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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 31/03/2025, n. 1280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1280 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8187/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 8187/2023 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Raffaele Coen Parte_1 C.F._1
attore opponente contro
C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Sebastiano Angelo Scarpa Controparte_1 P.IVA_1
e Renata Castellan convenuta - opposta
CONCLUSIONI
Per l'attore – opponente:
“IN VIA PRELIMINARE
Non concedersi l'eventuale richiesta provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto alla luce delle deduzioni, eccezioni e produzioni documentali di cui al presente atto e per le gravi motivazioni sopra diffusamente esposte, essendo peraltro l'opposizione formulata di pronta soluzione e fondata su idonea prova scritta e non sussistendo i presupposti fattuali e di legge di cui agli artt. 642 e 648 cpc.
Assegnare in ogni caso alle parti i termini di legge per la presentazione di domanda di mediazione ex
D.lvo 28/2010 e rinviare all'uopo la causa al fine di consentire il completamento della procedura di mediazione.
NEL MERITO
pagina 1 di 8 In accoglimento delle eccezioni tutte sopra esposte e per i motivi di cui al presente atto nonché per quelli che emergeranno in corso di giudizio, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o di titolarità attiva dei crediti azionati in capo alla convenuta opposta.
Dichiarare ex artt. 1418 e/o 1419 c.c. ed in ogni caso per i motivi tutti di cui al presente atto la nullità dei contratti di fideiussione datati 16.5.2018 sottoscritti dall'opponente Sig. e prodotti in Parte_1
giudizio (docc. 1 e 2 del fascicolo monitorio prodotto da parte convenuta) nonché delle clausole in esse riprodotte sub lett. A) – B) – C) e D).
Dichiarare in ogni caso la nullità, anche ex art. 33 ss D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, delle clausole sub lett. A) – B) – C) e D) dei contratti di fideiussione datati 16.5.2018 e prodotti in giudizio sub docc.
1 e 2 del fascicolo monitorio nonché dei suddetti contratti di fideiussione in quanto non oggetto, neppure in parte, di autonoma trattativa individuale.
Dichiarare in ogni caso l'intervenuta decadenza di controparte ex art. 1957 c.c. da ogni azione e pretesa di pagamento nei confronti dell'odierno opponente in forza dei contratti di fideiussione prodotti in giudizio, alla luce di quanto sopra esposto e per quanto ulteriormente emergerà e sarà accertato in corso di causa.
Accertare e dichiarare in ogni caso, in accoglimento delle eccezioni tutte sopra esposte e per i motivi di cui al presente atto nonché per quelli che emergeranno in corso di giudizio, che il Sig. Parte_1
è privo della legittimazione passiva e/o della titolarità passiva delle obbligazioni di pagamento dedotte in giudizio, oggetto del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso accertare e dichiarare che parte attrice nulla deve a parte convenuta per i contratti di finanziamento n. 1728052 e n. 1728033 stipulati in data 16.5.2018 dalla società Pro Light Srl con
KS NK G.M.B.H ed oggetto del decreto ingiuntivo opposto nonché per le fideiussioni ex adverso prodotte in giudizio.
Per l'effetto ed in ogni caso per tutti i motivi esposti e per quelli che emergeranno in corso di giudizio, revocare ovvero dichiarare nullo/annullabile, in quanto illegittimo, ingiusto e gravatorio, ovvero in ogni caso privare di ogni giuridico effetto il decreto ingiuntivo opposto n. 1844/2023 del 3.5.2023 del
Tribunale di Brescia.
Respingere in ogni caso, in accoglimento delle eccezioni tutte sopra esposte e per i motivi di cui al presente atto nonché per quelli che emergeranno in corso di giudizio, ogni domanda ex adverso formulata in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
IN VIA SUBORDINATA
pagina 2 di 8 Nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande ex adverso formulate, previa revoca del decreto ingiuntivo emesso n. 1844/2023 del Tribunale di Brescia ed oggetto di opposizione, per i motivi sopra esposti e per quanto emergerà in corso di causa, ridursi l'importo eventualmente ritenuto dovuto alla società convenuta da parte del Sig. alla minor Parte_1
somma che risulterà accertata in corso di causa, anche in via equitativa.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite”.
