Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/04/2025, n. 2491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2491 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Matilde Carpinella consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 608 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa all'udienza del giorno 18/4/2025 e vertente
TRA
(p.Iva ), con l'avvocato Andrea Parte_1 P.IVA_1
Mario Martucci, nel cui studio in Santa Maria Capua Vetere Via Caduti di
Nassirya, Victoria Park è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
(c.f. e p.Iva ), con Controparte_1 P.IVA_2 gli avvocati Felice D'Acquisto, Giuseppe Palomba e Marco Ambrosio, nel cui studio in Milano, corso Magenta n. 84 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 14052 pubblicata il
2/9/2021 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 14
che viceversa la CP_3
poi incorporata da essa attrice, aveva stipulato nel 2004 un contratto
[...] analogo per la rivendita di veicoli presso la sede di Napoli;
che in CP_1 data 16/12/2014 la convenuta aveva comunicato l'intenzione di procedere ad una ristrutturazione della rete di distribuzione attraverso il recesso da tutti i contratti in essere e la stipulazione di nuovi contratti;
che con comunicazione del 23/1/2015 essa attrice, tenuto conto delle difficoltà relative all'operatività della sede di Napoli, aveva fatto presente di poter sottoscrivere nuovi contratti per la sola provincia di Caserta, invitando ad individuare un diverso soggetto per la sede di Napoli, cui affidare CP_1 la vendita di prodotti che con missiva del 30/1/2015 la convenuta CP_1 aveva comunicato recesso dal contratto con preavviso di 24 mesi, ai sensi dell'art. 23.2 del contratto;
che peraltro, con ulteriore missiva, sempre datata 30/1/2015, la convenuta, contestata la condotta di essa attrice, aveva preso atto della pretesa intenzione di dismettere la sede di Napoli, con contestuale comunicazione della decadenza dall'adesione al Programma Standard Premium e quindi del diritto di ricevere gli sconti previsti sulle immatricolazioni effettuate, dell'obbligo di restituzione delle somme già pagate a titolo di sconto, della cancellazione della sede di vendita dal contratto di concessione entro il 27/2/2015, nonché dell'obbligo di rimozione di tutte le insegne e gli elementi di identificazione pubblicitaria recanti il marchio e la denominazione di che entrambe le missive CP_1 erano state oggetto di pronta replica, essendo stato male interpretato quanto comunicato da essa attrice con nota del 23/1/2015; che pertanto, eccepita l'illegittimità del recesso senza preavviso operato dalla convenuta, aveva diritto al riconoscimento delle indennità prevista dal contratto e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, causati dalla convenuta. Tanto premesso, la società attrice instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in citazione: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso, senza preavviso, dal contratto di concessione di vendita esercitato da e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare, Parte_3 ex art. 1569 c.c., al pagamento di euro 467.071,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, nella forma sia del danno emergente che del lucro cessante, ovvero della diversa somma che risulterà dall'istruttoria processuale, oltre interessi dal dovuto fino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria come per legge;
accertare e dichiarare la violazione, da parte della dei principi di buona Controparte_1
pag. 2 di 14 fede e correttezza nell'esecuzione e interpretazione del contratto di concessione di vendita e, per l'effetto, condannare la società convenuta al risarcimento in favore della da liquidarsi con Parte_2 valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., nei limiti di € 25.000,00, oltre interessi dal dovuto fino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria come per legge;
dichiarare tenuta e condannare la società convenuta al risarcimento del danno all'immagine da liquidarsi con valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., nei limiti di € 25.000,00 oltre interessi dal dovuto fino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria come per legge;
in ogni caso, dichiarare tenuta e condannare la società convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre accessori di legge, con attribuzione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”. Si costituiva in giudizio la convenuta Controparte_1 la quale, contestata la domanda di parte attrice, instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni rassegnate in comparsa di riposta nei seguenti termini: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) in via preliminare e nel merito, accertare e dichiarare l'improponibilità della domanda in forza dell'art. 29.2 del cessato contratto di concessione, essendo la decaduta dal diritto e dall'azione, in via Parte_2 alternativa, dinanzi all'arbitro unico o al Tribunale di Roma al quale avrebbe dovuto devolvere la controversia entro il termine convenzionale di sessanta (60) giorni dalla data di cessazione del rapporto (30.01.2015), per le motivazioni di cui in narrativa (sub 1); 2) in subordine e nel merito, nella denegata ipotesi di non accoglimento della eccezione di improponibilità della domanda di cui sub 1) che precede, respingere in toto la domanda proposta dalla in quanto infondata in fatto ed in Parte_2 diritto, essendo la cessazione del contratto di concessione relativo alla sede di Napoli ascrivibile alla esclusiva responsabilità della Parte_2 per violazione dell'art. 10.1 del contratto stesso, per le motivazioni di
