Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 20/06/2025, n. 4651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4651 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 04651/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01230/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1230 del 2022, proposto da CH GL, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Perla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Marco Evangelista, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Giaquinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) dell’ordinanza n. 4/UTC del 7.12.2021 a firma del Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di San Marco Evangelista, notificata alla ricorrente in data 9.12.2021, con la quale è stata dichiarata improcedibile la domanda in sanatoria ai sensi della L. 47/1985, Prot. n. 5152/1986 dell’1.10.1986 e successive integrazioni, presentata dalla ricorrente e dichiarato il suo conseguente diniego definitivo ed altresì ordinata la rimessa in pristino dei luoghi mediante la demolizione dell'intero fabbricato in oggetto;
b) degli atti preordinati, connessi o consequenziali, tra i quali, precipuamente:
- la nota Prot. n. 13199 del 26.10.2021, a firma del Responsabile dell'U.T.C. – Settore 3° del Comune di San Marco Evangelista, notificata alla ricorrente in data 29.10.2021, con la quale veniva comunicato il preavviso di dichiarazione di improcedibilità della domanda di condono con conseguente diniego della stessa;
- il Provvedimento di cui alla nota Prot. n. 15039 del 6.12.2021, a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico – Settore 3° del Comune di San Marco Evangelista, notificato alla ricorrente in data 9.12.2021, con il quale è stata rigettata la richiesta Prot. n. 13607 dell’8.11.2021, dalla stessa presentata, di differimento di trenta giorni del termine di presentazione delle osservazioni di cui al Preavviso di diniego, confermando quanto contenuto nella comunicazione Prot. n. 13199/2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Marco Evangelista;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 giugno 2025 la dott.ssa Elena Garbari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La signora CH GL è proprietaria nel Comune di San Marco Evangelista di un fabbricato sul quale, nel tempo, ha realizzato opere edilizie senza il necessario titolo edilizio.
In data 1 ottobre 1986 la ricorrente ha presentato istanza di condono ai sensi della legge 47/1985.
Con l’atto introduttivo del giudizio l’esponente lamenta che il Comune predetto sarebbe rimasto del tutto inerte fino all’anno 2018, allorché ha chiesto all’istante alcune integrazioni documentali necessarie per l’istruttoria della pratica e, al contempo, le ha ingiunto (ordinanza n. 29 del 17 maggio 2018) la demolizione delle opere abusive realizzate in ampliamento a quelle per le quali era stata presentata domanda di sanatoria.
La ricorrente afferma di aver ottemperato alle richieste comunali, sia depositando le necessarie integrazioni documentali, in data 5 agosto 2019 e 17 ottobre 2019, sia demolendo le opere non già oggetto di istanza di condono, come comunicato all’ente locale con nota del 28 agosto 2019.
Soggiunge che, quindi, del tutto inaspettatamente, in data 26 ottobre 2021 ha ricevuto il preavviso di diniego della domanda di condono a termini dell’art. 10 bis della legge 241/1990 e che il Comune ha respinto la sua richiesta di una proroga di trenta giorni del termine ivi accordato per la presentazione di osservazioni.
Con il provvedimento qui impugnato il Comune ha infine concluso il procedimento dichiarando l’improcedibilità della domanda di condono e il suo diniego definitivo, ed ordinando conseguentemente la rimessa in pristino dei luoghi mediante demolizione dell’intero fabbricato (rappresentato nelle allegate tavole) entro il termine di 90 giorni.
Il ricorso è affidato ad un unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento comunale per “ violazione e falsa applicazione della l. 28.02.1985, n. 47 - violazione del giusto procedimento - difetto di motivazione - carenza di istruttoria - sviamento - eccesso di potere - carenza assoluta dei presupposti - manifesta illegittimità ”.
Con tale censura la deducente evidenzia che l’art. 35, comma 17 della legge 47/1985 fissa un termine perentorio di 24 mesi per l’esame della domanda di condono, dopo il quale si intende formato il silenzio-accoglimento.
Alla data di adozione del provvedimento contestato il potere comunale doveva quindi ritenersi esaurito.
Inoltre il diniego è stato contraddittoriamente assunto dopo che con l’ordinanza del 2018 era stata tracciata una demarcazione tra opere edilizie oggetto dell’istanza di condono, per le quali l’amministrazione ha chiesto un’integrazione documentale, e opere di cui ha ordinato la demolizione, ancorché l’istante avesse ottemperato alle richieste comunali, presentando la prescritta documentazione integrativa e demolendo gli ampliamenti abusivi.
