Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 01/04/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 343/2024
Comunicazioni:
1) Debitore 2) Ricorrente/i 3) Registro Imprese 4) Pubblico Ministero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza - sezione prima civile e procedure concorsuali - riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe Limitone Presidente
dott. Paola Cazzola Giudice rel.
dott. Silvia Saltarelli Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 343 -1 /2024 R.G. e n. 343/2024 PU promosso da
BA EL nata a [...] il [...] (c.f.: [...]) e residente a [...], rappresentata e difesa, come da procura in atti, dell'Avv. Silvano Dani con studio in Chiampo (VI), Via B. Biolo n. 40/bis ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Silvano Dani (c.f.: [...]– P.E.C.: silvano.dani@ordineavvocativicenza.it) il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e/o le notifiche al seguente indirizzo di Posta
Elettronica Certificata (P.E.C.): silvano.dani@ordineavvocativicenza.
RICORRENTE confronti di
OL PP società a responsabilità limitata AT con sede in Vicenza(VI), Via
Legione Antonini n. 161-163, codice fiscale 04322330244 - non costituita
RESISTENTE
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato il
28.11.2024; esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative agli atti;
sentito il Giudice Relatore;
pagina 1 di 5
Cancelleria a mezzo PEC in data 05.12.2024 per l'udienza del 16.01.2025 entro i termini di legge- art. 41 CCII); considerato che all'udienza del 16.1.2025 nessuno è comparso o si è costituito per la debitrice e che il procuratore della creditrice ricorrente ha chiesto un rinvio in pendenza di trattative considerato che all'udienza successiva del 18.3.2025 il Giudice delegato quale relatore ha rimesso la decisione al Collegio dando atto che nessuno era comparso per la debitrice e che il procuratore della ricorrente aveva concluso chiedendo l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
Tutto ciò premesso, il Collegio, ritenuta la competenza del Tribunale adito, ritiene la debitrice OL PP SR AT - che risulta svolgere attività di impresa commerciale (vedi visura C.C.I.A.A” bar senza cucina“) - certamente soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali in particolare alla disciplina della liquidazione giudiziale ex artt. 1, 2 e 121 CCII .
Infatti la società debitrice pur onerata della prova ex art. 121 CCII non ha dimostrato il mancato superamento dei limiti indicati dall'art. 2 c.1 lettera “d” CCII ed anzi risulta aver superato il limite posto dall'art.2 comma 1 lettera “d” n.2) CCII posto che i ricavi lordi relativi all'esercizio 2022 (euro
312.386,00) supera la soglia di euro 200.000,00 .
OL PP SR AT risulta aver superato il limite stabilito dall'art.49 c.5 CCII che richiede per far luogo alla apertura della liquidazione giudiziale che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria risulti complessivamente superiore ad euro 30.000,00 tenuto conto oltre al debito di euro 8.929,27 (per capitale ingiunto) oggetto della domanda della ricorrente (EL BA che agisce - per il recupero del credito derivante da rapporto di lavoro- in forza di decreto ingiuntivo esecutivo non opposto), dei debiti scaduti per euro 47.795,08 indicati nella informativa della Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Il Collegio ritiene, nel caso di specie, ricorrere anche il presupposto oggettivo dell'insolvenza ex art. 121 e art.2, comma 1, lett. b) CCII desumibile da quanto indicato dal creditore ricorrente nel ricorso e dai seguenti elementi, dai quali si evince che la debitrice OL PP SR AT non è più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte.
In particolare si segnala:
-il mancato pagamento del debito verso la ricorrente già dipendente che agisce per il recupero del credito derivante dal rapporto di lavoro;
pagina 2 di 5 -il tentato pignoramento presso le unità locali senza esito positivo e pure presso terzi infruttuoso
(vedi docc.da 8 a 12 allegati dalla ricorrente) ;
-il mancato deposito dei bilanci di esercizio (l'ultimo bilancio risale all'esercizio 2022- vedi visura CCIAA-);
-il mancato pagamento di debiti essenziali per l'attività imprenditoriale quali i debiti verso
INPS e verso la lavoratrice ricorrente.
La situazione sopra rappresentata non appare riconducibile né a momentanea illiquidità, né a semplice crisi, bensì a vera e propria insolvenza, sicché deve dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa debitrice OL PP SR AT .
Le spese relative alla registrazione, notificazione, affissione, pubblicazione della sentenza sono a carico della procedura.
La sentenza è immediatamente esecutiva.
P. Q. M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121 e 198 CCII, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di OL PP società a responsabilità limitata AT con sede in Vicenza(VI), Via Legione Antonini n. 161-163, codice fiscale 04322330244; nomina quale Giudice Delegato per la presente procedura la dott.ssa Paola Cazzola;
nomina Curatore il dott. Riccardo Mosele;
fissa per l'esame dello stato passivo l'udienza del 26.6.2025 ad ore 11.00 dinanzi al Giudice Delegato;
assegna ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, per presentare le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co.
3, CCII;
pagina 3 di 5 autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e155-sexies disp. att. c.p.c.: ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal dlgs
5.8.2015, n. 127; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della ditta sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
ordina al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale;
ordina al Curatore di procedere all'immediato compimento dell'inventario, da considerare atto urgente, a norma dell'art. 195 CCII, preceduto dalla apposizione dei sigilli, a norma dell'art. 193 CCII;
onera il Curatore di provvedere ad ogni adempimento di legge e, in particolare, a: comunicare tempestivamente al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della ditta debitrice;
depositare l'informativa di cui all'art. 130 comma 1 CCII nel termine di 30 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
se non vi provvede il debitore, presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro il termine di legge;
apportare comunque le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII;
depositare le relazioni particolareggiate di cui all'art. 130 commi 4 e 5 CCII nel termine di 60 giorni dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo o, in mancanza, in quello di 180 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
trasmettere al Pubblico Ministero l'informativa e le relazioni di cui ai punti che precedono entro i 5 giorni successivi al deposito;
pagina 4 di 5 depositare i rapporti riepilogativi di cui all'art. 130 comma 9 CCII nel termine di quattro mesi dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, e, successivamente, ogni sei mesi;
istituire il registro informatico di cui all'art. 136 comma 1 CCII;
predisporre il programma di liquidazione da sottoporre al comitato dei creditori ex art. 213 CCII entro
60 giorni dalla redazione dell'inventario e, in ogni caso, non oltre 150 giorni dalla data di deposito della presente sentenza.
Dispone la prenotazione a debito del presente atto, ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata alle persone soggette a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Dichiara la sentenza immediatamente esecutiva.
Così deciso in Vicenza nella Camera di consiglio del 20.03.2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Paola Cazzola Dott. Giuseppe Limitone
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