Per la convenuta – opposta:
“in via preliminare
- concedere la provvisoria esecutività del d.i. n. 1844/2023 del Tribunale di Brescia non essendo
l'opposizione proposta fondata su prova scritta ex 648 cpc né sorretta da alcun periculum in mora né fumus boni iuris;
In via principale
- confermare il decreto ingiuntivo opposto e respingere tutte le domande ex adverso formulate in quanto inammissibili ed infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti e comunque accertare e dichiarare il credito di e per l'effetto condannare gli opponenti al CP_1 CP_1
pagamento della somma di euro 31.409,47, oltre interessi di mora contrattualmente previsti sul capitale dalla risoluzione del rapporto al saldo effettivo o di quella diversa, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
In via istruttoria con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nelle memorie ex art. 171-ter c.p.c.:
- ci si oppone sin d'ora alle eventuali istanze istruttorie avversarie in quanto inammissibili poiché generiche ed esplorative;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge, incluse quelle della fase monitoria”.
pagina 3 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
quale cessionaria dei crediti già vantati da KS NK G.M.B.H. in forza di Controparte_1
“accordo quadro di acquisto di crediti mediante cessione” stipulato tra le parti in data 22.3.2022, ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Brescia l'emissione nei confronti di Pro Light s.r.l., quale debitore principale, e di quale obbligato solidale, del decreto ingiuntivo n. 1844/2023 del 2- Parte_1
3.5.2023, per il pagamento della somma di € 31.409,47 oltre interessi e spese di procedura, a titolo di saldo passivo (rispettivamente di € 15.845,81 e di € 15.563,66) dei rapporti di finanziamento nn.
1728052 e 1728033 stipulati tra Pro Light s.r.l. e KS NK G.M.B.H. in data 16.5.2018, con obbligazioni assunte in solido da legale rappresentante della società finanziata. Parte_1
Avverso il predetto provvedimento monitorio ha proposto opposizione il signor eccependo la Pt_1 propria “estraneità” alle obbligazioni nascenti dai contratti di finanziamento ex adverso azionati in monitorio e prodotti sub docc. 3 e 5 del relativo fascicolo, sottoscritti dall'opponente non in proprio ma unicamente in qualità di legale rappresentante della Pro Light s.r.l., e l'assenza di prova in ordine all'avvenuta cessione del credito oggetto di causa da KS NK a , nonché CP_1
contestando an e quantum della pretesa avversaria per ritenuto difetto di prova.
Si è costituita in giudizio la società opposta, la quale ha puntualmente replicato alle avversarie difese e chiesto il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c.
Differita con decreto ex art. 171-bis c.p.c. la prima udienza di comparizione e trattazione, le parti hanno depositato le memorie integrative nei termini di cui all'art. 171-ter c.p.c.
In sede di prima memoria l'opponente, ribadendo la propria estraneità alle obbligazioni ex adverso azionate, anche a fronte della produzione da parte della banca (sin dalla fase monitoria), delle fideiussioni a sua firma, ha eccepito la nullità di tali fideiussioni per asserita violazione dell'art. 1938
c.c. e della normativa antitrust.
Di tali eccezioni la banca ha rilevato la tardività nella propria seconda memoria, ove ha in ogni caso puntualmente replicato.
Alla prima udienza di comparizione e trattazione del 1.2.2024 le parti hanno insistito nelle rispettive istanze, eccezioni e conclusioni.
Con ordinanza in pari a data, il g.i. ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e assegnato termine di legge per l'avvio della procedura di mediazione;
all'esito, negativo, di tale tentativo, ritenuta la causa di natura documentale, il g.i. ha fissato udienza ex art. 189 c.p.c. concedendo termini di legge a ritroso per il deposito di nota di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica, e trattenendo, all'esito, la causa in decisione.
pagina 4 di 8 L'opposizione è infondata e va respinta.
Quanto alla titolarità passiva dell'obbligazione in capo all'opponente, va ribadito che, in sede di integrazione delle produzioni di cui al ricorso monitorio, la banca ricorrente ha prodotto due fideiussioni a firma dell'opponente le quali risultano specificatamente rilasciate per ognuno dei contratti di finanziamento sottoscritti dal sig. in qualità di legale rappresentante di Pro Light Pt_1
s.r.l., come emerge dal riferimento al codice contrattuale distintamente indicato nelle predette garanzie
(cfr. docc. 1 e 2 fasc. monitorio riprodotto da parte opposta in sede di costituzione nel presente giudizio).
L'eccezione di “estraneità” del signor alle obbligazioni nascenti dai contratti di finanziamento Pt_1 stipulati da Pro Light s.r.l. va, pertanto, respinta, rispondendo l'opponente in solido con il debitore principale in qualità di fideiussore.
Ora, sin dal ricorso monitorio la banca ha allegato e documentato i saldi debitori maturati per ciascuno dei menzionati contratti di finanziamento, producendo i titoli negoziali, le condizioni generali di contratto e l'estratto conto che, non trattandosi di conto corrente, non deve avere i requisiti previsti per tale tipologia di rapporto.
Nessuna specifica contestazione è stata svolta dall'opponente in riferimento a dette risultanze;
né
l'attore ha fornito prova di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'obbligazione ex adverso azionata, con la conseguenza che anche sul punto l'opposizione va disattesa.
La cessione del credito in favore dell'opposta risulta sufficientemente confortata dai docc.
7-11 del fascicolo monitorio e 5 allegato alla comparsa di costituzione di parte opposta, tra cui emergono, in particolare, il contratto di cessione e l'allegato contenente la lista omissata dei crediti ceduti, comprensivi anche del credito oggetto di causa (indicato a pag. 5 di 17). Le contestazioni sul punto mosse dall'attore non vanno oltre generici rilievi relativi a parti omissate dell'atto di cessione prodotto dalla banca, la maggior parte delle quali concernenti elementi (ammontare dei crediti ceduti, titoli su cui si basano i crediti ceduti, prezzo di cessione, eventuali garanzie) inidonei a inficiare l'efficacia probatoria del documento in riferimento alla titolarità attiva dei rapporti in capo alla cessionaria CP_1
[...]
Invero, dall'estratto della lista sub doc. 5, sottoscritto dai rappresentanti di cedente e cessionaria, si apprendono tutti i riferimenti utili a individuare i crediti già vantati da KS nei confronti di Pro
Light s.r.l., vale a dire i numeri identificativi dei due contratti di finanziamento e i rispettivi saldi debitori con specificazione degli interessi di mora.
Quanto alla natura asseritamente preliminare dell'accordo prodotto dalla banca, è sufficiente esaminare il documento 7 per constatare l'accettazione comunicata a mezzo PEC da a Controparte_1
pagina 5 di 8 KS NK GMBH della proposta formulata da quest'ultima sempre a mezzo PEC: di qui la natura indubbiamente definitiva del contratto.
Si aggiunga che in forza delle comunicazioni sub docc. 10 e 11 del fascicolo monitorio, l'opponente risulta correttamente notiziato della intervenuta cessione dei crediti ex art. 1264 c.c.
Il riferimento all'art. 1938 c.c. - che condiziona l'ammissibilità di una fideiussione per obbligazioni future o condizionali alla predeterminazione dell'importo massimo garantito - onde far valere la nullità degli impegni fideiussori nella specie sottoscritti dal signor è inconferente, avendo l'opponente Pt_1
rilasciato fideiussioni specifiche in riferimento alle distinte operazioni di finanziamento in esse indicate, delle quali, al momento del rilascio delle garanzie, risultavano già esattamente individuati gli importi finanziati e gli oneri a carico della parte mutuataria, senza possibili future oscillazioni della misura della garanzia.
Analoghe ragioni conducono a escludere in radice la fondatezza dell'eccezione di nullità delle garanzie per contrasto con la normativa antitrust, dovendosi disattendere la possibilità di estendere alla fattispecie negoziale della fideiussione specifica la censura di illiceità, per contrarietà all'art. 2 della l.
n. 287/1990, formulata dalla CA d'TA (provvedimento n. 55/2005) relativamente a specifiche clausole (di reviviscenza, deroga all'art. 1957 c.c. e sopravvivenza) contenute nel modulo uniforme predisposto dall'ABI per la diversa ipotesi negoziale della fideiussione omnibus, per la quale è stata condotta l'istruttoria in sede amministrativa.
Al riguardo va osservato che l'oggetto dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale nel provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della CA d'TA è costituito dalle condizioni generali della sola fideiussione c.d. omnibus, ossia di quella particolare garanzia personale di natura obbligatoria, in uso nei rapporti bancari, che per effetto della c.d. clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, assunti dal debitore principale entro un limite massimo predeterminato ai sensi dell'art. 1938 c.c.
Come chiarito dallo stesso provvedimento, la fideiussione omnibus presenta una funzione peculiare e diversa da quella della ordinaria (prestata con riferimento ad un'unica e determinata obbligazione già esistente), volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici. È con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la CA d'TA ha valutato come le clausole dello schema ABI (riguardante appunto la fideiussione omnibus), di per sé lecite se inserite in fideiussioni ordinarie, possono determinare effetti anticoncorrenziali in senso ingiustificatamente sfavorevole alla clientela.
Mentre, dunque, le fideiussioni aventi i caratteri su esposti abilitano (nei limiti temporali sopra pagina 6 di 8 precisati) a invocare la natura di prova privilegiata della decisione della CA d'TA e porla a fondamento della tutela richiesta, unitamente alla prova dell'applicazione uniforme, l'estensione di tale impianto probatorio semplificato alle fideiussioni specifiche in tesi riproducenti lo schema ABI relativo alla fideiussione omnibus al fine di dimostrare la violazione dell'art. 2 della l. n. 287/1990 in mancanza della specifica prova dell'intesa anticoncorrenziale illecita da cui discenderebbero gli effetti della nullità sul contratto “a valle” non può ritenersi praticabile.
Mancando, invero, un provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'Autorità di vigilanza competente che abbia accertato l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2 della l. n.287/1990, l'onere probatorio volto a dare fondamento alla contestazione nel settore delle fideiussioni specifiche non può che ricadere - secondo le regole proprie del giudizio civile - sulla parte che ha formulato detta eccezione, la quale è tenuta a provare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale, prova che nella fattispecie non è stata fornita.
La tesi seguita da questo Tribunale è stata, di recente, confermata dalla stessa Corte di cassazione con la pronuncia n. 657/2025, cui si rimanda.
L'inutilizzabilità nel caso di specie dell'accertamento contenuto nel provvedimento della CA d'TA
n. 55/2005 ai fini della declaratoria di nullità derivata delle fideiussioni sottoscritte dagli odierni opponenti discende anche dalla circostanza che la stipulazione di tali negozi (maggio 2018) si colloca ben al di fuori dell'arco temporale interessato dall'indagine e dal pronunciamento dell'Autorità di
Vigilanza (ottobre 2002 - maggio 2005), con la conseguenza che sarebbe stato (ulteriore) onere dell'attore, onde poter giovarsi del suddetto provvedimento ai fini dell'accertamento dell'illecito antitrust, allegare e dimostrare l'esistenza, ancora all'epoca della sottoscrizione delle fideiussioni
(2018), di una intesa illecita a monte per l'applicazione uniforme e generalizzata delle clausole in tesi invalide da parte delle banche in violazione delle norme sulla concorrenza;
allegazione e prova che non sono state offerte, sicché, anche sotto tale profilo, la nullità non può essere pronunciata.
3.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e s.m.i. (da ultimo d.m. n. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione di valore ricompreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 relativamente alle quattro fasi giudiziali ivi contemplate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, respinge l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 1844/2023, emesso dal Tribunale di Brescia in data 2-3.5.2023, che pagina 7 di 8 conferma;
condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite che liquida in complessivi € 7.616,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Brescia, 31 marzo 2025
Il Giudice
dott. Angelica Castellani
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 8187/2023 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Raffaele Coen Parte_1 C.F._1
attore opponente contro
C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Sebastiano Angelo Scarpa Controparte_1 P.IVA_1
e Renata Castellan convenuta - opposta
CONCLUSIONI
Per l'attore – opponente:
“IN VIA PRELIMINARE
Non concedersi l'eventuale richiesta provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto alla luce delle deduzioni, eccezioni e produzioni documentali di cui al presente atto e per le gravi motivazioni sopra diffusamente esposte, essendo peraltro l'opposizione formulata di pronta soluzione e fondata su idonea prova scritta e non sussistendo i presupposti fattuali e di legge di cui agli artt. 642 e 648 cpc.
Assegnare in ogni caso alle parti i termini di legge per la presentazione di domanda di mediazione ex
D.lvo 28/2010 e rinviare all'uopo la causa al fine di consentire il completamento della procedura di mediazione.
NEL MERITO
pagina 1 di 8 In accoglimento delle eccezioni tutte sopra esposte e per i motivi di cui al presente atto nonché per quelli che emergeranno in corso di giudizio, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o di titolarità attiva dei crediti azionati in capo alla convenuta opposta.
Dichiarare ex artt. 1418 e/o 1419 c.c. ed in ogni caso per i motivi tutti di cui al presente atto la nullità dei contratti di fideiussione datati 16.5.2018 sottoscritti dall'opponente Sig. e prodotti in Parte_1
giudizio (docc. 1 e 2 del fascicolo monitorio prodotto da parte convenuta) nonché delle clausole in esse riprodotte sub lett. A) – B) – C) e D).
Dichiarare in ogni caso la nullità, anche ex art. 33 ss D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, delle clausole sub lett. A) – B) – C) e D) dei contratti di fideiussione datati 16.5.2018 e prodotti in giudizio sub docc.
1 e 2 del fascicolo monitorio nonché dei suddetti contratti di fideiussione in quanto non oggetto, neppure in parte, di autonoma trattativa individuale.
Dichiarare in ogni caso l'intervenuta decadenza di controparte ex art. 1957 c.c. da ogni azione e pretesa di pagamento nei confronti dell'odierno opponente in forza dei contratti di fideiussione prodotti in giudizio, alla luce di quanto sopra esposto e per quanto ulteriormente emergerà e sarà accertato in corso di causa.
Accertare e dichiarare in ogni caso, in accoglimento delle eccezioni tutte sopra esposte e per i motivi di cui al presente atto nonché per quelli che emergeranno in corso di giudizio, che il Sig. Parte_1
è privo della legittimazione passiva e/o della titolarità passiva delle obbligazioni di pagamento dedotte in giudizio, oggetto del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso accertare e dichiarare che parte attrice nulla deve a parte convenuta per i contratti di finanziamento n. 1728052 e n. 1728033 stipulati in data 16.5.2018 dalla società Pro Light Srl con
KS NK G.M.B.H ed oggetto del decreto ingiuntivo opposto nonché per le fideiussioni ex adverso prodotte in giudizio.
Per l'effetto ed in ogni caso per tutti i motivi esposti e per quelli che emergeranno in corso di giudizio, revocare ovvero dichiarare nullo/annullabile, in quanto illegittimo, ingiusto e gravatorio, ovvero in ogni caso privare di ogni giuridico effetto il decreto ingiuntivo opposto n. 1844/2023 del 3.5.2023 del
Tribunale di Brescia.
Respingere in ogni caso, in accoglimento delle eccezioni tutte sopra esposte e per i motivi di cui al presente atto nonché per quelli che emergeranno in corso di giudizio, ogni domanda ex adverso formulata in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
IN VIA SUBORDINATA
pagina 2 di 8 Nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande ex adverso formulate, previa revoca del decreto ingiuntivo emesso n. 1844/2023 del Tribunale di Brescia ed oggetto di opposizione, per i motivi sopra esposti e per quanto emergerà in corso di causa, ridursi l'importo eventualmente ritenuto dovuto alla società convenuta da parte del Sig. alla minor Parte_1
somma che risulterà accertata in corso di causa, anche in via equitativa.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite”.
