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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 1949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1949 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente - Relatore -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Caterina Di Martino - Consigliere - ha deliberato di pronunziare la presente
SENTEN ZA nel processo d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Torre
Annunziata recante il n. 664/2021 e pubblicata il 24 marzo 2021, iscritto al n.
1652/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
L (codice fiscale ) in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gennaro
Cavallaro (codice fiscale ), Antonio Cavallaro (codice C.F._1
fiscale ) e Carmelo Cavallaro (codice fiscale C.F._2
), - appellante - C.F._3
E
(codice fiscale Controparte_1
) in persona del Direttore Generale quale suo legale rappresentante P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Eduardo Martucci (codice fiscale
) - appellata - C.F._4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Pag. 1 di 14 Con REPU CA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
Con un ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Torre
Annunziata il 14 febbraio 2017, l' (per il prosieguo Parte_1
anche solo ), in qualità di struttura provvisoriamente accreditata presso il Pt_2
svolgere prestazioni di terapia fisica e riabilitativa ai sensi dell'art. 26 della CP_3
L. n. 833/78 – dunque, relativamente alla branca di “terapia fisica e riabilitazione”
- in favore degli assistiti dell' , chiedeva ingiungersi alla detta Controparte_4
il pagamento della somma di € 7.678,0, oltre interessi moratori di cui all'art. 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002 e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo delle prestazioni sanitarie erogate nel mese di ottobre, novembre e dicembre 2015, come da fatture n. 734 del 31.10.2015 di cui il residuo era di € 2.682,42, n. 736 del
31.10.2015 di cui il residuo era di € 211,77, n. 819 del 30.11.2015 di cui il residuo era di € 2.508,66, n. 821 del 30.11.2015 di cui il residuo era di € 233,49, n. 898 del
31.12.2015 di cui il residuo era di € 1.857,06 e n. 900 del 31.12.2015 il cui residuo impagato era di € 184,62.
Con decreto ingiuntivo n. 417/2017 emesso il 21 febbraio 2017 e notificato dal il 24 febbraio 2017, il Tribunale di Torre Annunziata Parte_3 ingiungeva alla il pagamento della somma richiesta, oltre agli Controparte_4
interessi come richiesti e alle spese della procedura monitoria.
Al detto decreto proponeva opposizione l' che, con atto di Controparte_4
citazione notificato il 31 marzo 2017, eccepiva: a) l'inammissibilità della domanda perché il credito non era né certo, né liquido, né esigibile, considerato che la documentazione depositata a supporto della richiesta non era sufficiente;
b)
l'assenza di prova da parte del Centro del mancato superamento della C.O.M. e della corrispondenza delle prestazioni effettuate e quelle rientranti in regime di convenzionamento;
c) comunque, il superamento della C.O.M. in quanto il Centro
AIAS nel 2015 aveva effettuato prestazioni in numero superiore a quello stabilito nel contratto;
d) il superamento del tetto di spesa di struttura previsto dal contratto stipulato nel 2014, dal momento che la Regione Campania con D.C.A.
n. 90/2014 aveva previsto che “i tetti prestazionali e i correlati tetti di spesa determinati con il presente decreto si applicano per l'anno 2014 e per i successivi due anni
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salvo aggiornamenti da adottarsi con appositi provvedimenti”, deducendo che a fronte di un tetto di spesa assegnato contrattualmente alla struttura pari a complessivi €
5.211.126,00 il Centro, per l'anno 2015 (Gennaio a Dicembre), aveva posto all'incasso fatture per un importo pari ad € 7.013.998,28, di cui l' aveva provveduto ad emettere determine di liquidazione per un importo pari ad €
5.507.449,79, corrispondente all'acconto del 90% del fatturato presentato da
Gennaio ad Ottobre 2015, sicché nulla risultava dovuto a titolo di saldo per le mensilità da gennaio ad ottobre 2015 e nulla era dovuto sia a titolo di acconto sia di saldo per le mensilità di novembre e dicembre 2015. Deduceva che queste ultime circostanze emergevano dalle note prot. n. 76 del 17.3.2017 a firma del Resp.
U.O.C. Riab. Area Funz. A, dr. e n. prot. 1612 del 29.02.2016 a Persona_1
firma del Direttore del Distretto di Nola n. 49, dr. Per_2
Pertanto, in accoglimento della proposta opposizione, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo n. 417/2017 con vittoria di spese processuali.
Instauratosi il contraddittorio, il Centro opposto si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 7 settembre 2017, eccependo l'inammissibilità,
l'improcedibilità nonché la fondatezza dell'opposizione e chiedendo il rigetto, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, eccepiva: a) in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione in opposizione a d.i. per la mancanza della necessaria attestazione di conformità degli atti e documenti notificati e/o iscritti a ruolo nel procedimento giudiziale in conformità alle regole del processo civile telematico (PCT) (mancato deposito delle buste di accettazione e consegna della notifica dell'atto introduttivo); b)
l'idoneità della documentazione esibita a corredo del monitorio a provare la pretesa creditoria (fatture, distinte riepilogative, dichiarazioni sostitutive di notorietà), anche con riferimento alla C.O.M. attribuita al Centro, considerato che era onere dell' ornire la prova del suo sforamento;
c) che l'onere della prova in ordine allo sforamento del tetto di spesa e del superamento della C.O.M. spettava all considerato che si trattava di fatti impeditivi;
d) l'inidoneità della nota n. 76 del 17.3.2017 a provare lo sforamento del tetto eccepito, trattandosi di atto
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interno tra distretti sanitari, mai comunicata al centro opposto e che non forniva alcun elemento utile in ordine all'effettivo pagamento delle prestazioni entro il tetto di spesa assegnato;
e) l'erronea deduzione in ordine alla tipologia di tetto di spesa, in quanto per il Centro si trattava di tetto di macroarea e non di struttura sicché la detta circostanza impeditiva risultava non provata mancando qualsiasi riferimento alle determinazioni del Tavolo Tecnico e all'applicazione della R.T.U. alle prestazioni rese extra budget.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 24 settembre 2020 il Giudice rilevava d'ufficio la questione inerente alla nullità del contratto sottoscritto tra struttura sanitaria relativo all'annualità 2015, per la sua tardiva stipula, ossia dopo l'esecuzione delle prestazioni ivi previste. Sul punto il Centro sosteneva di aver depositato il contratto relativo all'annualità de qua, che l' non aveva sollevato nessuna specifica contestazione in merito e che comunque il D.C.A. n. 90/2014 aveva previsto che i tetti di spesa determinati per l'anno 2014 si sarebbero applicati anche per i successivi due anni. Di contro, l' nulla deduceva sulla questione sollevata dal Tribunale.
