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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/06/2025, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione, dott. U. Scavuzzo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2344.2023 R.G. TRA
), con Parte_1 Parte_2 sede in Doha, Qatar, Unit 198, Building QQ05B, Street 213, Zone 60 (The Pearl), numero di P.IVA_ registrazione commerciale P. IVA in persona dell'amministratore e P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, IG.ra (documento n. Parte_3
28963401798) nata a [...] l'[...] (di seguito, “ ”), Parte_2 rappresentata e difesa nel presente giudizio, in virtù di procura in atti, dagli avvocati Stefano Bardella (codice fiscale ), Valeria Giorgetti (codice fiscale CodiceFiscale_1
e Alessandro Lorenzo Zaccheo (codice fiscale C.F._2 C.F._3
);
[...] opponente E in persona dell'Amministratore Unico IG. Controparte_1 Controparte_2 con Sede in Giardini Naxos (ME) Via Lungomare Tysandros n. 44, P.IVA: , P.IVA_3 rappresentata e difesa nel presente giudizio, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Giancarlo Padiglione (C.F.: ), pec: ; C.F._4 Email_1 parte opposta e ricorrente in monitorio Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
vendita di cose mobili. Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza di discussione. IN FATTO E IN DIRITTO Con atto di citazione del 26.5.2023, notificato in pari data, la società
[...] ormulava opposizione avverso Parte_4 Parte_2 il decreto ingiuntivo n. 1237/2022 del 6.9.2022 emesso dal Tribunale di Messina, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 140.000,00, oltre interessi e spese, in favore della società e rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_1
l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche istruttoria, previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria, sia di rito che di merito
, così giudicare: in via pregiudiziale di rito 1) accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Messina per erutti i motivi esposto in narrativa, sussistendo la giurisdizione delle competenti sedi dello stato del Qatar, e per l'effetto revocare o comunque dichiarare inefficace e /o nullo il decreto ingiuntivo n. 1237/2022 del 6 settembre 2022 , emesso dal Tribunale di Messina;
nel merito 2) in via principale, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale di Messina si ritenesse competente a decidere, accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti ex art. 633 e ss. per l'emissione del decreto ingiuntivo n. 1237/2022del 6 settembre 2022, emesso dal Tribunale di Messina, non essendo le fatture n.
1 1 del 23/08/20129 e n. 2 del 23/08/20129 emesse da riferibili e intestate Controparte_1 correttamente a ( ), nonché per i motivi Parte_1 Controparte_3 tutti di cui in narrativa e, per l'effetto, revocare o comunque dichiarare inefficace e/o nullo il decreto ingiuntivo n. 1237/2022 del 6 settembre 2022 emesso dal Tribunale di Messina. 3) in subordine, revocare o comunque dichiarare inefficace e/o nullo n. 1237/2022 del 6 settembre 2022, emesso dal Tribunale di Messina per essere la pretesa di Controparte_1 del tutto infondata e/o non provata nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa. 4) in ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse sussistente il credito di cui al Decreto Ingiuntivo, accertare e dichiarare dovuta a la sola metà del valore delle fatture n. 1 del 23/08/2019 e n .2 del 23/08/2019 CP_1 emesse da e quindi per complessivi € 70,000,00 in virtù degli accordi di Controparte_1 cui al MoU, come esposto in narrativa, e per l'effetto revocare e comunque dichiarare inefficace e/o nullo il decreto ingiunto n. 1237/2022 del 6 settembre 2022, emesso dal Tribunale di Messina. In via riconvenzionale, in ogni caso 5) preliminarmente, emettere ordinanza di ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c. per l'importo di € 48,000, munita di provvisoria esecutorietà, sussistendone i requisiti previsti per legge – e in particolare il riconoscimento scritto di debito –, come esposto in narrativa. 6) nel merito, accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione consensuale dell'accordo di compravendita dei chioschi di cui alle fatture n. 1 del 23/08/2019 e n. 2 del 23/0872019 emesse da ovvero comunque., in Controparte_1 subordine, l'intervenuto recesso dello stesso accordo da parte di Parte_1
( ), e, per l'effetto, accertare e dichiarare Controparte_3 Parte_5 con sede legale in Giardini Naxos (ME) via Lungomare Tysandros n. 44, P.IVA
in persona del legale rappresentate pro tempore, al pagamento in restituzione P.IVA_3
a favore di ), dell'importo di € 48.000, Parte_1 Controparte_3
o del minor o maggiore importo conseguente a conversione e rivalutazione monetaria delle somme versate compresa fra il 27/08/2019 e il 2/9/2019 per complessivi QAR 190.000, o in quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, quale rimborso per i beni acquistati e mai ricevuti, per tutti i motivi esposti in narrativa;
7) nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse sussistente, anche in parte, il credito di cui al Decreto Ingiuntivo, disporre la compensazione di detta somma con quelle eventualmente dovuta a
In ogni caso: 8) con vittoria di spese e competenze del presente Controparte_1 procedimento, oltre accessori di legge.”. Parte opponente premetteva:
- di aver la signora e il signor rispettivi soci e Pt_3 CP_2 amministratori delle parti, nell'ambito dei rapporti commerciali delle rispettive società – e – e con l'intento di collaborare Parte_2 CP_1 nel mercato del Qatar, deciso di ivi costituire una nuova società, con denominazione BO TD (partecipata da entrambi);
- di aver, in data 29.11.2018, a tal fine, sottoscritto un “Memorandum of Understanding”, poi parzialmente modificato e integrato con successiva
“Variation 1” del 18.1.2019;
- che ai sensi del MoU era stato concordato che le parti costituissero nello Stato del Qatar una nuova società a seguito dello scioglimento della esistente società fra parte 1, il signor e il socio locale della parte 2, signora CP_2
[“Party 1 and Party 2 will establish a Commercial Registration Pt_3
(CR) in the State of Qatar for CR once the current CR with Party 1 and Party's local partner is dissolved.”]; che la signora ersasse un Pt_3
2 importo di 60.000 QAR in aggiunta ai 16.000 QAR corrisposti il 29.11.2018 al signor come deposito su un totale concordato di 168.000 QAR CP_2 come contributo all'acquisto di azioni della Parte 1 per BO TD
[“Party 2 settles a payment QAR 60,000 in addition to the QAR 16,000 that was paid on 29 November 2018 to Party 1 as a form of deposit out of a total agreed QAR 168,000 in contribution to buying shares of Party 1 for BO TD …” ]; che qualora la cancellazione dell'attuale società non si fosse verificata entro 3 mesi, la parte 2 – signora avrebbe avuto il Pt_3 diritto di richiedere al signor il rimborso del deposito totale di CP_2
76.000 QAR e di risolvere il MoU;
ancora, sempre ai sensi del MoU, in pendenza delle attività e tempistiche necessarie per la costituzione della BO TD, il signor e la signora avevano convenuto CP_2 Pt_3 di iniziare una collaborazione commerciale con ripartizione finanziaria tramite #CR 82107, nome della società , 100% di proprietà della Parte_2 signora per la fornitura di beni e servizi di (pizzeria e Pt_3 Parte_2 gastronomia tipica), includendo ciò la partecipazione agli utili netti e l'assunzione delle spese relative a qualsiasi attività commerciale connessa alla fornitura di beni e servizi di ” [“Party 1 and Party 2 agree to CP_4 begin business partnership with 50/50 financial distribution under CR# 82107, name , which is 100% owned by Party 2 for the CP_5 Parte_2 provision of and services (pizzeria and small savory Controparte_6 foods). This includes sharing net profit and bearing expenses related to any business transactions related to the provision of goods and Parte_2 services …”];
- di non essere la BO TD mai stata costituita e gli accordi di non essere stati mai portati avanti, ma di aver la signora corrisposto al signor Pt_3 la somma di QAR 76.000 e un'ulteriore somma per un totale di CP_2
QAR 168.000 – circa € 42.000,00 –, quale proprio apporto ai costi di implementazione degli accordi di cui al MoU [“Should the cancelation of the current Commercial Registration (CR) of between Party 1 and CP_1
Party 1's local partner - currently in process - not take effect in 3 months, i.e. 90 calendar days from date of this signed MoU, then Party 2 has the right to request refund from Party 1 of the total deposit of QAR 76,000 currently paid as part of transferring shares from Party 1 to Party 2 under this MoU and terminating this MoU…”];
- di aver le parti, in concomitanza con l'espletamento della procedura per ottenere le licenze e in attesa di costituire la BO TD, dato avvio alla partnership commerciale, come previsto nello stesso MoU e preso parte – avvalendosi di altro food truck importato dall' e non oggetto delle fatture Pt_2 di cui al decreto ingiuntivo opposto – ad alcuni festivals fra cui uno all'hotel Sheraton di Doha e un altro in Katara, ai quali poter partecipare senza dover preventivamente ottenere le licenze;
- di aver, il signor tramite la nel contesto di dette CP_2 CP_1 relazioni, indirizzato alla società – odierna opponente – le fatture, Parte_2 datate entrambe 23.8.2019 e per la somma complessiva pari a € 140.000, a fronte della produzione e acquisto dei tre “chioschi” da consegnarsi a Pt_2
;
[...]
