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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/06/2025, n. 2441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2441 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3615/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Daniela Galazzi Presidente rel. dott.ssa Giovanna Nozzetti Giudice dott.ssa Emanuela Maria Rosaria Piazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 3615 del Ruolo Generale del 2024
TRA
nella persona del curatore fallimentare, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Parisi, presso il cui studio sito in Via Meucci 9 (PA)
è elettivamente domiciliata;
parte attrice contro
Controparte_1
Convenuto contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
, in qualità di Curatore fallimentare della , ha convenuto Parte_2 Parte_1
in giudizio , quale precedente amministratore della citata società, al fine Controparte_1 di ottenere la restituzione di € 632.769,51 a titolo di giacenza di cassa risultante dalla documentazione contabile fornita in sede di liquidazione giudiziale. In via subordinata,
l'attrice ha chiesto di dichiarare l'inattendibilità della documentazione contabile depositata pagina 1 di 4 e, conseguentemente, condannare il convenuto al risarcimento dei danni di € 787.920,61, pari alla differenza tra attivo e passivo fallimentare.
, benché destinatario di rituale notifica, non si è costituito. Controparte_1
Così brevemente ricostruita la vicenda, ritiene il Tribunale che la domanda proposta dal fallimento sia fondata e vada accolta per le ragioni di seguito indicate.
Il fallimento, che agisce ai sensi dell'art. 146 l.f. (oggi art. 255 c.c.i.i.) per il risarcimento del danno, deve allegare e provare l'esistenza di un danno attuale e concreto, cioè il depauperamento del patrimonio sociale e la riconducibilità della lesione al fatto dell'amministratore inadempiente.
Incombe viceversa sull'amministratore l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi a lui imposti (cfr. Cass.
22911/10).
A quest'ultimo riguardo è ormai pacificamente accolto in giurisprudenza (cfr. Cass. SU
26972/08) il principio del superamento della ricostruzione della fattispecie risarcitoria in termini di danno-evento, essendo infatti privilegiata l'opzione ermeneutica fondata sul concetto di danno-conseguenza.
Il riferimento al nesso causale, oltre a servire come parametro per l'accertamento della responsabilità risarcitoria degli amministratori, è quindi rilevante anche da un punto di vista oggettivo, in quanto consente – come regola generale - di limitare l'entità del risarcimento all'effettiva e diretta efficienza causale dell'inadempimento e quindi a porre a carico degli amministratori inadempienti solo il danno direttamente riconnesso alla loro condotta omissiva o commissiva.
Orbene, la condotta ascritta al convenuto e consistenti nella mancata consegna della cassa sociale hanno trovato piena conferma all'esito dell'istruttoria: dalla situazione contabile della società per il periodo che va dal 1.01.2020 al 30.10.2020, consegnata Parte_1 dal convenuto alla Curatela, emerge chiaramente la presenza di una cassa contanti pari a €
632.769,51. Il non ha fornito alcuna giustificazione della destinazione della CP_1
predetta cassa: soltanto nella fase cautelare – dove il convenuto si è costituito mentre è
pagina 2 di 4 rimasto contumace nella presente fase –, ha affermato che il valore della cassa sarebbe stato frutto di errori contabili, senza però fornire altri elementi di riscontro a quanto dedotto.
Deve quindi ritenersi provato che il convenuto, in spregio ai suoi obblighi ed alla legge, si sia appropriato indebitamente del denaro della società con conseguente condanna dello stesso al risarcimento del danno in misura pari al valore della cassa contanti, sottratta alla società.
Poiché il debito risarcitorio ex art. 2393 c.c. ha natura di debito di valore – come tale sensibile al fenomeno della svalutazione monetaria fino al momento della sua liquidazione
– ancorché il danno consista nella perdita di una somma di denaro, costituendo questo, in siffatta particolare ipotesi, solo un elemento per la commisurazione dell'ammontare del danno, privo di incidenza rispetto alla natura del vincolo (cfr. cass. sez. I civ. n. 11018/05 e
68/79), al fallimento spetta anche (art.1223 c.c.) il ristoro per il mancato godimento delle somme liquidate, da calcolare, applicando sulla somma predetta, rivalutata annualmente
(fino alla data della presente pronuncia), gli interessi al tasso legale. Il tutto a decorrere dalla data del fallimento.
Il danno complessivamente calcolato ascende così ad euro 814.626,68 (di cui euro
112.632,97 per rivalutazione ed € 69.224,20 per interessi), somma alla quale, per effetto della conversione giudiziale del debito di valore in debito di valuta, andranno aggiunti gli interessi nella misura legale dal dì della pubblicazione della sentenza a quello del saldo.
Il sequestro conservativo, concesso in via cautelare con ordinanza di questo Tribunale del
15.5.2024, in ragione della presente pronuncia si convertirà automaticamente in pignoramento (Cass. civ. n. 10871/2012).
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e si liquidano in favore dell'Erario
(stante l'ammissione della liquidazione giudiziale al patrocinio a spese dello Stato), in complessivi € 3228,00 per la fase cautelare (applicati i medi per lo scaglione
“indeterminabile complessità bassa” esclusa la fase istruttoria) ed € 5.810,00 per la fase di merito (applicati i medi per lo scaglione “indeterminabile complessità bassa” esclusa la fase istruttoria) e quindi complessivamente € 9.038,00, oltre spese vive prenotate a debito, iva, cpa e spese generali come per legge.
pagina 3 di 4 I fatti contestati sono astrattamente riconducibili ad un'ipotesi di reato (cfr. Cass. sez. 5^ civ. n. 5952/07) sicché ricorrono i presupposti di cui all'art.59 co. 1^ lett. d), d.p.r. 131/86 per la registrazione a debito e il successivo recupero dell'imposta di registro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia di : Controparte_1
accoglie la domanda spiegata dalla liquidazione giudiziale di e, per Parte_1
l'effetto, condanna al pagamento della somma di € 814.626,68, oltre Controparte_1 interessi nella misura legale dalla data di deposito della sentenza all'effettivo pagamento;
condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Erario liquidate in complessivi € 9.038,00 (di cui € 3228,00 per la fase cautelare ed € 5.810,00 per la fase di merito), oltre spese vive prenotate a debito, iva, cpa e spese generali come per legge.
Indica nel convenuto soccombente il soggetto nei cui confronti recuperare l'imposta di registro prenotata a debito.
Palermo, 4 giugno 2025
La Presidente rel.
Daniela Galazzi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Daniela Galazzi Presidente rel. dott.ssa Giovanna Nozzetti Giudice dott.ssa Emanuela Maria Rosaria Piazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 3615 del Ruolo Generale del 2024
TRA
nella persona del curatore fallimentare, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Parisi, presso il cui studio sito in Via Meucci 9 (PA)
è elettivamente domiciliata;
parte attrice contro
Controparte_1
Convenuto contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
, in qualità di Curatore fallimentare della , ha convenuto Parte_2 Parte_1
in giudizio , quale precedente amministratore della citata società, al fine Controparte_1 di ottenere la restituzione di € 632.769,51 a titolo di giacenza di cassa risultante dalla documentazione contabile fornita in sede di liquidazione giudiziale. In via subordinata,
l'attrice ha chiesto di dichiarare l'inattendibilità della documentazione contabile depositata pagina 1 di 4 e, conseguentemente, condannare il convenuto al risarcimento dei danni di € 787.920,61, pari alla differenza tra attivo e passivo fallimentare.
, benché destinatario di rituale notifica, non si è costituito. Controparte_1
Così brevemente ricostruita la vicenda, ritiene il Tribunale che la domanda proposta dal fallimento sia fondata e vada accolta per le ragioni di seguito indicate.
Il fallimento, che agisce ai sensi dell'art. 146 l.f. (oggi art. 255 c.c.i.i.) per il risarcimento del danno, deve allegare e provare l'esistenza di un danno attuale e concreto, cioè il depauperamento del patrimonio sociale e la riconducibilità della lesione al fatto dell'amministratore inadempiente.
Incombe viceversa sull'amministratore l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi a lui imposti (cfr. Cass.
22911/10).
A quest'ultimo riguardo è ormai pacificamente accolto in giurisprudenza (cfr. Cass. SU
26972/08) il principio del superamento della ricostruzione della fattispecie risarcitoria in termini di danno-evento, essendo infatti privilegiata l'opzione ermeneutica fondata sul concetto di danno-conseguenza.
