Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 11/06/2025, n. 4395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4395 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 04395/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02083/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2083 del 2022, proposto da
LV CO Di ET, rappresentato e difeso dall'avvocato Emilio Ursomanno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bacoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Cesario Console 3;
per l'annullamento e/o accertamento della nullità:
1. della deliberazione della Giunta comunale n. 184 del 9 dicembre 2021 del Comune di Bacoli pubblicata sull'Albo Pretorio Online del suddetto ente comunale in data 25 gennaio 2022 con la quale si delibera di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Procedimento di formazione e pubblicazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) e connesso procedimento di Valutazione Ambientale Strategica: esame delle osservazioni pervenute, controdeduzione, decisioni, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento Regionale n. 5/2011 di attuazione della legge regionale sul Governo del Territorio n. 16/2004, e ss.mm.ii.”, con la quale si valutano e recepiscono anche “le osservazioni pervenute, anche alla luce delle controdeduzioni, le valutazioni e le relative motivazioni, contenute nella Relazione redatta dalla società di redazione del PUC e vistata dal RUP, di cui alla nota di accompagnamento acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 09-12-21, prot. gen. N. 27250, che allegata alla presente proposta ne costituisce parte integrante e sostanziale; si dà mandato “al Responsabile Unico del Procedimento e alla società di progettazione del PUC di provvedere ad adeguare gli elaborati del PUC adottato, sulla base delle decisioni in merito alle osservazioni presentate, di cui al precedente punto”;
2. della Relazione redatta dalla società di redazione del PUC e vistata dal RUP, di cui alla nota di accompagnamento acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 9 dicembre 2021, prot. gen. n. 27250, parte integrante e sostanziale della deliberazione di Giunta n. 184/2021 ove è esplicato, anche, il non accoglimento dell'osservazione n. 70 presentata presso il Comune di Bacoli dal ricorrente sig. CO di ET LV in data 8 ottobre 2021 prot. 21101;
3. della nota di accompagnamento acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 9 dicembre 2021, prot. gen. n. 27250 a firma dell'arch. Riano;
4. della deliberazione della Giunta comunale n. 109 del 30 giugno 2021, pubblicata sul BURC n. 79 del 9 agosto 2021, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regione Campania n. 5 del 4 agosto 2011, e s.m.i., con la quale è stata adottata e poi pubblicata la proposta di Piano Urbanistico Comunale del Comune di Bacoli;
5. di ogni altro atto, connesso, preordinato, conseguente e comunque collegato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bacoli;
Vista la memoria del 5 maggio 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 14 maggio 2025 il dott. Dario Aragno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Il sig. CO di ET ha adito questo T.a.r. al fine di contestare l’inserimento del terreno di cui è usufruttuario in Bacoli, Località Miseno, Via Plinio il Vecchio, nell’Unità Territoriale 4 – Insediamenti Archeologici – e il conseguente assoggettamento del fondo agli stringenti vincoli di destinazione derivanti dall’appartenenza a tale area ad opera del P.U.C. adottato dal Comune di Bacoli con la deliberazione di Giunta n. 109 del 30 giugno 2021 e rimasto invariato nella deliberazione di Giunta n. 184 del 9 dicembre 2021, con la quale sono stati recepiti e/o rigettati i rilievi della cittadinanza, nonostante lo stesso avesse formulato proposta, contrassegnata nella Relazione redatta dai progettisti incaricati con il n. 70, per l’estensione al terreno in questione della destinazione già assentita per l’area adiacente “giardino sul mare” (area attrezzata a servizio beni archeologici), in conformità al progetto già veicolato all’ente comunale in risposta al precedente avviso di manifestazione d’interesse di cui alla D.G. n. 72 del 22 luglio 2020.
In particolare, il sig. CO di ET ha impugnato la deliberazione di Giunta n. 184/2021 lamentando, in sintesi, che:
- la Relazione sarebbe stata sottoscritta solo da una delle società di progettazione (Riano Architettura S.r.l.) nonostante l’incarico fosse stato alla stessa affidato congiuntamente ad altro studio di progettazione (ATI Studio Architetti Benevolo);
- il provvedimento sarebbe stato adottato tardivamente rispetto al termine decadenziale (120 giorni dalla pubblicazione del PUC avvenuta in data 9 agosto 2021) stabilito dall’art. 3, co. 3, del Regolamento di attuazione per il governo del territorio n. 5/2011 della Regione Campania;
- la partecipazione al procedimento di formazione dello strumento urbanistico si sarebbe arrestata al 2016, quando è stata redatta l’ultima versione del P.U.C. condivisa con la cittadinanza, dalla quale quella impugnata si sarebbe discostata senza un preventivo confronto con gli interessati;
- il non accoglimento delle osservazioni sarebbe avvenuto con motivazione «non congrua» , senza giustificare il “ripensamento” degli intendimenti, favorevoli ad una diversa soluzione maggiormente satisfattiva anche degli interessi del privato, espressi con l’avviso di cui alla D.G. n. 72 del 22 luglio 2020.
2. Il Comune di Bacoli si è costituito il 5 maggio 2022 e, in vista dell’udienza pubblica per la discussione del merito del ricorso, ha depositato gli atti del procedimento.
3. In data 27 marzo 2025 il ricorrente ha presentato istanza per la trattazione congiunta del presente ricorso con quello iscritto al n. (RG) 4674/2024, proposto avverso la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 11 aprile 2024 avente ad oggetto l’approvazione del P.U.C.
4. Il Comune di Bacoli, con la memoria depositata in data 10 aprile 2025, ha, preliminarmente, eccepito l’inammissibilità del ricorso, nella parte in cui impugna un atto endoprocedimentale, quale è la deliberazione n. 184/2021, e la sua irricevibilità, nella parte in cui contesta la deliberazione n. 109/2021 di adozione del P.U.C., pubblicata il 9 agosto 2021, e, nel merito, ne ha dedotto l’infondatezza, alla luce dell’ampia discrezionalità intestata agli enti territoriali nella pianificazione urbanistica e, contestualmente, dei vincoli di inedificabilità imposti all’area dal P.T.P. dei Campi Flegrei.
5. In data 5 maggio 2025 il ricorrente ha depositato memoria per segnalare di non avere più interesse alla decisione del ricorso in quanto traslatosi in quello n. (RG) 4674/2024 proposto avverso la deliberazione n. 7/2024 di approvazione del P.U.C.
6. All’udienza pubblica straordinaria del 14 maggio 2025 la causa è passata in decisione.
7. Si può prescindere dall’esame delle eccezioni in rito di inammissibilità/irricevibilità formulate dall’amministrazione resistente in forza di una più liquida ragione di improcedibilità.
8. Considerato, infatti, che la richiesta depositata dal difensore del ricorrente, pur priva delle formalità richieste dall’art. 84, co. 1, 2 e 3, c.p.a. per la definizione di una rituale rinuncia, attesta, comunque, il venir meno di una condizione dell’azione, nella specie l’interesse a ricorrere (Cons. Stato, Sez. V, 2 dicembre 2015, n. 5457), deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
9. Data la pronuncia in rito le spese possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Luce, Presidente
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
Dario Aragno, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Dario Aragno | Rita Luce |
IL SEGRETARIO