3 - di aver l'opponente – signora –, in periodo coincidente a quello di Pt_3 emissione delle fatture, pagato direttamente al signor un acconto CP_2 per l'acquisto dei chioschi, per complessivi QAR 190.000, pari circa a € 48.000,00 e di essere solo successivamente emerse le difficoltà ad avviare e continuare il business di cui al MoU;
- di non essere mai stati consegnati i chioschi oggetto delle fatture e di non essere stata fornita alcuna prova concreta che gli stessi fossero stati realizzati, sia pure parzialmente, ragione per la quale lo stesso opposto e ricorrente in monitorio – signor – aveva garantito la integrale restituzione delle CP_2 somme pagate in acconto;
- infine, di aver il signor tramite la agito per le vie CP_2 CP_1 giudiziali a distanza di anni chiedendo il pagamento dell'intero ammontare di prodotti già parzialmente pagati e mai consegnati, ignorando gli accordi intercorsi di cui al MoU – ai sensi del quale “with 50/50 financial distribution under CR# 82107, Company name Italia, which is 100% owned by Pt_2
Party 2 for the provision of goods and services (pizzeria and Parte_2 small savory foods). This includes sharing net profit and bearing expenses related to any business transactions related to the provision of Parte_2 goods and services …” [“l'assunzione di spese per le attività della Pt_2
andavano ripartite “50/50”] – e il pagamento parziale a titolo di
[...] acconto già corrisposto. In particolare, parte opponente deduceva l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale dello Stato del Qatar;
nel merito, la carenza dei requisiti per l'emissione di ingiunzione di pagamento ex art. 633 c.p.c. e ss., argomentando che nelle fatture allegate non si rinvenisse il nome dell'indirizzo della società destinataria e nemmeno il numero di registrazione C.R. – cosiddetto commercial registration number – n. 82107, ma solo un certo P.O. BOX 10816, diverso da quello indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo (P.O. BOX 301460); contestava, ancora, il credito portato dalle fatture, argomentando che i chioschi per la somministrazione non fossero stati mai consegnati a e che Parte_2 non avesse fornito prova in sede monitoria dell'avvenuta consegna di tali beni. CP_1
Si costituiva in giudizio la società in persona dell'Amministratore Controparte_1
Unico IGnor la quale contestava l'opposizione e chiedeva la conferma del decreto CP_2 ingiuntivo opposto;
adduceva che il credito vantato derivasse da un rapporto contrattuale effettivamente intercorso tra le parti, avente ad oggetto la fornitura di chioschi mobili destinati alla Repubblica del Qatar, come risultava dal MoU sottoscritto tra le parti;
evidenziava che il contratto fosse stato concluso e accettato, e che l'opponente fosse pienamente consapevole degli obblighi assunti;
ancora, che la prestazione contrattuale da parte di fosse CP_1 stata predisposta, e che l'eventuale mancata consegna fosse dipesa da cause non imputabili alla società convenuta, quali problematiche amministrative e autorizzative locali in Qatar. Rilevava, inoltre, di non aver mai l'opponente contestato formalmente l'inadempimento prima dell'opposizione; deduceva, altresì, che la società opponente avesse agito strumentalmente e tardivamente, e richiamava a supporto delle proprie difese un provvedimento penale di archiviazione emesso dalle autorità del Qatar, che riteneva dimostrativo dell'infondatezza delle accuse mosse nei suoi confronti. Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 14.12.2023, parte convenuta chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione del decreto opposto;
il Giudice riservava la pronuncia.
4 In data 19.1.2024, il Giudice, all'esito della riserva assunta all'udienza del 14.12.2023, confermava la competenza territoriale del Tribunale di Messina – radicatasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 1182 c.c. e 20 c.p.c. –, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, disponeva esperirsi il procedimento di mediazione – assegnando alle parti termine di giorni trenta per la presentazione della relativa domanda –, e rinviava la causa all'udienza del 12.12.2024. All'udienza del 12.12.2024 parte opponente insisteva nell'eccezione di incompetenza del Giudice italiano;
parte opposta insisteva nelle richieste istruttorie formulate nella memoria ex art. 171 ter n. 2 del 9.11.2023. Il Presidente di Sezione osservava “che in caso di controversia su materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ove il convenuto (nella fattispecie in esame l'opponente) non sia domiciliato in uno Stato membro dell'UE (tale non è il Qatar), la giurisdizione italiana sussiste in base ai criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, che ha sostituito il Regolamento (CE) n. 44 del 2001, a sua volta sostitutivo della predetta convenzione, stante la natura "mobile" del rinvio a quest'ultima ex art. 3, comma 2, l. n. 218 del 1995; che nel caso in ispecie, in ragione delle allegazioni delle parti, è pacifico che la consegna dei chioschi dovesse avvenire in Paese non membro dell'UE”; riteneva, quindi, la causa matura per la decisione senza necessità alcuna di attività istruttoria e fissava l'udienza del 8.5.2025 per la precisazione delle conclusioni e l'eventuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. All'udienza dell'8.5.2025 le parti discutevano oralmente la causa e il Presidente di Sezione riservava di depositare la sentenza entro 30 giorni ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. L'opposizione va accolta e ciò per quanto di ragione. Va, infatti, dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice italiano. In caso di controversia su materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ove il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro della UE, la giurisdizione italiana sussiste in base ai criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, che ha sostituito il Regolamento (CE) n. 44 del 2001, a sua volta sostitutivo della predetta convenzione, stante la natura "mobile" del rinvio a quest'ultima ex art. 3, secondo comma, della L. n. 218 del 1995. Nella fattispecie concreta, in cui non è contestata la qualificazione giuridica del rapporto come compravendita di beni (i chioschi), viene in rilievo l'art. 7 del Reg. (UE) n. 1215 del 2012 attinente alle cd. "competenze speciali". In base all'art. 7 ora citato "Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:
“a) in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio;
b) ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è:
- nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto;
- nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto". "c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b)". Nel caso in ispecie la contesa nasce da azione diretta ad ottenere il pagamento del corrispettivo della compravendita di beni, trova, quindi, applicazione la lett. b) sopra citata, donde diventa decisivo il riferimento al luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto
5 essere consegnati in base al contratto;
nella fattispecie al vaglio di questo Tribunale, in ragione delle allegazioni delle parti, è pacifico che la consegna dei chioschi compravenduti dovesse avvenire in Paese non membro dell'U.E.. Il decreto ingiuntivo opposto deve, allora, essere revocato. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014, tenendo conto della natura della controversia, della complessità della materia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta, applicando i valori minimi relativi allo scaglione di riferimento
P.Q.M.
il Presidente della II Sezione Civile, dott. Ugo Scavuzzo, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa portante il numero 2344/2023 R.G. promossa da
), con sede in Parte_1 Parte_2
Doha, Qatar, Unit 198, Building QQ05B, Street 213, Zone 60 (The Pearl), numero di P.IVA_ registrazione commerciale P. IVA in persona dell'amministratore e P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, IG.ra (documento n. Parte_3
28963401798) nata a [...] l'[...] (di seguito, “ ”), Parte_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Stefano Bardella (codice fiscale
), Valeria Giorgetti (codice fiscale e CodiceFiscale_1 C.F._2
Alessandro Lorenzo Zaccheo (codice fiscale ), opponentecontro CodiceFiscale_3 in persona dell'Amministratore Unico IG. con Controparte_1 Controparte_2
Sede in Giardini Naxos (ME) Via Lungomare Tysandros n. 44, P.IVA: P.IVA_3 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giancarlo Padiglione (C.F.:
