Art. 7. 1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decretilegge 10 febbraio 1996, n. 56, 12 aprile 1996, n. 193, 11 giugno 1996, n. 315, 2 agosto 1996, n. 411, e 4 ottobre 1996, n. 520 .
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Nota all'art. 7:
- I decretilegge 10 febbraio 1996, n. 54; 12 aprile 1996, n. 193; 11 giugno 1996, n. 315; 2 agosto 1996, n. 411 e 4 ottobre 1996, n. 520 recava: "Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549 , recante misure a tutela dell'ozono stratosferico.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Nota all'art. 7:
- I decretilegge 10 febbraio 1996, n. 54; 12 aprile 1996, n. 193; 11 giugno 1996, n. 315; 2 agosto 1996, n. 411 e 4 ottobre 1996, n. 520 recava: "Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549 , recante misure a tutela dell'ozono stratosferico.