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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/03/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 19362/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI PRESIDENTE RELATORE
COSTANZA TETI GIUDICE
FRANCESCO RINALDI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 19362/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. MARIA GRAZIA BOSONE Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) con l'avv. MARIA GRAZIA BOSONE Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 11.02.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“a) I coniugi condurranno vite separate con l'obbligo al mutuo rispetto;
b) La casa coniugale con tutto quanto in essa contenuto sita in Nuvolera (BS) Via Scaiola 72/A di proprietà esclusiva del SI. resta a lui assegnata e l'abiterà insieme ai primi due Parte_2
geniti ed egli si farà carico di tutte le spese annesse all'abitazione non escluse quelle condominiali già ad oggi in bilancio;
c) La SI.ra vivrà con le due figlie minori e per esse riceverà dal SI. anticipatamente Pt_1 Pt_2
entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2025 un mantenimento pari ad €300,00 (€150,00 per cada una) con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat come per legge;
Inoltre non appena i primi due figli collocati con il padre -uno già maggiorenne e l'altro quasi, ma entrambi ancora frequentano le scuole superiori- inizieranno ad essere indipendenti economicamente, e con ciò volendo significare che se non continueranno gli studi universitari e/o eventuali corsi di specializzazione idonei per un ingresso nel mondo del lavoro, dopo un anno e non oltre dalla fine di Per_ quest'ultimo percorso di studi l'assegno odierno riconosciuto a favore di e verrà Per_2
aumentato di un cinquanta per cento nel caso fosse indipendente solo uno dei maschi e di un cento per cento se indipendenti entrambi i due maschi;
inoltre per l'assegno unico e universale, disciplinato dalla legge n.46 del 01 aprile 2021, devoluto a favore di ma incassato interamente dal CP_1
Per_ SI. sarà da questi devoluto per intero (assegno di alla SI.ra entro tre Pt_2 CP_1 Pt_1
giorni dal ricevimento;
d) Il SI. si farà carico per intero delle spese straordinarie di tutti e quattro figli nel rispetto Pt_2
del protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia stipulato in data 14.07.2016 al quale ci si riporta integralmente e qui allegato (doc.3);
e) In aggiunta, il SI. verserà alla SI.ra un assegno mensile di €250,00, ma a partire Pt_2 Pt_1 dall'emissione della omologa dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio, quale rimborso parziale del valore della casa coniugale di Nuvolera fino al raggiungimento dell'importo totale stabilito in €27.000,00, fermo restando che anticipatamente in qualunque momento potrà essere saldata l'intera cifra qui pattuita;
f) I coniugi concordano l'affidamento condiviso dei figli minori, nonostante le ultime due minori manterranno la residenza anagrafica presso il padre mentre di fatto vivranno con la madre;
g) Fermo restando la totale disponibilità di entrambi i coniugi di voler rispettare la volontà delle minori riguardo al desiderio di frequentare l'altro genitore e, in linea di massima, viene disposto il seguente programma durante i periodi di vacanza. Così, per quelle natalizie le due ultime minori trascorreranno alternativamente con i genitori la giornata della vigilia ed il giorno di Natale e lo stesso per il Capodanno e l'Epifania; per le vacanze di Pasqua trascorreranno ad anni alterni tale festività con i genitori;
per le vacanze estive trascorreranno un mese intero luglio e/o agosto oppure periodi settimanali sempre nel rispetto dei tempi paritari sia con il padre e sia con la madre. Inoltre con l'impegno reciproco di consentire e promuovere contatti telefonici con le minori, nei giorni e nei periodi di spettanza dell'uno o dell'altro. Per altri e diversi affidi temporanei i genitori decideranno di buon accordo tra loro, nel prevalente interesse delle figlie;
per le decisioni inerenti alla loro istruzione, educazione e salute i genitori intendono raggiungere accordi di volta in volta, esercitando entrambi la potestà genitoriale ribadendo che tutte le spese di scuola e mediche presso strutture pubbliche e sanitarie convenzionate sono a carico del SI. Pt_2 h) I coniugi si concedono fin d'ora reciproco nullaosta in caso di espatrio e in caso di rinnovo del passaporto. Rimane comunque fermo l'obbligo dei genitori di previamente avvertirsi in caso di volontà di espatriare con le figlie per qualsiasi ragione“.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 03/05/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Nuvolera (atto n. 2, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinchè questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse della prole.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio.
Brescia, camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Presidente est.
Gustavo Nanni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI PRESIDENTE RELATORE
COSTANZA TETI GIUDICE
FRANCESCO RINALDI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 19362/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. MARIA GRAZIA BOSONE Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) con l'avv. MARIA GRAZIA BOSONE Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 11.02.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“a) I coniugi condurranno vite separate con l'obbligo al mutuo rispetto;
b) La casa coniugale con tutto quanto in essa contenuto sita in Nuvolera (BS) Via Scaiola 72/A di proprietà esclusiva del SI. resta a lui assegnata e l'abiterà insieme ai primi due Parte_2
geniti ed egli si farà carico di tutte le spese annesse all'abitazione non escluse quelle condominiali già ad oggi in bilancio;
c) La SI.ra vivrà con le due figlie minori e per esse riceverà dal SI. anticipatamente Pt_1 Pt_2
entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2025 un mantenimento pari ad €300,00 (€150,00 per cada una) con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat come per legge;
Inoltre non appena i primi due figli collocati con il padre -uno già maggiorenne e l'altro quasi, ma entrambi ancora frequentano le scuole superiori- inizieranno ad essere indipendenti economicamente, e con ciò volendo significare che se non continueranno gli studi universitari e/o eventuali corsi di specializzazione idonei per un ingresso nel mondo del lavoro, dopo un anno e non oltre dalla fine di Per_ quest'ultimo percorso di studi l'assegno odierno riconosciuto a favore di e verrà Per_2
aumentato di un cinquanta per cento nel caso fosse indipendente solo uno dei maschi e di un cento per cento se indipendenti entrambi i due maschi;
inoltre per l'assegno unico e universale, disciplinato dalla legge n.46 del 01 aprile 2021, devoluto a favore di ma incassato interamente dal CP_1
Per_ SI. sarà da questi devoluto per intero (assegno di alla SI.ra entro tre Pt_2 CP_1 Pt_1
giorni dal ricevimento;
d) Il SI. si farà carico per intero delle spese straordinarie di tutti e quattro figli nel rispetto Pt_2
del protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia stipulato in data 14.07.2016 al quale ci si riporta integralmente e qui allegato (doc.3);
e) In aggiunta, il SI. verserà alla SI.ra un assegno mensile di €250,00, ma a partire Pt_2 Pt_1 dall'emissione della omologa dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio, quale rimborso parziale del valore della casa coniugale di Nuvolera fino al raggiungimento dell'importo totale stabilito in €27.000,00, fermo restando che anticipatamente in qualunque momento potrà essere saldata l'intera cifra qui pattuita;
f) I coniugi concordano l'affidamento condiviso dei figli minori, nonostante le ultime due minori manterranno la residenza anagrafica presso il padre mentre di fatto vivranno con la madre;
g) Fermo restando la totale disponibilità di entrambi i coniugi di voler rispettare la volontà delle minori riguardo al desiderio di frequentare l'altro genitore e, in linea di massima, viene disposto il seguente programma durante i periodi di vacanza. Così, per quelle natalizie le due ultime minori trascorreranno alternativamente con i genitori la giornata della vigilia ed il giorno di Natale e lo stesso per il Capodanno e l'Epifania; per le vacanze di Pasqua trascorreranno ad anni alterni tale festività con i genitori;
per le vacanze estive trascorreranno un mese intero luglio e/o agosto oppure periodi settimanali sempre nel rispetto dei tempi paritari sia con il padre e sia con la madre. Inoltre con l'impegno reciproco di consentire e promuovere contatti telefonici con le minori, nei giorni e nei periodi di spettanza dell'uno o dell'altro. Per altri e diversi affidi temporanei i genitori decideranno di buon accordo tra loro, nel prevalente interesse delle figlie;
per le decisioni inerenti alla loro istruzione, educazione e salute i genitori intendono raggiungere accordi di volta in volta, esercitando entrambi la potestà genitoriale ribadendo che tutte le spese di scuola e mediche presso strutture pubbliche e sanitarie convenzionate sono a carico del SI. Pt_2 h) I coniugi si concedono fin d'ora reciproco nullaosta in caso di espatrio e in caso di rinnovo del passaporto. Rimane comunque fermo l'obbligo dei genitori di previamente avvertirsi in caso di volontà di espatriare con le figlie per qualsiasi ragione“.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 03/05/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Nuvolera (atto n. 2, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinchè questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse della prole.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio.
Brescia, camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Presidente est.
Gustavo Nanni