Infine sarebbe erronea la motivazione del provvedimento, nella parte in cui contesta la contraddittorietà tra dati metrici recati dalla domanda e quelli risultati all’esito dei sopralluoghi effettuati dall’Ufficio Tecnico del Comune, in quanto la discrasia tra i dati risulta minima (con una differenza di 6,01 mq - pari all’1,50 % per le superfici utili abitabili e mq. 32,87 - pari all’13,50% per le superfici per servizi ed accessori).
Il Comune si è costituito in giudizio con memoria di mero stile.
Il ricorso è stato chiamato all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 10 giugno 2025, ove è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
In difetto di specifiche difese dell’amministrazione comunale intimata, pur costituitasi in giudizio, la definizione del giudizio non può che prendere le mosse dal provvedimento avversato e dalla ricostruzione, ivi contenuta, dell’ iter dell’istanza di condono, che smentisce le premesse in fatto allegate a sostegno delle censure di illegittimità dalla parte ricorrente.
L’ordinanza comunale evidenzia in primo luogo come l’istanza presentata in data 1 ottobre 1986 non fosse “ corredata originariamente dei necessari grafici architettonici, relazioni, ricevute di accatastamento, documentazione fotografica, perizie, titolo di proprietà, dichiarazioni, certificati e/o verifiche statiche ”.
L’originaria incompletezza della domanda di condono costituisce circostanza non oggetto di contestazione nel gravame e che, invero, risulta confermata dalla produzione documentale tardivamente effettuata dalla stessa ricorrente.
Il medesimo provvedimento richiama poi le richieste di integrazioni documentali riferite alla pratica di condono “ identificate con prot. n. 9144 del 23-10-1995, prot. n. 842 del 14-03-2000, prot. n. 165 del 09-01-2003 e prot. n. 482 del 27-06-2006”, precisando che - a riscontro di tali richieste- “l’istante non ha fatto pervenire la documentazione richiesta e necessaria al fine di definire la pratica di condono ”.
Si tratta di richieste comunali puntualmente indicate nell’atto impugnato, inviate all’istante nel corso degli anni successivi alla presentazione dell’istanza de qua , e delle quali la ricorrente non fa alcuna menzione, né quindi confuta, nel ricorso e che devono pertanto intendersi provate.
Risulta conseguentemente anche sconfessata la dichiarazione della deducente, secondo cui il Comune – a seguito dell’istanza di condono – sarebbe rimasto per lunghissimo tempo del tutto inerte, fino agli atti assunti nell’anno 2018.
Il medesimo provvedimento avversato evidenzia, poi, che l’UTC ha effettuato diversi sopralluoghi presso l’immobile di cui è questione nei giorni 2 maggio 2019, 6 maggio 2019 e 7 maggio 2019, dai quali è emerso che:
- non è stato possibile identificare le parti di fabbricato per le quali è stato chiesto condono edilizio, in quanto la pratica non è stata al tempo corredata dai necessari grafici architettonici, relazioni, certificati e/o verifiche statiche;
- la consistenza volumetrica, le superfici utili abitabili, le superfici per servizi ed accessori ed il numero di abitazioni per le quali è stata chiesta la sanatoria risultano, nonostante le demolizioni effettuate al piano seminterrato e rialzato in esecuzione dell’ordinanza 29/2018, in palese contrasto con la consistenza del fabbricato presente in sito alla data dei sopralluoghi;
- l’ordinanza predetta è stata ottemperata solo parzialmente e la ricorrente non ha provveduto alle integrazioni documentali entro i termini prescritti;
- i dati metrici di cui alla richiesta di sanatoria risultano ancora in palese contrasto con la consistenza del fabbricato risultante dalle integrazioni documentali presentate nel 2019. Oltre alle differenze rilevate nei dati relativi alle superfici utili, alle superfici non residenziali e al volume complessivo, anche il numero delle abitazioni non corrisponde (risultano quattro abitazioni in luogo delle tre previste nella domanda di condono).
Il Comune ha quindi rilevato la contraddittorietà dei dati metrici denunciati nei modelli di domanda di sanatoria, rispetto a quelli di cui ai sopralluoghi dell’UTC e infine a quelli estrapolati dalle integrazioni documentali e, in particolare, ha contestato l’incremento del numero delle abitazioni rispetto all’istanza di condono, con variazione in aumento delle superfici e dei volumi, con radicale trasformazione della consistenza edilizia del manufatto oggetto della domanda di sanatoria e mancata integrazione della pratica. Conseguentemente ha ritenuto la domanda di sanatoria infedele, ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 della legge 47/1985.