[...] cui in narrativa (sub 2.2 e 2.3); 3) in ulteriore subordine e nel merito, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle eccezioni di cui sub 1) e 2) che precedono, accertare e dichiarare l'inammissibilità ed improponibilità della domanda di risarcimento del danno ex adverso proposta, ovvero il diritto della alla restituzione delle somme erogate Controparte_1 in favore della a titolo di sconto speciale ai sensi del Parte_2 Regolamento Standard Premium nella misura che risulterà all'esito dell'istruttoria, oltre rivalutazione ed interessi, e compensazione delle stesse con quanto eventualmente liquidato in favore dell'attrice a titolo di risarcimento del danno, per le motivazioni di cui in narrativa (sub 2.4 (A),
(B) e (C)); 4) con vittoria di spese e competenze del giudizio e condanna della attrice ex art. 96, comma 1, c.p.c. da liquidarsi, anche d'ufficio, nella sentenza, per le motivazioni di cui in narrativa (sub 2.4 (D))”. Erano concessi i richiesti termini ex art. 183/6 c.p.c. e la causa era istruita documentalmente e con assunzione di testi, per essere rinviata all'udienza pag. 3 di 14 del 12/9/2018 per la precisazione elle conclusioni. Con sentenza parziale n.
3538/2019 del 13/2/2019 il Giudice, non definitivamente pronunciando, aveva “… 1) Accerta(to) e dichiara(to) l'illegittimità del recesso di CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., dal contratto
[...] CP_1 stipulato con in persona del legale rappresentante Parte_2 pro tempore, e per l'effetto: 2) Condanna(to) in Controparte_4 persona del legale rappresentante p.t. al risarcimento del danno in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore;
Parte_2
…”. Con contestuale ordinanza il Giudice aveva formulato il quesito da sottoporre al nominato Ctu e rimesso le parti e il Ctu davanti a sé per l'udienza del 14/5/2019. In data 10/5/2019 si costituivano nuovi procuratori per la società convenuta, con deposito di comparsa di costituzione, in cui era formulata “… sin da ora espressa riserva di appello con riferimento alla Sentenza n. 3538/2019 pubbl. il 15/02/2019, RG n. 36062/2015, Repert.
n. 3697/2019 del 15/02/2019 riservandosi altresì di ribadire tale riserva anche a verbale all'udienza del 14 maggio 2019 …”. All'udienza del 14/5/2019 veniva dato atto della riserva di appello da parte di entrambe le parti e veniva conferito l'incarico al Ctu, il quale depositava il proprio elaborato in data 29/9/2019. Seguivano vari rinvii per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.. Subentrato questo Giudice nel ruolo a far data dal 20/1/2021, con decreto 24/1/2021, dato atto che “…, allo stato, non è possibile confermare detta modalità di decisione, vista anche la necessità di riordinare il ruolo e stante l'assai rilevante numero di cause da decidere
…” e dato altresì atto della normativa emergenziale in tema di Covid e in particolare dell'art. 221, comma 4, D.L. 34/2020, convertito con modificazione nella L. 77/2020 e successive modificazioni, era disposto che all'udienza del 15/2/2021 fossero precisate le conclusioni e che l'udienza stessa si svolgesse con modalità cartolare: veniva pertanto assegnato termine fino a cinque giorni prima dell'udienza per depositare nota di trattazione cartolare, contenente le conclusioni. Le parti hanno provveduto al deposito di note di trattazione cartolare, contenenti le conclusioni definitive. All'udienza del 15/2/2021, svolta appunto in modalità cartolare e con redazione di apposito verbale, in cui si dava atto che “… non risulta che parte convenuta abbia, al pari di parte attrice, rinunciato ai termini ex art. 190 c.p.c. …”, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei richiesti termini di legge ex artt. 190 e 281 quinquies c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali (60 giorni) e di repliche
(ulteriore 20 giorni): i termini ex artt. 190 e 281 quinquies c.p.c. sono scaduti il 6/5/2021.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così deciso: “• vista la sentenza non definitiva n. 3538/2019 del 15/02/2019, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice Controparte_1
della complessiva somma di € 8.104,81, a titolo di Parte_2
pag. 4 di 14 indennità di mancato preavviso, oltre agli interessi come indicato in motivazione;
• rigetta la domanda attrice quanto al resto;
• compensa per 2/3 le spese di lite e pone a carico della convenuta, per il grado di soccombenza, il residuo che liquida in € 1.611,60 per compensi professionali e € 404,60 per spese, oltre rimborso forfettario, Cp e Iva come per legge. Ordina la liquidazione delle spese di lite in favore dei procuratori di parte attrice, dichiaratisi antistatari;
• compensa per 2/3 le spese di ctu, liquidate con separato decreto del 23/12/2019, e pone la restante quota definitivamente a carico della società convenuta per il grado di soccombenza rigettato l' opposizione e condannato parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposto liquidate in €. 3.500,00 oltre oneri accessori e rimborso forfettario.”
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Richiamato quanto esposto in precedenza, si osserva che ogni questione, già decisa con la sentenza non definitiva n. 3538/2019, non può più essere rimessa in discussione in questo giudizio. Si prende atto che “… Entrambe le parti formulano espressa riserva di appello avverso la sentenza non definitiva n. 3538/2019 del 15/02/2019 …” (cfr. verbale dell'udienza del 14/5/2019), ma non può più essere messa in discussione in questa sede né la ritenuta infondatezza delle eccezione preliminari sollevate dalla convenuta né l'accertamento della responsabilità della convenuta stessa in relazione all'operato recesso e alla ritenuta violazione delle regole di correttezza e buona fede in ambito contrattuale;
analogamente non può più essere messo in discussione neanche l'ambito risarcitorio delineato dal giudice nella citata sentenza. In tema di vincolatività, anche per lo stesso Giudice che l'ha emessa, della sentenza non definitiva va ricordato che “… il giudice resta vincolato dalla sentenza non definitiva (anche se non passata in giudicato), sia in ordine alle questioni definite, sia per quelle che ne costituiscano il presupposto logico necessario, senza poter più risolvere le stesse questioni in senso diverso e, ove lo faccia, il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio tale violazione. …” (cfr. Cass. 6689/2012; Cass. 21258/2020), con la conseguenza che “… le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva possono essere riformate o annullate solo in sede d'impugnazione, non con la sentenza definitiva successivamente resa …” (cfr. Cass. 10067/2020). In conclusione, stante l'esaurimento dei poteri decisori per la parte della controversia definita con la sentenza non definitiva, questo Giudice, quand'anche in ipotesi la sentenza parziale non fosse passata in giudicato, è vincolato da quanto deciso in ordine sia alle questioni definite con la citata sentenza sia a quelle dalle prime dipendenti, che possono pertanto essere esaminate e decise solo sulla base della predetta sentenza non definitiva. Richiamato quanto esposto e rilevato che la responsabilità della convenuta è stata accertata nella ricordata sentenza non definitiva (cfr.
pag. 5 di 14 dispositivo della sentenza pz n. 3538/2019: “… 1) Accerta e dichiara l'illegittimità del recesso di in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., dal contratto stipulato con in Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto: 2) Condanna in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_1 risarcimento del danno in favore di in persona del Parte_2 legale rappresentante pro tempore …”) e che è stata rigettata l'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta, è evidente che non possa essere più preso in considerazione il capo 1 delle conclusioni della convenuta né il capo 2 in tema di pretesa responsabilità della società attrice per la cessazione del rapporto, questioni nuovamente riproposte nelle conclusioni definitive di parte convenuta, di cui si è dato conto. Dunque la presente sentenza, all'esito del giudizio proseguito solo per l'accertamento del quantum debeatur, è limitata appunto alla quantificazione della somma dovuta dalla convenuta all'attrice a titolo di indennità di preavviso ex art. 1569 c.c. (primo capo delle conclusioni attoree) e al preteso risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per inadempimento del contratto
(secondo e terzo capo delle conclusioni attoree). Inoltre, richiamate le superiori premesse in diritto, si osserva che nella più volte richiamata sentenza parziale, accertata la responsabilità della convenuta (cfr. sentenza pz in motivazione: “… Per quanto fin qui argomentato deve ritenersi che l'ultima comunicazione di sopra citata, da interpretarsi come CP_1 recesso senza preavviso del contratto di concessione di vendita, non sia giustificata, non essendo provato l'inadempimento della controparte, e che pertanto abbia unilateralmente ed illegittimamente interrotto il CP_1 rapporto contrattuale con effetto immediato, in violazione dell'art. 23 del contratto. Si ritiene pertanto provata la responsabilità di per CP_1 violazione dei doveri di correttezza e buona fede contrattuale. …”), erano stati anche definiti, in relazione al primo capo delle conclusioni attoree, l'ambito della domanda risarcitoria con riferimento all'indennità di mancato preavviso e il parametro di riferimento per l'accertamento del danno risarcibile;