Con la comparsa conclusionale depositata il 16 febbraio 2021 il Centro precisava che la nullità dell'atto di citazione era dovuta al mancato deposito delle buste di accettazione e consegna della notifica dell'atto introduttivo con violazione delle norme del processo civile telematico;
poi, ai fini della prova del superamento dedotto, l' avrebbe dovuto provare attraverso gli ordinativi di pagamento la corresponsione degli importi del budget di cui al contratto pari ad € 5.211.126,00, avrebbe altresì dovuto provare che il Centro aveva emesso un fatturato di €
7.013.998,28 e avrebbe dovuto provare il superamento della COM. Inoltre, oltre a ribadire le difese già espresse negli atti precedenti, sosteneva l'applicabilità degli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/02 nel caso de quo, stante il ritardo dei pagamenti dell' che non aveva provato che derivasse da causa a lei non imputabile.
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Con la sentenza n. 664/2021, pubblicata il 24 marzo 2021, il Tribunale accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava il
Centro alla rifusione delle spese di lite in favore dell'
In particolare, in via preliminare, disattendeva l'eccezione di nullità della notifica dell'atto di citazione in quanto l'eccepita nullità risultava sanata dalla regolare costituzione della società opposta che nulla aveva contestato in merito e che aveva depositato l'atto notificato consentendo la verifica della tempestività dell'opposizione.
Nel merito, le seguenti circostanze risultavano incontestate: l'accreditamento del
Centro all'erogazione delle summenzionate prestazioni sanitarie;
la sottoscrizione di un contratto per l'anno 2014 e di uno per l'anno 2015 in entrambi i quali era previsto un tetto di spesa di struttura;
le prestazioni di cui è causa erano state svolte nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2015 e che la Regione Campania con DCA n. 90 dell'11.8.2014 aveva previsto che i tetti di spesa previsti per il 2014 si sarebbero applicati anche per i due successivi anni, salvo aggiornamenti.
Riteneva che l' vesse provato il fatto impeditivo dedotto attraverso il deposito dei seguenti documenti: a) il DCA n. 90 dell'11.8.2014 che aveva previsto l'applicazione dei tetti di spesa previsti per il 2014 anche per i due anni successivi;
b) il contratto sottoscritto dall on il Centro per le prestazioni del 2014 in cui era stato stabilito un tetto di struttura;
c) la nota prot. n. 1612 del 29 febbraio
2016, indirizzata al responsabile del Centro AIAS e ricevuta il 1° marzo 2016, in cui si comunicava che il Centro per l'anno 2015 da gennaio a dicembre aveva presentato fatture per un importo complessivo di € 7.013.998,28 e che con varie determine dirigenziali era stata corrisposta al Centro la somma di € 5.524.782,97 quale acconto sul fatturato presentato da gennaio ad ottobre 2015, sicché al
Centro AIAS era stato corrisposto tutto quanto dovuto per contratto. Tale circostanza poteva dirsi provata anche in virtù dell'assenza di qualsiasi specifica contestazione della documentazione e delle allegazioni da parte del Centro, limitatosi a contestare il contenuto della nota n. 76 del 17.3.2017 rilevando che avesse un carattere interno e che non fosse mai stata comunicata. Affermava,
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inoltre, che il Centro non aveva svolto alcuna contestazione sulla data di emissione e sull'importo delle fatture emesse nel 2015 risultando così evidente lo sforamento del tetto di spesa assegnato alla struttura, confermato anche dal contratto del 2015 redatto soltanto in data 31.5.2016. Pertanto, per il Tribunale il contratto aveva previsto un tetto annuale di spesa il cui superamento rendeva inesigibili le prestazioni extra budget erogate dal , sicché dopo il detto esaurimento le Pt_2
eventuali prestazioni erogate dall'operatore sanitario dovevano considerarsi extracontrattuali e quindi da escludersi rispetto alla possibilità di essere remunerate, posto che per disposizione imperativa dettata dall'art. 8 quater del d.lgs. n. 502/1992 non poteva essere posto a carico del il pagamento di prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali.
Il Centro AIAS con atto di appello notificato l'8 aprile 2021 s'è appellato a questa Corte impugnando la sentenza del Tribunale torrese di cui si è doluto per i seguenti motivi:
- in primo luogo, ha censurato il rigetto dell'eccezione di nullità dell'atto di opposizione alla luce del fatto che le argomentazioni utilizzate dal Tribunale non sono conformi alla giurisprudenza di legittimità e di merito, infatti per l'appellante la tesi del primo giudice che ritiene sanato il vizio alla luce della regolare costituzione in giudizio non è apprezzabile in quanto la nullità è rilevabile d'ufficio e prescinde dalla contestazione della controparte. Pertanto, per l'appellante deve essere dichiarata la nullità del giudizio di primo grado in quanto l' non ha fornito la prova della notifica dell'opposizione e della tempestività della sua costituzione;
- con il secondo motivo contesta la parte della pronuncia in cui è stato affermato che il Centro AIAS avrebbe effettuato prestazioni superiori al contratto stipulato, quindi oltre la C.O.M. assegnata. Di contro l'appellante ha sostenuto di aver allegato e di aver documentato, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di aver reso prestazioni entro la C.O.M. assegnata, sicché, in assenza di contestazione della documentazione esibita, l'eccezione di superamento della
COM va respinta;
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- con il terzo motivo, invece, ha censurato la parte di sentenza che ha ritenuto provato lo sforamento del tetto di spesa e non dovuta la pretesa del Centro sostenendo di contro quanto segue: a) in primo luogo, ha affermato che sin dal primo atto difensivo il aveva negato lo sforamento, disconoscendolo, sicché Pt_2
l' vrebbe dovuto dimostrare di aver rimborsato tutte le prestazioni liquidabili fino alla concorrenza del limite di spesa assegnato e soltanto in tal caso avrebbe dimostrato che le prestazioni di cui si chiedeva la remunerazione avevano superato il limite massimo riconosciuto contrattualmente alla struttura convenzionata;
b) in secondo luogo, con sovrabbondante digressione sulle norme contrattuali e la normativa regionale in materia di sanità, ha sostenuto che nel caso de quo si è in presenza di un tetto di macroarea e non di struttura, come emergerebbe dal contratto, sicché il budget assegnato sarebbe di mero riferimento. Considerato ciò, per l'appellante in caso di sforamento sarebbe stata necessaria l'applicazione della
R.T.U. attraverso le determinazioni del Tavolo Tecnico riportanti lo sforamento e il contributo del singolo centro al superamento del budget, per cui l'unica prova che avrebbe dovuto depositare l' per ritenere dimostrato il fatto impeditivo avrebbero dovuto essere le dette determinazioni;
c) in terzo e ultimo luogo, dopo aver ribadito che l' avrebbe potuto sostenere che era stato prodotto fatturato eccedente rispetto al tetto di spesa soltanto dimostrando che l'intero budget assegnato fosse stato tutto liquidato, ha sostenuto che nessuna rilevanza giuridica poteva essere attribuita alle determine richiamate dalla nota n. 1612/2016 con le quali l' avrebbe corrisposto la somma di € 5.524.782,97, in quanto sono da considerare soltanto atti prodromici alla liquidazione e non assimilabili all'effettivo pagamento, per cui non funzionali ad accertare e provare lo sforamento del tetto di spesa.
