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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/09/2025, n. 3940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3940 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15412/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15412/2024 promossa da:
(C.F. ) e , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. SEPE VITTORIO C.F._2
ATTORI contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. DE STEFANO GRIGIS FILIPPO MARIA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
IN FATTO E IN DIRITTO
I. Lo svolgimento del processo
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio gli odierni attori e la società Pt_2 Pt_3 proponevano opposizione avverso il decreto nr. 3686/24 con il quale era stato ingiunto a
[...] [...]
in qualità di debitrice principale, ed agli odierni attori, in qualità di fideiussori, il Parte_4 pagamento della somma di euro 92.378,12, oltre interessi e spese, a titolo di saldo negativo di un rapporto di conto corrente e di tre contratti di mutuo chirografario.
pagina 1 di 4 Nello specifico parte opponente allegava che la aveva richiesto il pagamento delle somme CP_1 ingiunte soltanto in sede monitoria;
che il credito non era provato in assenza dei contratti e dell'omessa indicazione dell'autorizzazione del dirigente che ha autenticato l'estratto conto ex art. 50 TUB;
che l'immobile in proprietà della garante era già soggetto a mutuo ipotecario, con privilegio Parte_1
“al 100% in favore della banca che ha erogato il mutuo ipotecario” e che le fideiussioni avrebbero dovuto essere escusse solo successivamente all'escussione della garanzia reale, che la società debitrice principale aveva “interesse a non vedersi bloccata dalle azioni esecutive, in quanto le stesse azioni comporterebbero di fatto, la messa in stato di decozione a svantaggio dell'intero debito”, che il credito
“…non risulta realistico su quello che in realtà la avrebbe già pagato alla banca per il rientro Pt_2 come sempre avvenuto”.
All'esito della costituzione della convenuta opposta e dell'espletamento della procedura di mediazione la causa veniva interrotta con riguardo a - proseguendo nei soli confronti dei Parte_4 garanti - e veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come riportate in epigrafe.
Premesso che, all'esito della dichiarazione di interruzione, l'odierno provvedimento attiene alla sola opposizione promossa dai garanti la stessa non merita accoglimento.
II. La condizione di procedibilità
Nelle more del procedimento è stato espletato procedimento di mediazione, come da verbale depositato da parte convenuta opposta, sicché la condizione di procedibilità del giudizio è sicuramente integrata.
III. Il credito azionato
Quanto alla prova del credito parte convenuta ha prodotto i contratti bancari di conto corrente e di mutuo chirografario debitamente sottoscritti e non disconosciuti tempestivamente, nonché l'estratto conto contenente tutte le operazioni dalla data di apertura del rapporto da cui si evince, peraltro,
l'effettiva erogazione delle somme mutuate (circostanza in ogni caso non contestata).
Quanto sopra esime da ogni considerazione in merito al valore probatorio della certificazione x art. 50
TUB.
IV. La quantificazione del credito pagina 2 di 4 Quanto alla quantificazione del credito alcuna specifica contestazione è stata svolta da parte opponente pur a fronte della produzione degli estratti conto con analiticamente descritte le varie voci che compongono il credito. L'allegazione in forza della quale il credito esposto “…non risulta realistico su quello che in realtà la avrebbe già pagato alla banca per il rientro come sempre avvenuto”, Pt_2 non può essere ulteriormente approfondita non avendo l'opponente, sulla quale grava l'onere probatorio, provato eventuali pagamenti parziali ulteriori rispetto a quelli riconosciuti dall'istituto di credito.
V. I contratti di fideiussione
Le garanzie azionate monitoriamente sono provate dalla produzione di due contratti di fideiussione specifica e di un contratto di fideiussione omnibus debitamente sottoscritti e non disconosciuti.
Non ben comprensibile è il senso dell'allegazione in forza della quale “anche il valore della garanzia, come scritto dalla banca risulta essere compatibile con la garanzia, ma sempre dopo aver escusso e trattato con la società…”
Se l'intento dell'opponente era quello di ritenere che la garanzia debba essere azionata dopo l'escussione del debitore principale vi è da rilevare che i contratti di garanzia non hanno pattuito il beneficio della previa escussione del debitore principale.
Alcun rilievo ha, in questa sede, l'eventuale iscrizione ipotecaria su beni immobili della garante
Ogni problematica in merito al concorso tra creditori ipotecari e chirografi o tra creditori Pt_1 privilegiati di grado diverso dovrà essere valutata in sede esecutiva.
VI. Le ulteriori contestazioni
Gli opponenti allegano che le somme oggetto del decreto ingiuntivo sarebbero state richieste soltanto in sede monitoria.
Al di là della rilevanza dell'allegazione, dalla documentazione prodotta già in allegato al ricorso monitorio emerge che l'istituto di credito nel settembre del 2024, con due distinte raccomandate inoltrate anche ai fideiussori (come da annotazione estratte dal sito di Poste Italiane e non contestate), aveva revocato l'affidamento regolato sul conto corrente e intimato il pagamento della relativa esposizione e aveva revocato gli affidamenti che assistevano i mutui chirografari, con decadenza dal beneficio del termine, intimando il pagamento delle relative esposizioni.
pagina 3 di 4 Quanto alle contestazioni che attengono a fatture autenticate emesse da Tau Metalli s.r.l. pare trattarsi di mero refuso stante l'inconferenza dell'allegazione con i fatti di causa.
VII. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in assenza di nota, tenuto conto del valore della causa, ridotto a metà l'onorario per la fase di discussione svoltasi in unica udienza senza memorie, vengono liquidati in euro 9.850,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
spese di lite liquidate come in parte motiva.