Le argomentazioni mosse nel gravame, che danno conto invero in modo incompleto delle circostanze in fatto e dell’andamento del procedimento esitato nell’ordinanza impugnata, sono inidonee a superare le motivazioni del provvedimento di improcedibilità e diniego definitivo dell’istanza di condono.
Né, come dedotto, può trovare accoglimento l’argomento secondo cui il potere comunale si sarebbe esaurito decorsi ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda di sanatoria, da ritenersi quindi implicitamente assentita.
Secondo un granitico orientamento interpretativo, infatti, il meccanismo del silenzio assenso sulle istanze di condono edilizio di cui all’art. 35 della legge 47/1985 presuppone la completezza della domanda in ogni sua parte, che consenta all’amministrazione di esaminarla compiutamente.
È necessario, inoltre, che sussistano tutti i presupposti sostanziali, soggettivi e oggettivi, ai quali è subordinato il rilascio del condono (Cons. Stato, Sez. VII, 25 giugno 2024, n. 5606; Cons. Stato, Sez. VI, 4 febbraio 2023, n. 1203; CGARS, Sez. giurisd., 13 novembre 2023, n. 788) e, tra questi, “ ex art. 40, comma 1, l. n. 47/85, che la domanda, per la rilevanza delle omissioni o delle inesattezze riscontrate, non sia dolosamente infedele (ex multis T.A.R. Veneto sez. II, 27 maggio 2009, n.1626). In termini più generali allorché il legislatore introduca strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa, quali la d.i.a. od il silenzio assenso, presupposti perché la fattispecie possa essere produttiva di effetti sono, indefettibilmente, la completezza e la veridicità delle dichiarazioni contenute nell'autocertificazione, dovendo l'interessato rappresentare all'Amministrazione tutti gli elementi necessari all'istruttoria procedimentale (ex multis Consiglio di Stato sez. VI, 7 aprile 2021, n.2799; Id. Sez. VI, 30 aprile 2018 n. 2584; Id., 5 giugno 2015 n. 2774). ” (TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 27 novembre 2024, n. 873).
Nel caso di specie risulta evidente che sono emerse omissioni e gravi inesattezze della domanda rispetto agli elaborati presentati e alla situazione di fatto risultante dai sopralluoghi comunali, tanto che il Comune di San Marco Evangelista ha dapprima evidenziato (ancora nell’anno 2018) come non fosse precisamente definito il contenuto dell’istanza di condono rispetto agli ampliamenti successivamente effettuati, poi ha contestato che, anche a seguito della documentazione integrativa prodotta, il numero delle abitazioni esistenti risultava superiore rispetto a quello indicato nella domanda di sanatoria.
Pertanto la ricorrente non può utilmente invocare la formazione del silenzio assenso sulla sua domanda.
Va rilevato, inoltre, che “ qualora la res oggetto di condono pendente abbia perso, per effetto dei successivi interventi abusivi, la sua identità – e quindi qualora i successivi interventi abusivi rendano impossibile all’Amministrazione di valutare la consistenza delle opere oggetto di sanatoria e quelle a essa estranee – quest’ultima ben può procedere alla loro integrale e indistinta demolizione (in tal senso, cfr. C.d.S., nn. 8469/2023 e 2568/2023).
In linea con i principi appena espressi, deve allora ritenersi che spetti all’interessato dimostrare (anche mediante una perizia giurata) che l’intervento oggetto di condono sia ancora riconoscibile e sia assolutamente conforme a quello rappresentato nella relativa istanza. In difetto di siffatta prova, certamente necessaria per l’ulteriore procedibilità della domanda di condono, l’immobile deve essere demolito .” (TAR Lazio, Roma, Sez. II bis, 14 aprile 2025, n. 7286).
L’acclarata legittimità del provvedimento di diniego del condono comporta quale conseguente vincolato dispositivo l’ordine di demolizione dei lavori eseguiti in assenza di idoneo titolo edilizio, ritenuti non regolarizzabili.
In conclusione, per le esposte considerazioni, il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese di lite vanno poste a carico della ricorrente, in ossequio al principio di soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite al Comune di San Marco Evangelista, che liquida in 1.500,00 (millecinquecento/00) euro, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Maria Grazia D'Alterio, Presidente
Elena Garbari, Primo Referendario, Estensore
Elena Farhat, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Garbari | Maria Grazia D'Alterio |
IL SEGRETARIO