), opposta, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così C.F._4 provvede:
1. dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice italiano e revoca il decreto ingiuntivo n. 1237/2022 emesso il 6.9.2022 dal Tribunale di Messina;
2 condanna parte opposta alla rifusione in favore della parte opponente delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 7.052,00, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Messina, 02.06.2025 Il Presidente della Seconda Sezione Civile (Dott. Ugo Scavuzzo)
6
), con Parte_1 Parte_2 sede in Doha, Qatar, Unit 198, Building QQ05B, Street 213, Zone 60 (The Pearl), numero di P.IVA_ registrazione commerciale P. IVA in persona dell'amministratore e P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, IG.ra (documento n. Parte_3
28963401798) nata a [...] l'[...] (di seguito, “ ”), Parte_2 rappresentata e difesa nel presente giudizio, in virtù di procura in atti, dagli avvocati Stefano Bardella (codice fiscale ), Valeria Giorgetti (codice fiscale CodiceFiscale_1
e Alessandro Lorenzo Zaccheo (codice fiscale C.F._2 C.F._3
);
[...] opponente E in persona dell'Amministratore Unico IG. Controparte_1 Controparte_2 con Sede in Giardini Naxos (ME) Via Lungomare Tysandros n. 44, P.IVA: , P.IVA_3 rappresentata e difesa nel presente giudizio, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Giancarlo Padiglione (C.F.: ), pec: ; C.F._4 Email_1 parte opposta e ricorrente in monitorio Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
vendita di cose mobili. Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza di discussione. IN FATTO E IN DIRITTO Con atto di citazione del 26.5.2023, notificato in pari data, la società
[...] ormulava opposizione avverso Parte_4 Parte_2 il decreto ingiuntivo n. 1237/2022 del 6.9.2022 emesso dal Tribunale di Messina, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 140.000,00, oltre interessi e spese, in favore della società e rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_1
l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche istruttoria, previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria, sia di rito che di merito
, così giudicare: in via pregiudiziale di rito 1) accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Messina per erutti i motivi esposto in narrativa, sussistendo la giurisdizione delle competenti sedi dello stato del Qatar, e per l'effetto revocare o comunque dichiarare inefficace e /o nullo il decreto ingiuntivo n. 1237/2022 del 6 settembre 2022 , emesso dal Tribunale di Messina;
nel merito 2) in via principale, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale di Messina si ritenesse competente a decidere, accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti ex art. 633 e ss. per l'emissione del decreto ingiuntivo n. 1237/2022del 6 settembre 2022, emesso dal Tribunale di Messina, non essendo le fatture n.
1 1 del 23/08/20129 e n. 2 del 23/08/20129 emesse da riferibili e intestate Controparte_1 correttamente a ( ), nonché per i motivi Parte_1 Controparte_3 tutti di cui in narrativa e, per l'effetto, revocare o comunque dichiarare inefficace e/o nullo il decreto ingiuntivo n. 1237/2022 del 6 settembre 2022 emesso dal Tribunale di Messina. 3) in subordine, revocare o comunque dichiarare inefficace e/o nullo n. 1237/2022 del 6 settembre 2022, emesso dal Tribunale di Messina per essere la pretesa di Controparte_1 del tutto infondata e/o non provata nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa. 4) in ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse sussistente il credito di cui al Decreto Ingiuntivo, accertare e dichiarare dovuta a la sola metà del valore delle fatture n. 1 del 23/08/2019 e n .2 del 23/08/2019 CP_1 emesse da e quindi per complessivi € 70,000,00 in virtù degli accordi di Controparte_1 cui al MoU, come esposto in narrativa, e per l'effetto revocare e comunque dichiarare inefficace e/o nullo il decreto ingiunto n. 1237/2022 del 6 settembre 2022, emesso dal Tribunale di Messina. In via riconvenzionale, in ogni caso 5) preliminarmente, emettere ordinanza di ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c. per l'importo di € 48,000, munita di provvisoria esecutorietà, sussistendone i requisiti previsti per legge – e in particolare il riconoscimento scritto di debito –, come esposto in narrativa. 6) nel merito, accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione consensuale dell'accordo di compravendita dei chioschi di cui alle fatture n. 1 del 23/08/2019 e n. 2 del 23/0872019 emesse da ovvero comunque., in Controparte_1 subordine, l'intervenuto recesso dello stesso accordo da parte di Parte_1
( ), e, per l'effetto, accertare e dichiarare Controparte_3 Parte_5 con sede legale in Giardini Naxos (ME) via Lungomare Tysandros n. 44, P.IVA
in persona del legale rappresentate pro tempore, al pagamento in restituzione P.IVA_3