Per la convenuta – opposta:
“in via preliminare
- concedere la provvisoria esecutività del d.i. n. 1844/2023 del Tribunale di Brescia non essendo
l'opposizione proposta fondata su prova scritta ex 648 cpc né sorretta da alcun periculum in mora né fumus boni iuris;
In via principale
- confermare il decreto ingiuntivo opposto e respingere tutte le domande ex adverso formulate in quanto inammissibili ed infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti e comunque accertare e dichiarare il credito di e per l'effetto condannare gli opponenti al CP_1 CP_1
pagamento della somma di euro 31.409,47, oltre interessi di mora contrattualmente previsti sul capitale dalla risoluzione del rapporto al saldo effettivo o di quella diversa, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
In via istruttoria con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nelle memorie ex art. 171-ter c.p.c.:
- ci si oppone sin d'ora alle eventuali istanze istruttorie avversarie in quanto inammissibili poiché generiche ed esplorative;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge, incluse quelle della fase monitoria”.
pagina 3 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
quale cessionaria dei crediti già vantati da KS NK G.M.B.H. in forza di Controparte_1
“accordo quadro di acquisto di crediti mediante cessione” stipulato tra le parti in data 22.3.2022, ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Brescia l'emissione nei confronti di Pro Light s.r.l., quale debitore principale, e di quale obbligato solidale, del decreto ingiuntivo n. 1844/2023 del 2- Parte_1
3.5.2023, per il pagamento della somma di € 31.409,47 oltre interessi e spese di procedura, a titolo di saldo passivo (rispettivamente di € 15.845,81 e di € 15.563,66) dei rapporti di finanziamento nn.
1728052 e 1728033 stipulati tra Pro Light s.r.l. e KS NK G.M.B.H. in data 16.5.2018, con obbligazioni assunte in solido da legale rappresentante della società finanziata. Parte_1
Avverso il predetto provvedimento monitorio ha proposto opposizione il signor eccependo la Pt_1 propria “estraneità” alle obbligazioni nascenti dai contratti di finanziamento ex adverso azionati in monitorio e prodotti sub docc. 3 e 5 del relativo fascicolo, sottoscritti dall'opponente non in proprio ma unicamente in qualità di legale rappresentante della Pro Light s.r.l., e l'assenza di prova in ordine all'avvenuta cessione del credito oggetto di causa da KS NK a , nonché CP_1
contestando an e quantum della pretesa avversaria per ritenuto difetto di prova.
Si è costituita in giudizio la società opposta, la quale ha puntualmente replicato alle avversarie difese e chiesto il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c.
Differita con decreto ex art. 171-bis c.p.c. la prima udienza di comparizione e trattazione, le parti hanno depositato le memorie integrative nei termini di cui all'art. 171-ter c.p.c.
In sede di prima memoria l'opponente, ribadendo la propria estraneità alle obbligazioni ex adverso azionate, anche a fronte della produzione da parte della banca (sin dalla fase monitoria), delle fideiussioni a sua firma, ha eccepito la nullità di tali fideiussioni per asserita violazione dell'art. 1938
c.c. e della normativa antitrust.
Di tali eccezioni la banca ha rilevato la tardività nella propria seconda memoria, ove ha in ogni caso puntualmente replicato.
Alla prima udienza di comparizione e trattazione del 1.2.2024 le parti hanno insistito nelle rispettive istanze, eccezioni e conclusioni.
Con ordinanza in pari a data, il g.i. ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e assegnato termine di legge per l'avvio della procedura di mediazione;
all'esito, negativo, di tale tentativo, ritenuta la causa di natura documentale, il g.i. ha fissato udienza ex art. 189 c.p.c. concedendo termini di legge a ritroso per il deposito di nota di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica, e trattenendo, all'esito, la causa in decisione.
pagina 4 di 8 L'opposizione è infondata e va respinta.
