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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 07/04/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 737/2022 R.G.A.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione I Civile La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Augusto SABATINI Presidente
2) Dott. Marisa SALVO Consigliere
3) Dott. Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere relatore ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 737/2022 R.G.A. posta in decisione all'udienza del 11.07.2024; vertente tra (C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_3 C.F._3 domiciliati in Messina, Viale Italia n. 43/B, presso lo studio dell'avv. Luca Frontino, che li rappresenta e difende, unitamente all'avv. Antonino Dalmazio, giusta procura rilasciata in calce all'atto di comparsa di costituzione di nuovo procuratore, depositato telematicamente in data 06.03.2025;
Appellanti- Appellati incidentali e (C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente _1 C.F._4 domiciliato in Messina, Viale Principe Umberto n. 29, presso lo studio dell'avv. Amelia Iannò, che lo rappresenta giusta procura a margine dell'atto costituzione di nuovo difensore, depositato telematicamente in data 04.07.2024; Appellato – appellante incidentale condizionato oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo: appello avverso la sentenza n. 1487/2022, emessa dal Tribunale di Messina – Prima sezione civile in data 15.09.2022 e pubblicata in pari data.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti principali: “2) in via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare la palese illegittimità e/o annullamento del decreto ingiuntivo opposto perché emesso in mancanza di idonea prova scritta del presunto
1 credito azionato e, conseguentemente, senza il rispetto delle condizioni probatorie stabilite e previste dagli artt. 633 e segg. c.p.c. per le motivazioni esposte in diritto e per quanto reiteramente esposto nei provvedimenti di sospensione dei giudici di prime cure e comunque per intervenuta prescrizione del presunto credito;
3) in via principale si chiede all'Ill.ma Corte di Appello adita in accoglimento dell'appello, riformare totalmente per i motivi sopra esposti la sentenza n. 1487/2022, pronunciata dal Tribunale di Messina, resa nelle cause iscritte ai n. 4874/17 R.G. e 4960/17 R.G., e, pertanto, ritenere e dichiarare totalmente estinto il credito oggetto della procedura monitoria, condannando i al pagamento in favore di della somma di € 7.714,00 oggetto _1 Parte_3 dell'atto di precetto impugnato nel giudizio iscritto al n. 4960/17 R.G. oltre le spese di tale giudizio iscritto al n. 4960/17 R.G.; 4) accertare e dichiarare che la somma € 163.695,00 oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dovuto (lettera a.r. del 6 giugno 2016) al soddisfo a favore dagli appellanti, richiesta nel giudizio di primo grado quale domanda riconvenzionale, è dovuta da perché attinente altre somme spese per la _1 realizzazione della villa bifamiliare negli anni che vanno dal 2005 al 2008 non coincidenti con i € 150.000,00 e pertanto non costituisce oggetto di compensazione né dell'atto preliminare di vendita del 2007 né dell'atto definitivo del 2014. 5) Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio. Salvo ogni altro diritto”
Per l'appellato- appellante incidentale, “A. Preliminarmente ed alla luce delle _1 superiori considerazioni accertare, dire e dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale, con conseguente caducazione dell'appello incidentale, ed accoglimento delle richieste formulate qui appresso alle lettere C. e D. B. In via del tutto subordinata, nell'inopinabile ipotesi di rigetto della superiore richiesta di cui alla lettera A. e salvo gravame, rigettare le richieste formulate con l'atto d'appello in via principale ed accogliere quelle formulate nel presente atto in via incidentale, come richiesto alla domanda B. 2) della comparsa di risposta;
C. In via riconvenzionale, in ogni caso, condannare i Sigg.ri e in Parte_2 Parte_3 Parte_1 solido, al pagamento di una somma equitativamente determinata per l'abuso del processo di II grado come richiesto alla domanda C. della comparsa di risposta;
D. Condannare i Sigg.ri e Parte_2 Parte_3
in solido, al pagamento di spese e compensi del giudizio d'appello, confermando la Parte_1 sentenza di I grado in merito alle spese del I grado”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In prime cure, e (rispettivamente, i Parte_1 Parte_2 Parte_3 primi, genitori di e, la seconda, sorella), con atto di citazione notificato in data _1
16.08.2017 (donde l'iscrizione n. 4874/2017 R.G.A.C.), proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1217/2017, con il quale il Tribunale di Messina li aveva condannati in solido al pagamento, in favore di della somma di € 30.000,00, oltre interessi e spese _1 della fase monitoria, a titolo di caparra confirmatoria ed acconto sul prezzo di acquisto degli immobili oggetto del contratto preliminare stipulato dalle parti in data 31.07.2007.
Gli opponenti deducevano:
- di aver stipulato con un contratto preliminare di compravendita e di _1 avergli consegnato, in data 14.07.2007, un assegno dell'importo di € 30.000,00, emesso da anche nell'interesse di e (tutti Parte_1 Parte_2 Parte_3 quali promissari acquirenti), a titolo di caparra confirmatoria e quale acconto sul prezzo di acquisto dei beni oggetto del contratto;
2 - che nel ricorso per decreto ingiuntivo, aveva sostenuto di aver _1 restituito il predetto assegno a il quale si era impegnato a pagare Parte_1 altrimenti la relativa somma;
e, contestando la ricostruzione offerta in sede monitoria da eccepivano: _1
- l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, emesso in mancanza di idonea prova scritta del presunto credito azionato poiché la quietanza rilasciata nel preliminare e ribadita nell'atto pubblico di compravendita del 14.04.2014 aveva valore di prova piena del pagamento del debito;
- che, in ogni caso, il presunto credito poteva essere vantato esclusivamente nei confronti di traente dell'assegno, e non anche di e Parte_1 Parte_3
Parte_2
Chiedevano, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la condanna di al pagamento della somma di € 128.265,00. _1
Si costituiva il quale contestava le affermazioni degli opponenti e chiedeva il _1 rigetto dell'opposizione e, in via riconvenzionale, la condanna di al Parte_1 pagamento di € 16.750,00.
Con ordinanza depositata in data 13.09.2017 veniva disposta la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
Con autonomo atto ex art. 615 c.p.c. (da cui derivava l'iscrizione n. 4960/2017 R.G.A.C.) proponeva opposizione avverso il precetto notificatogli da _1 Parte_3 per il complessivo importo di € 7.467,86, chiedendo che detto importo venisse compensato con il maggior credito da lui vantato nei confronti della stessa, oggetto del decreto ingiuntivo opposto nel giudizio n. 4874/2017 R.G.A.C.
Si costituiva in giudizio che contestava i presupposti di operatività della Parte_3 compensazione richiesta da controparte, nonché la fondatezza della pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo.
Ammessa ed espletata prova testimoniale, il predetto giudizio, iscritto al n. 4960/17 R.G., veniva riunito a quello iscritto al n. 4874/17 R.G.
Il Tribunale di Messina, pronunciandosi definitivamente sui giudizi riuniti, con sentenza n. 1487/2022, emessa in data 15.09.2022 e pubblicata in pari data, così statuiva: “Rigetta l'opposizione proposta da e avverso il decreto ingiuntivo n. 1217/17; Parte_1 Parte_2 Parte_3 dichiara la compensazione tra il credito oggetto dell'atto di precetto notificato da al fratello Parte_3 [...] con il maggior credito vantato da in forza del decreto ingiuntivo n. 1217/17 e per l'effetto: _1 _1
a) accoglie l'opposizione proposta da avverso il precetto notificatogli da dichiara _1 Parte_3 estinto il credito oggetto del precetto con conseguente inefficacia di tale atto;
b) dispone lo svincolo della cauzione versata da in forza del provvedimento del G.O.T. dott.ssa del 2 marzo 2018 e la _1 Parte_4
3 restituzione delle somme versate a favore dell'avente diritto c) dichiara parzialmente estinto il _1 credito oggetto della procedura monitoria, revoca il decreto ingiuntivo n. 1217/17 e condanna i debitori ingiunti,
e al pagamento, a favore di della differenza tra la Parte_2 Pt_3 Parte_1 _1 somma oggetto del decreto ingiuntivo e quella oggetto dell'atto di precetto impugnato nel giudizio iscritto al n. 4960/17 R.G.; rigetta le domande riconvenzionali svolte dagli opponenti;
dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata da nel giudizio iscritto al n. 4874/17 R.G.; rigetta la domanda di _1 risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. formulata da condanna gli opponenti in solido al pagamento, _1
a favore di delle spese processuali, liquidate in € 280,00 per spese ed € 15.000,00 per compensi _1
(€ 3.000,00 fase studio, € 2.000,00 fase introduttiva, € 5.500,00 fase istruttoria, € 4.500,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge”.
***
Con atto di citazione notificato telematicamente in data 27.10.2022, Parte_1
e proponevano appello avverso la summenzionata Parte_2 Parte_3 sentenza, preliminarmente istando per la sospensione della sua efficacia esecutiva.
Con comparsa depositata in data 27.01.2023 si costituiva il quale eccepiva, _1 preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e ne chiedeva, comunque, il rigetto, poiché infondato nel merito;
proponeva, inoltre, appello incidentale condizionato all'eventuale accoglimento dell'impugnazione principale.
La Corte, all'udienza del 03.03.2023, ritenuto che non sussistessero le condizioni per la pronunzia di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e rigettata la richiesta di inibitoria, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 08.07.2024.
Ivi, la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti a mezzo del deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c. (così come introdotto dal D. Leg.vo 10.10.2022 n. 149), veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Deve preliminarmente disattendersi l'eccezione d'inammissibilità dell'appello formulata dall'appellato ai sensi dell'art. 342 c. p c., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale disposizione normativa, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di
4 “revisio prioris istantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018).
Nel caso in esame le doglianze di parte appellante risultano esposte in maniera tale da consentire alla Corte di delimitare senza incertezza l'ambito del riesame richiesto.
Tanto è sufficiente ad escludere la dedotta inammissibilità del gravame.
§ 2. Venendo al merito dell'impugnazione, con il primo motivo di gravame gli appellanti censurano la sentenza impugnata là dove ha rigettato la domanda riconvenzionale dagli stessi proposta in prime cure, volta ad ottenere la condanna di al pagamento della _1 somma € 163.695,00 (oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dovuto al soddisfo).
