Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE
***
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 7920/2023 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio e pendente tra
), rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1 avv. Ilaria Montinaro,
-parte attrice-
e
), rappresentata e difesa da Controparte_1 C.F._2 avv. Rita Perchiazzi,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di Parte_1 essere coniuge separato della parte convenuta giusta decreto di omologazione del Tribunale di Lecce pubblicato in data 16/06/2022, non reclamato. Ha precisato che dalla loro unione è nata la figlia
(Scorrano, 11/11/2020). Persona_1
Ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la parte convenuta e la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha lamentato la difficoltà di esercitare pienamente il proprio diritto a coltivare la relazione familiare con la figlia, a causa di alcuni atteggiamenti dell'altro genitore.
Ha allegato di percepire uno stipendio pari a circa € 1.800,00, gravato, tra le altre, dalla spesa per la locazione della propria abitazione pari ad € 450,00. Ha dedotto che la sua situazione economico-patrimoniale è peggiorata dall'epoca della separazione e che, invece, la situazione reddituale della coniuge è migliorata, avendo costei iniziato a percepire il reddito di cittadinanza.
Ha domandato: a) la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) l'affidamento condiviso della prole con collocamento presso l'altro genitore;
c) la rimodulazione del proprio diritto di visita;
d) la conferma del contributo di mantenimento per la prole a proprio carico, pari ad € 400,00, e della ripartizione in egual misura tra i genitori delle spese straordinarie;
e) la revoca del contributo al mantenimento in favore della coniuge;
f) la regolamentazione del diritto di visita dei nonni paterni;
g) la condanna della coniuge al pagamento delle spese di lite (ricorso depositato il 23/11/2023).
I.2.- La Presidente, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
I.3.- La parte si è costituita in giudizio Controparte_1 non opponendosi alla decisione sullo status.
Per il resto, ha contestato nel merito le avverse deduzioni, riferendo di non ostacolare il diritto di visita paterno, limitato semplicemente alla luce della tenera età della minore. Ha poi eccepito l'inammissibilità della domanda avente ad oggetto la regolamentazione della frequentazione della minore con i nonni.
Quanto alla situazione economico-patrimoniale del coniuge, ha contestato il peggioramento reddituale, allegando che costui lavora in banca e può contare su un congruo stipendio, oltre ai ricavi guadagnati dalla vendita di un terreno di sua proprietà. Ha esposto di non svolgere alcuna attività lavorativa, anche a causa dei compiti di accudimento della prole e di aver percepito il reddito di cittadinanza per alcuni mesi, fino a febbraio 2023.
Ha concluso domandando: a) la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) l'affidamento condiviso della prole con collocamento prevalente presso di sé; c) la regolamentazione del diritto di visita dell'altro genitore;
d) un contributo mensile dell'altro genitore al mantenimento della prole pari ad € 450,00; e) il riconoscimento per l'intero dell'A.U.U.; f) la ripartizione delle spese straordinarie nella misura dell'80% a carico del padre e del
20% a proprio carico;
g) un assegno divorzile pari ad € 220,00 mensili. Con vittoria di spese e competenze (comparsa di risposta depositata il 01/03/2024).
2 R.G. 7920/2023
I.4.- Con ordinanza del 02/04/2024, all'esito del vano tentativo di conciliazione, il giudice delegato ha provveduto in via provvisoria ed urgente a norma dell'art. 473 bis.22 c.p.c. In particolare, ha rimodulato il diritto di visita del genitore non convivente, prevedendo anche visite che includono momenti di vita significativi quali i pernottamenti, e confermato per il resto le altre statuizioni regolanti lo stato di separazione.
Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del 13/09/2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando che il loro divorzio sia regolato dalle condizioni di cui alla convenzione depositata in atti e qui trascritte:
a) La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso la madre: i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente.
b) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia:
- settimana A: il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 18:00 alle 20:00
- settimana B: il martedì e il giovedì dalle 18:00 alle 20:00 nonché dalle 10:30 del sabato alle 19:30 della domenica.
c) In occasione delle vacanze di Natale, il padre terrà con sé la figlia:
- a cominciare dall'anno in corso, la Vigilia di Natale (dalle
18:00 del 24/12 alle 10:30 del 25/12), il giorno di Capodanno
(dalle 10:30 del 01/01 alle 09:30 del 02/01, la vigilia dell'EP (dalle 10:30 del 05/01 alle 10:30 del 06/01),
- l'anno successivo il giorno di Natale (dalle 10:30 del 25/12 alle 30:30 del 26/12), il giorno di San Silvestro (dalle 10:30 del 31/12 alle 10:30 del 01/01), il giorno dell'EP
(dalle 10:30 del 06/01 alle 09:30 del 07/01) e così di seguito.