Brescia, 25 settembre 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15412/2024 promossa da:
(C.F. ) e , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. SEPE VITTORIO C.F._2
ATTORI contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. DE STEFANO GRIGIS FILIPPO MARIA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
IN FATTO E IN DIRITTO
I. Lo svolgimento del processo
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio gli odierni attori e la società Pt_2 Pt_3 proponevano opposizione avverso il decreto nr. 3686/24 con il quale era stato ingiunto a
[...] [...]
in qualità di debitrice principale, ed agli odierni attori, in qualità di fideiussori, il Parte_4 pagamento della somma di euro 92.378,12, oltre interessi e spese, a titolo di saldo negativo di un rapporto di conto corrente e di tre contratti di mutuo chirografario.
pagina 1 di 4 Nello specifico parte opponente allegava che la aveva richiesto il pagamento delle somme CP_1 ingiunte soltanto in sede monitoria;
che il credito non era provato in assenza dei contratti e dell'omessa indicazione dell'autorizzazione del dirigente che ha autenticato l'estratto conto ex art. 50 TUB;
che l'immobile in proprietà della garante era già soggetto a mutuo ipotecario, con privilegio Parte_1
“al 100% in favore della banca che ha erogato il mutuo ipotecario” e che le fideiussioni avrebbero dovuto essere escusse solo successivamente all'escussione della garanzia reale, che la società debitrice principale aveva “interesse a non vedersi bloccata dalle azioni esecutive, in quanto le stesse azioni comporterebbero di fatto, la messa in stato di decozione a svantaggio dell'intero debito”, che il credito
“…non risulta realistico su quello che in realtà la avrebbe già pagato alla banca per il rientro Pt_2 come sempre avvenuto”.
All'esito della costituzione della convenuta opposta e dell'espletamento della procedura di mediazione la causa veniva interrotta con riguardo a - proseguendo nei soli confronti dei Parte_4 garanti - e veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come riportate in epigrafe.
Premesso che, all'esito della dichiarazione di interruzione, l'odierno provvedimento attiene alla sola opposizione promossa dai garanti la stessa non merita accoglimento.
II. La condizione di procedibilità
Nelle more del procedimento è stato espletato procedimento di mediazione, come da verbale depositato da parte convenuta opposta, sicché la condizione di procedibilità del giudizio è sicuramente integrata.
III. Il credito azionato
Quanto alla prova del credito parte convenuta ha prodotto i contratti bancari di conto corrente e di mutuo chirografario debitamente sottoscritti e non disconosciuti tempestivamente, nonché l'estratto conto contenente tutte le operazioni dalla data di apertura del rapporto da cui si evince, peraltro,
l'effettiva erogazione delle somme mutuate (circostanza in ogni caso non contestata).
Quanto sopra esime da ogni considerazione in merito al valore probatorio della certificazione x art. 50
TUB.
IV. La quantificazione del credito pagina 2 di 4 Quanto alla quantificazione del credito alcuna specifica contestazione è stata svolta da parte opponente pur a fronte della produzione degli estratti conto con analiticamente descritte le varie voci che compongono il credito. L'allegazione in forza della quale il credito esposto “…non risulta realistico su quello che in realtà la avrebbe già pagato alla banca per il rientro come sempre avvenuto”, Pt_2 non può essere ulteriormente approfondita non avendo l'opponente, sulla quale grava l'onere probatorio, provato eventuali pagamenti parziali ulteriori rispetto a quelli riconosciuti dall'istituto di credito.
V. I contratti di fideiussione
Le garanzie azionate monitoriamente sono provate dalla produzione di due contratti di fideiussione specifica e di un contratto di fideiussione omnibus debitamente sottoscritti e non disconosciuti.
Non ben comprensibile è il senso dell'allegazione in forza della quale “anche il valore della garanzia, come scritto dalla banca risulta essere compatibile con la garanzia, ma sempre dopo aver escusso e trattato con la società…”
Se l'intento dell'opponente era quello di ritenere che la garanzia debba essere azionata dopo l'escussione del debitore principale vi è da rilevare che i contratti di garanzia non hanno pattuito il beneficio della previa escussione del debitore principale.
Alcun rilievo ha, in questa sede, l'eventuale iscrizione ipotecaria su beni immobili della garante
Ogni problematica in merito al concorso tra creditori ipotecari e chirografi o tra creditori Pt_1 privilegiati di grado diverso dovrà essere valutata in sede esecutiva.
VI. Le ulteriori contestazioni
Gli opponenti allegano che le somme oggetto del decreto ingiuntivo sarebbero state richieste soltanto in sede monitoria.
Al di là della rilevanza dell'allegazione, dalla documentazione prodotta già in allegato al ricorso monitorio emerge che l'istituto di credito nel settembre del 2024, con due distinte raccomandate inoltrate anche ai fideiussori (come da annotazione estratte dal sito di Poste Italiane e non contestate), aveva revocato l'affidamento regolato sul conto corrente e intimato il pagamento della relativa esposizione e aveva revocato gli affidamenti che assistevano i mutui chirografari, con decadenza dal beneficio del termine, intimando il pagamento delle relative esposizioni.
pagina 3 di 4 Quanto alle contestazioni che attengono a fatture autenticate emesse da Tau Metalli s.r.l. pare trattarsi di mero refuso stante l'inconferenza dell'allegazione con i fatti di causa.
VII. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in assenza di nota, tenuto conto del valore della causa, ridotto a metà l'onorario per la fase di discussione svoltasi in unica udienza senza memorie, vengono liquidati in euro 9.850,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
spese di lite liquidate come in parte motiva.
Brescia, 25 settembre 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
pagina 4 di 4