infatti nella motivazione della sentenza era stato precisato, così poi da articolare in modo analogo il quesito nella contestuale ordinanza di rimessione della causa sul ruolo (cfr. citata ordinanza: “… ritenuta la necessità di un approfondimento istruttorio di natura contabile sulla quantificazione del danno patrimoniale, da calcolarsi con riferimento al 2% dei corrispettivi pagati dalla Parte_2 alla o al cessionario dei suoi crediti, per l'acquisto Controparte_1 di veicoli nel corso dei 12 mesi precedenti la data di invio della comunicazione di recesso (30/01/2015) …”), che “… In proposito occorre osservare che l'art. 23 del contratto attribuisce a la facoltà di CP_1 recedere con 12 mesi di preavviso. Pertanto il risarcimento andrà calcolato a mezzo CTU, con riferimento al 2% dei corrispettivi da questo pagati alla o al cessionario dei suoi crediti per l'acquisto di veicoli nel corso CP_1
pag. 6 di 14 dei 12 mesi precedenti la data di invio della comunicazione di recesso.
Ovviamente tale percentuale andrà riferita ai soli acquisti di veicoli Mazda, essendo concessionaria al contempo di altre marche, posto che il Parte_2 contratto non prevedeva un obbligo di esclusiva. …” (cfr. sentenza pz in motivazione). Tanto premesso e ricordata la vincolatività per questo Giudice della ricordata sentenza parziale, non è pertanto possibile mettere in discussione l'accertata responsabilità della convenuta per il recesso (cfr. citata sentenza: “… Il recesso di non è quindi giustificato CP_1 dall'inadempimento della controparte, che non è minimamente provato. Pertanto avrebbe dovuto effettuare il recesso ai sensi dell'articolo CP_1
23 del contratto con preavviso di 24 mesi, ovvero con preavviso di 12 mesi in caso di riorganizzazione della propria rete distributiva. In questo caso si impegnava a corrispondere al concessionario a titolo di CP_1 risarcimento un importo pari al 2% dei corrispettivi da questo pagati alla o al cessionario dei suoi crediti per l'acquisto di veicoli nel corso CP_1 dei 12 mesi precedenti la data di invio della comunicazione di recesso. Tale importo avrebbe dovuto essere corrisposto entro 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto, a condizione che il concessionario avesse tempestivamente adempiuto nel periodo di preavviso e a seguito della cessazione del rapporto tutte le obbligazioni derivanti dal contratto. CP_1 comunicò in data 30 giugno 2015 il recesso con preavviso di 24 mesi. Il contratto sarebbe scaduto pertanto il 31 gennaio 2017. Tuttavia con missiva in pari data, riscontrando la comunicazione di del 23 CP_1 Parte_2 gennaio 2015, contestò la grave violazione del contratto da parte del concessionario, nonché la violazione del regolamento Standard Premium, con conseguente perdita del diritto a ricevere gli sconti previsti da detto programma nonché il debito delle somme relative allo sconto speciale già erogato. …”). Per quanto riguarda il risarcimento del danno, rimesso dal Giudice all'esito dell'istruttoria (cfr. citata sentenza: “… Si ritiene opportuno pronunciare sentenza non definitiva, rinviando ad un successivo approfondimento istruttorio la quantificazione del risarcimento del danno causato a …”), va evidenziato che dalla medesima sentenza non si Parte_2 ricava alcuna limitazione alla sola indennità di mancato preavviso, non essendo invero state escluse altre fattispecie risarcitorie connesse all'accertato recesso ingiustificato della convenuta e fatte valere dall'attrice, come p.es. al preteso danno di immagine;
quindi la ctu era limitata alla quantificazione dell'indennità di mancato preavviso, proprio perché, rispetto agli altri capi della domanda risarcitoria, non era necessario alcun accertamento di natura tecnica, avendo invero l'attrice fatto riferimento, tanto per il danno patrimoniale quanto per quello non patrimoniale, alla valutazione equitativa con contenimento delle domande ad € 25.000,00. Per quanto riguarda appunto l'indennità di mancato preavviso, come prevista dall'art. 23 del contratto, si rammenta che al nominato Ctu era stato conferito l'incarico di “Accert(are) …, esaminati gli pag. 7 di 14 atti di causa ed acquisito ogni altro elemento utile allo svolgimento dell'incarico dalle parti o da altri soggetti pubblici o privati, quanto dovuto da a tenuto conto che l'art. Controparte_2 Parte_2
23 del contratto attribuiva a la facoltà di recesso con preavviso di CP_1
12 mesi, e dunque in relazione al 2% dei corrispettivi pagati a o al CP_1 cessionario dei suoi crediti per l'acquisto di veicoli nei 12 mesi precedenti la data di invio della comunicazione di recesso” (cfr. sentenza parziale, ordinanza di rimessione sul ruolo e verbale dell'udienza del 14/5/2019). All'esito di attenta valutazione del dato contrattuale e della documentazione in atti, nonché delle osservazioni delle parti, sostanzialmente favorevoli alle conclusioni contenute nella prima relazione (cfr. ctu in atti, a pag. 10, con riferimento ai docc. 9 e 10: “… Alla luce dei suddetti commenti è possibile affermare che le conclusioni sintetizzate nel paragrafo che segue sono pienamente condivise e accettate dai periti nominati dalle parti in causa.
…”), il Ctu è condivisibilmente pervenuto alle seguenti conclusioni: “… Il calcolo sviluppato secondo le modalità illustrate in precedenza ha permesso di determinare che l'ammontare di indennizzo spettante alla
[...]
è pari ad € 8.104,81…”, dopo aver premesso, per quanto di Parte_2 interesse, che “… Sulla scorta della documentazione ricevuta e tenuto conto delle richieste giudiziali avvalendosi dell'acclusa Tabella n. 2 si è definito il perimetro delle transazioni utili per il calcolo del danno, ovvero gli acquisti di veicoli concernenti la sede di Napoli in relazione ai quali si è accertato l'effettuato pagamento tra le parti nell'arco dei 12 mesi (30/01/2014 - 30/01/2015) antecedenti la data di comunicazione di recesso dal contratto di concessione di vendita. …” e che “… Dopo aver individuato e selezionato le sole transazioni compatibili con le regole di calcolo impartite dal magistrato si è determinato l'ammontare del danno applicando la percentuale del 2% giudizialmente prevista al prezzo di vendita e relativi oneri accessori dei veicoli ceduti dalla alla sede di Napoli nei 12 CP_1 mesi precedenti l'illegittima comunicazione di recesso il cui ammontare è risultato complessivamente pari ad € 405.240,27 …” (cfr. ctu, a pagg. 11 e 12). Nella seconda comparsa conclusionale, depositata in data 6/4/2021, l'attrice ha dedotto, in relazione al 'parametro per la quantificazione del danno patrimoniale indicato al Ctu', che “… Su tale aspetto non può non evidenziarsi quanto il parametro valutativo fornito al Ctu nella sentenza non definitiva resa nel presente giudizio per il calcolo del danno patrimoniale patito dalla società odierna attrice sia evidentemente inappropriato al caso in esame …” (cfr. citata seconda comparsa conclusionale). Sul punto è sufficiente richiamare quanto già esposto sulla vincolatività della sentenza non definitiva. Per quanto riguarda l'eccezione di compensazione, sollevata dalla parte convenuta, si osserva che le risultanze processuali non consentono di ritenere, a tacer d'altro, che si fosse in presenza di violazione dell'obbligo di “rispettare permanentemente le procedure operative indicate nell'allegato 2 denominato “Requisiti di pag. 8 di 14 Processo Standard Premium. In conclusione, a titolo di indennità di mancato preavviso, può essere riconosciuta la somma di € 8.104,81. Per quanto riguarda gli interessi, sicuramente non può essere preso in considerazione il termine dilatorio di 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto (art. 23.3 del contratto), non risultando osservate le disposizioni ivi contenute, per cui gli interessi al tasso legale sono dovuti dalla messa in mora (22/5/2015, data di notificazione della citazione) fino al saldo effettivo. Passando alle altre voci di danno, rispetto alle quali -come detto- non opera alcuna preclusione in conseguenza della più volte richiamata sentenza parziale, valgono le seguenti osservazioni. Nella seconda comparsa conclusionale l'attrice ha allegato che “… Le vicende processuali hanno messo in luce la condotta ostruzionistica e del tutto ingiustificata posta in essere dalla nei confronti Controparte_1 dell'attrice, in totale spregio alle ordinarie regole di buona fede contrattuale che deve sussistere non solo nella fase iniziale del contratto ma anche nella sua fase esecutiva e, soprattutto, nella sua fase di conclusione sia essa naturale o, come nel caso che ci occupa, sia essa dipesa dalla volontà unilaterale di una delle parti. …”; che “… Alla luce di tanto, appare oltremodo palese la concretizzazione di un danno derivante dalla violazione della buona fede contrattuale, anche per la machiavellica manovra tesa ad appropriarsi dell'avviamento commerciale generato negli anni e con enormi investimenti dalla odierna attrice, aggravata dalle illegittime condotte poste in essere dalla convenuta, e che si ritiene equo quantificare in una somma non inferiore ad € 25.000,00 …” e che “… A ciò si aggiunga, come logico corollario della voce di danno sopra emarginato, la sussistenza di un palese danno all'immagine ed alla professionalità della per la sua mole di affari, per la particolare Parte_2 posizione strategica che occupava, per il bacino di utenza che, in linea sia teorica che pratica, ha durante il lungo periodo contrattuale gestito, e che può determinarsi, in via equitativa, in una misura risarcitoria non inferiore ad € 25.000,00. …” (cfr. citata seconda comparsa conclusionale). In relazione ad entrambe le domande risarcitorie, va rilevato che le stesse sono da rigettare per assoluto difetto di prova, in base a conferente specifica allegazione, in ordine agli elementi che consentano l'individuazione stessa del danno in ipotesi subito dall'attrice. Al riguardo si ricorda che ai fini della risarcibilità del danno ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056 c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve allegare, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere fornita la prova, non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pag. 9 di 14 pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto
(cfr. Cass. 5960/2005). In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno- evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale e adeguata allegazione (cfr. Cass. SU
26972/2008). Sul punto, a conforto di quanto detto a proposito della necessità della prova del danno sofferto, va ricordato che la giurisprudenza è ormai consolidata nell'escludere l'ipotizzabilità del c.d. danno in re ipsa (cfr., limitando il discorso alle più recenti, Cass. 5447/2020 in tema di danno da c.d. 'fermo tecnico'; Cass. 4886/2020 in tema da danno da ritardato pensionamento;
Cass. 4005/2020 in tema di diffamazione;
Cass. 29206/2019 in tema di danno morale;
cfr. Cass. 207/2019, Cass.
20885/2019 e Cass. 25037/2019 in tema di illecita segnalazione alla
Centrale Rischi) Iniziando dalla domanda di risarcimento dei pretesi danni patrimoniali, si osserva che nel caso di specie, a prescindere da ogni altra considerazione e in base alla ragione più liquida (cfr. Cass. 11458/2018), manca la prova -e prima ancora la concreta e specifica allegazione in fatto- del danno patrimoniale in ipotesi effettivamente sofferto dalla società attrice, oltre che del nesso causale fra la condotta della convenuta e il danno. Al riguardo si rammenta che non sono a tal fine sufficienti mere formule di stile, che richiamino le astratte figure del danno emergente e del lucro cessante, ovvero la mera allegazione sulla mancanza di disponibilità di somme ovvero ancora la pretesa interruzione immotivata dei rapporti contrattuali, e via dicendo. Dunque va rigettata la domanda di risarcimento di eventuali, ma non provati, danni patrimoniali in ipotesi sofferti dalla società attrice. Miglior sorte non arride alla domanda di risarcimento con riferimento ad un ipotetico danno non patrimoniale;
sul punto valgono le seguenti osservazioni. Con particolare riferimento alla categoria dei danni non patrimoniali, oggetto di specifico intervento chiarificatore della
Suprema Corte a partire da Cass. 8827/2003 e 8828/2003 e successive sentenze ormai costanti, si osserva che in tale ambito vanno astrattamente ricompresi non solo i danni conseguenti a reato o previsti da specifiche disposizioni di legge, ma anche quelli derivanti da lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti (cfr. Cass. 12124/2003; Cass.
