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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/10/2025, n. 1672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1672 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.
Corrado Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3528 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nato il [...] a [...] - LT-), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. DE ROSIS MARCO c/o il cui studio in Corigliano-Rossano, AU di
Corigliano, Via Campania, 10, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti UMBERTO FERRATO e CP_1 P.IVA_1
MARCELLO CARNOVALE, con domicilio eletto in Castrovillari, al Corso Calabria presso la Sede dell'Istituto
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito ATP per brevità) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto cui andava riconosciuto l'assegno ex L. 222/84 a causa delle diverse patologie da cui risultava affetto sin dalla data della domanda amministrativa;
richiedeva, conseguentemente, il riconoscimento del beneficio negato nella pregressa fase processuale, con la detta decorrenza, previa nomina di altro CTU.
Si è costituito l' già resistente in ATP, rilevando l'infondatezza delle eccezioni del ricorrente CP_1 relative alle conclusioni di cui all'elaborato peritale della fase di ATP meritevole di conferma.
Ancor prima l' ha dedotto l'inammissibilità del proposto ricorso a cagione della Controparte_2 inosservanza dei diversi termini posti a carico di parte ricorrente.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti ed a seguito della rinnovazione della CTU con operazioni affidate al dott. lo Persona_1 stesso depositava l'elaborato; alla udienza odierna le Parti presenti - come da verbale – si riportavano ai rispettivi scritti chiedendo la decisione della causa.
La causa è matura per la decisione.
1. Preliminarmente va rilevato come l'odierno ricorrente abbia osservato tutti i termini previsti dalla normativa di settore.
Risultano osservati i termini (30 giorni) per la proposizione del dissenso (depositato il 10.07.2024 a fronte della comunicazione del decreto di conclusione delle operazioni peritali avvenuta in data
10.06.2024 nonché l'ulteriore termine di 30 giorni (dal dissenso) per la valida proposizione del ricorso iscritto il 09.08.2024.
Risulta, altresì, sperimentato infruttuosamente il ricorso amministrativo avverso la decisione di reiezione della domanda di assegno.
2. L'opposizione deve ritenersi fondata nei limiti che seguono.
Il sig. con il ricorso ha chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP Pt_1 avente il n. 963/23 RG, accertarsi il diritto all'assegno ex L. 222/84 con decorrenza dalla data della domanda e/o altra data.
Il CTU nominato, Dott. nella relazione scritta depositata, ha riscontrato ed accertato in Per_1 capo al ricorrente i presupposti di carattere sanitario legittimanti il riconoscimento della invocata provvidenza;
ciò con decorrenza dalla data della visita medico-legale espletata dal ctu della pregressa fase processuale che aveva negato il beneficio ossia dal 3 Aprile 2024.
La relazione appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo. L'elaborato appare motivato, condivisibile e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per questo non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti non avendo, peraltro, le Parti mosso alcuna contestazione al riguardo.
La domanda deve, quindi, accogliersi nei termini sopra indicati.
3. Le spese di lite (intendendosi per tali quelle della pregressa fase di ATP e quelle della presente fase), possono compensarsi in ragione del 50% con condanna della restante parte a carico dell' resistente stante l'accertamento positivo del requisito sanitario con decorrenza CP_2 successiva sia rispetto agli accertamenti svolti innanzi alla Commissione Medica sia rispetto CP_1 alla pregressa fase di Accertamento Tecnico Preventivo ma anteriore rispetto alla introduzione della presente fase;
seguono integralmente la soccombenza quelle di CTU, liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dalla sig.ra con ricorso a seguito di ATP (n. 963/23) e sulla domanda proposta Parte_1 nei confronti dell , così provvede: CP_1
- Accoglie l'opposizione, e per l'effetto, la domanda, accertando e dichiarando la sussistenza in capo al sig. del requisito sanitario afferente all'assegno ex Parte_1
L. 222/84 con decorrenza dal 03.04.2024;
- Compensa in ragione del 50% le spese di lite e condanna l , in p.l.r.p.t., al pagamento CP_1 della restante parte, liquidate nella già ridotta misura in €. 1.325,00 con distrazione in favore del procuratore costituito Avv. Marco De Rosis;
- Condanna l , in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese di Consulenza liquidate con CP_1 separato decreto.
Castrovillari, 27 Ottobre 2025 Il GOP
Dott. Corrado Stumpo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott.
Corrado Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3528 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nato il [...] a [...] - LT-), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. DE ROSIS MARCO c/o il cui studio in Corigliano-Rossano, AU di
Corigliano, Via Campania, 10, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti UMBERTO FERRATO e CP_1 P.IVA_1
MARCELLO CARNOVALE, con domicilio eletto in Castrovillari, al Corso Calabria presso la Sede dell'Istituto
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito ATP per brevità) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto cui andava riconosciuto l'assegno ex L. 222/84 a causa delle diverse patologie da cui risultava affetto sin dalla data della domanda amministrativa;
richiedeva, conseguentemente, il riconoscimento del beneficio negato nella pregressa fase processuale, con la detta decorrenza, previa nomina di altro CTU.
Si è costituito l' già resistente in ATP, rilevando l'infondatezza delle eccezioni del ricorrente CP_1 relative alle conclusioni di cui all'elaborato peritale della fase di ATP meritevole di conferma.
Ancor prima l' ha dedotto l'inammissibilità del proposto ricorso a cagione della Controparte_2 inosservanza dei diversi termini posti a carico di parte ricorrente.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti ed a seguito della rinnovazione della CTU con operazioni affidate al dott. lo Persona_1 stesso depositava l'elaborato; alla udienza odierna le Parti presenti - come da verbale – si riportavano ai rispettivi scritti chiedendo la decisione della causa.
La causa è matura per la decisione.
1. Preliminarmente va rilevato come l'odierno ricorrente abbia osservato tutti i termini previsti dalla normativa di settore.
Risultano osservati i termini (30 giorni) per la proposizione del dissenso (depositato il 10.07.2024 a fronte della comunicazione del decreto di conclusione delle operazioni peritali avvenuta in data
10.06.2024 nonché l'ulteriore termine di 30 giorni (dal dissenso) per la valida proposizione del ricorso iscritto il 09.08.2024.
Risulta, altresì, sperimentato infruttuosamente il ricorso amministrativo avverso la decisione di reiezione della domanda di assegno.
2. L'opposizione deve ritenersi fondata nei limiti che seguono.
Il sig. con il ricorso ha chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP Pt_1 avente il n. 963/23 RG, accertarsi il diritto all'assegno ex L. 222/84 con decorrenza dalla data della domanda e/o altra data.
Il CTU nominato, Dott. nella relazione scritta depositata, ha riscontrato ed accertato in Per_1 capo al ricorrente i presupposti di carattere sanitario legittimanti il riconoscimento della invocata provvidenza;
ciò con decorrenza dalla data della visita medico-legale espletata dal ctu della pregressa fase processuale che aveva negato il beneficio ossia dal 3 Aprile 2024.
La relazione appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo. L'elaborato appare motivato, condivisibile e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per questo non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti non avendo, peraltro, le Parti mosso alcuna contestazione al riguardo.
La domanda deve, quindi, accogliersi nei termini sopra indicati.
3. Le spese di lite (intendendosi per tali quelle della pregressa fase di ATP e quelle della presente fase), possono compensarsi in ragione del 50% con condanna della restante parte a carico dell' resistente stante l'accertamento positivo del requisito sanitario con decorrenza CP_2 successiva sia rispetto agli accertamenti svolti innanzi alla Commissione Medica sia rispetto CP_1 alla pregressa fase di Accertamento Tecnico Preventivo ma anteriore rispetto alla introduzione della presente fase;
seguono integralmente la soccombenza quelle di CTU, liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dalla sig.ra con ricorso a seguito di ATP (n. 963/23) e sulla domanda proposta Parte_1 nei confronti dell , così provvede: CP_1
- Accoglie l'opposizione, e per l'effetto, la domanda, accertando e dichiarando la sussistenza in capo al sig. del requisito sanitario afferente all'assegno ex Parte_1
L. 222/84 con decorrenza dal 03.04.2024;
- Compensa in ragione del 50% le spese di lite e condanna l , in p.l.r.p.t., al pagamento CP_1 della restante parte, liquidate nella già ridotta misura in €. 1.325,00 con distrazione in favore del procuratore costituito Avv. Marco De Rosis;
- Condanna l , in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese di Consulenza liquidate con CP_1 separato decreto.
Castrovillari, 27 Ottobre 2025 Il GOP
Dott. Corrado Stumpo