In specie, gli odierni appellanti hanno sostenuto, in primo grado, di aver consegnato a _1
la menzionata somma, a titolo di prestito, per la realizzazione di una villetta;
hanno
[...] affermato, dunque, il loro diritto ad ottenerne la restituzione. Il Tribunale ha ritenuto infondata tale domanda riconvenzionale sul presupposto che nell'atto di vendita in Notar del Per_1
14.04.2014 il venditore aveva dato atto di aver ricevuto da _1 Parte_1
e acquirenti, l'importo di € 120.000,00, a lui corrisposto Parte_2 Parte_3 per il pagamento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile; sicché, dal tenore dell'atto stesso si poteva desumere che le parti in causa, già al momento della stipula dell'atto definitivo di compravendita, avevano regolato i rispettivi rapporti dare – avere. Difatti, nell'atto pubblico di vendita – ha osservato il Tribunale – non solo aveva ammesso di aver ricevuto _1 tale somma dai propri familiari, ma i contraenti avevano anche espressamente concordato di compensare la stessa con il corrispettivo spettante al venditore a titolo di prezzo degli immobili compravenduti.
Gli appellanti lamentano la contraddittorietà ed illogicità di tale motivazione.
Evidenziano, al riguardo, che nel corso del giudizio, per due volte (con provvedimento del 23.09.2017 e del 29.01.2018), era stata disposta la sospensione degli effetti esecutivi del decreto ingiuntivo opposto, escludendo, dunque, la sussistenza delle condizioni per una pronuncia di merito.
Sostengono che sia dall'atto di vendita del 14.04.2014 sia dal contratto preliminare del 2007 si evincerebbe chiaramente che le parti in causa avevano inteso regolare solo una quota dei rapporti di dare/avere inerenti alla realizzazione della villetta di proprietà _1 riconoscendosi quest'ultimo, nel medesimo rogito, debitore nei confronti dei genitori e della di lui sorella per il residuo delle somme a lui prestate dai familiari. Anche nel provvedimento del 13.09.2017 di sospensione degli effetti esecutivi del decreto ingiuntivo opposto il giudicante aveva infatti ritenuto ancora pendenti tra le parti rapporti di dare/avere.
Gli appellanti evidenziano, quindi, che con l'atto di vendita del 14.04.2014, _1 si sarebbe limitato a compensare la somma di € 150.000,00 per la realizzazione tra il 2005 ed il
5 2008 della villetta bifamiliare, mentre la somma richiesta con la domanda riconvenzionale atterrebbe al residuo di quanto speso per i lavori medesimi. L'importo di 163.695,00 (richiesto dagli appellanti), in particolare, costituirebbe la risultante della differenza tra l'importo totale da essi corrisposto a pari ad € 313.695,00, da cui decurtare l'importo di € _1
150.000,00, al netto di € 30.000,00 portati dall'assegno indicati nel rogito del 2014. In altri termini, la somma in questione non coinciderebbe con quella oggetto di compensazione in forza del contratto di vendita (ossia, € 150.000,00), trattandosi di somma ulteriore, sempre utilizzata per la realizzazione della villetta bifamiliare.
§ 2.1 Il motivo non merita accoglimento.
Gli odierni appellanti non hanno fornito la prova della sussistenza del credito asseritamente vantato nei confronti di oggetto della domanda riconvenzionale;
di talché, _1 merita di essere condivisa la statuizione di rigetto di prime cure.
Ed infatti, per granitica giurisprudenza di legittimità, è pacifico, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto, in questo caso l'opposta, è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cfr., su tutte, Cass. civ., Sez. Un., n. 13533/2001).
Nel caso di specie, a fondamento della propria pretesa creditoria, gli appellanti hanno sostenuto di aver corrisposto a (presumibilmente a titolo di finanziamento) la _1 complessiva somma di € 313.695,00 per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di una villetta bifamiliare e hanno quindi chiesto la restituzione dell'importo di € 163.695,00. Tale ultima somma costituirebbe il risultato della differenza tra € 313.695,00, asseritamente corrisposti al _1 tra il 2005 ed il 2008, ed € 150.000,00, di cui quest'ultimo era creditore (in qualità di venditore) nei confronti degli appellanti in forza del contratto di vendita immobiliare stipulato tra le parti in data 14.04.2014 (si precisa, al riguardo, che in tale contratto il ha alienato a _1
e alcuni immobili per il prezzo Parte_1 Parte_3 CP_2 complessivo di € 150.000,00, di cui € 120.000,00 hanno costituito oggetto di compensazione con il controcredito vantato dagli acquirenti nei confronti del venditore in relazione a somme a costui corrisposte a titolo di finanziamento, ed € 30.000,00 sono stati pagati da Parte_1 mediante assegno).
Orbene, si rileva, in primo luogo, la contraddittorietà e la non linearità di quanto allegato dagli appellanti, giacché nell'atto introduttivo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo gli opponenti hanno chiesto la condanna di al pagamento della somma _1 complessiva di € 128.265,00 (sostenendo che questa fosse la somma oggetto di finanziamento non ancora restituita dal ), salvo poi rideterminare tale somma dapprima, in seno alla _1 prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., in € 136.777,00 e, poi, con la seconda memoria ex
6 art. 183, comma VI, c.p.c., in € 163.695,00 (importo il cui pagamento è stato chiesto con l'atto di appello).
In ogni caso, e per quel che più rileva, le allegazioni di cui trattasi non trovano alcun riscontro, sul piano probatorio, nella documentazione depositata in atti.
Segnatamente, a differenza di quanto dedotto dagli appellanti, non è dato evincersi dal contratto di vendita del 14.04.2014 che si fosse riconosciuto debitore, nei confronti di _1
e di una somma ulteriore rispetto Parte_1 Parte_3 Parte_2 ad € 120.000,00, quest'ultima oggetto di compensazione con il controcredito dal predetto vantato a titolo di prezzo della compravendita. Ed infatti, si legge nel rogito che: “preliminarmente l'Architetto si riconosce debitore nei confronti dei coniugi e della somma di _1 Parte_1 Parte_2
60.000,00 […] e della signora della somma di 60.000,00 […], somme che le parti dichiarano Parte_3 di essere state corrisposte […] per finanziare l'esecuzione dei lavori sopra prescritti”; e che: “dichiarano le parti che il prezzo della vendita è stato tra loro convenuto, a corpo, in complessivi euro 150.000,00 […]. Il pagamento del superiore prezzo della vendita viene regolato tra le parti come segue: […] – quanto ad euro 120.000,00 […] vengono compensati con il credito di pari importo vantato dagli acquirenti nei confronti della parte venditrice”.
Donde, dal tenore letterale del rogito non può che dedursi che si sia _1 riconosciuto debitore nei confronti degli appellanti esclusivamente della somma di € 120.000,00, mentre non risulta dall'atto che i familiari gli avessero corrisposto somme ulteriori (sempre a titolo di finanziamento) per l'esecuzione dei lavori di costruzione.
Ed allora, come rettamente argomentato dal Tribunale, deve ritenersi che le parti, con l'atto di vendita del 14.04.2014, abbiano definitivamente regolato i rapporti di dare-avere tra di esse intercorrenti. In specie, ha alienato a _1 Parte_1 Parte_2
e gli immobili meglio specificati nel rogito per un prezzo di € 150.000,00 e i Parte_3 paciscenti hanno convenuto che tale prezzo fosse pagato in parte (per € 120.000,00) mediante la sua compensazione con controcrediti vantati dagli acquirenti nei confronti del venditore e, per il residuo (ossia € 30.000,00), mediante assegno bancario.
D'altronde, la circostanza che gli acquirenti, dopo aver compensato il proprio credito di € 120.000,00 con parte di quello vantato dal venditore a titolo di prezzo della compravendita, abbiano corrisposto l'ulteriore somma di € 30.000,00 (quale prezzo residuo) depone, ancora, a sfavore dell'asserita sussistenza del credito dagli stessi vantato. Infatti, se Parte_1
e avessero realmente vantato nei confronti di Parte_2 Parte_3 _1
, al momento della stipula del rogito, un credito superiore a quello oggetto di
[...] compensazione con parte del prezzo stabilito per la vendita, non si comprenderebbe per quale ragione gli stessi si siano impegnati (con il preliminare di compravendita) a corrispondergli l'ulteriore somma di € 30.000,00, somma per cui (come vedremo) veniva rilasciata quietanza nell'atto pubblico di compravendita.
7 La pretesa creditoria oggetto della domanda riconvenzionale, pertanto, risulta assolutamente sprovvista di qualsivoglia supporto probatorio, con conseguente reiezione dell'esaminando motivo.
Appare utile precisare che le ricevute depositate in prime cure dagli odierni appellanti (attestanti alcune operazioni bancarie eseguite in favore di non sono idonee ad assolvere _1
l'onus probandi sugli stessi gravante. Esse, difatti, sono state puntualmente contestate dal e, comunque, non consentono di evincere, per la maggior parte, le causali dei _1 pagamenti, cosicché giammai possono integrare la prova della sussistenza del titolo della pretesa creditoria asseritamente vantata dagli appellanti.
§ 3. Il secondo motivo di appello attinge la decisione di prime cure di rigetto dell'opposizione spiegata dagli odierni appellante.
Segnatamente, il Tribunale ha considerato provata la consegna dell'assegno di € 30.000,00 da parte di in favore del figlio di contempo, ha ritenuto Parte_1 _1 che quest'ultimo avesse dimostrato di non aver incassato l'assegno e ne ha tratto la mancata estinzione dell'obbligazione di pagamento gravante in capo a Parte_1 Pt_2
e Alla luce di tali circostanze, il giudice di primo grado, rigettata
[...] Parte_3
l'opposizione ed accertata la sussistenza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria, ha accolto, altresì, l'opposizione a precetto proposta da nel giudizio iscritto al n. _1
4960/2017 R.G.A.C., avendo costui eccepito in detto giudizio la compensazione del credito vantato dalla sorella (oggetto dell'atto di precetto notificatogli) con il credito oggetto del Pt_3 decreto ingiuntivo. Per l'effetto, a seguito della compensazione operata tra il credito vantato da e quello vantato dalla sorella, ed oggetto dell'atto di precetto, e della _1 conseguente inefficacia di quest'ultimo e parziale estinzione del credito oggetto della procedura monitoria, il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato gli opponenti al pagamento, in favore di , della differenza tra la somma ingiunta e quella oggetto _1 dell'atto di precetto impugnato nel giudizio iscritto al n. 4960/17 R.G.
Gli appellanti evidenziano, a contrario, che il Tribunale, con i provvedimenti del 23.09.2017 e del 29.01.2018, aveva in un primo momento sospeso gli effetti esecutivi del decreto ingiuntivo opposto poiché aveva ritenuto la mancanza di prova scritta del credito azionato, risultando dal preliminare di vendita e dal contratto definitivo che in adempimento Parte_1 dell'obbligazione sullo stesso gravante, aveva consegnato un assegno di € 30.000,00 a _1
.
[...]
La sentenza di prime cure, pertanto, sarebbe contraddittoria ed erronea nella parte in cui ha ritenuto che avesse dimostrato di non aver incassato tale assegno. Ed infatti, _1 quest'ultimo risulterebbe, in base alla visura della Centrale d'Allarme Interbancaria prodotta da solo smarrito e non portato all'incasso negli anni che vanno dal 2007 al 2014, _1 anno in cui è stato stipulato il contratto definitivo di vendita.
8 Osservano gli appellanti, sul punto, che la Cassazione ha avuto modo di affermare, nel caso di pagamento con assegno bancario, che “l'effetto liberatorio si perfeziona, in quanto titolo pagabile a vista, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo, invece, al creditore la prova del mancato incasso” (Corte di Cassazione, sez. VI Civile, 5 dicembre 2016, n. 24747). Nel caso di specie, nel contratto definitivo di vendita stipulato nel 2014, (venditore) avrebbe espressamente dichiarato di aver già ricevuto _1
l'importo di € 30.000,00, proprio mediante l'assegno indicato nel preliminare di vendita. Donde, l'assegno sarebbe stato ricevuto dal nel 2007, in sede di stipula del contratto _1 preliminare, e avrebbe dovuto essere portato all'incasso entro 8 giorni dalla consegna.
– osservano gli appellanti – sia all'atto della stipula del contratto preliminare
_1 sia al momento della conclusione del contratto definitivo non avrebbe mai dichiarato di aver smarrito l'assegno di cui trattasi, né di non averlo mai incassato. Tale circostanza sarebbe stata dichiarata dal predetto solo nel 2017, ossia a più di dieci anni dalla stipula del preliminare di vendita e dopo aver rilasciato quietanza nel contratto definitivo. Il avrebbe quindi
_1 volontariamente trattenuto l'assegno senza incassarlo o, forse, lo avrebbe smarrito. In ogni caso, argomentano gli appellanti, “secondo le leggi in materia di assegni bancari dopo 6 mesi dall'emissione dell'assegno questo non è più titolo esecutivo e il creditore ( che non ha ottenuto il pagamento non
_1 può più agire solo con l'assegno. In buona sostanza il sig. che come si evince dalla stessa sentenza
_1
e dalla visura della Centrale d'Allarme Interbancaria, non ha mai portato all'incasso l'assegno di € 30.000,00, né ha agito tempestivamente a decorrere dal 2007 per chiedere la restituzione del quantum”.
Il , pertanto, avrebbe chiesto la corresponsione della somma di € 30.000,00, a mezzo _1 del ricorso per decreto ingiuntivo, a distanza di 10 anni e 11 giorni dalla conclusione del preliminare, sicché il credito sarebbe, altresì, prescritto.
§ 3.1 Il motivo merita accoglimento.
Come antea chiarito, il Tribunale ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dagli odierni appellanti sul presupposto che avesse fornito la prova di non aver _1 incassato l'assegno consegnatogli da La mancata riscossione della somma Parte_1 portata dall'assegno – a parere del Tribunale – ha comportato la mancata estinzione dell'obbligazione di pagamento gravante (in solido) in capo a Parte_1 Pt_2
e in forza del preliminare di vendita da costoro stipulato con
[...] Parte_3 _1
e, conseguentemente, la sussistenza del credito azionato da quest'ultimo in sede monitoria.
[...]
Tale decisione di prime cure si è basata sul – condivisibile – orientamento giurisprudenziale secondo il quale “il creditore che rilasci al debitore dichiarazione di ricezione in pagamento di un assegno bancario non circolare assevera, indipendentemente dall'utilizzo del nomen quietanza, non il fatto dell'adempimento dell'obbligazione ma il mero fatto del ricevimento dell'assegno” (cfr. Cass. civ., n. 1572/2019).
9 Alla luce di tale principio, il giudice di prime cure ha statuito che “la quietanza rilasciata dal convenuto in sede di preliminare e di contratto definitivo di compravendita non può che confermare l'avvenuta ricezione da parte di dell'assegno in questione da parte del padre ma non già l'avvenuto incasso del _1 Pt_1 titolo” (v. pag. 3 della sentenza impugnata) e, precisato che “poiché l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una 'probatio diabolica', in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento (cosi espressamente richiamando Cass. civ., n. 17749/2009), ha ritenuto che _1 avesse dimostrato il mancato incasso dell'assegno mediante la documentazione bancaria prodotta e l'esito della testimonianza resa da , impiegato bancario del Credito Siciliano Testimone_1 all'epoca dei fatti.
Orbene, la decisione de qua non può essere condivisa.
In particolare, ritiene la Corte che il Tribunale non abbia fatto corretta applicazione, al caso di specie, del principio enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione nella già richiamata sentenza n. 1572/2019.
Ed infatti, è pur vero che la dichiarazione che il creditore rilasci al debitore di avvenuta ricezione in pagamento di un assegno bancario non costituisce quietanza liberatoria in senso tecnico, trattandosi di una mera dichiarazione di scienza asseverativa del fatto della ricezione dell'assegno, ma non anche dell'effetto giuridico dell'adempimento dell'obbligazione, il quale consegue solo alla riscossione della somma portata dal titolo;
nondimeno, tale principio dev'essere modulato in relazione alle specificità del caso concreto.
In particolare, nel preliminare di vendita stipulato dalle parti nel 2007 è dato leggersi che “I promittenti acquirenti a titolo di caparra confirmatoria, versano ora stesso al promittente venditore, la somma di Euro 30.000,00 […], mediante assegno di conto corrente, non trasferibile, N. 0721766621-04 tratto sul Credito Siciliano, Agenzia 3 di Messina, dal solo anche nell'interesse degli altri promittenti Parte_1 acquirenti e consegnato al promittente venditore, il quale nel ritirarselo rilascia quietanza salvo buon fine”. Ebbene, la dichiarazione di contenuta nella parte conclusiva del citato inciso _1 non può qualificarsi, in ossequio ai canoni ermeneutici enunciati dalla Corte di Cassazione, come quietanza liberatoria in senso tecnico. Essa, infatti, anche per come testualmente formulata (“rilascia quietanza salvo buon fine”), è idonea ad attestare esclusivamente la consegna dell'assegno e non anche il suo avvenuto incasso e, quindi, l'estinzione dell'obbligazione.
Lo stesso non può dirsi, tuttavia, per la dichiarazione rilasciata dal nell'art. 5 dell'atto _1 pubblico di compravendita del 14.04.2014, ove è dato leggersi “dichiarano le parti che il prezzo della vendita è stato tra loro convenuto, a corpo, in complessivi euro 150.000,00 […]. Il pagamento del superiore prezzo della vendita viene regolato tra le parti come segue: - quanto ad euro 30.000,00 […] la parte venditrice dichiara di averli già ricevuti, mediante l'assegno infra descritto, dalla parte acquirente alla quale rilascia la relativa
10 quietanza”. È di chiara evidenza che l'estratto appena citato manifesti un intento volontaristico diverso ed ulteriore rispetto a quello rivelato dalla dichiarazione rilasciata dal nel già _1 menzionato preliminare. Ed infatti, il predetto, nel contratto di vendita, non si è limitato (come avvenuto nel preliminare) a dichiarare di aver ricevuto l'assegno ed a rilasciare quietanza “salvo buon fine”, ma ha espressamente affermato di aver “già ricevuto” la somma oggetto dell'assegno e, nel rilasciare quietanza, non ha ribadito l'espressione “salvo buon fine”.
Ne deriva che la dichiarazione resa dal nel rogito notarile deve qualificarsi quale _1 quietanza liberatoria in senso tecnico, in quanto attestante (come si evince dalla chiara letteralità dell'art. 5 del contratto) la concreta ricezione del pagamento e, quindi, l'adempimento dell'obbligazione gravante su (nonché su e Parte_1 Parte_2 Pt_3
nella qualità di debitori solidali).
[...]
Neanche può tacersi, inoltre, a sostegno della riferita qualificazione, il fatto che la dichiarazione contenuta nel contratto definitivo è stata rilasciata dal a distanza di ben sette anni _1 dalla ricezione dell'assegno.
Cosicché, dalla riferita qualificazione in termini di quietanza liberatoria della dichiarazione contenuta nell'atto pubblico di vendita deriva, quale conseguenza, la sua natura di confessione stragiudiziale, con effetto di esonerare i debitori (id est, gli odierni appellanti) dall'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento dell'obbligazione su di essi gravante, fornendo essa piena prova dei fatti nella stessa attestati (per l'appunto, l'avvenuto pagamento del debito, cui consegue l'estinzione, per adempimento, dell'obbligazione di pagamento).
al fine di superare tale efficacia probatoria, avrebbe dovuto proporre querela _1 di falso in relazione all'atto pubblico di vendita contenente la suddetta quietanza liberatoria, ovvero dimostrare, ai sensi dell'art. 2732 c.c., che la dichiarazione confessoria in esso contenuta è stata rilasciata per errore di fatto o violenza o salvo che se ne deduca la simulazione.
Invero, secondo la condivisa giurisprudenza di legittimità, in tal caso “il quietanziante non è ammesso alla prova contraria per testi o per presunzioni, salvo che dimostri, in applicazione analogica dell'art. 2732 c.c., che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o per violenza o salvo che se ne deduca la simulazione;
quest'ultima nel rapporto tra le parti deve essere provata mediante contro dichiarazione scritta” (Cfr. Cassazione civile, sezione 2, Ordinanza n. 20520 del 29.09.2020)
Quanto sin ora affermato comporta, di per sé, l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, l'accoglimento, altresì, dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dagli appellanti nel giudizio n. 4874/2017 R.G.A.C., non avendo provato la sussistenza della pretesa _1 creditoria azionata in sede monitoria ed anzi risultando invece dimostrata, per le ragioni di cui si è detto, l'estinzione dell'obbligazione gravante sugli opponenti.
Nondimeno, ad abundantiam, si ritiene che anche ove non volesse attribuirsi alla dichiarazione contenuta nel contratto definitivo di vendita l'efficacia di quietanza liberatoria, l'opposizione a decreto ingiuntivo meriterebbe, comunque, accoglimento.
11 Ed infatti, è opportuno rilevare, in primis, che non può ritenersi provato che _1 subito dopo la stipula del preliminare, abbia riconsegnato l'assegno a Tale Parte_1 circostanza, affermata dall'appellato, è stata contestata dagli appellanti e, inoltre, appare smentita dal contenuto dell'atto pubblico di compravendita, nel quale a distanza di _1 sette anni dalla stipula del preliminare e dalla contestuale consegna dell'assegno, non solo ha confermato di aver ricevuto l'assegno (senza menzionare l'asserita riconsegna del medesimo al trattario), ma anche l'effettiva ricezione della somma da esso portata.
Sicché, se è pur vero che la documentazione bancaria depositata dal e le _1 dichiarazioni del teste attestano la mancata riscossione dell'assegno; di contempo, la Tes_1
Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare, in una vicenda analoga a quella oggetto di giudizio, che: “La caparra confirmatoria ben può essere costituita mediante la consegna di un assegno bancario, perfezionandosi l'effetto proprio di essa al momento della riscossione della somma recata dall'assegno e, dunque, salvo buon fine, essendo, però, onere del prenditore del titolo, dopo averne accettato la consegna, di porlo all'incasso. Ne consegue che il comportamento dello stesso prenditore, che ometta di incassare l'assegno e lo trattenga comunque presso di sé, è contrario a correttezza e buona fede e tale da determinare l'insorgenza a suo carico degli obblighi propri della caparra, per cui il prenditore, ove risulti inadempiente all'obbligazione cui la caparra si riferisce, sarà tenuto al pagamento di una somma pari al doppio di quella indicata nell'assegno" (Cass. civ., n. 17127/2011).
È stato ancora affermato che “In base alla regola di correttezza posta dall'art.1175 c.c. l'obbligazione del debitore si estingue a seguito della mancata tempestiva presentazione all'incasso dell'assegno bancario da parte del creditore, che in tal modo, viene meno al suo dovere di cooperare in modo leale e fattivo all'adempimento del debitore. Se il creditore omette, violando la predetta regola di correttezza, di compiere gli adempimenti necessari affinché il titolo sia pagato, nei termini di legge, dalla banca trattaria (o da altro istituto bancario), tale comportamento omissivo dev'essere equiparato a tutti gli effetti di legge all'avvenuta esecuzione della diversa prestazione, con conseguente estinzione dell'obbligazione ex art.1197 c.c.” (v. Cass. civ., nn. 12079/2007; 22328/2019; nonché, più di recente, ord. n. 5794/2022).
Nel caso di specie, risulta che non ha incassato l'assegno ricevuto in data _1
14.07.2007 e lo ha, invece, trattenuto presso di sé, non essendo stata provata la riconsegna del titolo al traente. Il predetto, inoltre, non ha indicato e provato alcun valido motivo per cui non ha proceduto all'incasso.
Deve, dunque, ritenersi che sia venuto meno al suo dovere di cooperare in _1 modo leale e fattivo all'adempimento dei suoi debitori, così violando la regola di correttezza e buona feda posta dall'art. 1175 c.c. Ne consegue, alla luce del richiamato orientamento dei giudici di legittimità, l'estinzione dell'obbligazione gravante sugli appellanti, da cui deriva, quale naturale corollario, la fondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Dall'accoglimento dell'esaminando motivo di gravame deriva, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento integrale dell'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dagli appellanti nel giudizio n. 4874/2017 R.G.A.C., con conseguente riforma della sentenza nella parte in cui ha
12 condannato gli opponenti al pagamento, a favore di della differenza tra la _1 somma oggetto del decreto ingiuntivo e quella oggetto dell'atto di precetto impugnato nel giudizio iscritto al n. 4960/2017 R.G.A.C.
Il mancato accertamento del credito oggetto dell'ingiunzione comporta, difatti, il rigetto dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da nel giudizio n. 4960/2017 _1
R.G.A.C., avverso il precetto notificatogli da per il complessivo importo di € Parte_3
7.467,86, non potendosi procedere alla richiesta compensazione tra la somma precettata e il credito azionato in sede monitoria da stesso. Costui, d'altronde, nel _1 menzionato giudizio n. 4960/2017 non ha mai eccepito l'insussistenza del credito vantato da (ed oggetto dell'atto di precetto), ma ne ha solo chiesto la compensazione con Parte_3 il proprio asserito controcredito.
§ 4. La mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello principale (in realtà, per come si è detto, parzialmente fondato) comporta la necessità di esaminare l'appello incidentale condizionato proposto da _1
In specie, il predetto lamenta il mancato accoglimento della domanda di condanna al risarcimento danni da lite temeraria, dallo stesso proposta in via riconvenzionale, in seno al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nei confronti degli opponenti.
Osserva, al riguardo, che la condanna prevista dal comma 3 dell'art. 96 c.p.c. non prevede una specifica prova, ma una valutazione complessiva del comportamento processuale e personale delle parti che, se foriero di un abuso del processo può legittimamente essere sanzionato in via equitativa.
§4.1 L'impugnazione incidentale non merita accoglimento.
L'appellante incidentale, infatti, non ha dimostrato la ricorrenza degli elementi costitutivi delle fattispecie disciplinate dai vari commi dell'art. 96 c.p.c. (è opportuno precisare, in parte qua, che la responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone, comunque, “la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale l'iniziativa processuale s'inscrive” – cfr. Cass. civ., n. 36591/2023), mentre, per quel che più rileva, all'esito complessivo del giudizio è stata accertata ex adverso l'insussistenza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria da con conseguente accoglimento integrale _1 dell'opposizione a decreto ingiuntivo esperita dagli odierni appellanti;
donde, si palesa pienamente legittima la decisione di questi ultimi di proporre la menzionata opposizione, nonché quella di impugnare la sentenza di prime cure che tale opposizione aveva rigettato.
Per le stesse ragioni deve essere rigettata la richiesta di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., proposta da nei confronti degli appellanti per avere costoro appellato la _1 sentenza di prime cure.
13 § 5. Il parziale accoglimento dell'appello principale impone di rivedere il regime delle spese processuali di primo e di secondo grado in base ad un giudizio unitario, che tenga conto, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, della globalità della contesa e del suo esito complessivo.
In questa prospettiva, ritiene la Corte di doversi procedere, in riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, alla compensazione integrale, tra le parti, delle spese di lite inerenti al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (iscritto, in primo grado, al n. 4874/2017 R.G.A.C.), in ragione dell'accoglimento dell'opposizione esperita da e Parte_1 Parte_2
e del contestuale rigetto della domanda riconvenzionale da costoro proposta. Parte_3
Il rigetto dell'opposizione a precetto esperita da (iscritta, in prime cure, al n. _1
4960/2017 R.G.A.C.) comporta, invece, la condanna di costui al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo e di secondo grado in favore di Parte_3
Esse vanno liquidate sulla base dei parametri di cui al D. M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”), avuto riguardo allo scaglione relativo al valore della controversia (da € 5.201 ad € 26.000) ed applicando i parametri tariffari minimi in considerazione dell'entità delle questioni trattate in tale controversia e del rilievo delle prestazioni defensionali rese, in complessivi € 2.540,00 (di cui € 460,00 per studio;
€ 389,00 per fase introduttiva;
€. 840,00 per fase istruttoria/trattazione e € 851,00 per fase decisionale), oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, per quanto attiene al giudizio di primo grado, e, in relazione al giudizio di secondo grado, in complessivi € 2.906,00 (di cui €. 567,00 per studio;
€ 461,00 per fase introduttiva, € 922,00 per fase istruttoria/di trattazione;
€ 956,00 per fase decisionale), oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
Occorre precisare che va inclusa anche nel giudizio di appello la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
14 A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte, quanto all'appellante incidentale “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e Parte_1 Parte_2 Pt_3
avverso la sentenza n. 1487/2022, emessa dal Tribunale di Messina – Prima sezione civile
[...] in data 15.09.2022 e pubblicata in pari data, nonché sull'appello incidentale condizionato proposto da avverso la medesima sentenza, così provvede: _1
1) accoglie parzialmente l'appello principale e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza:
1.1. accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1
e e revoca integralmente il decreto ingiuntivo n. Parte_2 Parte_3
1217/2017, emesso dal Tribunale di Messina;
1.2. rigetta l'opposizione proposta ex art. 615 c.p.c. da avverso il _1 precetto notificatogli da Parte_3
1.3. riforma la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato gli Pt_1
e al pagamento, a favore di
[...] Parte_2 Parte_3
della differenza tra la somma oggetto del decreto ingiuntivo e _1 quella oggetto dell'atto di precetto notificatogli da Parte_3
1.4. rigetta l'appello principale nel resto;
2) rigetta l'appello incidentale condizionato proposto da Parte_1
3) compensa integralmente tra le parti, in ordine ad entrambi i gradi di giudizio, le spese di lite inerenti al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (iscritto, in primo grado, al n. 4874/2017 R.G.A.C.); 4) condanna al pagamento, in favore di delle spese di _1 Parte_3 lite del giudizio di opposizione a precetto, che si liquidano, quanto al primo grado, in € 2.540,00 (riparti come in parte motiva), oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, e, quanto al secondo grado, in € 2.906,00 (ripartiti come in parte motiva), oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge;
5) dà atto della presenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante incidentale il pagamento di un ulteriore importo pari a quello rispettivamente dovuto a titolo di contributo unificato e manda la Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione.
15 Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così è deciso in Messina, nella Camera di Consiglio (svoltasi da remoto) del 28 marzo 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
(d.ssa Maria Giuseppa Scolaro) (dott. Augusto Sabatini)
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario del Processo Dott. Francesco Micali.
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione I Civile La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Augusto SABATINI Presidente
2) Dott. Marisa SALVO Consigliere
3) Dott. Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere relatore ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 737/2022 R.G.A. posta in decisione all'udienza del 11.07.2024; vertente tra (C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_3 C.F._3 domiciliati in Messina, Viale Italia n. 43/B, presso lo studio dell'avv. Luca Frontino, che li rappresenta e difende, unitamente all'avv. Antonino Dalmazio, giusta procura rilasciata in calce all'atto di comparsa di costituzione di nuovo procuratore, depositato telematicamente in data 06.03.2025;
Appellanti- Appellati incidentali e (C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente _1 C.F._4 domiciliato in Messina, Viale Principe Umberto n. 29, presso lo studio dell'avv. Amelia Iannò, che lo rappresenta giusta procura a margine dell'atto costituzione di nuovo difensore, depositato telematicamente in data 04.07.2024; Appellato – appellante incidentale condizionato oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo: appello avverso la sentenza n. 1487/2022, emessa dal Tribunale di Messina – Prima sezione civile in data 15.09.2022 e pubblicata in pari data.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti principali: “2) in via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare la palese illegittimità e/o annullamento del decreto ingiuntivo opposto perché emesso in mancanza di idonea prova scritta del presunto
1 credito azionato e, conseguentemente, senza il rispetto delle condizioni probatorie stabilite e previste dagli artt. 633 e segg. c.p.c. per le motivazioni esposte in diritto e per quanto reiteramente esposto nei provvedimenti di sospensione dei giudici di prime cure e comunque per intervenuta prescrizione del presunto credito;
3) in via principale si chiede all'Ill.ma Corte di Appello adita in accoglimento dell'appello, riformare totalmente per i motivi sopra esposti la sentenza n. 1487/2022, pronunciata dal Tribunale di Messina, resa nelle cause iscritte ai n. 4874/17 R.G. e 4960/17 R.G., e, pertanto, ritenere e dichiarare totalmente estinto il credito oggetto della procedura monitoria, condannando i al pagamento in favore di della somma di € 7.714,00 oggetto _1 Parte_3 dell'atto di precetto impugnato nel giudizio iscritto al n. 4960/17 R.G. oltre le spese di tale giudizio iscritto al n. 4960/17 R.G.; 4) accertare e dichiarare che la somma € 163.695,00 oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dovuto (lettera a.r. del 6 giugno 2016) al soddisfo a favore dagli appellanti, richiesta nel giudizio di primo grado quale domanda riconvenzionale, è dovuta da perché attinente altre somme spese per la _1 realizzazione della villa bifamiliare negli anni che vanno dal 2005 al 2008 non coincidenti con i € 150.000,00 e pertanto non costituisce oggetto di compensazione né dell'atto preliminare di vendita del 2007 né dell'atto definitivo del 2014. 5) Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio. Salvo ogni altro diritto”
Per l'appellato- appellante incidentale, “A. Preliminarmente ed alla luce delle _1 superiori considerazioni accertare, dire e dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale, con conseguente caducazione dell'appello incidentale, ed accoglimento delle richieste formulate qui appresso alle lettere C. e D. B. In via del tutto subordinata, nell'inopinabile ipotesi di rigetto della superiore richiesta di cui alla lettera A. e salvo gravame, rigettare le richieste formulate con l'atto d'appello in via principale ed accogliere quelle formulate nel presente atto in via incidentale, come richiesto alla domanda B. 2) della comparsa di risposta;
C. In via riconvenzionale, in ogni caso, condannare i Sigg.ri e in Parte_2 Parte_3 Parte_1 solido, al pagamento di una somma equitativamente determinata per l'abuso del processo di II grado come richiesto alla domanda C. della comparsa di risposta;
D. Condannare i Sigg.ri e Parte_2 Parte_3
in solido, al pagamento di spese e compensi del giudizio d'appello, confermando la Parte_1 sentenza di I grado in merito alle spese del I grado”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In prime cure, e (rispettivamente, i Parte_1 Parte_2 Parte_3 primi, genitori di e, la seconda, sorella), con atto di citazione notificato in data _1
16.08.2017 (donde l'iscrizione n. 4874/2017 R.G.A.C.), proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1217/2017, con il quale il Tribunale di Messina li aveva condannati in solido al pagamento, in favore di della somma di € 30.000,00, oltre interessi e spese _1 della fase monitoria, a titolo di caparra confirmatoria ed acconto sul prezzo di acquisto degli immobili oggetto del contratto preliminare stipulato dalle parti in data 31.07.2007.
Gli opponenti deducevano:
- di aver stipulato con un contratto preliminare di compravendita e di _1 avergli consegnato, in data 14.07.2007, un assegno dell'importo di € 30.000,00, emesso da anche nell'interesse di e (tutti Parte_1 Parte_2 Parte_3 quali promissari acquirenti), a titolo di caparra confirmatoria e quale acconto sul prezzo di acquisto dei beni oggetto del contratto;
2 - che nel ricorso per decreto ingiuntivo, aveva sostenuto di aver _1 restituito il predetto assegno a il quale si era impegnato a pagare Parte_1 altrimenti la relativa somma;
e, contestando la ricostruzione offerta in sede monitoria da eccepivano: _1
- l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, emesso in mancanza di idonea prova scritta del presunto credito azionato poiché la quietanza rilasciata nel preliminare e ribadita nell'atto pubblico di compravendita del 14.04.2014 aveva valore di prova piena del pagamento del debito;
- che, in ogni caso, il presunto credito poteva essere vantato esclusivamente nei confronti di traente dell'assegno, e non anche di e Parte_1 Parte_3
Parte_2
Chiedevano, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la condanna di al pagamento della somma di € 128.265,00. _1
Si costituiva il quale contestava le affermazioni degli opponenti e chiedeva il _1 rigetto dell'opposizione e, in via riconvenzionale, la condanna di al Parte_1 pagamento di € 16.750,00.
Con ordinanza depositata in data 13.09.2017 veniva disposta la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
Con autonomo atto ex art. 615 c.p.c. (da cui derivava l'iscrizione n. 4960/2017 R.G.A.C.) proponeva opposizione avverso il precetto notificatogli da _1 Parte_3 per il complessivo importo di € 7.467,86, chiedendo che detto importo venisse compensato con il maggior credito da lui vantato nei confronti della stessa, oggetto del decreto ingiuntivo opposto nel giudizio n. 4874/2017 R.G.A.C.
Si costituiva in giudizio che contestava i presupposti di operatività della Parte_3 compensazione richiesta da controparte, nonché la fondatezza della pretesa creditoria oggetto del decreto ingiuntivo.
Ammessa ed espletata prova testimoniale, il predetto giudizio, iscritto al n. 4960/17 R.G., veniva riunito a quello iscritto al n. 4874/17 R.G.
Il Tribunale di Messina, pronunciandosi definitivamente sui giudizi riuniti, con sentenza n. 1487/2022, emessa in data 15.09.2022 e pubblicata in pari data, così statuiva: “Rigetta l'opposizione proposta da e avverso il decreto ingiuntivo n. 1217/17; Parte_1 Parte_2 Parte_3 dichiara la compensazione tra il credito oggetto dell'atto di precetto notificato da al fratello Parte_3 [...] con il maggior credito vantato da in forza del decreto ingiuntivo n. 1217/17 e per l'effetto: _1 _1
a) accoglie l'opposizione proposta da avverso il precetto notificatogli da dichiara _1 Parte_3 estinto il credito oggetto del precetto con conseguente inefficacia di tale atto;
b) dispone lo svincolo della cauzione versata da in forza del provvedimento del G.O.T. dott.ssa del 2 marzo 2018 e la _1 Parte_4
3 restituzione delle somme versate a favore dell'avente diritto c) dichiara parzialmente estinto il _1 credito oggetto della procedura monitoria, revoca il decreto ingiuntivo n. 1217/17 e condanna i debitori ingiunti,
e al pagamento, a favore di della differenza tra la Parte_2 Pt_3 Parte_1 _1 somma oggetto del decreto ingiuntivo e quella oggetto dell'atto di precetto impugnato nel giudizio iscritto al n. 4960/17 R.G.; rigetta le domande riconvenzionali svolte dagli opponenti;
dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata da nel giudizio iscritto al n. 4874/17 R.G.; rigetta la domanda di _1 risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. formulata da condanna gli opponenti in solido al pagamento, _1
a favore di delle spese processuali, liquidate in € 280,00 per spese ed € 15.000,00 per compensi _1
(€ 3.000,00 fase studio, € 2.000,00 fase introduttiva, € 5.500,00 fase istruttoria, € 4.500,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge”.
***
Con atto di citazione notificato telematicamente in data 27.10.2022, Parte_1
e proponevano appello avverso la summenzionata Parte_2 Parte_3 sentenza, preliminarmente istando per la sospensione della sua efficacia esecutiva.
Con comparsa depositata in data 27.01.2023 si costituiva il quale eccepiva, _1 preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e ne chiedeva, comunque, il rigetto, poiché infondato nel merito;
proponeva, inoltre, appello incidentale condizionato all'eventuale accoglimento dell'impugnazione principale.
La Corte, all'udienza del 03.03.2023, ritenuto che non sussistessero le condizioni per la pronunzia di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e rigettata la richiesta di inibitoria, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 08.07.2024.
Ivi, la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti a mezzo del deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c. (così come introdotto dal D. Leg.vo 10.10.2022 n. 149), veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Deve preliminarmente disattendersi l'eccezione d'inammissibilità dell'appello formulata dall'appellato ai sensi dell'art. 342 c. p c., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale disposizione normativa, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di
4 “revisio prioris istantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018).
Nel caso in esame le doglianze di parte appellante risultano esposte in maniera tale da consentire alla Corte di delimitare senza incertezza l'ambito del riesame richiesto.
Tanto è sufficiente ad escludere la dedotta inammissibilità del gravame.
§ 2. Venendo al merito dell'impugnazione, con il primo motivo di gravame gli appellanti censurano la sentenza impugnata là dove ha rigettato la domanda riconvenzionale dagli stessi proposta in prime cure, volta ad ottenere la condanna di al pagamento della _1 somma € 163.695,00 (oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dovuto al soddisfo).
In specie, gli odierni appellanti hanno sostenuto, in primo grado, di aver consegnato a _1
la menzionata somma, a titolo di prestito, per la realizzazione di una villetta;
hanno
[...] affermato, dunque, il loro diritto ad ottenerne la restituzione. Il Tribunale ha ritenuto infondata tale domanda riconvenzionale sul presupposto che nell'atto di vendita in Notar del Per_1
14.04.2014 il venditore aveva dato atto di aver ricevuto da _1 Parte_1
e acquirenti, l'importo di € 120.000,00, a lui corrisposto Parte_2 Parte_3 per il pagamento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile; sicché, dal tenore dell'atto stesso si poteva desumere che le parti in causa, già al momento della stipula dell'atto definitivo di compravendita, avevano regolato i rispettivi rapporti dare – avere. Difatti, nell'atto pubblico di vendita – ha osservato il Tribunale – non solo aveva ammesso di aver ricevuto _1 tale somma dai propri familiari, ma i contraenti avevano anche espressamente concordato di compensare la stessa con il corrispettivo spettante al venditore a titolo di prezzo degli immobili compravenduti.
Gli appellanti lamentano la contraddittorietà ed illogicità di tale motivazione.
Evidenziano, al riguardo, che nel corso del giudizio, per due volte (con provvedimento del 23.09.2017 e del 29.01.2018), era stata disposta la sospensione degli effetti esecutivi del decreto ingiuntivo opposto, escludendo, dunque, la sussistenza delle condizioni per una pronuncia di merito.
Sostengono che sia dall'atto di vendita del 14.04.2014 sia dal contratto preliminare del 2007 si evincerebbe chiaramente che le parti in causa avevano inteso regolare solo una quota dei rapporti di dare/avere inerenti alla realizzazione della villetta di proprietà _1 riconoscendosi quest'ultimo, nel medesimo rogito, debitore nei confronti dei genitori e della di lui sorella per il residuo delle somme a lui prestate dai familiari. Anche nel provvedimento del 13.09.2017 di sospensione degli effetti esecutivi del decreto ingiuntivo opposto il giudicante aveva infatti ritenuto ancora pendenti tra le parti rapporti di dare/avere.
Gli appellanti evidenziano, quindi, che con l'atto di vendita del 14.04.2014, _1 si sarebbe limitato a compensare la somma di € 150.000,00 per la realizzazione tra il 2005 ed il
5 2008 della villetta bifamiliare, mentre la somma richiesta con la domanda riconvenzionale atterrebbe al residuo di quanto speso per i lavori medesimi. L'importo di 163.695,00 (richiesto dagli appellanti), in particolare, costituirebbe la risultante della differenza tra l'importo totale da essi corrisposto a pari ad € 313.695,00, da cui decurtare l'importo di € _1
150.000,00, al netto di € 30.000,00 portati dall'assegno indicati nel rogito del 2014. In altri termini, la somma in questione non coinciderebbe con quella oggetto di compensazione in forza del contratto di vendita (ossia, € 150.000,00), trattandosi di somma ulteriore, sempre utilizzata per la realizzazione della villetta bifamiliare.
§ 2.1 Il motivo non merita accoglimento.
Gli odierni appellanti non hanno fornito la prova della sussistenza del credito asseritamente vantato nei confronti di oggetto della domanda riconvenzionale;
di talché, _1 merita di essere condivisa la statuizione di rigetto di prime cure.
Ed infatti, per granitica giurisprudenza di legittimità, è pacifico, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto, in questo caso l'opposta, è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cfr., su tutte, Cass. civ., Sez. Un., n. 13533/2001).
Nel caso di specie, a fondamento della propria pretesa creditoria, gli appellanti hanno sostenuto di aver corrisposto a (presumibilmente a titolo di finanziamento) la _1 complessiva somma di € 313.695,00 per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di una villetta bifamiliare e hanno quindi chiesto la restituzione dell'importo di € 163.695,00. Tale ultima somma costituirebbe il risultato della differenza tra € 313.695,00, asseritamente corrisposti al _1 tra il 2005 ed il 2008, ed € 150.000,00, di cui quest'ultimo era creditore (in qualità di venditore) nei confronti degli appellanti in forza del contratto di vendita immobiliare stipulato tra le parti in data 14.04.2014 (si precisa, al riguardo, che in tale contratto il ha alienato a _1
e alcuni immobili per il prezzo Parte_1 Parte_3 CP_2 complessivo di € 150.000,00, di cui € 120.000,00 hanno costituito oggetto di compensazione con il controcredito vantato dagli acquirenti nei confronti del venditore in relazione a somme a costui corrisposte a titolo di finanziamento, ed € 30.000,00 sono stati pagati da Parte_1 mediante assegno).
Orbene, si rileva, in primo luogo, la contraddittorietà e la non linearità di quanto allegato dagli appellanti, giacché nell'atto introduttivo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo gli opponenti hanno chiesto la condanna di al pagamento della somma _1 complessiva di € 128.265,00 (sostenendo che questa fosse la somma oggetto di finanziamento non ancora restituita dal ), salvo poi rideterminare tale somma dapprima, in seno alla _1 prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., in € 136.777,00 e, poi, con la seconda memoria ex
6 art. 183, comma VI, c.p.c., in € 163.695,00 (importo il cui pagamento è stato chiesto con l'atto di appello).
In ogni caso, e per quel che più rileva, le allegazioni di cui trattasi non trovano alcun riscontro, sul piano probatorio, nella documentazione depositata in atti.
Segnatamente, a differenza di quanto dedotto dagli appellanti, non è dato evincersi dal contratto di vendita del 14.04.2014 che si fosse riconosciuto debitore, nei confronti di _1
e di una somma ulteriore rispetto Parte_1 Parte_3 Parte_2 ad € 120.000,00, quest'ultima oggetto di compensazione con il controcredito dal predetto vantato a titolo di prezzo della compravendita. Ed infatti, si legge nel rogito che: “preliminarmente l'Architetto si riconosce debitore nei confronti dei coniugi e della somma di _1 Parte_1 Parte_2
60.000,00 […] e della signora della somma di 60.000,00 […], somme che le parti dichiarano Parte_3 di essere state corrisposte […] per finanziare l'esecuzione dei lavori sopra prescritti”; e che: “dichiarano le parti che il prezzo della vendita è stato tra loro convenuto, a corpo, in complessivi euro 150.000,00 […]. Il pagamento del superiore prezzo della vendita viene regolato tra le parti come segue: […] – quanto ad euro 120.000,00 […] vengono compensati con il credito di pari importo vantato dagli acquirenti nei confronti della parte venditrice”.
Donde, dal tenore letterale del rogito non può che dedursi che si sia _1 riconosciuto debitore nei confronti degli appellanti esclusivamente della somma di € 120.000,00, mentre non risulta dall'atto che i familiari gli avessero corrisposto somme ulteriori (sempre a titolo di finanziamento) per l'esecuzione dei lavori di costruzione.
Ed allora, come rettamente argomentato dal Tribunale, deve ritenersi che le parti, con l'atto di vendita del 14.04.2014, abbiano definitivamente regolato i rapporti di dare-avere tra di esse intercorrenti. In specie, ha alienato a _1 Parte_1 Parte_2
e gli immobili meglio specificati nel rogito per un prezzo di € 150.000,00 e i Parte_3 paciscenti hanno convenuto che tale prezzo fosse pagato in parte (per € 120.000,00) mediante la sua compensazione con controcrediti vantati dagli acquirenti nei confronti del venditore e, per il residuo (ossia € 30.000,00), mediante assegno bancario.
D'altronde, la circostanza che gli acquirenti, dopo aver compensato il proprio credito di € 120.000,00 con parte di quello vantato dal venditore a titolo di prezzo della compravendita, abbiano corrisposto l'ulteriore somma di € 30.000,00 (quale prezzo residuo) depone, ancora, a sfavore dell'asserita sussistenza del credito dagli stessi vantato. Infatti, se Parte_1
e avessero realmente vantato nei confronti di Parte_2 Parte_3 _1
, al momento della stipula del rogito, un credito superiore a quello oggetto di
[...] compensazione con parte del prezzo stabilito per la vendita, non si comprenderebbe per quale ragione gli stessi si siano impegnati (con il preliminare di compravendita) a corrispondergli l'ulteriore somma di € 30.000,00, somma per cui (come vedremo) veniva rilasciata quietanza nell'atto pubblico di compravendita.
7 La pretesa creditoria oggetto della domanda riconvenzionale, pertanto, risulta assolutamente sprovvista di qualsivoglia supporto probatorio, con conseguente reiezione dell'esaminando motivo.
Appare utile precisare che le ricevute depositate in prime cure dagli odierni appellanti (attestanti alcune operazioni bancarie eseguite in favore di non sono idonee ad assolvere _1
l'onus probandi sugli stessi gravante. Esse, difatti, sono state puntualmente contestate dal e, comunque, non consentono di evincere, per la maggior parte, le causali dei _1 pagamenti, cosicché giammai possono integrare la prova della sussistenza del titolo della pretesa creditoria asseritamente vantata dagli appellanti.
§ 3. Il secondo motivo di appello attinge la decisione di prime cure di rigetto dell'opposizione spiegata dagli odierni appellante.
Segnatamente, il Tribunale ha considerato provata la consegna dell'assegno di € 30.000,00 da parte di in favore del figlio di contempo, ha ritenuto Parte_1 _1 che quest'ultimo avesse dimostrato di non aver incassato l'assegno e ne ha tratto la mancata estinzione dell'obbligazione di pagamento gravante in capo a Parte_1 Pt_2
e Alla luce di tali circostanze, il giudice di primo grado, rigettata
[...] Parte_3
l'opposizione ed accertata la sussistenza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria, ha accolto, altresì, l'opposizione a precetto proposta da nel giudizio iscritto al n. _1
4960/2017 R.G.A.C., avendo costui eccepito in detto giudizio la compensazione del credito vantato dalla sorella (oggetto dell'atto di precetto notificatogli) con il credito oggetto del Pt_3 decreto ingiuntivo. Per l'effetto, a seguito della compensazione operata tra il credito vantato da e quello vantato dalla sorella, ed oggetto dell'atto di precetto, e della _1 conseguente inefficacia di quest'ultimo e parziale estinzione del credito oggetto della procedura monitoria, il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato gli opponenti al pagamento, in favore di , della differenza tra la somma ingiunta e quella oggetto _1 dell'atto di precetto impugnato nel giudizio iscritto al n. 4960/17 R.G.
