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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/05/2025, n. 3887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3887 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39564/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39564/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MANCINI VITO Parte_1 C.F._1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA PASQUALE VILLARI 50 BARI, presso il difensore parte opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
POLACCHINI PAOLA e dell'avv. DIMAGLI MARIA ANTONIETTA ( ); C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA QUADRONNO N. 24 MILANO, presso il difensore avv.
POLACCHINI PAOLA
parte opposta pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Per parte opponente:
In via principale nel merito:
1) dichiarare nullo, ovvero inefficace o comunque annullabile il decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale Civile di Milano, n.12745/2024 del 13/09/2024, depositato il 17.09.2024, r.g.n. 24998/2024,
con cui si è ingiunto a carico del sig. “di pagare alla parte ricorrente per le causali di Parte_1
cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto: 1) la somma di € 21.016,15;
2) gli interessi coma dalla domanda;
3) le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in euro
850,00 per compenso e cui euro 145,50 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di
legge;”, in quanto infondato in fatto e in diritto stante l'assenza di un credito certo, liquido ed esigibile
di controparte nei confronti del sig. ; Parte_1
2) accertare l'inesistenza di un credito certo liquido ed esigibile dal sig. e per l'effetto Parte_1
dichiarare che nessuna somma è dovuta dal sig. in favore della Pt_1 Controparte_1
[...]
Il tutto con vittoria di spese e di onorari del presente giudizio.
Per parte opposta:
IN VIA PRELIMINARE
→Concedere la provvisoria esecutorietà al Decreto Ingiuntivo n. 12745/2024 R.G. n. 24998/2024;
NEL MERITO
→Rigettare le domande tutte proposte da in quanto infondate in fatto e in diritto Parte_1
e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 12745/2024 R.G. n. 24998/2024 nei confronti
dell'odierno attore.
pagina 2 di 5 In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
– Succursale di Milano, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
12745/2024 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Milano.
L'opponente in particolare esponeva:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 21.016,15, era portata da alcune fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo;
- che il decreto ingiuntivo era nullo, per indeterminatezza della domanda monitoria;
- che non era stata fornita adeguata prova dell'asserito credito;
- che non era neppure stata allegata la prestazione effettuata dall'opposta in favore dell'opponente, prestazione in realtà inesistente.
Si costituiva ritualmente in giudizio la – Succursale di Milano, Controparte_1
contestando quanto ex adverso dedotto e, in particolare, evidenziando come la pretesa monitoria fosse riferita a canoni di una locazione finanziaria stipulata con l'opponente e non contestata da questi.
Senza che fosse necessario dare corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice all'udienza del 13.5.2025,
fatte precisare le conclusioni, tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione in esame è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Parte opposta, infatti, ha evidenziato di avere sin con la fase monitoria prodotto il contratto di locazione finanziaria, oltre alle fatture relative agli undici ratei di canone non pagati dall'utilizzatore.
pagina 3 di 5 L'opponente, contestando in termini di assoluta genericità la pretesa monitoria, non ha in alcun modo disconosciuto la propria sottoscrizione apposta sul documento contrattuale, con ciò solo legittimando la pretesa creditoria mossa nei suoi confronti.
Ai sensi dell'art. 1218 c.c., infatti, è la parte onerata ad essere tenuta a provare il proprio adempimento,
prova nel caso di specie mai fornita.
Una volta che, quindi, il creditore ha provato il rapporto obbligatorio intercorrente tra le parti,
attraverso la produzione del contratto, avrebbe dovuto l'opponente, quale debitore, fornire la prova del proprio adempimento.
Del tutto generiche sono rimaste, invece, le contestazioni in ordine alla determinatezza della pretesa creditoria esposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, essendo stato compiutamente individuato il titolo negoziale a fondamento della domanda e avendo nel caso di specie le fatture la mera funzione di attestazione sul piano fiscale della prestazione di debito gravante sull'opponente, rimasto inadempiente.
Per le ragioni tutte esposte, pertanto, l'opposizione deve essere respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, al quale va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 4.600,00, oltre c.p.a., di cui euro 600,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
– Succursale di Milano e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 12745/2024
[...]
emesso dal Tribunale di Milano, decreto cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva;
pagina 4 di 5 - condanna l'opponente a rifondere l'opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
4.600,00, oltre c.p.a., di cui euro 600,00 per spese generali.