Ha infine rassegnato le seguenti conclusioni: “A. Dichiarare la nullità del giudizio di primo grado per violazione del deposito degli originali e/o duplicati informatici della pec;
B. Sempre in via preliminare, accogliere l'appello e conseguentemente riformare e/o annullare la sentenza n. 664 del 2021 – R.G. 2420/2017 pubblicata dal Tribunale di
Torre Annunziata in data 24 marzo 2021 per i motivi sopra indicati e precisamente
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quelli esposti nella parte “A” “B” e “C” della motivazione e, per l'effetto revocare la sentenza impugnata;
C. Disporre la revoca della revoca del D.I. n. 417/2017 reso dal
Tribunale di Torre Annunziata emesso in favore dell'A.I.A.S. Sezione Nola O.N.L.U.S.
D. Condannare, in ogni caso l' al pagamento Controparte_1
delle spese, ed onorari, oltre al rimborso forfettario del doppio grado di giudizio, il tutto in favore degli Avv.ti Gennaro Cavallaro, e Avv. Antonio Cavallaro e Avv. Carmelo
Cavallaro procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c., per il consolidato principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.”.
Si è costituita tardivamente l'appellata con una comparsa depositata il
31 agosto 2021, con cui ha eccepito l'infondatezza dell'appello e ha fatto propri i motivi che sorreggono la decisione di prime cure. Pertanto, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della pronuncia del Tribunale torrese.
All'udienza collegiale del 21 gennaio 2025 questa Corte ha trattenuto l'appello in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. primo comma.
Nello scritto conclusionale depositato dalla sola parte appellata il 22.1.2025 non si rinvengono conclusioni difformi da quanto già rassegnato precedentemente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del Centro AIAS è, per quanto appresso si dirà, infondato e va rigettato.
Difatti, è infondato il primo motivo avente ad oggetto la non ravvisata nullità dell'atto di opposizione per mancata prova della notifica dell'opposizione e della tempestività della sua costituzione secondo le regole del processo civile telematico, quindi attraverso il deposito degli originali o duplicati informatici nei formati “eml” o “msg”. A tal proposito, questa Corte ha già sostenuto (sent. n.
1594/2024, Presid. Rel. Molfino) che l'argomento utilizzato dall'appellante non può essere condiviso poiché deve escludersi che, nel caso di specie, la produzione della copia della ricevuta di notifica via PEC dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, depositata in formato “.pdf” in luogo dei relativi originali o duplicati informatici in formato “.eml” o “.msg”, possa aver integrato un'ipotesi di
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nullità della notificazione che abbia reso nullo il giudizio di primo grado. Invero, con riferimento al giudizio di primo grado, la nullità della notifica dell'atto di citazione in opposizione, derivante dal mancato rispetto delle disposizioni di cui alla L. n. 53 del 1994, risulta essere stata sanata per convalidazione oggettiva ex art. 156, co. 3, c.p.c. dal Centro che, lungi dal contestare la conformità della ricevuta di notifica depositata in formato “.pdf”, ha prodotto, in allegato alla sua comparsa di costituzione e risposta in primo grado, la copia dell'atto di citazione in opposizione depositato dalla controparte, la quale recava in calce la copia della ricevuta di notifica via PEC prodotta dall . Sul tema è intervenuta di recente la S.C. affermando che, con riferimento al giudizio di primo grado, al fine di non incorrere in nullità della notifica dell'atto introduttivo notificato a mezzo di posta elettronica certificata, la prova della notifica deve essere fornita con modalità telematiche, quindi con le ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o
".msg" ed inserimento dei dati identificativi nel file "datiAtto.xml", “a meno che la prova della tempestiva consegna sia desumibile "aliunde", con conseguente sanatoria della nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.c., per convalidazione oggettiva” (Cass. Civ. Ord. n.
16189 del 2023).
Nel caso in esame, come si è visto, la prova della tempestiva consegna è stata fornita dallo stesso Centro.
Passando poi all'esame del secondo motivo di appello, il Centro AIAS afferma che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto che parte ricorrente aveva effettuato prestazioni superiori al contratto stipulato. Orbene, la censura è priva di pregio ed è frutto di una soggettiva interpretazione del decisum; l'appellante confonde i motivi dell'accoglimento dell'opposizione, che non risiedono nello sforamento della COM bensì sul superamento del tetto di spesa, concetti del tutto diversi. Come pure viene affermato dall'appellante, è l'appellata ad aver eccepito che nulla era dovuto in quanto il Centro avrebbe “effettuato prestazioni superiori al contratto stipulato”, sicché il virgolettato conferma che il Tribunale aveva semplicemente riportato l'espressione dell' con cui aveva introdotto la detta eccezione ma ciò non significa che di tale espressione il giudice si sia avvalso.
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Anzi, nell'apporre le virgolette ha inteso enfatizzare la frase per metterne in luce l'improprio utilizzo ai fini della decisione. Pertanto, anche questa doglianza non può essere accolta.
Con riguardo al terzo motivo che, come si è detto, è inerente allo sforamento del tetto di spesa ritenuto non sussistente dal Centro in quanto non adeguatamente provato dall'odierna appellata, si rileva quanto segue.
In primo luogo, è infondata la censura relativa all'erronea valutazione del
Tribunale circa l'esistenza di un tetto di spesa di struttura anziché di macroarea.
Sia che si voglia considerare il contratto del 2014, per cui la previsione relativa ai tetti di spesa era stata prorogata per altri due anni dal DCA n. 90/2014, sia che si voglia considerare il contratto del 2015 sottoscritto nel 2016, dalla lettura degli artt. 3 e 4 di entrambi i contratti emerge chiaramente che il tetto di spesa, complessivamente considerato, è riferito alla struttura e non alla macroarea, essendosi impegnata l' all'acquisto delle prestazioni della struttura nei limiti del budget anzidetto. Nell'art. 3 infatti è indicato il numero di prestazioni da acquistare dal Centro AIAS nell'anno e nell'art. 4 si stabilisce che per tale volume di prestazioni la spesa non può essere comunque maggiore, complessivamente tra prestazioni ambulatoriali, domiciliari e semiresidenziali, di € 5.211.126,00 per il contratto del 2014 – ritenuto come valido dal Tribunale alla luce della proroga dei tetti di spesa anche per il 2015 e il 2016 dal DCA n. 90/2014 - ed € 5.086.500,00 per il contratto del 2015. Trattandosi chiaramente di un tetto di spesa stabilito per il centro che ha sottoscritto il contratto, restano prive di rilievo tutte le deduzioni inerenti all'attività del Tavolo Tecnico e alla necessità di operare una regressione tariffaria unica che tenesse conto del contributo dello specifico Centro del superamento di macroarea, argomenti utilizzati esclusivamente a scopo suggestivo.
Ciò posto, sono altresì infondate le ulteriori censure relative allo sforamento del tetto di spesa con cui l'appellante asserisce di aver negato la sussistenza dello sforamento già nel primo atto difensivo e che fosse necessario dimostrare con congrua documentazione “di aver già rimborsato tutte le prestazioni liquidabili al
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Centro ricorrente fino a concorrenza del limite di spesa assegnato”.
Ad avviso di questa Corte, il Tribunale è giunto a conclusioni corrette laddove ha scrutinato favorevolmente all'opponente tutta la documentazione hinc et inde offerta, quindi anche la documentazione depositata dal Centro per dimostrare le prestazioni erogate, ed ha inoltre ritenuto non specificamente contestati i fatti risultanti dalla documentazione offerta dalla In applicazione del medesimo principio, ha ritenuto che la circostanza del superamento del tetto di spesa affermato dall , anche in considerazione del contenuto nella nota prot. 1612/ del 29 febbraio 2016 a firma del Responsabile U.O.R. di e del Direttore del Pt_1
Distretto n. 49 di ricompreso nell'Asl Na 3 Sud ed indirizzata al legale Pt_1
rappresentante del Centro AIAS, fosse dimostrata, non avendo il Centro provveduto ad adeguata contestazione. A fronte delle circostanze dedotte dall nella nota anzidetta, l'odierno appellante nella comparsa di costituzione si è limitato a contestare il contenuto di altra nota, cioè la n. 76 del 17.3.2017, affermando che trattavasi di nota interna, che non era stata comunicata e non forniva alcun elemento utile in ordine all'effettivo pagamento del complessivo tetto di spesa. Soltanto nella comparsa conclusionale ha contestato genericamente anche l'altra nota, la n. 1612/2016, eccependo la sua inidoneità in quanto atto unilaterale e interno. Invece, avrebbe dovuto negare specificamente i fatti e le circostanze rappresentate nella nota del 2016, presa in considerazione dal
Tribunale, circostanze che avrebbe dovuto ben conoscere, trattandosi di limiti imposti al costo massimo remunerabile delle prestazioni.
Più nello specifico, l' in primo grado aveva dedotto, a pagina 5 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, che il tetto di spesa di struttura assegnato al centro per il 2015 (che era quello del 2014 in virtù del DCA n.
90/2014 che aveva prorogato l'efficacia dei tetti di spesa stabiliti per i successivi due anni salvo aggiornamenti) era pari ad euro 5.211.126,00 e che, come si evinceva dalle note prodotte, per l'anno in questione (da gennaio a dicembre) il
Centro A.I.A.S. aveva presentato fatture per un importo complessivo di €
7.013.998,28, sforando ampiamente, quindi, il detto limite per un importo di gran
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lunga superiore a quello del credito rivendicato. Di fronte a tale allegazione, tempestiva e sufficientemente chiara, il si era limitato a contestare la Pt_2
discordanza tra il tetto di spesa di struttura indicato nell'opposizione e il tetto di spesa previsto dal contratto e, in maniera generica, che la prova di tali circostanze non potesse essere fornita dall'altra nota, la n. 76/2017, quella non posta alla base della decisione del Giudice di prime cure, anche alla luce della mancanza di prova del pagamento delle somme asseritamente liquidate a concorrenza del tetto di spesa contrattualmente assegnato;
dunque, senza negarle, come invece avrebbe dovuto fare. In altri termini, a fronte di tali asserzioni, il avrebbe dovuto Pt_2
affermare che il tetto di spesa non era stato superato, deducendo altresì un diverso ammontare del proprio fatturato per il 2015 ( verosimilmente inferiore al budget prefissato), nonché quantificare gli importi ricevuti in pagamento, trattandosi di elementi nella sua piena disponibilità. Solo in tale ipotesi sarebbe sorto l'obbligo per l' di dimostrare con ulteriore documentazione quanto dalla stessa affermato.
Pertanto, in armonia con quanto sancito dal Tribunale, questa Corte ritiene che il superamento del tetto di spesa è stato dimostrato, si, dalla documentazione offerta
- la nota n. 1612 del 29.2.2016 concettualmente ribadita in quella del 2017 - ma anche dalle dichiarazioni aventi il medesimo contenuto non contestate dal Centro, quindi valutabili ex art. 115 c.p.c.. Ed infatti, secondo il Tribunale il Centro AIAS non aveva sollevato specifiche contestazioni sul fatto impeditivo/estintivo eccepito dalla controparte, cioè non aveva contrapposto il mancato superamento del tetto di struttura;
in più, anche a voler considerare il tetto di spesa previsto dal contratto relativo al 2015 stipulato nel 2016, il principio espresso resta immutato in quanto il tetto assegnato era di € 5.086.500,00, addirittura inferiore a quello dell'anno precedente, sicché, per quel che qui rileva, come ha correttamente affermato il Tribunale, non risultano dovuti gli importi rivendicati, relativi ai saldi di ottobre, novembre e dicembre 2015.
Infine, è altresì infondata la censura relativa alle determine che non sarebbero idonee a dimostrare l'avvenuto pagamento dedotto nelle note suddette;
a tal
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proposito si ribadisce che tale contestazione è generica non avendo il Centro AIAS negato di aver ricevuto pagamenti per gli importi indicati nelle dette note a fronte del tetto di spesa assegnato o comunque di aver ricevuto altri importi inferiori al budget previsto. Soltanto in tale ipotesi, come già detto, sarebbe sorto l'obbligo per l' di dimostrare con idonea documentazione quanto dalla stessa affermato in ordine alla corresponsione degli importi entro il budget assegnato.
Sulla scorta di quanto esposto, l'appello proposto dal Centro A.I.A.S. va rigettato e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata.
Le spese di giudizio del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate d'ufficio – in mancanza di nota spese – in favore dell
[...]
- sulla scorta delle risultanze processuali e del valore della Controparte_1
controversia (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), tenendo conto dell'attività in concreto svolta - in € 1134,00 per la c.d. fase di studio, in € 921,00 per la fase introduttiva, in € 921,50 per la fase istruttoria e in € 1.911,00 per la fase decisoria, per un totale di € 4.887,50 per il compenso, oltre spese generali nella misura di legge ( € 733,125) ed eventuali ulteriori accessori.
Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
e notificato alla l'8 aprile 2021, avverso la Parte_4 Controparte_4
sentenza del Tribunale di Torre Annunziata pubblicata il 24 marzo 2021 e recante il n. 664/2021:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2. condanna l'appellante a rifondere alla le spese del presente Controparte_4
grado, che liquida in complessivi € 5.620,62 con ulteriori accessori, se dovuti;
3. dà atto che ricorrono, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02, le condizioni per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a
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titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 15.4.2025
Il Presidente estensore
Caterina Molfino
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente - Relatore -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Caterina Di Martino - Consigliere - ha deliberato di pronunziare la presente
SENTEN ZA nel processo d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Torre
Annunziata recante il n. 664/2021 e pubblicata il 24 marzo 2021, iscritto al n.
1652/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
L (codice fiscale ) in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gennaro
Cavallaro (codice fiscale ), Antonio Cavallaro (codice C.F._1
fiscale ) e Carmelo Cavallaro (codice fiscale C.F._2
), - appellante - C.F._3
E
(codice fiscale Controparte_1
) in persona del Direttore Generale quale suo legale rappresentante P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Eduardo Martucci (codice fiscale
) - appellata - C.F._4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Pag. 1 di 14 Con REPU CA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
Con un ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Torre
Annunziata il 14 febbraio 2017, l' (per il prosieguo Parte_1
anche solo ), in qualità di struttura provvisoriamente accreditata presso il Pt_2
svolgere prestazioni di terapia fisica e riabilitativa ai sensi dell'art. 26 della CP_3
L. n. 833/78 – dunque, relativamente alla branca di “terapia fisica e riabilitazione”
- in favore degli assistiti dell' , chiedeva ingiungersi alla detta Controparte_4
il pagamento della somma di € 7.678,0, oltre interessi moratori di cui all'art. 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002 e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo delle prestazioni sanitarie erogate nel mese di ottobre, novembre e dicembre 2015, come da fatture n. 734 del 31.10.2015 di cui il residuo era di € 2.682,42, n. 736 del
31.10.2015 di cui il residuo era di € 211,77, n. 819 del 30.11.2015 di cui il residuo era di € 2.508,66, n. 821 del 30.11.2015 di cui il residuo era di € 233,49, n. 898 del
31.12.2015 di cui il residuo era di € 1.857,06 e n. 900 del 31.12.2015 il cui residuo impagato era di € 184,62.
Con decreto ingiuntivo n. 417/2017 emesso il 21 febbraio 2017 e notificato dal il 24 febbraio 2017, il Tribunale di Torre Annunziata Parte_3 ingiungeva alla il pagamento della somma richiesta, oltre agli Controparte_4
interessi come richiesti e alle spese della procedura monitoria.
Al detto decreto proponeva opposizione l' che, con atto di Controparte_4
citazione notificato il 31 marzo 2017, eccepiva: a) l'inammissibilità della domanda perché il credito non era né certo, né liquido, né esigibile, considerato che la documentazione depositata a supporto della richiesta non era sufficiente;
b)
l'assenza di prova da parte del Centro del mancato superamento della C.O.M. e della corrispondenza delle prestazioni effettuate e quelle rientranti in regime di convenzionamento;
c) comunque, il superamento della C.O.M. in quanto il Centro
AIAS nel 2015 aveva effettuato prestazioni in numero superiore a quello stabilito nel contratto;
d) il superamento del tetto di spesa di struttura previsto dal contratto stipulato nel 2014, dal momento che la Regione Campania con D.C.A.
n. 90/2014 aveva previsto che “i tetti prestazionali e i correlati tetti di spesa determinati con il presente decreto si applicano per l'anno 2014 e per i successivi due anni
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salvo aggiornamenti da adottarsi con appositi provvedimenti”, deducendo che a fronte di un tetto di spesa assegnato contrattualmente alla struttura pari a complessivi €
5.211.126,00 il Centro, per l'anno 2015 (Gennaio a Dicembre), aveva posto all'incasso fatture per un importo pari ad € 7.013.998,28, di cui l' aveva provveduto ad emettere determine di liquidazione per un importo pari ad €
5.507.449,79, corrispondente all'acconto del 90% del fatturato presentato da
Gennaio ad Ottobre 2015, sicché nulla risultava dovuto a titolo di saldo per le mensilità da gennaio ad ottobre 2015 e nulla era dovuto sia a titolo di acconto sia di saldo per le mensilità di novembre e dicembre 2015. Deduceva che queste ultime circostanze emergevano dalle note prot. n. 76 del 17.3.2017 a firma del Resp.
U.O.C. Riab. Area Funz. A, dr. e n. prot. 1612 del 29.02.2016 a Persona_1
firma del Direttore del Distretto di Nola n. 49, dr. Per_2
Pertanto, in accoglimento della proposta opposizione, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo n. 417/2017 con vittoria di spese processuali.
Instauratosi il contraddittorio, il Centro opposto si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 7 settembre 2017, eccependo l'inammissibilità,
l'improcedibilità nonché la fondatezza dell'opposizione e chiedendo il rigetto, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, eccepiva: a) in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione in opposizione a d.i. per la mancanza della necessaria attestazione di conformità degli atti e documenti notificati e/o iscritti a ruolo nel procedimento giudiziale in conformità alle regole del processo civile telematico (PCT) (mancato deposito delle buste di accettazione e consegna della notifica dell'atto introduttivo); b)
l'idoneità della documentazione esibita a corredo del monitorio a provare la pretesa creditoria (fatture, distinte riepilogative, dichiarazioni sostitutive di notorietà), anche con riferimento alla C.O.M. attribuita al Centro, considerato che era onere dell' ornire la prova del suo sforamento;
c) che l'onere della prova in ordine allo sforamento del tetto di spesa e del superamento della C.O.M. spettava all considerato che si trattava di fatti impeditivi;
d) l'inidoneità della nota n. 76 del 17.3.2017 a provare lo sforamento del tetto eccepito, trattandosi di atto
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interno tra distretti sanitari, mai comunicata al centro opposto e che non forniva alcun elemento utile in ordine all'effettivo pagamento delle prestazioni entro il tetto di spesa assegnato;
e) l'erronea deduzione in ordine alla tipologia di tetto di spesa, in quanto per il Centro si trattava di tetto di macroarea e non di struttura sicché la detta circostanza impeditiva risultava non provata mancando qualsiasi riferimento alle determinazioni del Tavolo Tecnico e all'applicazione della R.T.U. alle prestazioni rese extra budget.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 24 settembre 2020 il Giudice rilevava d'ufficio la questione inerente alla nullità del contratto sottoscritto tra struttura sanitaria relativo all'annualità 2015, per la sua tardiva stipula, ossia dopo l'esecuzione delle prestazioni ivi previste. Sul punto il Centro sosteneva di aver depositato il contratto relativo all'annualità de qua, che l' non aveva sollevato nessuna specifica contestazione in merito e che comunque il D.C.A. n. 90/2014 aveva previsto che i tetti di spesa determinati per l'anno 2014 si sarebbero applicati anche per i successivi due anni. Di contro, l' nulla deduceva sulla questione sollevata dal Tribunale.
Con la comparsa conclusionale depositata il 16 febbraio 2021 il Centro precisava che la nullità dell'atto di citazione era dovuta al mancato deposito delle buste di accettazione e consegna della notifica dell'atto introduttivo con violazione delle norme del processo civile telematico;
poi, ai fini della prova del superamento dedotto, l' avrebbe dovuto provare attraverso gli ordinativi di pagamento la corresponsione degli importi del budget di cui al contratto pari ad € 5.211.126,00, avrebbe altresì dovuto provare che il Centro aveva emesso un fatturato di €
7.013.998,28 e avrebbe dovuto provare il superamento della COM. Inoltre, oltre a ribadire le difese già espresse negli atti precedenti, sosteneva l'applicabilità degli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/02 nel caso de quo, stante il ritardo dei pagamenti dell' che non aveva provato che derivasse da causa a lei non imputabile.
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Con la sentenza n. 664/2021, pubblicata il 24 marzo 2021, il Tribunale accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava il
Centro alla rifusione delle spese di lite in favore dell'
In particolare, in via preliminare, disattendeva l'eccezione di nullità della notifica dell'atto di citazione in quanto l'eccepita nullità risultava sanata dalla regolare costituzione della società opposta che nulla aveva contestato in merito e che aveva depositato l'atto notificato consentendo la verifica della tempestività dell'opposizione.
Nel merito, le seguenti circostanze risultavano incontestate: l'accreditamento del
Centro all'erogazione delle summenzionate prestazioni sanitarie;
la sottoscrizione di un contratto per l'anno 2014 e di uno per l'anno 2015 in entrambi i quali era previsto un tetto di spesa di struttura;
le prestazioni di cui è causa erano state svolte nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2015 e che la Regione Campania con DCA n. 90 dell'11.8.2014 aveva previsto che i tetti di spesa previsti per il 2014 si sarebbero applicati anche per i due successivi anni, salvo aggiornamenti.
Riteneva che l' vesse provato il fatto impeditivo dedotto attraverso il deposito dei seguenti documenti: a) il DCA n. 90 dell'11.8.2014 che aveva previsto l'applicazione dei tetti di spesa previsti per il 2014 anche per i due anni successivi;
b) il contratto sottoscritto dall on il Centro per le prestazioni del 2014 in cui era stato stabilito un tetto di struttura;
c) la nota prot. n. 1612 del 29 febbraio
2016, indirizzata al responsabile del Centro AIAS e ricevuta il 1° marzo 2016, in cui si comunicava che il Centro per l'anno 2015 da gennaio a dicembre aveva presentato fatture per un importo complessivo di € 7.013.998,28 e che con varie determine dirigenziali era stata corrisposta al Centro la somma di € 5.524.782,97 quale acconto sul fatturato presentato da gennaio ad ottobre 2015, sicché al
Centro AIAS era stato corrisposto tutto quanto dovuto per contratto. Tale circostanza poteva dirsi provata anche in virtù dell'assenza di qualsiasi specifica contestazione della documentazione e delle allegazioni da parte del Centro, limitatosi a contestare il contenuto della nota n. 76 del 17.3.2017 rilevando che avesse un carattere interno e che non fosse mai stata comunicata. Affermava,
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inoltre, che il Centro non aveva svolto alcuna contestazione sulla data di emissione e sull'importo delle fatture emesse nel 2015 risultando così evidente lo sforamento del tetto di spesa assegnato alla struttura, confermato anche dal contratto del 2015 redatto soltanto in data 31.5.2016. Pertanto, per il Tribunale il contratto aveva previsto un tetto annuale di spesa il cui superamento rendeva inesigibili le prestazioni extra budget erogate dal , sicché dopo il detto esaurimento le Pt_2
eventuali prestazioni erogate dall'operatore sanitario dovevano considerarsi extracontrattuali e quindi da escludersi rispetto alla possibilità di essere remunerate, posto che per disposizione imperativa dettata dall'art. 8 quater del d.lgs. n. 502/1992 non poteva essere posto a carico del il pagamento di prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali.
Il Centro AIAS con atto di appello notificato l'8 aprile 2021 s'è appellato a questa Corte impugnando la sentenza del Tribunale torrese di cui si è doluto per i seguenti motivi:
- in primo luogo, ha censurato il rigetto dell'eccezione di nullità dell'atto di opposizione alla luce del fatto che le argomentazioni utilizzate dal Tribunale non sono conformi alla giurisprudenza di legittimità e di merito, infatti per l'appellante la tesi del primo giudice che ritiene sanato il vizio alla luce della regolare costituzione in giudizio non è apprezzabile in quanto la nullità è rilevabile d'ufficio e prescinde dalla contestazione della controparte. Pertanto, per l'appellante deve essere dichiarata la nullità del giudizio di primo grado in quanto l' non ha fornito la prova della notifica dell'opposizione e della tempestività della sua costituzione;
- con il secondo motivo contesta la parte della pronuncia in cui è stato affermato che il Centro AIAS avrebbe effettuato prestazioni superiori al contratto stipulato, quindi oltre la C.O.M. assegnata. Di contro l'appellante ha sostenuto di aver allegato e di aver documentato, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di aver reso prestazioni entro la C.O.M. assegnata, sicché, in assenza di contestazione della documentazione esibita, l'eccezione di superamento della
COM va respinta;
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- con il terzo motivo, invece, ha censurato la parte di sentenza che ha ritenuto provato lo sforamento del tetto di spesa e non dovuta la pretesa del Centro sostenendo di contro quanto segue: a) in primo luogo, ha affermato che sin dal primo atto difensivo il aveva negato lo sforamento, disconoscendolo, sicché Pt_2
l' vrebbe dovuto dimostrare di aver rimborsato tutte le prestazioni liquidabili fino alla concorrenza del limite di spesa assegnato e soltanto in tal caso avrebbe dimostrato che le prestazioni di cui si chiedeva la remunerazione avevano superato il limite massimo riconosciuto contrattualmente alla struttura convenzionata;
b) in secondo luogo, con sovrabbondante digressione sulle norme contrattuali e la normativa regionale in materia di sanità, ha sostenuto che nel caso de quo si è in presenza di un tetto di macroarea e non di struttura, come emergerebbe dal contratto, sicché il budget assegnato sarebbe di mero riferimento. Considerato ciò, per l'appellante in caso di sforamento sarebbe stata necessaria l'applicazione della
R.T.U. attraverso le determinazioni del Tavolo Tecnico riportanti lo sforamento e il contributo del singolo centro al superamento del budget, per cui l'unica prova che avrebbe dovuto depositare l' per ritenere dimostrato il fatto impeditivo avrebbero dovuto essere le dette determinazioni;
c) in terzo e ultimo luogo, dopo aver ribadito che l' avrebbe potuto sostenere che era stato prodotto fatturato eccedente rispetto al tetto di spesa soltanto dimostrando che l'intero budget assegnato fosse stato tutto liquidato, ha sostenuto che nessuna rilevanza giuridica poteva essere attribuita alle determine richiamate dalla nota n. 1612/2016 con le quali l' avrebbe corrisposto la somma di € 5.524.782,97, in quanto sono da considerare soltanto atti prodromici alla liquidazione e non assimilabili all'effettivo pagamento, per cui non funzionali ad accertare e provare lo sforamento del tetto di spesa.