Il riferimento al nesso causale, oltre a servire come parametro per l'accertamento della responsabilità risarcitoria degli amministratori, è quindi rilevante anche da un punto di vista oggettivo, in quanto consente – come regola generale - di limitare l'entità del risarcimento all'effettiva e diretta efficienza causale dell'inadempimento e quindi a porre a carico degli amministratori inadempienti solo il danno direttamente riconnesso alla loro condotta omissiva o commissiva.
Orbene, la condotta ascritta al convenuto e consistenti nella mancata consegna della cassa sociale hanno trovato piena conferma all'esito dell'istruttoria: dalla situazione contabile della società per il periodo che va dal 1.01.2020 al 30.10.2020, consegnata Parte_1 dal convenuto alla Curatela, emerge chiaramente la presenza di una cassa contanti pari a €
632.769,51. Il non ha fornito alcuna giustificazione della destinazione della CP_1
predetta cassa: soltanto nella fase cautelare – dove il convenuto si è costituito mentre è
pagina 2 di 4 rimasto contumace nella presente fase –, ha affermato che il valore della cassa sarebbe stato frutto di errori contabili, senza però fornire altri elementi di riscontro a quanto dedotto.
Deve quindi ritenersi provato che il convenuto, in spregio ai suoi obblighi ed alla legge, si sia appropriato indebitamente del denaro della società con conseguente condanna dello stesso al risarcimento del danno in misura pari al valore della cassa contanti, sottratta alla società.
Poiché il debito risarcitorio ex art. 2393 c.c. ha natura di debito di valore – come tale sensibile al fenomeno della svalutazione monetaria fino al momento della sua liquidazione
– ancorché il danno consista nella perdita di una somma di denaro, costituendo questo, in siffatta particolare ipotesi, solo un elemento per la commisurazione dell'ammontare del danno, privo di incidenza rispetto alla natura del vincolo (cfr. cass. sez. I civ. n. 11018/05 e
68/79), al fallimento spetta anche (art.1223 c.c.) il ristoro per il mancato godimento delle somme liquidate, da calcolare, applicando sulla somma predetta, rivalutata annualmente
(fino alla data della presente pronuncia), gli interessi al tasso legale. Il tutto a decorrere dalla data del fallimento.
Il danno complessivamente calcolato ascende così ad euro 814.626,68 (di cui euro
112.632,97 per rivalutazione ed € 69.224,20 per interessi), somma alla quale, per effetto della conversione giudiziale del debito di valore in debito di valuta, andranno aggiunti gli interessi nella misura legale dal dì della pubblicazione della sentenza a quello del saldo.
Il sequestro conservativo, concesso in via cautelare con ordinanza di questo Tribunale del
15.5.2024, in ragione della presente pronuncia si convertirà automaticamente in pignoramento (Cass. civ. n. 10871/2012).
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e si liquidano in favore dell'Erario
(stante l'ammissione della liquidazione giudiziale al patrocinio a spese dello Stato), in complessivi € 3228,00 per la fase cautelare (applicati i medi per lo scaglione
“indeterminabile complessità bassa” esclusa la fase istruttoria) ed € 5.810,00 per la fase di merito (applicati i medi per lo scaglione “indeterminabile complessità bassa” esclusa la fase istruttoria) e quindi complessivamente € 9.038,00, oltre spese vive prenotate a debito, iva, cpa e spese generali come per legge.
pagina 3 di 4 I fatti contestati sono astrattamente riconducibili ad un'ipotesi di reato (cfr. Cass. sez. 5^ civ. n. 5952/07) sicché ricorrono i presupposti di cui all'art.59 co. 1^ lett. d), d.p.r. 131/86 per la registrazione a debito e il successivo recupero dell'imposta di registro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia di : Controparte_1
accoglie la domanda spiegata dalla liquidazione giudiziale di e, per Parte_1
l'effetto, condanna al pagamento della somma di € 814.626,68, oltre Controparte_1 interessi nella misura legale dalla data di deposito della sentenza all'effettivo pagamento;
condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Erario liquidate in complessivi € 9.038,00 (di cui € 3228,00 per la fase cautelare ed € 5.810,00 per la fase di merito), oltre spese vive prenotate a debito, iva, cpa e spese generali come per legge.
Indica nel convenuto soccombente il soggetto nei cui confronti recuperare l'imposta di registro prenotata a debito.
Palermo, 4 giugno 2025
La Presidente rel.
Daniela Galazzi
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