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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/04/2025, n. 5931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5931 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 28292 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 14/10/1972), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. RUBINETTI ANTONIO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 23/10/1969) Controparte_1
resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. 2
CONCLUSIONI
All'udienza del 31 marzo 2025 la parte ricorrente precisava le conclusioni a verbale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data Parte_1
23/04/2004 contraeva matrimonio concordatario con CP_1
e che dall'unione nascevano (Roma, 1 ottobre 2000) e
[...] Per_1
Per_ (Roma, 24 settembre 2004) esponeva che con sentenza n.10223/2020 il
Tribunale di Roma pronunciava la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale;
che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Non si costituiva in giudizio . Controparte_1
Alla prima udienza, del 31 marzo 2025, compariva personalmente la parte ricorrente, ed il giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Preliminarmente, stante la mancata costituzione in giudizio, va dichiarata la contumacia di . Controparte_1
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
23/04/2004, giacché è decorso il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e 3
successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, per disporre l'irripetibilità delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 28292/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la contumacia di , Controparte_1
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
ROMA in data 23/04/2004 tra (ROMA (RM), Parte_1
14/10/1972) e (ROMA (RM), 23/10/1969) Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ROMA al n.
00155, Parte II, Serie A00, Anno 2004,
spese irripetibili.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 04/04/2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 28292 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 14/10/1972), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. RUBINETTI ANTONIO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 23/10/1969) Controparte_1
resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. 2
CONCLUSIONI
All'udienza del 31 marzo 2025 la parte ricorrente precisava le conclusioni a verbale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data Parte_1
23/04/2004 contraeva matrimonio concordatario con CP_1
e che dall'unione nascevano (Roma, 1 ottobre 2000) e
[...] Per_1
Per_ (Roma, 24 settembre 2004) esponeva che con sentenza n.10223/2020 il
Tribunale di Roma pronunciava la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale;
che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Non si costituiva in giudizio . Controparte_1
Alla prima udienza, del 31 marzo 2025, compariva personalmente la parte ricorrente, ed il giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Preliminarmente, stante la mancata costituzione in giudizio, va dichiarata la contumacia di . Controparte_1
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
23/04/2004, giacché è decorso il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e 3
successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, per disporre l'irripetibilità delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 28292/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la contumacia di , Controparte_1
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
ROMA in data 23/04/2004 tra (ROMA (RM), Parte_1
14/10/1972) e (ROMA (RM), 23/10/1969) Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ROMA al n.
00155, Parte II, Serie A00, Anno 2004,
spese irripetibili.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 04/04/2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani