Art. 2.
Per le assunzioni da effettuare su base regionale ai sensi della legge 1° marzo 1975, n. 44 , e della presente legge, si prescinde, fino a concorrenza del 50 per cento delle rispettive categorie, dall'osservanza delle riserve previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 .
Le riserve saranno reintegrate nei primi concorsi banditi per l'accesso ai ruoli determinati ai sensi delle norme delegate previste dall' articolo 2 della legge 29 gennaio 1975, n. 5 .
Per le assunzioni da effettuare su base regionale ai sensi della legge 1° marzo 1975, n. 44 , e della presente legge, si prescinde, fino a concorrenza del 50 per cento delle rispettive categorie, dall'osservanza delle riserve previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 .
Le riserve saranno reintegrate nei primi concorsi banditi per l'accesso ai ruoli determinati ai sensi delle norme delegate previste dall' articolo 2 della legge 29 gennaio 1975, n. 5 .