Quanto alla titolarità passiva dell'obbligazione in capo all'opponente, va ribadito che, in sede di integrazione delle produzioni di cui al ricorso monitorio, la banca ricorrente ha prodotto due fideiussioni a firma dell'opponente le quali risultano specificatamente rilasciate per ognuno dei contratti di finanziamento sottoscritti dal sig. in qualità di legale rappresentante di Pro Light Pt_1
s.r.l., come emerge dal riferimento al codice contrattuale distintamente indicato nelle predette garanzie
(cfr. docc. 1 e 2 fasc. monitorio riprodotto da parte opposta in sede di costituzione nel presente giudizio).
L'eccezione di “estraneità” del signor alle obbligazioni nascenti dai contratti di finanziamento Pt_1 stipulati da Pro Light s.r.l. va, pertanto, respinta, rispondendo l'opponente in solido con il debitore principale in qualità di fideiussore.
Ora, sin dal ricorso monitorio la banca ha allegato e documentato i saldi debitori maturati per ciascuno dei menzionati contratti di finanziamento, producendo i titoli negoziali, le condizioni generali di contratto e l'estratto conto che, non trattandosi di conto corrente, non deve avere i requisiti previsti per tale tipologia di rapporto.
Nessuna specifica contestazione è stata svolta dall'opponente in riferimento a dette risultanze;
né
l'attore ha fornito prova di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'obbligazione ex adverso azionata, con la conseguenza che anche sul punto l'opposizione va disattesa.
La cessione del credito in favore dell'opposta risulta sufficientemente confortata dai docc.
7-11 del fascicolo monitorio e 5 allegato alla comparsa di costituzione di parte opposta, tra cui emergono, in particolare, il contratto di cessione e l'allegato contenente la lista omissata dei crediti ceduti, comprensivi anche del credito oggetto di causa (indicato a pag. 5 di 17). Le contestazioni sul punto mosse dall'attore non vanno oltre generici rilievi relativi a parti omissate dell'atto di cessione prodotto dalla banca, la maggior parte delle quali concernenti elementi (ammontare dei crediti ceduti, titoli su cui si basano i crediti ceduti, prezzo di cessione, eventuali garanzie) inidonei a inficiare l'efficacia probatoria del documento in riferimento alla titolarità attiva dei rapporti in capo alla cessionaria CP_1
[...]
Invero, dall'estratto della lista sub doc. 5, sottoscritto dai rappresentanti di cedente e cessionaria, si apprendono tutti i riferimenti utili a individuare i crediti già vantati da KS nei confronti di Pro
Light s.r.l., vale a dire i numeri identificativi dei due contratti di finanziamento e i rispettivi saldi debitori con specificazione degli interessi di mora.
Quanto alla natura asseritamente preliminare dell'accordo prodotto dalla banca, è sufficiente esaminare il documento 7 per constatare l'accettazione comunicata a mezzo PEC da a Controparte_1
pagina 5 di 8 KS NK GMBH della proposta formulata da quest'ultima sempre a mezzo PEC: di qui la natura indubbiamente definitiva del contratto.
Si aggiunga che in forza delle comunicazioni sub docc. 10 e 11 del fascicolo monitorio, l'opponente risulta correttamente notiziato della intervenuta cessione dei crediti ex art. 1264 c.c.
Il riferimento all'art. 1938 c.c. - che condiziona l'ammissibilità di una fideiussione per obbligazioni future o condizionali alla predeterminazione dell'importo massimo garantito - onde far valere la nullità degli impegni fideiussori nella specie sottoscritti dal signor è inconferente, avendo l'opponente Pt_1
rilasciato fideiussioni specifiche in riferimento alle distinte operazioni di finanziamento in esse indicate, delle quali, al momento del rilascio delle garanzie, risultavano già esattamente individuati gli importi finanziati e gli oneri a carico della parte mutuataria, senza possibili future oscillazioni della misura della garanzia.
