. in data 03/12/2021, eccependo che la notifica del medesimo era intervenuta nelle more delle instaurate trattative di bonario componimento della vertenza. Instava per l'accoglimento dell'opposizione, con richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, vinte le spese di lite.
Si costituivano gli eredi dell'avv. , deceduto il 19/04/2020, i quali si opponevano Controparte_1 alle avverse domande perché infondate in fatto e diritto, con vittoria di spese con attribuzione.
L'opponente eccepiva, nelle memorie ex art 183 cp. VI cpc, che alla data della notifica del precetto l'opposto era già deceduto dal 19.04.2020 come da certificato di morte allegato, Controparte_1 per cui doveva rilevarsi la perdita di capacità giuridica dell'opposto.
Esaurita l'attività istruttoria, la causa era riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.L'opposizione è fondata.
Va, innanzitutto, osservato che l'avv. Salvatore Maddaloni ha dichiarato nel precetto opposto di essere il procuratore del creditore, avv. giusta procura in calce al primo atto di precetto (di cui CP_1 non vi è, però, allegazione agli atti).
Tuttavia, risulta acclarato che l'avv. Maddaloni ha agito con un mandato, rilasciato a suo dire dal creditore per la fase esecutiva, dopo la conclusione del giudizio ordinario, divenuto, però, in ogni caso inefficace con la morte del preindicato, avvenuta il 19/04/2020, ossia prima della data di notifica del precetto (25/11/2021). A riprova di ciò vi è il fatto che, nel presente giudizio, a seguito dell'opposizione al precetto, si sono costituiti gli eredi di . Controparte_1
Successivamente a detta costituzione, alla prima udienza utile, parte opponente ha eccepito, stante il decesso del creditore avvenuto prima della notifica del precetto, l'inesistenza dell'atto opposto posto che la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e si estingue con la morte della persona fisica ex art.1 cod. civ. (cfr. memoria ex art. 183 1 ° comma c.p.c.).
Viene, pertanto, in rilievo la questione se il precetto notificato in siffatte circostanze sia affetto da nullità.
Al riguardo va detto che la procura alle liti è l'atto con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio (art 83 c.p.c.). Essa presuppone un rapporto di mandato con rappresentanza speciale processuale tra difensore e cliente.
2 A prescindere dalla questione della mancata allegazione agli atti, qualora il mandato si sia estinto ex art 1722 n.4 c.c. (per morte del mandante nel caso di specie), prima della notifica del precetto, la procura rilasciata al difensore diviene inefficace (ovvero inesistente secondo Cassazione civile, sez.
VI-1, ordinanza 16/05/2018 n. 11930) e in tal caso la legittimazione attiva all'azione esecutiva sulla base del titolo giudiziale compete solo ai successori o rappresentanti della parte colpita dall'evento, che, per farsi rappresentare e difendere in sede esecutiva, devono rilasciare una nuova procura alle liti (vedasi Cass. Civile Sent. Sez. 3 Num. 8959 Anno 2016 in relazione al principio di ultrattività del mandato alle liti nei rapporti tra il processo di cognizione e quello di esecuzione). In tale ultima citata sentenza la Corte ha statuito, infatti, che lo “ius postulandi” conferito al difensore con procura alle liti, rilasciata per la cognizione ma estesa alla fase esecutiva, venga meno nel caso in cui la parte rappresentata muoia prima dell'inizio del processo esecutivo. Tale risoluzione è coerente con il principio già espresso (Cass. n. 1760 dell'8 febbraio 2012) secondo cui: "Il principio di ultrattività del mandato alle liti, costituente una deroga alla regola per cui la morte del mandante estingue il mandato, secondo la disciplina generale della materia ai sensi dell'art. 1722 c.c., n. 4, opera solo all'interno della fase processuale in cui l'evento si è verificato, derivandone che, esaurito il grado in cui l'evento morte non dichiarato si è verificato, la legittimazione attiva e passiva compete solo alle parti reali e viventi;
tale principio trova altresì applicazione quanto al precetto, atto di natura sostanziale più che processuale (Cassando la decisione impugnata e decidendo nel merito, la S.C. ha dichiarato la nullità del precetto intimato dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado dal procuratore della parte deceduta molti anni prima) "(cfr. anche sentenza Cass. n. 8959/2016).
Muovendo da tali premesse, non possono non trovare applicazione i principi sopra richiamati nella fattispecie in esame, in cui il procuratore ha notificato il precetto dopo l'intervenuto decesso del creditore rappresentato, ciò a maggior ragione se si considera che, nel caso di specie, la procura alle liti allegata al precetto è stata rilasciata solo per la fase esecutiva. Pertanto, va dichiarata la nullità del precetto, a nulla rilevando la costituzione nel giudizio dei suoi eredi, con il rilascio di nuova procura al medesimo difensore ai fini della ratifica del suo operato.