Così deciso in Milano il 13 maggio 2025
Il giudice
Francesco Ferrari
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39564/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MANCINI VITO Parte_1 C.F._1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA PASQUALE VILLARI 50 BARI, presso il difensore parte opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
POLACCHINI PAOLA e dell'avv. DIMAGLI MARIA ANTONIETTA ( ); C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA QUADRONNO N. 24 MILANO, presso il difensore avv.
POLACCHINI PAOLA
parte opposta pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Per parte opponente:
In via principale nel merito:
1) dichiarare nullo, ovvero inefficace o comunque annullabile il decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale Civile di Milano, n.12745/2024 del 13/09/2024, depositato il 17.09.2024, r.g.n. 24998/2024,
con cui si è ingiunto a carico del sig. “di pagare alla parte ricorrente per le causali di Parte_1
cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto: 1) la somma di € 21.016,15;
2) gli interessi coma dalla domanda;
3) le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in euro
850,00 per compenso e cui euro 145,50 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di
legge;”, in quanto infondato in fatto e in diritto stante l'assenza di un credito certo, liquido ed esigibile
di controparte nei confronti del sig. ; Parte_1
2) accertare l'inesistenza di un credito certo liquido ed esigibile dal sig. e per l'effetto Parte_1
dichiarare che nessuna somma è dovuta dal sig. in favore della Pt_1 Controparte_1
[...]
Il tutto con vittoria di spese e di onorari del presente giudizio.
Per parte opposta:
IN VIA PRELIMINARE
→Concedere la provvisoria esecutorietà al Decreto Ingiuntivo n. 12745/2024 R.G. n. 24998/2024;
NEL MERITO
→Rigettare le domande tutte proposte da in quanto infondate in fatto e in diritto Parte_1
e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 12745/2024 R.G. n. 24998/2024 nei confronti
dell'odierno attore.
pagina 2 di 5 In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
– Succursale di Milano, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
12745/2024 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Milano.
L'opponente in particolare esponeva:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 21.016,15, era portata da alcune fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo;
- che il decreto ingiuntivo era nullo, per indeterminatezza della domanda monitoria;
- che non era stata fornita adeguata prova dell'asserito credito;
- che non era neppure stata allegata la prestazione effettuata dall'opposta in favore dell'opponente, prestazione in realtà inesistente.
Si costituiva ritualmente in giudizio la – Succursale di Milano, Controparte_1
contestando quanto ex adverso dedotto e, in particolare, evidenziando come la pretesa monitoria fosse riferita a canoni di una locazione finanziaria stipulata con l'opponente e non contestata da questi.
Senza che fosse necessario dare corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice all'udienza del 13.5.2025,
fatte precisare le conclusioni, tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione in esame è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Parte opposta, infatti, ha evidenziato di avere sin con la fase monitoria prodotto il contratto di locazione finanziaria, oltre alle fatture relative agli undici ratei di canone non pagati dall'utilizzatore.
pagina 3 di 5 L'opponente, contestando in termini di assoluta genericità la pretesa monitoria, non ha in alcun modo disconosciuto la propria sottoscrizione apposta sul documento contrattuale, con ciò solo legittimando la pretesa creditoria mossa nei suoi confronti.
Ai sensi dell'art. 1218 c.c., infatti, è la parte onerata ad essere tenuta a provare il proprio adempimento,
prova nel caso di specie mai fornita.
Una volta che, quindi, il creditore ha provato il rapporto obbligatorio intercorrente tra le parti,
attraverso la produzione del contratto, avrebbe dovuto l'opponente, quale debitore, fornire la prova del proprio adempimento.
Del tutto generiche sono rimaste, invece, le contestazioni in ordine alla determinatezza della pretesa creditoria esposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, essendo stato compiutamente individuato il titolo negoziale a fondamento della domanda e avendo nel caso di specie le fatture la mera funzione di attestazione sul piano fiscale della prestazione di debito gravante sull'opponente, rimasto inadempiente.
Per le ragioni tutte esposte, pertanto, l'opposizione deve essere respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, al quale va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 4.600,00, oltre c.p.a., di cui euro 600,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
– Succursale di Milano e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 12745/2024
[...]
emesso dal Tribunale di Milano, decreto cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva;
pagina 4 di 5 - condanna l'opponente a rifondere l'opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
4.600,00, oltre c.p.a., di cui euro 600,00 per spese generali.
Così deciso in Milano il 13 maggio 2025
Il giudice
Francesco Ferrari
pagina 5 di 5