16716/2003). Pertanto, conformemente alla tipicità della tutela offerta dall'art. 2059 c.c., il danno non patrimoniale è appunto risarcibile solo nei casi determinati dalla legge (art. 185 c.p. in caso di reato e specifiche disposizioni di legge, p.es. in materia di libertà personale, di riservatezza, di discriminazioni) ovvero nel caso di lesione di uno specifico diritto inviolabile della persona umana costituzionalmente protetto (cfr. Cass. SU
pag. 10 di 14 26972/2008, che richiama e fa propri i principi di cui a Cass. 8827/2003 e
8828/2003): si noti al riguardo il dato normativo, in cui alla genericità e atipicità dell'art. 2043 c.c. (“qualunque fatto doloso o colposo …”) corrisponde la tipicità dell'art. 2059 c.c. (“Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”). Dunque ai fini dell'ammissione a risarcimento, ex art. 2059 c.c., ciò che rileva è l'ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona e costituzionalmente rilevante, dal quale conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica;
quindi in tali termini si parla di danno non patrimoniale, indipendentemente dall'indicazione descrittiva e classificatoria che si voglia ancora fare con riferimento ad ipotetiche (tradizionali) voci o figure di danno (danno biologico, danno morale, danno esistenziale, danno d'immagine, al nome commerciale, ecc.). Inoltre, rammentato che va esclusa la risarcibilità dei c.d. danni bagatellari (cfr. citata Cass. SU 26972/2008; Cass. 1766/2014;
Cass. 2370/2014), cioè di quelle situazioni che si configurano solo come stravolgimenti della quotidianità della vita, sostanziantisi in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e ogni altra espressione di insoddisfazione, costituenti conseguenze non gravi e insuscettibili di essere monetizzate perché appunto bagatellari, si ribadisce che il presupposto generale per l'ammissibilità del risarcimento dei danni non patrimoniali, nei casi in cui ciò sia possibile alla luce di quanto detto, è costituito dalla gravità dell'offesa; infatti “… il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minino di tolleranza
…”, con la precisazione che “… il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile …” e che entrambi i requisiti, cioè la gravità della lesione e la serietà del danno, “… devono essere accertati dal Giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico ….” (cfr. citata Cass. SU 26972/2008, in motivazione). Nel caso di specie difettano del tutto gli elementi di fatto che, alla luce delle superiori osservazioni, possano portare ad una qualche pronuncia di condanna per eventuale causazione di non meglio precisati danni non patrimoniali: nella specie un meramente allegato danno all'immagine e alla professionalità. Anche in questo caso non è di certo sufficiente richiamare massime giurisprudenziali, valide per ogni circostanza, o astratte figure di tradizionali danni non patrimoniali o pretesi diritti in ipotesi violati, come appunto quello all'immagine imprenditoriale e alla professionalità e via discorrendo: si richiama, a conforto di quanto detto, la citata giurisprudenza di legittimità. Da ultimo, a completamento di quanto detto, è consolidato orientamento dell'Ufficio che la riscontrata lacuna in ordine all'allegazione e prova di precisi elementi oggettivi, da cui desumere l'esistenza stessa del danno risarcibile, non potrebbe essere colmata pag. 11 di 14 neanche ricorrendo all'equità, che infatti non può mai equivalere ad arbitrio da parte del Giudice: l'equità soccorre quando è difficile o impossibile l'esatta monetizzazione del danno, ma presuppone pur sempre la prova, in base a conferente allegazione, degli elementi costitutivi del danno stesso, oltre che dell'altrui responsabilità; quindi l'esistenza e la derivazione causale dei danni integrano il fatto costitutivo della pretesa al risarcimento e la loro sussistenza va provata da chi l'allega (cfr. Cass. 13288/2007; Cass. 10607/2010; Cass. 27447/2011; Cass. 8213/2013; Cass.
20889/2016; Cass. 4534/2017). Alla luce delle superiori osservazioni in fatto e in diritto, va rigettata qualsiasi domanda di risarcimento danni proposta dall'attrice. Stante l'esito del giudizio e la differenza fra quanto domandato e quanto riconosciuto, le spese di lite vanno compensate per 2/3
e poste per il residuo, liquidato in dispositivo, a carico della convenuta per il grado di soccombenza e in favore dei procuratori di parte attrice, dichiaratisi antistatari. Si è proceduto, alla luce del DM 55/2014, alla somma degli importi medi relativi ai 'giudizi di cognizione innanzi il tribunale' e allo scaglione di valore '5.201-26.000', tenuto conto della natura e del valore (accertato) della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore dell'attrice. Le spese della ctu contabile, liquidate con separato decreto del 23/12/2019, vanno compensate per 2/3 e definitivamente poste a carico della convenuta per la restante quota, stante il grado di soccombenza;
quindi per la quota compensata di 2/3 le spese di ctu resteranno definitivamente a carico delle parti processuali (parte attrice e parte convenuta) in parti uguali. Premesso che nel caso di specie la parte attrice non è risultata neanche totalmente vittoriosa, si ricorda che anche nell'ipotesi di parte totalmente vittoriosa si è recentemente affermato in giurisprudenza (in senso contrario peraltro Cass. 6301/2007; Cass.
14925/2010) il principio che la compensazione delle spese processuali - nella quale si risolve anche il provvedimento con cui il giudice, chiudendo il giudizio davanti a sé, disponga la ripartizione nei modi anzidetti delle spese in favore del consulente tecnico d'ufficio- è soltanto esclusione del rimborso e dunque negazione della condanna, senza quindi che la ripartizione pro quota delle spese di consulenza tecnica d'ufficio fra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa possa costituire violazione del divieto di condanna di quest'ultima alle spese ex art. 91 c.p.c. (cfr. Cass. 1023/2013; Cass. 17739/2016; Cass. 26849/2019). Questi principi sull'attribuzione pro quota delle spese di ctu anche alla parte totalmente vittoriosa valgono a maggior ragione nel caso, come quello che qui ci occupa, di parte non totalmente vittoriosa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando.”
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: “Piaccia alla Corte d'Appello di Roma, respinta ogni contraria istanza, così decidere: 1) Accogliere l'appello per i motivi dedotti pag. 12 di 14 in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza parziale del Tribunale di Roma n. 3538/2019 del 13/2/2019, pubblicata il 15/2/2019, e della sentenza definitiva del Tribunale di Roma n. 14052/2021 del 30/7/2021, pubblicata il 2/9/2021, mai notificata, emesse nell'ambito del giudizio recante R.G. n. 36062/2015, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: a) condannare la al Controparte_1 pagamento, in favore della società della giusta Parte_2 somma a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, sia nella forma del danno emergente (quantificabile in € 175.041,00) che del lucro cessante (quantificabile in € 292.030,00), con una rimodulazione del quantum già calcolato nella C.T.U., da calcolarsi in relazione ai mancati utili che il concessionario avrebbe realizzato durante il periodo di preavviso e risultanti dallo stato degli atti, secondo il prudente apprezzamento del
Giudice adito, tenendo conto della complessiva quantificazione del danno patrimoniale di € 467.071,00 dedotta e provata in giudizio, ovvero con l'ausilio di una C.T.U. integrativa che tenga conto, ai fini del quantum risarcibile degli aspetti sopra evidenziati;
b) condannare la società convenuta per la violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione ed interpretazione del contratto di concessione di vendita, al risarcimento in favore della società da liquidarsi Parte_2 con valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., in una misura comunque non inferiore ad €25.000,00#, oltre interessi dal dovuto fino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria come per legge;
c) condannare la società convenuta a risarcire il danno all'immagine subito dalla società da liquidarsi con valutazione Parte_2 equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., in una misura comunque non inferiore ad €25.000,00#, oltre interessi dal dovuto fino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria come per legge;
2) con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”.
Ha resistito rassegnando le Controparte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello di Roma adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione - in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c. del secondo motivo di appello, con ogni conseguenza di legge;
- nel merito, in ogni caso
(anche nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via preliminare svolta) rigettare in ogni caso in toto l'appello di poiché infondato in fatto ed in diritto e privo di riscontro Parte_2 probatorio, per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente le gravate Sentenze, Parziale e Definitiva. - In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del primo motivo di ricorso ossia di statuizione circa l'erronea applicazione del meccanismo ex art. 23.2, lettera b del Contratto di Concessione come pag. 13 di 14 stabilito nella Sentenza Parziale, statuire in ogni caso l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno perché infondata in fatto ed in diritto e non provata o, in via ulteriormente gradata, stabilire il valore del preteso risarcimento del danno nella misura massima di € 8.104,81. - In via istruttoria, rigettare tutte le richieste formulate da parte avversaria, ossia la richiesta di nuova CTU, palesemente inammissibile per i motivi analiticamente dedotti in narrativa. - Condannare la società appellante alla refusione delle spese del secondo grado di giudizio.”
§ 4. – L'appello era rinviato all'udienza dell' 11/4/2025.
A tale udienza le parti non comparivano e la causa era rinviata ex art. 309 c.p.c. alla odierna udienza, alla quale pure non comparivano.
La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione senza termini per i provvedimenti previsti dall'art. 309 c.p.c.. Osserva il Collegio che la mancata comparizione delle parti per due udienze successive determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, come stabilito dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 2008. A norma dell'art. 310 quarto comma c.p.c. le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di ontro la sentenza
[...] Controparte_1
n. 14052 pubblicata il 2/9/2021 del Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – dichiara l'estinzione del processo;
2. – spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
Così deciso in Roma il giorno 18/4/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
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