Gli appellanti evidenziano, a contrario, che il Tribunale, con i provvedimenti del 23.09.2017 e del 29.01.2018, aveva in un primo momento sospeso gli effetti esecutivi del decreto ingiuntivo opposto poiché aveva ritenuto la mancanza di prova scritta del credito azionato, risultando dal preliminare di vendita e dal contratto definitivo che in adempimento Parte_1 dell'obbligazione sullo stesso gravante, aveva consegnato un assegno di € 30.000,00 a _1
.
[...]
La sentenza di prime cure, pertanto, sarebbe contraddittoria ed erronea nella parte in cui ha ritenuto che avesse dimostrato di non aver incassato tale assegno. Ed infatti, _1 quest'ultimo risulterebbe, in base alla visura della Centrale d'Allarme Interbancaria prodotta da solo smarrito e non portato all'incasso negli anni che vanno dal 2007 al 2014, _1 anno in cui è stato stipulato il contratto definitivo di vendita.
8 Osservano gli appellanti, sul punto, che la Cassazione ha avuto modo di affermare, nel caso di pagamento con assegno bancario, che “l'effetto liberatorio si perfeziona, in quanto titolo pagabile a vista, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo, invece, al creditore la prova del mancato incasso” (Corte di Cassazione, sez. VI Civile, 5 dicembre 2016, n. 24747). Nel caso di specie, nel contratto definitivo di vendita stipulato nel 2014, (venditore) avrebbe espressamente dichiarato di aver già ricevuto _1
l'importo di € 30.000,00, proprio mediante l'assegno indicato nel preliminare di vendita. Donde, l'assegno sarebbe stato ricevuto dal nel 2007, in sede di stipula del contratto _1 preliminare, e avrebbe dovuto essere portato all'incasso entro 8 giorni dalla consegna.
– osservano gli appellanti – sia all'atto della stipula del contratto preliminare
_1 sia al momento della conclusione del contratto definitivo non avrebbe mai dichiarato di aver smarrito l'assegno di cui trattasi, né di non averlo mai incassato. Tale circostanza sarebbe stata dichiarata dal predetto solo nel 2017, ossia a più di dieci anni dalla stipula del preliminare di vendita e dopo aver rilasciato quietanza nel contratto definitivo. Il avrebbe quindi
_1 volontariamente trattenuto l'assegno senza incassarlo o, forse, lo avrebbe smarrito. In ogni caso, argomentano gli appellanti, “secondo le leggi in materia di assegni bancari dopo 6 mesi dall'emissione dell'assegno questo non è più titolo esecutivo e il creditore ( che non ha ottenuto il pagamento non
_1 può più agire solo con l'assegno. In buona sostanza il sig. che come si evince dalla stessa sentenza
_1
e dalla visura della Centrale d'Allarme Interbancaria, non ha mai portato all'incasso l'assegno di € 30.000,00, né ha agito tempestivamente a decorrere dal 2007 per chiedere la restituzione del quantum”.
Il , pertanto, avrebbe chiesto la corresponsione della somma di € 30.000,00, a mezzo _1 del ricorso per decreto ingiuntivo, a distanza di 10 anni e 11 giorni dalla conclusione del preliminare, sicché il credito sarebbe, altresì, prescritto.
§ 3.1 Il motivo merita accoglimento.
Come antea chiarito, il Tribunale ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dagli odierni appellanti sul presupposto che avesse fornito la prova di non aver _1 incassato l'assegno consegnatogli da La mancata riscossione della somma Parte_1 portata dall'assegno – a parere del Tribunale – ha comportato la mancata estinzione dell'obbligazione di pagamento gravante (in solido) in capo a Parte_1 Pt_2
e in forza del preliminare di vendita da costoro stipulato con
[...] Parte_3 _1
e, conseguentemente, la sussistenza del credito azionato da quest'ultimo in sede monitoria.
[...]
Tale decisione di prime cure si è basata sul – condivisibile – orientamento giurisprudenziale secondo il quale “il creditore che rilasci al debitore dichiarazione di ricezione in pagamento di un assegno bancario non circolare assevera, indipendentemente dall'utilizzo del nomen quietanza, non il fatto dell'adempimento dell'obbligazione ma il mero fatto del ricevimento dell'assegno” (cfr. Cass. civ., n. 1572/2019).
9 Alla luce di tale principio, il giudice di prime cure ha statuito che “la quietanza rilasciata dal convenuto in sede di preliminare e di contratto definitivo di compravendita non può che confermare l'avvenuta ricezione da parte di dell'assegno in questione da parte del padre ma non già l'avvenuto incasso del _1 Pt_1 titolo” (v. pag. 3 della sentenza impugnata) e, precisato che “poiché l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una 'probatio diabolica', in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento (cosi espressamente richiamando Cass. civ., n. 17749/2009), ha ritenuto che _1 avesse dimostrato il mancato incasso dell'assegno mediante la documentazione bancaria prodotta e l'esito della testimonianza resa da , impiegato bancario del Credito Siciliano Testimone_1 all'epoca dei fatti.
Orbene, la decisione de qua non può essere condivisa.
In particolare, ritiene la Corte che il Tribunale non abbia fatto corretta applicazione, al caso di specie, del principio enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione nella già richiamata sentenza n. 1572/2019.
Ed infatti, è pur vero che la dichiarazione che il creditore rilasci al debitore di avvenuta ricezione in pagamento di un assegno bancario non costituisce quietanza liberatoria in senso tecnico, trattandosi di una mera dichiarazione di scienza asseverativa del fatto della ricezione dell'assegno, ma non anche dell'effetto giuridico dell'adempimento dell'obbligazione, il quale consegue solo alla riscossione della somma portata dal titolo;
nondimeno, tale principio dev'essere modulato in relazione alle specificità del caso concreto.
In particolare, nel preliminare di vendita stipulato dalle parti nel 2007 è dato leggersi che “I promittenti acquirenti a titolo di caparra confirmatoria, versano ora stesso al promittente venditore, la somma di Euro 30.000,00 […], mediante assegno di conto corrente, non trasferibile, N. 0721766621-04 tratto sul Credito Siciliano, Agenzia 3 di Messina, dal solo anche nell'interesse degli altri promittenti Parte_1 acquirenti e consegnato al promittente venditore, il quale nel ritirarselo rilascia quietanza salvo buon fine”. Ebbene, la dichiarazione di contenuta nella parte conclusiva del citato inciso _1 non può qualificarsi, in ossequio ai canoni ermeneutici enunciati dalla Corte di Cassazione, come quietanza liberatoria in senso tecnico. Essa, infatti, anche per come testualmente formulata (“rilascia quietanza salvo buon fine”), è idonea ad attestare esclusivamente la consegna dell'assegno e non anche il suo avvenuto incasso e, quindi, l'estinzione dell'obbligazione.
Lo stesso non può dirsi, tuttavia, per la dichiarazione rilasciata dal nell'art. 5 dell'atto _1 pubblico di compravendita del 14.04.2014, ove è dato leggersi “dichiarano le parti che il prezzo della vendita è stato tra loro convenuto, a corpo, in complessivi euro 150.000,00 […]. Il pagamento del superiore prezzo della vendita viene regolato tra le parti come segue: - quanto ad euro 30.000,00 […] la parte venditrice dichiara di averli già ricevuti, mediante l'assegno infra descritto, dalla parte acquirente alla quale rilascia la relativa
10 quietanza”. È di chiara evidenza che l'estratto appena citato manifesti un intento volontaristico diverso ed ulteriore rispetto a quello rivelato dalla dichiarazione rilasciata dal nel già _1 menzionato preliminare. Ed infatti, il predetto, nel contratto di vendita, non si è limitato (come avvenuto nel preliminare) a dichiarare di aver ricevuto l'assegno ed a rilasciare quietanza “salvo buon fine”, ma ha espressamente affermato di aver “già ricevuto” la somma oggetto dell'assegno e, nel rilasciare quietanza, non ha ribadito l'espressione “salvo buon fine”.
Ne deriva che la dichiarazione resa dal nel rogito notarile deve qualificarsi quale _1 quietanza liberatoria in senso tecnico, in quanto attestante (come si evince dalla chiara letteralità dell'art. 5 del contratto) la concreta ricezione del pagamento e, quindi, l'adempimento dell'obbligazione gravante su (nonché su e Parte_1 Parte_2 Pt_3
nella qualità di debitori solidali).
[...]
Neanche può tacersi, inoltre, a sostegno della riferita qualificazione, il fatto che la dichiarazione contenuta nel contratto definitivo è stata rilasciata dal a distanza di ben sette anni _1 dalla ricezione dell'assegno.
Cosicché, dalla riferita qualificazione in termini di quietanza liberatoria della dichiarazione contenuta nell'atto pubblico di vendita deriva, quale conseguenza, la sua natura di confessione stragiudiziale, con effetto di esonerare i debitori (id est, gli odierni appellanti) dall'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento dell'obbligazione su di essi gravante, fornendo essa piena prova dei fatti nella stessa attestati (per l'appunto, l'avvenuto pagamento del debito, cui consegue l'estinzione, per adempimento, dell'obbligazione di pagamento).
al fine di superare tale efficacia probatoria, avrebbe dovuto proporre querela _1 di falso in relazione all'atto pubblico di vendita contenente la suddetta quietanza liberatoria, ovvero dimostrare, ai sensi dell'art. 2732 c.c., che la dichiarazione confessoria in esso contenuta è stata rilasciata per errore di fatto o violenza o salvo che se ne deduca la simulazione.
Invero, secondo la condivisa giurisprudenza di legittimità, in tal caso “il quietanziante non è ammesso alla prova contraria per testi o per presunzioni, salvo che dimostri, in applicazione analogica dell'art. 2732 c.c., che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o per violenza o salvo che se ne deduca la simulazione;
quest'ultima nel rapporto tra le parti deve essere provata mediante contro dichiarazione scritta” (Cfr. Cassazione civile, sezione 2, Ordinanza n. 20520 del 29.09.2020)
Quanto sin ora affermato comporta, di per sé, l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, l'accoglimento, altresì, dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dagli appellanti nel giudizio n. 4874/2017 R.G.A.C., non avendo provato la sussistenza della pretesa _1 creditoria azionata in sede monitoria ed anzi risultando invece dimostrata, per le ragioni di cui si è detto, l'estinzione dell'obbligazione gravante sugli opponenti.
Nondimeno, ad abundantiam, si ritiene che anche ove non volesse attribuirsi alla dichiarazione contenuta nel contratto definitivo di vendita l'efficacia di quietanza liberatoria, l'opposizione a decreto ingiuntivo meriterebbe, comunque, accoglimento.
11 Ed infatti, è opportuno rilevare, in primis, che non può ritenersi provato che _1 subito dopo la stipula del preliminare, abbia riconsegnato l'assegno a Tale Parte_1 circostanza, affermata dall'appellato, è stata contestata dagli appellanti e, inoltre, appare smentita dal contenuto dell'atto pubblico di compravendita, nel quale a distanza di _1 sette anni dalla stipula del preliminare e dalla contestuale consegna dell'assegno, non solo ha confermato di aver ricevuto l'assegno (senza menzionare l'asserita riconsegna del medesimo al trattario), ma anche l'effettiva ricezione della somma da esso portata.
Sicché, se è pur vero che la documentazione bancaria depositata dal e le _1 dichiarazioni del teste attestano la mancata riscossione dell'assegno; di contempo, la Tes_1
Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare, in una vicenda analoga a quella oggetto di giudizio, che: “La caparra confirmatoria ben può essere costituita mediante la consegna di un assegno bancario, perfezionandosi l'effetto proprio di essa al momento della riscossione della somma recata dall'assegno e, dunque, salvo buon fine, essendo, però, onere del prenditore del titolo, dopo averne accettato la consegna, di porlo all'incasso. Ne consegue che il comportamento dello stesso prenditore, che ometta di incassare l'assegno e lo trattenga comunque presso di sé, è contrario a correttezza e buona fede e tale da determinare l'insorgenza a suo carico degli obblighi propri della caparra, per cui il prenditore, ove risulti inadempiente all'obbligazione cui la caparra si riferisce, sarà tenuto al pagamento di una somma pari al doppio di quella indicata nell'assegno" (Cass. civ., n. 17127/2011).
È stato ancora affermato che “In base alla regola di correttezza posta dall'art.1175 c.c. l'obbligazione del debitore si estingue a seguito della mancata tempestiva presentazione all'incasso dell'assegno bancario da parte del creditore, che in tal modo, viene meno al suo dovere di cooperare in modo leale e fattivo all'adempimento del debitore. Se il creditore omette, violando la predetta regola di correttezza, di compiere gli adempimenti necessari affinché il titolo sia pagato, nei termini di legge, dalla banca trattaria (o da altro istituto bancario), tale comportamento omissivo dev'essere equiparato a tutti gli effetti di legge all'avvenuta esecuzione della diversa prestazione, con conseguente estinzione dell'obbligazione ex art.1197 c.c.” (v. Cass. civ., nn. 12079/2007; 22328/2019; nonché, più di recente, ord. n. 5794/2022).
Nel caso di specie, risulta che non ha incassato l'assegno ricevuto in data _1
14.07.2007 e lo ha, invece, trattenuto presso di sé, non essendo stata provata la riconsegna del titolo al traente. Il predetto, inoltre, non ha indicato e provato alcun valido motivo per cui non ha proceduto all'incasso.
Deve, dunque, ritenersi che sia venuto meno al suo dovere di cooperare in _1 modo leale e fattivo all'adempimento dei suoi debitori, così violando la regola di correttezza e buona feda posta dall'art. 1175 c.c. Ne consegue, alla luce del richiamato orientamento dei giudici di legittimità, l'estinzione dell'obbligazione gravante sugli appellanti, da cui deriva, quale naturale corollario, la fondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Dall'accoglimento dell'esaminando motivo di gravame deriva, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento integrale dell'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dagli appellanti nel giudizio n. 4874/2017 R.G.A.C., con conseguente riforma della sentenza nella parte in cui ha
12 condannato gli opponenti al pagamento, a favore di della differenza tra la _1 somma oggetto del decreto ingiuntivo e quella oggetto dell'atto di precetto impugnato nel giudizio iscritto al n. 4960/2017 R.G.A.C.
Il mancato accertamento del credito oggetto dell'ingiunzione comporta, difatti, il rigetto dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da nel giudizio n. 4960/2017 _1
R.G.A.C., avverso il precetto notificatogli da per il complessivo importo di € Parte_3
7.467,86, non potendosi procedere alla richiesta compensazione tra la somma precettata e il credito azionato in sede monitoria da stesso. Costui, d'altronde, nel _1 menzionato giudizio n. 4960/2017 non ha mai eccepito l'insussistenza del credito vantato da (ed oggetto dell'atto di precetto), ma ne ha solo chiesto la compensazione con Parte_3 il proprio asserito controcredito.
§ 4. La mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello principale (in realtà, per come si è detto, parzialmente fondato) comporta la necessità di esaminare l'appello incidentale condizionato proposto da _1
In specie, il predetto lamenta il mancato accoglimento della domanda di condanna al risarcimento danni da lite temeraria, dallo stesso proposta in via riconvenzionale, in seno al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nei confronti degli opponenti.
Osserva, al riguardo, che la condanna prevista dal comma 3 dell'art. 96 c.p.c. non prevede una specifica prova, ma una valutazione complessiva del comportamento processuale e personale delle parti che, se foriero di un abuso del processo può legittimamente essere sanzionato in via equitativa.
§4.1 L'impugnazione incidentale non merita accoglimento.
L'appellante incidentale, infatti, non ha dimostrato la ricorrenza degli elementi costitutivi delle fattispecie disciplinate dai vari commi dell'art. 96 c.p.c. (è opportuno precisare, in parte qua, che la responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone, comunque, “la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale l'iniziativa processuale s'inscrive” – cfr. Cass. civ., n. 36591/2023), mentre, per quel che più rileva, all'esito complessivo del giudizio è stata accertata ex adverso l'insussistenza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria da con conseguente accoglimento integrale _1 dell'opposizione a decreto ingiuntivo esperita dagli odierni appellanti;
donde, si palesa pienamente legittima la decisione di questi ultimi di proporre la menzionata opposizione, nonché quella di impugnare la sentenza di prime cure che tale opposizione aveva rigettato.
Per le stesse ragioni deve essere rigettata la richiesta di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., proposta da nei confronti degli appellanti per avere costoro appellato la _1 sentenza di prime cure.
13 § 5. Il parziale accoglimento dell'appello principale impone di rivedere il regime delle spese processuali di primo e di secondo grado in base ad un giudizio unitario, che tenga conto, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, della globalità della contesa e del suo esito complessivo.
In questa prospettiva, ritiene la Corte di doversi procedere, in riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, alla compensazione integrale, tra le parti, delle spese di lite inerenti al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (iscritto, in primo grado, al n. 4874/2017 R.G.A.C.), in ragione dell'accoglimento dell'opposizione esperita da e Parte_1 Parte_2
e del contestuale rigetto della domanda riconvenzionale da costoro proposta. Parte_3
Il rigetto dell'opposizione a precetto esperita da (iscritta, in prime cure, al n. _1
4960/2017 R.G.A.C.) comporta, invece, la condanna di costui al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo e di secondo grado in favore di Parte_3
Esse vanno liquidate sulla base dei parametri di cui al D. M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”), avuto riguardo allo scaglione relativo al valore della controversia (da € 5.201 ad € 26.000) ed applicando i parametri tariffari minimi in considerazione dell'entità delle questioni trattate in tale controversia e del rilievo delle prestazioni defensionali rese, in complessivi € 2.540,00 (di cui € 460,00 per studio;
€ 389,00 per fase introduttiva;
€. 840,00 per fase istruttoria/trattazione e € 851,00 per fase decisionale), oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, per quanto attiene al giudizio di primo grado, e, in relazione al giudizio di secondo grado, in complessivi € 2.906,00 (di cui €. 567,00 per studio;
€ 461,00 per fase introduttiva, € 922,00 per fase istruttoria/di trattazione;
€ 956,00 per fase decisionale), oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
Occorre precisare che va inclusa anche nel giudizio di appello la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
14 A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte, quanto all'appellante incidentale “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e Parte_1 Parte_2 Pt_3
avverso la sentenza n. 1487/2022, emessa dal Tribunale di Messina – Prima sezione civile
[...] in data 15.09.2022 e pubblicata in pari data, nonché sull'appello incidentale condizionato proposto da avverso la medesima sentenza, così provvede: _1
1) accoglie parzialmente l'appello principale e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza:
1.1. accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1
e e revoca integralmente il decreto ingiuntivo n. Parte_2 Parte_3
1217/2017, emesso dal Tribunale di Messina;
1.2. rigetta l'opposizione proposta ex art. 615 c.p.c. da avverso il _1 precetto notificatogli da Parte_3
1.3. riforma la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato gli Pt_1
e al pagamento, a favore di
[...] Parte_2 Parte_3
della differenza tra la somma oggetto del decreto ingiuntivo e _1 quella oggetto dell'atto di precetto notificatogli da Parte_3
1.4. rigetta l'appello principale nel resto;
2) rigetta l'appello incidentale condizionato proposto da Parte_1
3) compensa integralmente tra le parti, in ordine ad entrambi i gradi di giudizio, le spese di lite inerenti al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (iscritto, in primo grado, al n. 4874/2017 R.G.A.C.); 4) condanna al pagamento, in favore di delle spese di _1 Parte_3 lite del giudizio di opposizione a precetto, che si liquidano, quanto al primo grado, in € 2.540,00 (riparti come in parte motiva), oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, e, quanto al secondo grado, in € 2.906,00 (ripartiti come in parte motiva), oltre spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge;
5) dà atto della presenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante incidentale il pagamento di un ulteriore importo pari a quello rispettivamente dovuto a titolo di contributo unificato e manda la Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione.
15 Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così è deciso in Messina, nella Camera di Consiglio (svoltasi da remoto) del 28 marzo 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
(d.ssa Maria Giuseppa Scolaro) (dott. Augusto Sabatini)
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario del Processo Dott. Francesco Micali.
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