In occasione delle vacanze di Pasqua, il padre terrà con sé la figlia:
- a cominciare dall'anno 2025, il Lunedì dell'NG (dalle 10:30 del lunedì alle 08:30 del giorno successivo),
- l'anno successivo il giorno di Pasqua (dalle 10:30 della domenica alle 10:30 del giorno successivo) e così via di seguito.
Le altre festività (01/11, 08/12, 25/04, 01/05, 02/06 saranno trascorse alternativamente con l'uno e con l'altro genitore, con
i medesimi orari 10:30-20:00.
Durante le vacanze estive, la minore trascorrerà con il padre sette giorni consecutivi a luglio e sette giorni consecutivi ad agosto.
3 R.G. 7920/2023
La signora avrà diritto a sua volta a due periodi di CP_1 sette giorni continuativi.
Detti periodi saranno concordati tra i genitori entro il 01/06 di ogni anno;
in mancanza di accordo, dall'1 al 7 luglio e dall'1 al
7 agosto con il padre;
dal 9 al 15 luglio e dal 9 al 15 agosto con la madre.
In detti periodi l'altro genitore avrà un diritto di visita per due pomeriggi a settimana (dalle 18:00 alle 21:00).
La minore trascorrerà con la madre il giorno della Festa della
Mamma e del suo compleanno, con il padre il giorno della Festa del
Papà e del suo compleanno dalle 09:00 alle 20:00.
I genitori si impegnano a trascorrere insieme le feste di compleanno e le altre ricorrenze della figlia: ove ciò non sia possibile trascorrerà la ricorrenza con il padre gli anni Per_1 pari dalle 10:00 alle 16:00, gli anni dispari dalle 16:00 alle
20:30.
Entrambi i genitori si impegnano a rispettare gli stati d'animo della figlia e a non forzare la frequentazione.
d) Il signor verserà alla signora la somma di Parte_1 CP_1
€ 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia;
detta somma, rivalutabile in base agli indici Per_1
ISTAT sarà corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla signora L'assegno unico per la CP_1 figlia sarà percepito per intero dalla signora CP_1
e) Le spese straordinarie per la figlia saranno ripartite in Per_1 ragione del 50% a carico del signor e del 50% a Parte_1 carico della signora le parti richiamano a tal fine il CP_1 protocollo in vigore presso il Tribunale di Lecce e si danno reciprocamente atto che le spese straordinarie preesistenti sono: un'attività sportiva;
campo scuola estivo.
f) Il signor verserà altresì in favore della medesima Parte_1 la somma di € 200,00 mensili a titolo di assegno divorzile.
g) I genitori si danno reciproco assenso al rilascio del documento di identità valido per l'espatrio, per sé stessi e per la figlia minore.
h) Le spese del procedimento sono integralmente compensate: i procuratori sottoscrivono i presenti accordi anche per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale.
Il giudice delegato, raccolta conferma delle condizioni di divorzio concordate dalle parti ha, dunque, provveduto in via provvisoria e urgente in conformità alle condizioni concordate e si
è riservato di riferire al collegio per la decisione.
II.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
4 R.G. 7920/2023
II.1.- Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della legge 898/1970, ossia:
o decreto di omologazione del Tribunale di Lecce pubblicato in data 16/06/2022, non reclamato;
o prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei mesi dall'udienza di comparizione personale dei coniugi innanzi al
Presidente delegato, tenutasi il 14/04/2022 in trattazione scritta;
o mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta.
II.2.- Quanto alle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento dell'intesa raggiunta dalle parti in occasione dell'udienza del
13/09/2024 e depositata telematicamente.
III.- Le altre domande devono intendersi implicitamente rinunciate alla luce del complessivo contegno delle parti.
IV.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 7920/2023 introdotto con ricorso del
23/11/2023 da nei confronti di Parte_1 CP_1
con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Martano in data 14/07/2018 tra Parte_1
(Maglie (LE), 22/01/1986) e (Maglie (LE), Controparte_1
06/08/1990) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 3, parte II, serie A, anno 2018;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni di cui all'intesa da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data 13/09/2024;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Martano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 02/01/2024.
5 R.G. 7920/2023
Il giudice estensore
Michele Grande
La Presidente
Cinzia Mondatore
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