Sentenza breve 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 22/09/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01006/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01201/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1201 del 2025, proposto da
WI NG, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Pedrini, con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, via Villa Cozza n. 12;
contro
Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Piacenza, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento di revoca del nullaosta alla conversione del permesso stagionale datato 6 giugno 2025;
- di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento, e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Piacenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025 la dott.ssa Mara Bertagnolli e udita la difesa erariale come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata;
La risoluzione della controversia portata all’attenzione del Collegio con la notificazione del ricorso in esame non può prescindere da una puntuale ricostruzione dei fatti della vicenda, possibile solo grazie alla relazione dell’Amministrazione depositata in atti e ai correlati documenti, che consentono di sopperire alle imprecisioni e omissioni di quella effettuata nella proposizione del gravame.
Il ricorrente, entrato in Italia con visto come lavoratore stagionale, è stato assunto dal 14 dicembre 2023, al 14 aprile 2024. Il 16 aprile 2024, senza aver mai ottenuto dalla Questura di Verona il rilascio del titolo di soggiorno, lo straniero ha inoltrato alla Prefettura di Piacenza un’istanza di conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, riscontrata negativamente per indisponibilità di “quote”.
Una nuova richiesta è stata inoltrata, sempre alla Prefettura di Piacenza e sempre in assenza di rilascio del titolo da convertire, il 22 gennaio 2025.
Il 9 maggio 2025, la Questura di Verona comunicava l’intervenuta notificazione allo straniero, in data 28 gennaio 2025, del provvedimento di archiviazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale formalizzata a ridosso dell’ingresso sul territorio italiano sulla scorta del visto a tal fine ottenuto (archiviazione fondata esclusivamente sul fatto che, nel momento in cui lo straniero è stato convocato per il fotosegnalamento, il periodo di soggiorno ammesso dopo l’ingresso era già stato ampiamente fruito), nonché la sua impugnazione avanti al TAR Veneto, chiedendo, comunque, “la lavorazione” della domanda di conversione. Ciò, presumibilmente, sulla scorta dell’ordinanza del TAR Veneto n. 75/2025, che, in data 26 febbraio 2025, ha disposto il riesame della posizione del ricorrente tenendo conto del suo interesse ad ottenere il titolo di soggiorno da convertire alla luce della nuova normativa che ha abolito la necessità della condizione della disponibilità di una quota di conversione.
In data 26 maggio 2025, la Prefettura di Piacenza, ha comunicato all’interessato l’insufficienza della documentazione relativa all’istanza di conversione e la conseguente presenza di motivi ostativi connessi al parere negativo dell’Ispettorato territoriale del lavoro e al lungo lasso di tempo trascorso dalla scadenza del visto concesso alla presentazione della richiesta (circa dieci mesi).
La motivazione è, però, stereotipata e del tutto insufficiente.
Sebbene il provvedimento della Questura di Verona del 16 gennaio 2025 dia conto di come l’archiviazione della richiesta di rilascio di permesso di soggiorno sia stata determinata dal fatto che il ricorrente non ha dimostrato di aver continuato a lavorare dopo la conclusione del contratto che gli è valso il visto d’ingresso, tale motivo non è esplicitato nel provvedimento adottato dalla Prefettura di Piacenza oggetto di impugnazione.
Ne deriva l’illegittimità dell’avversato diniego di conversione del titolo di soggiorno che, come rappresentato nel ricorso, non solo ha completamente omesso di considerare che il ricorrente ha presentato delle osservazioni, di cui non si dà alcun conto, ma, comunque, non consente di desumere la presenza di un motivo realmente ostativo all’accoglimento della richiesta.
Non possono essere, infatti, determinanti in tal senso né la tardività della richiesta di conversione rispetto alla scadenza del visto, dal momento che la giurisprudenza ha qualificato come di natura ordinatoria il termine previsto per formalizzare tale istanza, né il motivo che ha determinato il primo rigetto della domanda, ovvero la necessità della disponibilità di una “quota” stabilita ai sensi dall’articolo 3, comma 4 del TUI, essendo essa venuta meno tale necessità per effetto dell’intervento del legislatore di cui al Decreto-Legge 145/2024, articolo 1, comma 1, lettera f), punto 6.
Deve, dunque, essere ravvisata la violazione dell’obbligo di esplicitare la motivazione del provvedimento negativo, presupposto necessario per consentire al destinatario del provvedimento la piena difesa della propria posizione giuridica soggettiva.
Così accolto il ricorso, le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa, attesa la natura del vizio che l’ha determinato, che lascia impregiudicata la discrezionalità riservata all’Amministrazione nel riesame dell’istanza.
Quanto alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che parte ricorrente ha formalizzato congiuntamente alla proposizione del ricorso, essa non può essere accolta, nemmeno a seguito dell’integrazione della documentazione di cui al deposito effettuato il 17 settembre 2025, per le seguenti motivazioni.
Il ricorrente, in primo luogo, ha erroneamente dichiarato di essere nell’impossibilità di chiedere al consolato competente di attestare la veridicità di quanto dallo stesso autocertificato: circostanza, questa, che non è comprovata e nemmeno implicitamente evincibile dalla condizione dello straniero (entrato in Italia con un regolare visto d’ingresso, che implica ordinari rapporti con le autorità del Paese di provenienza, ovvero l’India).
Peraltro, a dimostrazione della mancata produzione di redditi all’estero, il ricorrente ha depositato in atti un’autocertificazione attestante “di non possedere redditi in India superiori ad euro 13.655.64) e una richiesta, fatta al consolato, “di invio di certificazione attestante l’eventuale presenza di redditi nel Paese d’origine”.
Tale istanza risulta essere stata formulata in termini non conformi a quelli richiesti dalla legge.
Al Consolato, infatti, è stata erroneamente richiesta una certificazione, anziché la mera conferma della veridicità di quanto dallo straniero autocertificato, diversamente da quanto previsto dal comma 2 dell’art. 79 del DPR 115/2002, disciplinante il contenuto necessario della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Lo straniero, dunque, risulta aver presentato al proprio Consolato un’istanza per ottenere una certificazione sovrabbondante, che non gli è stata rilasciata e rispetto a cui non può ritenersi formato il silenzio assenso, che la Corte di Cassazione ricollega al decorso del termine di trenta giorni dalla formulazione della domanda in conformità a quanto previsto dalla legge ( e cioè chiedendo la attestazione della veridicità di quanto affermato dal cittadino), non sussistendo alcuna norma che obblighi il rilascio di quanto richiesto nel caso di specie (e cioè la certificazione dei redditi prodotti nel Paese d’origine del richiedente).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione intenderà adottare.
Dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Respinge l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Bertagnolli | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO