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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/12/2025, n. 2251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2251 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Opposizione nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha a ordinanza ingiunzione pronunciato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale)
Registro Generale nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 4667/25 R.G. Affari
Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 N. 4667/25
ter cpc all'udienza del giorno 09.12.2025, avente ad oggetto: CRONOLOGICO
“Opposizione a ordinanza ingiunzione”; e vertente N. _______________ tra
in persona del legale rappr. p.t.,
Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. C. Tomasino del Foro di Salerno in N. ______________
n. 169/2025 R.B. virtù di procura allegata al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in TA EN (Sa), Via Biserta, n. 7;
Ricorrente Discusso nel termine del 09.12.2025 e con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc
, in persona Parte_3
del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. V. Bevilacqua in virtù di procura generale in data 22.03.2024 per atto notar Persona_1
[...] _________________
[...]
dell'Avvocatura Distrettuale in Salerno, Corso G. Garibaldi, n. 38;
Resistente Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 4667/25 R.G. c/o pag. 1 Parte_1 Pt_3
§§§
Nel termine fissato del giorno 09.12.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 01.08.2025, la società Parte_1
adiva il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, e
[...]
impugnava l'ordinanza ingiunzione n. OI-002197195, notificata dall' in data 18.07.2025, relativa a sanzioni per omesso versamento Pt_3
delle ritenute previdenziali ex art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/1983,
e ne chiedeva l'annullamento, con condanna del resistente al rimborso delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la notifica nel termine fissato
(cfr. relata di notifica, agli atti), si costituiva in giudizio il resistente Pt_3
il quale impugnava l'avversa domanda e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, all'odierna udienza le parti costituite hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Per quanto attiene al merito della controversia, va dichiarata la cessazione della materia del contendere: invero, l' dopo avere Pt_3
esaminato la pratica in questione ed effettuato le verifiche del caso, ha provveduto all'archiviazione degli atti, procedendo in sede di autotutela all'annullamento dell'ordinanza impugnata (cfr. la determinazione del
Giudizio n. 4667/25 R.G. c/o pag. 2 Parte_1 Pt_3 Direttore della Sede in data 14.11.2025, allegata agli atti del fascicolo di parte resistente).
Orbene, il Tribunale adito, a fronte di tale intervento dell non deve Pt_3
fare altro che prenderne atto, rilevando il venir meno della materia del contendere.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza virtuale segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna del resistente al rimborso delle stesse in favore della parte ricorrente, le Pt_3
quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4, comma I: invero, l' ha disposto l'archiviazione degli atti e Pt_3
l'abbandono del credito azionato solo successivamente alla proposizione e alla notifica del ricorso giudiziario da parte dell'odierno ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla società nei confronti dell' con ricorso Parte_1 Pt_3
depositato in data 01.08.2025 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) Condanna il resistente al pagamento in favore della parte Pt_3
ricorrente delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 43,00 per spese vive ed euro 450,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute come per legge, e rimborso spese generali 15%, con attribuzione al difensore per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno in data 09.12.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 4667/25 R.G. c/o pag. 3 Parte_1 Pt_3