Ha infine rassegnato le seguenti conclusioni: “A. Dichiarare la nullità del giudizio di primo grado per violazione del deposito degli originali e/o duplicati informatici della pec;
B. Sempre in via preliminare, accogliere l'appello e conseguentemente riformare e/o annullare la sentenza n. 664 del 2021 – R.G. 2420/2017 pubblicata dal Tribunale di
Torre Annunziata in data 24 marzo 2021 per i motivi sopra indicati e precisamente
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quelli esposti nella parte “A” “B” e “C” della motivazione e, per l'effetto revocare la sentenza impugnata;
C. Disporre la revoca della revoca del D.I. n. 417/2017 reso dal
Tribunale di Torre Annunziata emesso in favore dell'A.I.A.S. Sezione Nola O.N.L.U.S.
D. Condannare, in ogni caso l' al pagamento Controparte_1
delle spese, ed onorari, oltre al rimborso forfettario del doppio grado di giudizio, il tutto in favore degli Avv.ti Gennaro Cavallaro, e Avv. Antonio Cavallaro e Avv. Carmelo
Cavallaro procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c., per il consolidato principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.”.
Si è costituita tardivamente l'appellata con una comparsa depositata il
31 agosto 2021, con cui ha eccepito l'infondatezza dell'appello e ha fatto propri i motivi che sorreggono la decisione di prime cure. Pertanto, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della pronuncia del Tribunale torrese.
All'udienza collegiale del 21 gennaio 2025 questa Corte ha trattenuto l'appello in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. primo comma.
Nello scritto conclusionale depositato dalla sola parte appellata il 22.1.2025 non si rinvengono conclusioni difformi da quanto già rassegnato precedentemente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del Centro AIAS è, per quanto appresso si dirà, infondato e va rigettato.
Difatti, è infondato il primo motivo avente ad oggetto la non ravvisata nullità dell'atto di opposizione per mancata prova della notifica dell'opposizione e della tempestività della sua costituzione secondo le regole del processo civile telematico, quindi attraverso il deposito degli originali o duplicati informatici nei formati “eml” o “msg”. A tal proposito, questa Corte ha già sostenuto (sent. n.
1594/2024, Presid. Rel. Molfino) che l'argomento utilizzato dall'appellante non può essere condiviso poiché deve escludersi che, nel caso di specie, la produzione della copia della ricevuta di notifica via PEC dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, depositata in formato “.pdf” in luogo dei relativi originali o duplicati informatici in formato “.eml” o “.msg”, possa aver integrato un'ipotesi di
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nullità della notificazione che abbia reso nullo il giudizio di primo grado. Invero, con riferimento al giudizio di primo grado, la nullità della notifica dell'atto di citazione in opposizione, derivante dal mancato rispetto delle disposizioni di cui alla L. n. 53 del 1994, risulta essere stata sanata per convalidazione oggettiva ex art. 156, co. 3, c.p.c. dal Centro che, lungi dal contestare la conformità della ricevuta di notifica depositata in formato “.pdf”, ha prodotto, in allegato alla sua comparsa di costituzione e risposta in primo grado, la copia dell'atto di citazione in opposizione depositato dalla controparte, la quale recava in calce la copia della ricevuta di notifica via PEC prodotta dall . Sul tema è intervenuta di recente la S.C. affermando che, con riferimento al giudizio di primo grado, al fine di non incorrere in nullità della notifica dell'atto introduttivo notificato a mezzo di posta elettronica certificata, la prova della notifica deve essere fornita con modalità telematiche, quindi con le ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o
".msg" ed inserimento dei dati identificativi nel file "datiAtto.xml", “a meno che la prova della tempestiva consegna sia desumibile "aliunde", con conseguente sanatoria della nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.c., per convalidazione oggettiva” (Cass. Civ. Ord. n.
16189 del 2023).
Nel caso in esame, come si è visto, la prova della tempestiva consegna è stata fornita dallo stesso Centro.
Passando poi all'esame del secondo motivo di appello, il Centro AIAS afferma che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto che parte ricorrente aveva effettuato prestazioni superiori al contratto stipulato. Orbene, la censura è priva di pregio ed è frutto di una soggettiva interpretazione del decisum; l'appellante confonde i motivi dell'accoglimento dell'opposizione, che non risiedono nello sforamento della COM bensì sul superamento del tetto di spesa, concetti del tutto diversi. Come pure viene affermato dall'appellante, è l'appellata ad aver eccepito che nulla era dovuto in quanto il Centro avrebbe “effettuato prestazioni superiori al contratto stipulato”, sicché il virgolettato conferma che il Tribunale aveva semplicemente riportato l'espressione dell' con cui aveva introdotto la detta eccezione ma ciò non significa che di tale espressione il giudice si sia avvalso.
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Anzi, nell'apporre le virgolette ha inteso enfatizzare la frase per metterne in luce l'improprio utilizzo ai fini della decisione. Pertanto, anche questa doglianza non può essere accolta.
Con riguardo al terzo motivo che, come si è detto, è inerente allo sforamento del tetto di spesa ritenuto non sussistente dal Centro in quanto non adeguatamente provato dall'odierna appellata, si rileva quanto segue.
In primo luogo, è infondata la censura relativa all'erronea valutazione del
Tribunale circa l'esistenza di un tetto di spesa di struttura anziché di macroarea.
Sia che si voglia considerare il contratto del 2014, per cui la previsione relativa ai tetti di spesa era stata prorogata per altri due anni dal DCA n. 90/2014, sia che si voglia considerare il contratto del 2015 sottoscritto nel 2016, dalla lettura degli artt. 3 e 4 di entrambi i contratti emerge chiaramente che il tetto di spesa, complessivamente considerato, è riferito alla struttura e non alla macroarea, essendosi impegnata l' all'acquisto delle prestazioni della struttura nei limiti del budget anzidetto. Nell'art. 3 infatti è indicato il numero di prestazioni da acquistare dal Centro AIAS nell'anno e nell'art. 4 si stabilisce che per tale volume di prestazioni la spesa non può essere comunque maggiore, complessivamente tra prestazioni ambulatoriali, domiciliari e semiresidenziali, di € 5.211.126,00 per il contratto del 2014 – ritenuto come valido dal Tribunale alla luce della proroga dei tetti di spesa anche per il 2015 e il 2016 dal DCA n. 90/2014 - ed € 5.086.500,00 per il contratto del 2015. Trattandosi chiaramente di un tetto di spesa stabilito per il centro che ha sottoscritto il contratto, restano prive di rilievo tutte le deduzioni inerenti all'attività del Tavolo Tecnico e alla necessità di operare una regressione tariffaria unica che tenesse conto del contributo dello specifico Centro del superamento di macroarea, argomenti utilizzati esclusivamente a scopo suggestivo.
Ciò posto, sono altresì infondate le ulteriori censure relative allo sforamento del tetto di spesa con cui l'appellante asserisce di aver negato la sussistenza dello sforamento già nel primo atto difensivo e che fosse necessario dimostrare con congrua documentazione “di aver già rimborsato tutte le prestazioni liquidabili al
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Centro ricorrente fino a concorrenza del limite di spesa assegnato”.
Ad avviso di questa Corte, il Tribunale è giunto a conclusioni corrette laddove ha scrutinato favorevolmente all'opponente tutta la documentazione hinc et inde offerta, quindi anche la documentazione depositata dal Centro per dimostrare le prestazioni erogate, ed ha inoltre ritenuto non specificamente contestati i fatti risultanti dalla documentazione offerta dalla In applicazione del medesimo principio, ha ritenuto che la circostanza del superamento del tetto di spesa affermato dall , anche in considerazione del contenuto nella nota prot. 1612/ del 29 febbraio 2016 a firma del Responsabile U.O.R. di e del Direttore del Pt_1
Distretto n. 49 di ricompreso nell'Asl Na 3 Sud ed indirizzata al legale Pt_1
rappresentante del Centro AIAS, fosse dimostrata, non avendo il Centro provveduto ad adeguata contestazione. A fronte delle circostanze dedotte dall nella nota anzidetta, l'odierno appellante nella comparsa di costituzione si è limitato a contestare il contenuto di altra nota, cioè la n. 76 del 17.3.2017, affermando che trattavasi di nota interna, che non era stata comunicata e non forniva alcun elemento utile in ordine all'effettivo pagamento del complessivo tetto di spesa. Soltanto nella comparsa conclusionale ha contestato genericamente anche l'altra nota, la n. 1612/2016, eccependo la sua inidoneità in quanto atto unilaterale e interno. Invece, avrebbe dovuto negare specificamente i fatti e le circostanze rappresentate nella nota del 2016, presa in considerazione dal
Tribunale, circostanze che avrebbe dovuto ben conoscere, trattandosi di limiti imposti al costo massimo remunerabile delle prestazioni.
Più nello specifico, l' in primo grado aveva dedotto, a pagina 5 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, che il tetto di spesa di struttura assegnato al centro per il 2015 (che era quello del 2014 in virtù del DCA n.
90/2014 che aveva prorogato l'efficacia dei tetti di spesa stabiliti per i successivi due anni salvo aggiornamenti) era pari ad euro 5.211.126,00 e che, come si evinceva dalle note prodotte, per l'anno in questione (da gennaio a dicembre) il
Centro A.I.A.S. aveva presentato fatture per un importo complessivo di €
7.013.998,28, sforando ampiamente, quindi, il detto limite per un importo di gran
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lunga superiore a quello del credito rivendicato. Di fronte a tale allegazione, tempestiva e sufficientemente chiara, il si era limitato a contestare la Pt_2
discordanza tra il tetto di spesa di struttura indicato nell'opposizione e il tetto di spesa previsto dal contratto e, in maniera generica, che la prova di tali circostanze non potesse essere fornita dall'altra nota, la n. 76/2017, quella non posta alla base della decisione del Giudice di prime cure, anche alla luce della mancanza di prova del pagamento delle somme asseritamente liquidate a concorrenza del tetto di spesa contrattualmente assegnato;
dunque, senza negarle, come invece avrebbe dovuto fare. In altri termini, a fronte di tali asserzioni, il avrebbe dovuto Pt_2
affermare che il tetto di spesa non era stato superato, deducendo altresì un diverso ammontare del proprio fatturato per il 2015 ( verosimilmente inferiore al budget prefissato), nonché quantificare gli importi ricevuti in pagamento, trattandosi di elementi nella sua piena disponibilità. Solo in tale ipotesi sarebbe sorto l'obbligo per l' di dimostrare con ulteriore documentazione quanto dalla stessa affermato.
Pertanto, in armonia con quanto sancito dal Tribunale, questa Corte ritiene che il superamento del tetto di spesa è stato dimostrato, si, dalla documentazione offerta
- la nota n. 1612 del 29.2.2016 concettualmente ribadita in quella del 2017 - ma anche dalle dichiarazioni aventi il medesimo contenuto non contestate dal Centro, quindi valutabili ex art. 115 c.p.c.. Ed infatti, secondo il Tribunale il Centro AIAS non aveva sollevato specifiche contestazioni sul fatto impeditivo/estintivo eccepito dalla controparte, cioè non aveva contrapposto il mancato superamento del tetto di struttura;
in più, anche a voler considerare il tetto di spesa previsto dal contratto relativo al 2015 stipulato nel 2016, il principio espresso resta immutato in quanto il tetto assegnato era di € 5.086.500,00, addirittura inferiore a quello dell'anno precedente, sicché, per quel che qui rileva, come ha correttamente affermato il Tribunale, non risultano dovuti gli importi rivendicati, relativi ai saldi di ottobre, novembre e dicembre 2015.
Infine, è altresì infondata la censura relativa alle determine che non sarebbero idonee a dimostrare l'avvenuto pagamento dedotto nelle note suddette;
a tal
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proposito si ribadisce che tale contestazione è generica non avendo il Centro AIAS negato di aver ricevuto pagamenti per gli importi indicati nelle dette note a fronte del tetto di spesa assegnato o comunque di aver ricevuto altri importi inferiori al budget previsto. Soltanto in tale ipotesi, come già detto, sarebbe sorto l'obbligo per l' di dimostrare con idonea documentazione quanto dalla stessa affermato in ordine alla corresponsione degli importi entro il budget assegnato.
Sulla scorta di quanto esposto, l'appello proposto dal Centro A.I.A.S. va rigettato e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata.
Le spese di giudizio del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate d'ufficio – in mancanza di nota spese – in favore dell
[...]
- sulla scorta delle risultanze processuali e del valore della Controparte_1
controversia (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), tenendo conto dell'attività in concreto svolta - in € 1134,00 per la c.d. fase di studio, in € 921,00 per la fase introduttiva, in € 921,50 per la fase istruttoria e in € 1.911,00 per la fase decisoria, per un totale di € 4.887,50 per il compenso, oltre spese generali nella misura di legge ( € 733,125) ed eventuali ulteriori accessori.
Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
e notificato alla l'8 aprile 2021, avverso la Parte_4 Controparte_4
sentenza del Tribunale di Torre Annunziata pubblicata il 24 marzo 2021 e recante il n. 664/2021:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2. condanna l'appellante a rifondere alla le spese del presente Controparte_4
grado, che liquida in complessivi € 5.620,62 con ulteriori accessori, se dovuti;
3. dà atto che ricorrono, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02, le condizioni per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a
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titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 15.4.2025
Il Presidente estensore
Caterina Molfino
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