a favore di ), dell'importo di € 48.000, Parte_1 Controparte_3
o del minor o maggiore importo conseguente a conversione e rivalutazione monetaria delle somme versate compresa fra il 27/08/2019 e il 2/9/2019 per complessivi QAR 190.000, o in quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, quale rimborso per i beni acquistati e mai ricevuti, per tutti i motivi esposti in narrativa;
7) nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse sussistente, anche in parte, il credito di cui al Decreto Ingiuntivo, disporre la compensazione di detta somma con quelle eventualmente dovuta a
In ogni caso: 8) con vittoria di spese e competenze del presente Controparte_1 procedimento, oltre accessori di legge.”. Parte opponente premetteva:
- di aver la signora e il signor rispettivi soci e Pt_3 CP_2 amministratori delle parti, nell'ambito dei rapporti commerciali delle rispettive società – e – e con l'intento di collaborare Parte_2 CP_1 nel mercato del Qatar, deciso di ivi costituire una nuova società, con denominazione BO TD (partecipata da entrambi);
- di aver, in data 29.11.2018, a tal fine, sottoscritto un “Memorandum of Understanding”, poi parzialmente modificato e integrato con successiva
“Variation 1” del 18.1.2019;
- che ai sensi del MoU era stato concordato che le parti costituissero nello Stato del Qatar una nuova società a seguito dello scioglimento della esistente società fra parte 1, il signor e il socio locale della parte 2, signora CP_2
[“Party 1 and Party 2 will establish a Commercial Registration Pt_3
(CR) in the State of Qatar for CR once the current CR with Party 1 and Party's local partner is dissolved.”]; che la signora ersasse un Pt_3
2 importo di 60.000 QAR in aggiunta ai 16.000 QAR corrisposti il 29.11.2018 al signor come deposito su un totale concordato di 168.000 QAR CP_2 come contributo all'acquisto di azioni della Parte 1 per BO TD
[“Party 2 settles a payment QAR 60,000 in addition to the QAR 16,000 that was paid on 29 November 2018 to Party 1 as a form of deposit out of a total agreed QAR 168,000 in contribution to buying shares of Party 1 for BO TD …” ]; che qualora la cancellazione dell'attuale società non si fosse verificata entro 3 mesi, la parte 2 – signora avrebbe avuto il Pt_3 diritto di richiedere al signor il rimborso del deposito totale di CP_2
76.000 QAR e di risolvere il MoU;
ancora, sempre ai sensi del MoU, in pendenza delle attività e tempistiche necessarie per la costituzione della BO TD, il signor e la signora avevano convenuto CP_2 Pt_3 di iniziare una collaborazione commerciale con ripartizione finanziaria tramite #CR 82107, nome della società , 100% di proprietà della Parte_2 signora per la fornitura di beni e servizi di (pizzeria e Pt_3 Parte_2 gastronomia tipica), includendo ciò la partecipazione agli utili netti e l'assunzione delle spese relative a qualsiasi attività commerciale connessa alla fornitura di beni e servizi di ” [“Party 1 and Party 2 agree to CP_4 begin business partnership with 50/50 financial distribution under CR# 82107, name , which is 100% owned by Party 2 for the CP_5 Parte_2 provision of and services (pizzeria and small savory Controparte_6 foods). This includes sharing net profit and bearing expenses related to any business transactions related to the provision of goods and Parte_2 services …”];
- di non essere la BO TD mai stata costituita e gli accordi di non essere stati mai portati avanti, ma di aver la signora corrisposto al signor Pt_3 la somma di QAR 76.000 e un'ulteriore somma per un totale di CP_2
QAR 168.000 – circa € 42.000,00 –, quale proprio apporto ai costi di implementazione degli accordi di cui al MoU [“Should the cancelation of the current Commercial Registration (CR) of between Party 1 and CP_1
Party 1's local partner - currently in process - not take effect in 3 months, i.e. 90 calendar days from date of this signed MoU, then Party 2 has the right to request refund from Party 1 of the total deposit of QAR 76,000 currently paid as part of transferring shares from Party 1 to Party 2 under this MoU and terminating this MoU…”];
- di aver le parti, in concomitanza con l'espletamento della procedura per ottenere le licenze e in attesa di costituire la BO TD, dato avvio alla partnership commerciale, come previsto nello stesso MoU e preso parte – avvalendosi di altro food truck importato dall' e non oggetto delle fatture Pt_2 di cui al decreto ingiuntivo opposto – ad alcuni festivals fra cui uno all'hotel Sheraton di Doha e un altro in Katara, ai quali poter partecipare senza dover preventivamente ottenere le licenze;
- di aver, il signor tramite la nel contesto di dette CP_2 CP_1 relazioni, indirizzato alla società – odierna opponente – le fatture, Parte_2 datate entrambe 23.8.2019 e per la somma complessiva pari a € 140.000, a fronte della produzione e acquisto dei tre “chioschi” da consegnarsi a Pt_2
;
[...]
3 - di aver l'opponente – signora –, in periodo coincidente a quello di Pt_3 emissione delle fatture, pagato direttamente al signor un acconto CP_2 per l'acquisto dei chioschi, per complessivi QAR 190.000, pari circa a € 48.000,00 e di essere solo successivamente emerse le difficoltà ad avviare e continuare il business di cui al MoU;
- di non essere mai stati consegnati i chioschi oggetto delle fatture e di non essere stata fornita alcuna prova concreta che gli stessi fossero stati realizzati, sia pure parzialmente, ragione per la quale lo stesso opposto e ricorrente in monitorio – signor – aveva garantito la integrale restituzione delle CP_2 somme pagate in acconto;
- infine, di aver il signor tramite la agito per le vie CP_2 CP_1 giudiziali a distanza di anni chiedendo il pagamento dell'intero ammontare di prodotti già parzialmente pagati e mai consegnati, ignorando gli accordi intercorsi di cui al MoU – ai sensi del quale “with 50/50 financial distribution under CR# 82107, Company name Italia, which is 100% owned by Pt_2
Party 2 for the provision of goods and services (pizzeria and Parte_2 small savory foods). This includes sharing net profit and bearing expenses related to any business transactions related to the provision of Parte_2 goods and services …” [“l'assunzione di spese per le attività della Pt_2
andavano ripartite “50/50”] – e il pagamento parziale a titolo di
[...] acconto già corrisposto. In particolare, parte opponente deduceva l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale dello Stato del Qatar;
nel merito, la carenza dei requisiti per l'emissione di ingiunzione di pagamento ex art. 633 c.p.c. e ss., argomentando che nelle fatture allegate non si rinvenisse il nome dell'indirizzo della società destinataria e nemmeno il numero di registrazione C.R. – cosiddetto commercial registration number – n. 82107, ma solo un certo P.O. BOX 10816, diverso da quello indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo (P.O. BOX 301460); contestava, ancora, il credito portato dalle fatture, argomentando che i chioschi per la somministrazione non fossero stati mai consegnati a e che Parte_2 non avesse fornito prova in sede monitoria dell'avvenuta consegna di tali beni. CP_1
Si costituiva in giudizio la società in persona dell'Amministratore Controparte_1
Unico IGnor la quale contestava l'opposizione e chiedeva la conferma del decreto CP_2 ingiuntivo opposto;
adduceva che il credito vantato derivasse da un rapporto contrattuale effettivamente intercorso tra le parti, avente ad oggetto la fornitura di chioschi mobili destinati alla Repubblica del Qatar, come risultava dal MoU sottoscritto tra le parti;
evidenziava che il contratto fosse stato concluso e accettato, e che l'opponente fosse pienamente consapevole degli obblighi assunti;
ancora, che la prestazione contrattuale da parte di fosse CP_1 stata predisposta, e che l'eventuale mancata consegna fosse dipesa da cause non imputabili alla società convenuta, quali problematiche amministrative e autorizzative locali in Qatar. Rilevava, inoltre, di non aver mai l'opponente contestato formalmente l'inadempimento prima dell'opposizione; deduceva, altresì, che la società opponente avesse agito strumentalmente e tardivamente, e richiamava a supporto delle proprie difese un provvedimento penale di archiviazione emesso dalle autorità del Qatar, che riteneva dimostrativo dell'infondatezza delle accuse mosse nei suoi confronti. Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 14.12.2023, parte convenuta chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione del decreto opposto;
il Giudice riservava la pronuncia.
