Ordinanza collegiale 5 aprile 2024
Sentenza breve 30 maggio 2024
Ordinanza cautelare 14 febbraio 2025
Rigetto
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 14/02/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00617/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00602/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 602 del 2025, proposto da Iris Immobiliare s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Adriano De Luna, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
il Ministero delle imprese e del made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generalg dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda) n. 00520/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle imprese e del made in Italy;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 il cons. Giuseppe La Greca e uditi i difensori delle parti come specificato nel verbale;
Ritenuto, con riferimento al fumus boni iuris, che la questione prospettata dall’appellante, relativa al difetto di istruttoria, necessita dell’approfondimento proprio della fase del merito;
- che il pregiudizio allegato dall’appellante sussiste limitatamente al recupero delle somme già ricevute a titolo di finanziamento, non anche con riguardo alla percezione delle somme residue ancora da corrispondere;
ritenuto pertanto di dover accogliere la domanda di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, nella parte in cui consente all’amministrazione di recuperare presso l’appellante le somme già corrisposte a titolo di finanziamento;
ritenuto infine che le spese processuali della presente fase vanno integralmente compensate;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie in parte la domanda cautelare e, per l’effetto, sospende il provvedimento originariamente impugnato nella parte in cui consente il recupero delle somme già corrisposte a titolo di finanziamento in favore dell’appellante.
Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 2 ottobre 2025.
Spese della presente fase compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe La Greca | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO