Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/02/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei
Magistrati dott. Gennaro Iacone Presidente rel. dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza dell'11.02.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 210 dell'anno 2024
TRA
, nata il [...], a [...] ( Parte_1
BN) ed ivi residente a[...]
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato depositato nel
[...]
fascicolo telematico, dall'avv. ANGELA MANCINI presso lo studio della quale, in 82100 BENEVENTO alla VIA DELL'ESPERANTO n.
59, è elettivamente domiciliata,
APPELLANTE
E
, Controparte_1
in persona del Presidente, legale rappresentante pro CP_2
tempore, rappresentata e difesa nel primo grado del giudizio , giusta procura generale alle liti ai rogiti del Notaio del 22.9.2016 (n. Per_1
642 rep.) dagli avv. Paolo Sanchini e Francesco Sanchini e presso lo
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.01.2024, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza nr.1132/2023 del 16.11.2023 con la quale il
Tribunale di EN , in funzione di giudice del lavoro, aveva revocato il decreto ingiuntivo nr.290/2022, notificato il 09.09.2022, e condannato la appellata al pagamento della minore CP_1
somma di euro 2.472,56, oltre accessori , compensando le spese di lite del grado.
Ha dedotto che, con sentenza n. 62/2022 del 27 gennaio 2022 , il
Tribunale di EN aveva accertato il suo diritto all'inquadramento nella categoria D3 a decorrere dal 1 febbraio 2017 e successivamente nella categoria D4 con conseguente condanna della datrice di lavoro al pagamento in suo favore delle differenze retributive maturate oltre accessori.
Ha precisato che le differenze retributive maturate nel periodo predetto ammontavano a complessivi € 9.506,67 e che, pertanto, essa lavoratrice aveva proposto ricorso ex art 633 c.p.c. chiedendo che fosse ingiunto alla il pagamento della detta somma. CP_1
La domanda era stata accolta ma la aveva CP_1
proposto opposizione quantificando le somme dovute nel minore importo di € 1.223,31 . A sostegno dell'opposizione veniva invocato il decisum della sentenza n. 567/2020 con la quale era stato accertato il diritto di essa a conservare il trattamento retributivo in Pt_2
godimento prima del passaggio alle dipendenze della CP_1
avvenuto in data 20 gennaio 2014. L'appellante si era costituita nel giudizio di opposizione eccependo, preliminarmente, la violazione del giudicato poiché la sentenza n.
567/2020 avrebbe dovuto essere invocata nel giudizio conclusosi con la sentenza n.62/2022.
Il Tribunale aveva, per contro, ritenuto infondata l'eccezione sostenendo che la sentenza irrevocabile pronunziava solo sull'an e non anche sul quantum dovuto.
L'esame delle allegazioni contenute nel ricorso e della motivazione posta dal Giudice del lavoro a sostegno della propria decisione rendevano, però, evidente le erroneità della statuizione posto che era indicata la retribuzione dovuta e quella pretesa.
Ha evidenziato, altresì, che, come dedotto anche nel giudizio di primo grado, il diritto alla conservazione del trattamento in godimento al momento
2 del passaggio di cantiere non poteva influire sulla applicazione delle previsioni del contratto collettivo in tema di progressione di carriera.
Ha censurato, infine, il governo delle spese di lite evidenziando come la totale compensazione, a fronte di un parziale accoglimento della domanda, costituisse violazione del dettato degli artt. 91 e 92 c.p.c..
Ha concluso, pertanto, chiedendo che, in riforma della impugnata sentenza fosse rigettata la opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n.
290/2022 o, in subordine, perché la appellata fosse condannata al pagamento di quanto dovuto in virtù della sentenza irrevocabile n. 62/2022, vinte le spese del doppio grado.
Ricostituito il contraddittorio, la ha sostenuto la CP_1
infondatezza del gravame e la insussistenza di violazioni del giudicato.
Ha concluso per la conferma della sentenza, vinte le spese.
Alla odierna udienza, la causa è stata decisa con separato dispositivo.
Ritiene la Corte che l'appello proposto sia fondato e debba essere accolto.
Con il primo motivo, la ascrive alla gravata sentenza la Pt_2 violazione del dettato dell'art. 2099 cod. civ..
Il diritto della appellante a percepire le differenze tra la retribuzione prevista dal contratto collettivo per i lavoratori inquadrati nel livello D3 e, dal febbraio 2018, D4 e quella di livello D2 percepita era stato accertato con sentenza divenuta cosa giudicata e, dunque, non potevano essere invocati fatti modificativi od estintivi del diritto medesimo verificatisi prima della pronunzia irrevocabile.
Sostiene, per contro, la gravata sentenza che la sentenza n. 62/2022 non contenesse alcun elemento di fatto sulla scorta del quale quantificare il credito della e che, pertanto, la irrevocabilità non si estendeva anche Pt_1 all'ammontare del diritto accertato.
La censura è fondata.
Questa Corte, infatti, aderisce convintamente alla interpretazione sostenuta dal Giudice di legittimità (così da ultimo Cass. Sez. II n. 10498 del
03/05/2018) secondo la quale il giudizio diretto alla condanna generica ha per oggetto tutte le questioni che riguardino la sussistenza del credito dedotto in giudizio;
ossia, non solo l'esistenza, la validità e l'efficacia del fatto
3 giuridico costituitivo del credito ma, altresì, l'inesistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Correlativamente, il passaggio in giudicato formale della pronuncia di condanna generica, impedendo di rimettere in discussione le questioni ricomprese nell'oggetto del pregresso giudizio, preclude che nel giudizio sul quantum debeatur (limitato per definizione, alla sola determinazione dell'ammontare del credito) possano essere proposte ed esaminate, deduzioni di fatti estintivi, modificativi od impeditivi, verificatisi anteriormente alla pronuncia sull'an. In tal ordine di idee, appunto, questa
Corte ha altre volte affermato che la sentenza di condanna generica preclude al debitore soccombente di far valere nel giudizio di liquidazione la rinuncia al risarcimento del danno formulata anteriormente alla sentenza
(sent. 26 maggio 1971, n. 1554) o l'avvenuta estinzione per prescrizione, sempre anteriore alla decisione (sent. 18 aprile 1975, n. 1492) o la transazione stipulata durante il giudizio sull'an (sent. 13 dicembre 1973, n.
3382).
Nel caso che qui ne occupa, nel ricorso introduttivo del giudizio concluso con la sentenza divenuta irrevocabile la odierna appellante aveva espressamente indicato quale fatto costitutivo della propria pretesa la corresponsione, ad opera della odierna appellata, della retribuzione prevista dal contratto collettivo per i dipendenti inquadrati nel livello D2 - € 1.662,60- chiedendo che fosse accertato il suo diritto a percepire quanto previsto per i livelli D3 - € 1.773,43 e D4 - € 1.874,86- e che la datrice di lavoro fosse condannata a pagare le differenze risultanti dalla sottrazione dal dovuto del percepito indicato in ricorso.
Dunque, la circostanza che la datrice di lavoro avesse CP_1
erogato, nel periodo in questione ed in esecuzione di sentenza del Giudice del lavoro, una retribuzione maggiore costituiva circostanza modificativa del diritto azionato che il datore di lavoro era onerato di allegare e comprovare nel giudizio.
Con la sentenza n. 62/2022, divenuta cosa giudicata, è stato affermato che le circostanze di fatto sono pacifiche e documentali. La ricorrente è stata assunta per passaggio di cantiere nell'ambito del servizio 118 aggiudicato
Part dall' di EN all'odierna resistente, con decorrenza dal 20.01.2014,
4 mansioni di infermiera e inquadramento nel livello D2 del CCNL delle
Misericordie; nel prosieguo del rapporto, il suo livello di inquadramento è sempre rimasto il medesimo (cfr. contratto di assunzione e buste paga in atti).
Dunque, non appare revocabile in dubbio che sia stato accertato non solo il diritto della allora ricorrente alla progressione economica ma anche la avvenuta corresponsione a mezzo busta paga della retribuzione prevista dal livello D2 del c.c.n.l. delle Misericordie.
Se, poi, detta affermazione risultasse smentita dai documenti esaminati dal Giudice dell'an, sarebbe stato onere della Parte_4
soccombente proporre impugnazione avverso la sentenza al fine di evitare che l'asseritamente erroneo accertamento della retribuzione divenisse irrevocabile.
In mancanza, nel giudizio di quantificazione non può che operarsi il computo del dovuto sulla scorta dei fatti allegati e ritenuti provati dalla sentenza passata in giudicato.
Da ultimo, deve evidenziarsi come, atteso che res iudicata facit de albo nigrum, originem creat, aequat quadrata rotundis, naturalia sanguinis vincula et falsum in verum mutat, alcun rilievo può assumere la circostanza che la avendo già percepito le differenze di Pt_2
retribuzione accertate con la sentenza n. 567/2020, ha duplicato la pretesa.
In riforma delle sentenza impugnata, pertanto, la opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo n. 290/2022 confermato.
Le spese del doppio grado, liquidate in dispositivo secondo i criteri dettati dai DD.MM. 55/2014 e 147/2022, seguono la soccombenza con attribuzione precisandosi che lo scaglione tariffario applicato è quello per cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 e che i compensi devono essere calcolati nel minimo, considerato il valore della controversia e la non particolare complessità delle questioni dibattute.
P. Q. M.
La Corte così decide : a) in accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza di impugnata , rigetta l'opposizione depositata con ricorso del 10.10.2022 e conferma il decreto ingiuntivo nr.290/2022; b) condanna la alla Controparte_1
refusione delle spese di lite del primo grado del giudizio, pari ad euro
2.100,00, nonché alla refusione delle spese di lite del presente grado del giudizio, pari ad euro 1.980,00, più rimborso forfettario al 16%, Iva e cpa, con distrazione.
In Napoli, il 30/10/2024
Il Presidente Est.
Dott. Gennaro
Iacone
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