Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 21/03/2025, n. 2443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2443 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02443/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06435/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6435 del 2024, proposto da
Tomato s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanbattista Iazeolla, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, via Cimarosa n. 32;
contro
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Napoli, via Diaz n. 11;
nei confronti
AD Hawk s.r.l.s, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della nota AOO-ADSP.REGISTRO UFFICIALE.U.0030776 del 15.11.2024 di parziale accoglimento dell’istanza di accesso agli atti trasmessa a mezzo p.e.c. in data 12.07.2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - In data 12/7/24 la s.r.l. Tomato formulava all’Autorità di Sistema Portuale del Tirreno Centrale (di seguito, AdSP) istanza di accesso (ai sensi dell’art. 22 l. n. 241/90 e del d. lgs n. 33/2013) volta ad ottenere copia de:
- la concessione del Pontile St. RO, sito in Napoli alla via Caracciolo;
- la domanda di concessione presentata con tutti gli allegati;
- le ricevute di pagamento del canone di concessione dal rilascio alla data della richiesta.
La società, che aveva in precedenza richiesto in concessione il pontile St. RO per l’attracco dell’imbarcazione “Tortuga” vedendosi opporre la circostanza che il pontile era stato assegnato in concessione ad altro soggetto, ha – quindi - formulato l’istanza per la quale è causa, riscontrata dall’Amministrazione intimata in senso favorevole solo con riferimento alla concessione in corso, ma non anche con riferimento alla domanda della concessionaria ed alle reversali di pagamento.
1.1 - Avverso tale diniego parziale è insorta la ricorrente, lamentando in estrema sintesi, violazione e falsa applicazione art. 97 Cost., violazione e falsa applicazione artt. 1, 3 e 22 l. 241/1990, violazione e falsa applicazione D.Lgs 33/2013, eccesso di potere: illegittimità manifesta; ingiustizia manifesta.
2 - Ha resisto all’impugnativa l’AdSP chiedendone il rigetto.
2.1 – Non ha preso parte al giudizio la controinteressata AD HA s.r.l.s.
3 - Alla camera di consiglio del 27/2/2025 il ricorso è stato assunto in decisione.
4 - Il gravame non è meritevole di accoglimento.
4.1 - In termini generali, si osserva che “ .. ai sensi dell'art. 22 della L. n. 241/1990, il diritto d'accesso è riconosciuto al titolare di interesse personale, differenziato, serio e non emulativo alla conoscenza dei documenti amministrativi quale esternazione e rappresentazione di atti e provvedimenti amministrativi, in funzione della tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ed in correlazione alla loro cura e difesa.
Peraltro, è consolidato in giurisprudenza l’orientamento secondo cui l'istanza ostensiva, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della L. n. 241/1990, non deve essere uno strumento surrettizio di sindacato generalizzato sull'azione amministrativa, conseguentemente deve ritenersi inammissibile un ricorso avverso il silenzio - rigetto della P.A. in merito ad un'istanza di accesso agli atti nel caso in cui la domanda di accesso abbia un oggetto generico e indeterminato, sia finalizzata ad un controllo generalizzato sull'operato dei destinatari dell'istanza ovvero, per taluni profili, non riguardi documenti esistenti, ma postuli una attività di elaborazione di dati.
Difatti, il diritto di accesso non garantisce al privato un potere esplorativo di vigilanza da esercitare attraverso il diritto all'acquisizione conoscitiva di atti o documenti, al fine di stabilire se l'esercizio dell'attività amministrativa possa ritenersi svolta secondo i canoni di trasparenza. In altre parole, la disciplina sull'accesso tutela solo l'interesse alla conoscenza e non l'interesse ad effettuare un controllo sull'amministrazione, allo scopo di verificare eventuali e non ancora definite forme di lesione della sfera dei privati (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 07/10/2022, n. 12751) ” – ex multis, Tar Campania, Napoli, sez. V, sent. n. 2987/2023.
4.2 - Alla luce di quanto precede, il diniego parziale opposto dall’Amministrazione resiste alle censure ricorsuali. Come ritenuto anche dall’AdSP nell’atto impugnato, non si apprezza nell’istanza della ricorrente (dichiaratamente interessata alla fruizione del pontile St. RO) alcun interesse concreto ed attuale alla conoscenza della domanda presentata dall’attuale concessionaria e delle ricevute di pagamento dei canoni concessori. Tali richieste assumono un carattere esplorativo, prive – come sono – di elementi da quali inferire eventuali irregolarità commesse dall’Amministrazione nella procedura selettiva (che – peraltro - non potrebbe più essere messa in discussione all’attualità) ovvero inadempimenti da parte del concessionario.
La domanda è funzionale, in altri termini, ad un sostanziale (ed inammissibile) controllo generalizzato sull'attività dell’Amministrazione concedente.
4.3 - L’esito dell’istanza non sarebbe differente anche a voler valorizzare il richiamo alla normativa di cui al d. lgs. n. 33/2013. Come già osservato, è pacifico l’interesse della ricorrente rispetto a una possibile concessione dell’area, ciò che di per sé esclude la riconducibilità della richiesta di accesso al paradigma del cd. “accesso civico”.
In argomento, di recente, la Sezione ha chiarito:
“«…l’accesso civico generalizzato ex art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 soddisfa un’esigenza di cittadinanza attiva, incentrata sui doveri inderogabili di solidarietà democratica, di controllo sul funzionamento dei pubblici poteri e di fedeltà alla Repubblica e non su libertà singolari, onde tale accesso non può mai essere egoistico (cfr. Cons. Stato, VI, 13 agosto 2019, n. 5702), mentre nella fattispecie in questione la richiesta di accesso civico è dichiaratamente finalizzata alla realizzazione di un asserito interesse meramente personale, sicché, per come formulata, si appalesa quale mero surrogato dell’accesso documentale ex art. 22 della l. n. 241/1990, sottendendo, quindi, una finalità esclusivamente egoistica, incompatibile con le finalità di trasparenza e di interesse generale proprie dell’accesso civico» - secondo quanto affermato in primo luogo, dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 2020, punti da 36.4 a 36.6 della narrativa, oltre a TAR Lombardia, Milano, Sezione III, sentenza n. 1951 del 2017; Sezione IV, sentenza n. 669 del 2018 e Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 6589 del 2023, da ultimo richiamate da Tar Lombardia, sez. II, sent. n. 2155/2024 ” – sent. n. 6686/2024.
4.4 - Per le suesposte ragioni, il ricorso va respinto.
5 - Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore dell’AdSP. Non vi è luogo a provvedere sulle spese nei confronti del controinteressato non costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti dell’Amministrazione resistente che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge.
Nulla spese tra la ricorrente e la società controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere
Viviana Lenzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Viviana Lenzi | Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO