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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/02/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
❖➢ in persona della giudice, dott.ssa Valentina di Leo, all'udienza del 20.02.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico della stessa, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7160/2023 del Ruolo Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberta Brigato e Alvise Niccolò Pasquon Parte_1
RICORRENTE
E
(deceduta il 29.12.2023) Controparte_1
, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Amalia Controparte_2
Lombardi ed Elena Lombardi
, rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Maruzzi Controparte_3
, in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura dell'Istituto (Avv.ti Paolo Sedda e Amodia
Marzocchella )
RESISTENTI
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro subordinato-differenze retributive-risarcimento del danno
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 11.08.2023, la ricorrente in epigrafe indicata, sulle premesse ivi indicate, adiva l'intestato Tribunale, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Nel merito, in via principale Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, 1. accertare e
1 dichiarare che la ricorrente ha lavorato senza contratto per i resistenti, assunta dai sig.ri
e , nel periodo dal luglio 2018 alla fine di aprile Controparte_2 Controparte_3
2023, per 7 giorni su 7, domenica compresa, con orario dalle 17.30 alle 11.30 del mattino, per un totale di 126 ore settimanali, in qualità di badante della beneficiaria sig.ra CP_1
ricevendo direttive sul lavoro da parte di e
[...] Controparte_2 CP_3
, datori di lavoro di fatto, e conseguentemente accertare e dichiarare che la sig.ra
[...]
, per i motivi esposti, ha intrattenuto con gli stessi e con la sig.ra Parte_1 CP_1
ab origine, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, 2. accertare e
[...]
dichiarare, inoltre, il diritto della ricorrente a vedersi regolarizzare il rapporto di lavoro, venendo inquadrata al livello CS del CCNL del Lavoro Domestico, con mansioni di badante, non formata, di persona non autosufficiente, con turno notturno e di essere retribuita, con paga oraria di € 7,79. 3. Accertare e dichiarare, infine, che la ricorrente ha percepito nell'arco del rapporto di lavoro, direttamente con consegna a mani da parte dei sig.ri quale CP_2 compenso € 900,00, netti, dal luglio 2018 al luglio 2020 e € 1.000,00, netti, dall'agosto 2020 alla fine di aprile 2023 quale compenso per le mansioni prestate.
4. In virtù degli accertamenti di cui sopra Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito condannare i resistenti in solido al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 212.309,55 a titolo di differenze retributive comprensive di TFR e ferie non godute o di quella maggiore e/o minor somma che verrà ritenuta di giustizia o per equità o che verrà ritenuta corretta previo espletamento di apposita CTU contabile.
5. Il tutto oltre interessi moratori dal dovuto al saldo e rivalutazione fino al soddisfo.
6. Voglia altresì l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito condannare i resistenti in solido al pagamento delle somme dovuto a titolo di contributi da pagarsi in favore dell' 7. CP_5
Sempre nel merito in via principale Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito accertare e dichiarare che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze dei resistenti dal luglio 2018 alla fine di aprile 2020 in qualità di badante, inquadrata al livello CS del CCNL del Lavoro Domestico, assistendo la beneficiaria effettuando la prestazioni in orario straordinario Controparte_1 in misura superiore alle 250 ore annue e per l'effetto condannare, in virtù del principio esposto dalla Cassazione con ordinanza 26450/2021, i resistenti, in solido, al risarcimento del danno da usura psicofisica quantificato in € 15.000,00 (ossia € 3.000,00 all'anno per 5 anni di lavoro) o in quella maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia o per equità, oltre interessi dal dovuto al saldo. In ogni caso Con vittoria di spese di lite, rimborso forfettario, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori avvocati, che si dichiarano antistatari”.
2 Si è tempestivamente costituita in giudizio la quale ha Controparte_2
preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, ha resistito al ricorso, invocandone il rigetto, con il favore delle spese di lite.
Si è, altresì, costituito, sia pure tardivamente, , il quale ha preliminarmente Controparte_3
eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, ha resistito al ricorso, invocandone il rigetto, con il favore delle spese di lite.
Anche l' si è tempestivamente costituito in giudizio, al fine di sentire accogliere le seguenti CP_5 conclusioni: “a)-in caso di accoglimento totale o parziale del ricorso della SI.ra , Parte_1 accertare e dichiarare la natura del rapporto, la sua durata e l'ammontare della retribuzione imponi-bile, e, per l'effetto, dichiarare dovuta all' nei limiti prescrizionali, la CP_5
contribuzione e le corrispondenti somme aggiuntive con le maggiorazioni di legge;
b)-con vittoria di spese e competenze come per legge”.
Tentata la conciliazione delle parti, all'odierna udienza, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa, previa acquisizione di note di trattazione scritta da almeno una delle parti, con la presente sentenza depositata telematicamente.
2. - In via preliminare, si deve dare atto che nelle note di TS depositate in data 10.2.2025 il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'azione.
Ciò posto, la rinuncia all'azione integra un vero e proprio atto di disposizione del diritto azionato.
Essa denota il sopravvenuto difetto di interesse di parte attrice alla decisione e conduce, per tale ragione, ad una pronuncia di cessata materia del contendere.
Tuttavia, equivalendo, nella sostanza, ad un rigetto nel merito delle pretese attoree, tale rinuncia comporta la preclusione a far valere in un successivo giudizio le medesime ragioni con una nuova domanda.
La rinuncia all'azione presuppone il rilascio di un mandato ad hoc, che attribuisca al difensore tale specifico potere (cfr. Cass. Civ., sez. II n. 4837/19) e, a differenza della rinuncia agli atti, non necessita di alcuna accettazione di controparte per risultare perfettamente efficace e condurre, quindi, all'estinzione del processo.
Nel caso di specie, nelle note di TS depositate in data 10.2.2025 il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'azione, essendo a tanto abilitato in forza del mandato difensivo in atti allegato alle predette note.
Ne consegue che va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3 3. - Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti in considerazione dell'atteggiamento processuale della ricorrente, che ha rinunciato all'azione in corso di causa, agevolando per tal via la definizione della lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso e nel contraddittorio delle parti in epigrafe indicate, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Foggia, 20.2.2025
La Giudice del Lavoro dott.ssa Valentina di Leo
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