4 In data 19.1.2024, il Giudice, all'esito della riserva assunta all'udienza del 14.12.2023, confermava la competenza territoriale del Tribunale di Messina – radicatasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 1182 c.c. e 20 c.p.c. –, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, disponeva esperirsi il procedimento di mediazione – assegnando alle parti termine di giorni trenta per la presentazione della relativa domanda –, e rinviava la causa all'udienza del 12.12.2024. All'udienza del 12.12.2024 parte opponente insisteva nell'eccezione di incompetenza del Giudice italiano;
parte opposta insisteva nelle richieste istruttorie formulate nella memoria ex art. 171 ter n. 2 del 9.11.2023. Il Presidente di Sezione osservava “che in caso di controversia su materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ove il convenuto (nella fattispecie in esame l'opponente) non sia domiciliato in uno Stato membro dell'UE (tale non è il Qatar), la giurisdizione italiana sussiste in base ai criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, che ha sostituito il Regolamento (CE) n. 44 del 2001, a sua volta sostitutivo della predetta convenzione, stante la natura "mobile" del rinvio a quest'ultima ex art. 3, comma 2, l. n. 218 del 1995; che nel caso in ispecie, in ragione delle allegazioni delle parti, è pacifico che la consegna dei chioschi dovesse avvenire in Paese non membro dell'UE”; riteneva, quindi, la causa matura per la decisione senza necessità alcuna di attività istruttoria e fissava l'udienza del 8.5.2025 per la precisazione delle conclusioni e l'eventuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. All'udienza dell'8.5.2025 le parti discutevano oralmente la causa e il Presidente di Sezione riservava di depositare la sentenza entro 30 giorni ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. L'opposizione va accolta e ciò per quanto di ragione. Va, infatti, dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice italiano. In caso di controversia su materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ove il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro della UE, la giurisdizione italiana sussiste in base ai criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, che ha sostituito il Regolamento (CE) n. 44 del 2001, a sua volta sostitutivo della predetta convenzione, stante la natura "mobile" del rinvio a quest'ultima ex art. 3, secondo comma, della L. n. 218 del 1995. Nella fattispecie concreta, in cui non è contestata la qualificazione giuridica del rapporto come compravendita di beni (i chioschi), viene in rilievo l'art. 7 del Reg. (UE) n. 1215 del 2012 attinente alle cd. "competenze speciali". In base all'art. 7 ora citato "Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:
“a) in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio;
b) ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è:
- nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto;
- nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto". "c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b)". Nel caso in ispecie la contesa nasce da azione diretta ad ottenere il pagamento del corrispettivo della compravendita di beni, trova, quindi, applicazione la lett. b) sopra citata, donde diventa decisivo il riferimento al luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto
5 essere consegnati in base al contratto;
nella fattispecie al vaglio di questo Tribunale, in ragione delle allegazioni delle parti, è pacifico che la consegna dei chioschi compravenduti dovesse avvenire in Paese non membro dell'U.E.. Il decreto ingiuntivo opposto deve, allora, essere revocato. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014, tenendo conto della natura della controversia, della complessità della materia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta, applicando i valori minimi relativi allo scaglione di riferimento
P.Q.M.
il Presidente della II Sezione Civile, dott. Ugo Scavuzzo, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa portante il numero 2344/2023 R.G. promossa da
), con sede in Parte_1 Parte_2
Doha, Qatar, Unit 198, Building QQ05B, Street 213, Zone 60 (The Pearl), numero di P.IVA_ registrazione commerciale P. IVA in persona dell'amministratore e P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, IG.ra (documento n. Parte_3
28963401798) nata a [...] l'[...] (di seguito, “ ”), Parte_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Stefano Bardella (codice fiscale
), Valeria Giorgetti (codice fiscale e CodiceFiscale_1 C.F._2
Alessandro Lorenzo Zaccheo (codice fiscale ), opponentecontro CodiceFiscale_3 in persona dell'Amministratore Unico IG. con Controparte_1 Controparte_2
Sede in Giardini Naxos (ME) Via Lungomare Tysandros n. 44, P.IVA: P.IVA_3 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giancarlo Padiglione (C.F.:
), opposta, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così C.F._4 provvede:
1. dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice italiano e revoca il decreto ingiuntivo n. 1237/2022 emesso il 6.9.2022 dal Tribunale di Messina;
2 condanna parte opposta alla rifusione in favore della parte opponente delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 7.052,00, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Messina, 02.06.2025 Il Presidente della Seconda Sezione Civile (Dott. Ugo Scavuzzo)
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