Analoghe ragioni conducono a escludere in radice la fondatezza dell'eccezione di nullità delle garanzie per contrasto con la normativa antitrust, dovendosi disattendere la possibilità di estendere alla fattispecie negoziale della fideiussione specifica la censura di illiceità, per contrarietà all'art. 2 della l.
n. 287/1990, formulata dalla CA d'TA (provvedimento n. 55/2005) relativamente a specifiche clausole (di reviviscenza, deroga all'art. 1957 c.c. e sopravvivenza) contenute nel modulo uniforme predisposto dall'ABI per la diversa ipotesi negoziale della fideiussione omnibus, per la quale è stata condotta l'istruttoria in sede amministrativa.
Al riguardo va osservato che l'oggetto dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale nel provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della CA d'TA è costituito dalle condizioni generali della sola fideiussione c.d. omnibus, ossia di quella particolare garanzia personale di natura obbligatoria, in uso nei rapporti bancari, che per effetto della c.d. clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, assunti dal debitore principale entro un limite massimo predeterminato ai sensi dell'art. 1938 c.c.
Come chiarito dallo stesso provvedimento, la fideiussione omnibus presenta una funzione peculiare e diversa da quella della ordinaria (prestata con riferimento ad un'unica e determinata obbligazione già esistente), volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici. È con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la CA d'TA ha valutato come le clausole dello schema ABI (riguardante appunto la fideiussione omnibus), di per sé lecite se inserite in fideiussioni ordinarie, possono determinare effetti anticoncorrenziali in senso ingiustificatamente sfavorevole alla clientela.
Mentre, dunque, le fideiussioni aventi i caratteri su esposti abilitano (nei limiti temporali sopra pagina 6 di 8 precisati) a invocare la natura di prova privilegiata della decisione della CA d'TA e porla a fondamento della tutela richiesta, unitamente alla prova dell'applicazione uniforme, l'estensione di tale impianto probatorio semplificato alle fideiussioni specifiche in tesi riproducenti lo schema ABI relativo alla fideiussione omnibus al fine di dimostrare la violazione dell'art. 2 della l. n. 287/1990 in mancanza della specifica prova dell'intesa anticoncorrenziale illecita da cui discenderebbero gli effetti della nullità sul contratto “a valle” non può ritenersi praticabile.
Mancando, invero, un provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'Autorità di vigilanza competente che abbia accertato l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2 della l. n.287/1990, l'onere probatorio volto a dare fondamento alla contestazione nel settore delle fideiussioni specifiche non può che ricadere - secondo le regole proprie del giudizio civile - sulla parte che ha formulato detta eccezione, la quale è tenuta a provare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale, prova che nella fattispecie non è stata fornita.
La tesi seguita da questo Tribunale è stata, di recente, confermata dalla stessa Corte di cassazione con la pronuncia n. 657/2025, cui si rimanda.
L'inutilizzabilità nel caso di specie dell'accertamento contenuto nel provvedimento della CA d'TA
n. 55/2005 ai fini della declaratoria di nullità derivata delle fideiussioni sottoscritte dagli odierni opponenti discende anche dalla circostanza che la stipulazione di tali negozi (maggio 2018) si colloca ben al di fuori dell'arco temporale interessato dall'indagine e dal pronunciamento dell'Autorità di
Vigilanza (ottobre 2002 - maggio 2005), con la conseguenza che sarebbe stato (ulteriore) onere dell'attore, onde poter giovarsi del suddetto provvedimento ai fini dell'accertamento dell'illecito antitrust, allegare e dimostrare l'esistenza, ancora all'epoca della sottoscrizione delle fideiussioni
(2018), di una intesa illecita a monte per l'applicazione uniforme e generalizzata delle clausole in tesi invalide da parte delle banche in violazione delle norme sulla concorrenza;
allegazione e prova che non sono state offerte, sicché, anche sotto tale profilo, la nullità non può essere pronunciata.
3.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e s.m.i. (da ultimo d.m. n. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione di valore ricompreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 relativamente alle quattro fasi giudiziali ivi contemplate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, respinge l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 1844/2023, emesso dal Tribunale di Brescia in data 2-3.5.2023, che pagina 7 di 8 conferma;
condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite che liquida in complessivi € 7.616,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Brescia, 31 marzo 2025
Il Giudice
dott. Angelica Castellani
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