Infatti, nell'ipotesi in esame non può prescindersi dalla nuova realtà oggettiva venutasi a determinare con il decesso del titolare del credito anteriormente alla notifica del precetto, dovendosi ritenere che la fase esecutiva poteva essere instaurata solo dai successori, quali nuovi titolari viventi del credito, aventi la legittimazione ad agire. Né si può ritenere che possa operare alcuna sanatoria ex post in relazione ad una attività posta in essere da un soggetto già privo di capacità giuridica.
Del resto, anche gli eredi dell'avv. sembrano consapevoli di quanto ora motivato, avendo CP_1 dichiarato di aver intimato al debitore atto di precetto di pagamento con atto notificato in data
3.8.2022, non ottemperato, sulla cui scorta hanno avviato l'esecuzione con atto di pignoramento
3 notificato in data 21.10.2022…… precisando di non avere interesse né intenzione di coltivare alcuna esecuzione sulla scorta del precetto ex adverso opposto (cfr. note dep.14/11/2022).
3.Ai soli fini del regolamento delle spese di lite, quanto al merito della controversia, si osserva che con l'unico motivo di opposizione originario parte opponente ha inteso dolersi del comportamento di controparte che, abbandonate le trattative in atto per la risoluzione della controversia, ha poi introdotto il precetto di pagamento.
L'assunto di parte opponente, tuttavia, non trova rispondenza in alcuna allegazione né rileva ad alcun fine l'asserito comportamento imputato alla parte opposta.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e del comportamento processuale delle parti, vanno compensate interamente le spese di lite tra le medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la nullità del precetto notificato il 25/11/2021;
2) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Napoli, così deciso il 28.03.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Luisa Buono
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 29407/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto opposizione a precetto (art. 615 c.p.c.) e vertente
TRA
(P.I.: )in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Michele Brilla per procura in atti
-opponente-
E
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Controparte_1 C.F._1
Maddaloni (C.F.: ) per procura in atti C.F._2
-opposto-
Conclusioni per la parte opponente (alla data di redazione della presente non è stata depositata ancora memoria di replica)
- Dichiarare che il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in citazione;
- Accertare e dichiarare la buona fede dell'istante ed in contrasto l'adempimento del a Parte_2 non essere intenzionato ad alcun accordo;
- Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizi
Conclusioni per la parte opposta:
-rigetti in toto l'opposizione a precetto ex adverso promossa in quanto temeraria, strumentale, inammissibile ed improcedibile nonché in ogni caso nel merito manifestamente infondata in fatto e in diritto.
-Con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre spese generali, IVA e CNAP come per legge con distrazione al sottoscritto difensore
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 1.L'avv. notificava in data 25/11/2021 a atto di precetto Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 5.095,46, ponendone a base la sentenza n. 2135/2015, con cui il Tribunale di Nola liquidava le spese di lite del giudizio con attribuzione in suo favore (€ 4.000,00 per onorari, € 150,00 per spese vive, oltre oneri fiscali e previdenziali).
La notificava all'avv. atto di opposizione al precetto ex Parte_1 Controparte_1 art. 615 c.p.c. in data 03/12/2021, eccependo che la notifica del medesimo era intervenuta nelle more delle instaurate trattative di bonario componimento della vertenza. Instava per l'accoglimento dell'opposizione, con richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, vinte le spese di lite.
Si costituivano gli eredi dell'avv. , deceduto il 19/04/2020, i quali si opponevano Controparte_1 alle avverse domande perché infondate in fatto e diritto, con vittoria di spese con attribuzione.
L'opponente eccepiva, nelle memorie ex art 183 cp. VI cpc, che alla data della notifica del precetto l'opposto era già deceduto dal 19.04.2020 come da certificato di morte allegato, Controparte_1 per cui doveva rilevarsi la perdita di capacità giuridica dell'opposto.
Esaurita l'attività istruttoria, la causa era riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.L'opposizione è fondata.
Va, innanzitutto, osservato che l'avv. Salvatore Maddaloni ha dichiarato nel precetto opposto di essere il procuratore del creditore, avv. giusta procura in calce al primo atto di precetto (di cui CP_1 non vi è, però, allegazione agli atti).
Tuttavia, risulta acclarato che l'avv. Maddaloni ha agito con un mandato, rilasciato a suo dire dal creditore per la fase esecutiva, dopo la conclusione del giudizio ordinario, divenuto, però, in ogni caso inefficace con la morte del preindicato, avvenuta il 19/04/2020, ossia prima della data di notifica del precetto (25/11/2021). A riprova di ciò vi è il fatto che, nel presente giudizio, a seguito dell'opposizione al precetto, si sono costituiti gli eredi di . Controparte_1
Successivamente a detta costituzione, alla prima udienza utile, parte opponente ha eccepito, stante il decesso del creditore avvenuto prima della notifica del precetto, l'inesistenza dell'atto opposto posto che la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e si estingue con la morte della persona fisica ex art.1 cod. civ. (cfr. memoria ex art. 183 1 ° comma c.p.c.).
Viene, pertanto, in rilievo la questione se il precetto notificato in siffatte circostanze sia affetto da nullità.
Al riguardo va detto che la procura alle liti è l'atto con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio (art 83 c.p.c.). Essa presuppone un rapporto di mandato con rappresentanza speciale processuale tra difensore e cliente.
2 A prescindere dalla questione della mancata allegazione agli atti, qualora il mandato si sia estinto ex art 1722 n.4 c.c. (per morte del mandante nel caso di specie), prima della notifica del precetto, la procura rilasciata al difensore diviene inefficace (ovvero inesistente secondo Cassazione civile, sez.
VI-1, ordinanza 16/05/2018 n. 11930) e in tal caso la legittimazione attiva all'azione esecutiva sulla base del titolo giudiziale compete solo ai successori o rappresentanti della parte colpita dall'evento, che, per farsi rappresentare e difendere in sede esecutiva, devono rilasciare una nuova procura alle liti (vedasi Cass. Civile Sent. Sez. 3 Num. 8959 Anno 2016 in relazione al principio di ultrattività del mandato alle liti nei rapporti tra il processo di cognizione e quello di esecuzione). In tale ultima citata sentenza la Corte ha statuito, infatti, che lo “ius postulandi” conferito al difensore con procura alle liti, rilasciata per la cognizione ma estesa alla fase esecutiva, venga meno nel caso in cui la parte rappresentata muoia prima dell'inizio del processo esecutivo. Tale risoluzione è coerente con il principio già espresso (Cass. n. 1760 dell'8 febbraio 2012) secondo cui: "Il principio di ultrattività del mandato alle liti, costituente una deroga alla regola per cui la morte del mandante estingue il mandato, secondo la disciplina generale della materia ai sensi dell'art. 1722 c.c., n. 4, opera solo all'interno della fase processuale in cui l'evento si è verificato, derivandone che, esaurito il grado in cui l'evento morte non dichiarato si è verificato, la legittimazione attiva e passiva compete solo alle parti reali e viventi;
tale principio trova altresì applicazione quanto al precetto, atto di natura sostanziale più che processuale (Cassando la decisione impugnata e decidendo nel merito, la S.C. ha dichiarato la nullità del precetto intimato dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado dal procuratore della parte deceduta molti anni prima) "(cfr. anche sentenza Cass. n. 8959/2016).
Muovendo da tali premesse, non possono non trovare applicazione i principi sopra richiamati nella fattispecie in esame, in cui il procuratore ha notificato il precetto dopo l'intervenuto decesso del creditore rappresentato, ciò a maggior ragione se si considera che, nel caso di specie, la procura alle liti allegata al precetto è stata rilasciata solo per la fase esecutiva. Pertanto, va dichiarata la nullità del precetto, a nulla rilevando la costituzione nel giudizio dei suoi eredi, con il rilascio di nuova procura al medesimo difensore ai fini della ratifica del suo operato.
Infatti, nell'ipotesi in esame non può prescindersi dalla nuova realtà oggettiva venutasi a determinare con il decesso del titolare del credito anteriormente alla notifica del precetto, dovendosi ritenere che la fase esecutiva poteva essere instaurata solo dai successori, quali nuovi titolari viventi del credito, aventi la legittimazione ad agire. Né si può ritenere che possa operare alcuna sanatoria ex post in relazione ad una attività posta in essere da un soggetto già privo di capacità giuridica.
Del resto, anche gli eredi dell'avv. sembrano consapevoli di quanto ora motivato, avendo CP_1 dichiarato di aver intimato al debitore atto di precetto di pagamento con atto notificato in data
3.8.2022, non ottemperato, sulla cui scorta hanno avviato l'esecuzione con atto di pignoramento
3 notificato in data 21.10.2022…… precisando di non avere interesse né intenzione di coltivare alcuna esecuzione sulla scorta del precetto ex adverso opposto (cfr. note dep.14/11/2022).
3.Ai soli fini del regolamento delle spese di lite, quanto al merito della controversia, si osserva che con l'unico motivo di opposizione originario parte opponente ha inteso dolersi del comportamento di controparte che, abbandonate le trattative in atto per la risoluzione della controversia, ha poi introdotto il precetto di pagamento.
L'assunto di parte opponente, tuttavia, non trova rispondenza in alcuna allegazione né rileva ad alcun fine l'asserito comportamento imputato alla parte opposta.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e del comportamento processuale delle parti, vanno compensate interamente le spese di lite tra le medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la nullità del precetto notificato il 25/11/2021;
2) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Napoli, così deciso il 28.03.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Luisa Buono
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