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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/04/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PATTI sezione civile VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 3 aprile 2025, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, nella causa civile iscritta al n. 1963/2019 R.G.A.C., promossa da
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Galati Mamertino, via C.F._2
Innocenti n. 6, presso lo studio dell'avv. Enrico Antonio Maria Giardinieri che li rappresenta e difende, attori, contro
(P.IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in , via Controparte_1
Sciascia n. 2 – fraz. S. Piero, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Amata che lo rappresenta e difende, convenuto, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale;
sono presenti l'avv. Enrico Maria Antonio Giardinieri e l'avv. Andrea Pirri in sostituzione dell'avv. Giuseppe Amata, i quali precisano le conclusioni chiedendo, congiuntamente, la cessata materia del contendere in virtù dell'accordo transattivo depositato in atti con compensazione delle spese. I procuratori, su invito del Giudice, discutono la causa riportandosi a quanto chiesto sopra. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione, spedito per la notifica in data 27 novembre 2019,
e hanno convenuto in giudizio il Parte_1 Parte_2 [...]
, premettendo che: giusto atto di compravendita del Controparte_1
29 dicembre 2006, erano proprietari di un appezzamento di terreno ubicato nel Comune di , identificato al Catasto dei Terreni al Controparte_1 Foglio n. 8 partt. 383, 388 e 389; il Comune di si era Controparte_1 impossessato dell'appezzamento di terreno di loro proprietà, senza alcun titolo legittimante, realizzandovi una strada;
il Comune non aveva mai corrisposto alcuna indennità di espropriazione e/o occupazione né alcun indennizzo e/o risarcimento. Tanto premesso, gli attori hanno chiesto di accertare e riconoscere il diritto soggettivo azionato, derivante dal procedimento espropriativo e dall'illegittima occupazione delle aree di loro proprietà, condannando il al risarcimento per equivalente dei danni Controparte_1 subiti, nella misura di euro 25.000,00 ovvero nella diversa minore o maggiore misura accertata e quantificata in corso di causa o ritenuta equa e di giustizia, con vittoria di spese di lite. Con comparsa di risposta, depositata in data 18 gennaio 2021, si è costituito il , domandando il rigetto delle domande Controparte_1 avversarie e la vittoria delle spese e dei compensi di causa. Con provvedimento del 14 ottobre 2021, ritenuta fondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'esposizione dei fatti di causa di cui all'art. 163, comma 3 n. 4 c.p.c., non avendo parte attrice specificamente indicato i dati temporali di riferimento dell'occupazione dedotta, è stata dichiarata la nullità della citazione, assegnando a parte attrice un termine per integrare la domanda. Verificato tale adempimento, sono stati concessi i termini per lo scambio delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. ed escusse le prove orali come ammesse con ordinanza del 19 gennaio 2023. A seguito di alcuni rinvii concessi per la definizione di trattative di bonario componimento, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. Con note congiunte di trattazione scritta, depositate in data 7 marzo 2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo transattivo, producendolo in allegato (sottoscritto da entrambe, oltre che dai rispettivi procuratori), e hanno chiesto la dichiarazione di avvenuta cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Tali richieste sono state reiterate all'udienza odierna di discussione. La cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto (nel caso di specie, la transazione) suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio. La cessazione della materia del contendere va dichiarata ogni qual volta i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta, sottoponendo al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere. In tale evenienza, può al limite residuare un contrasto sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. La cessazione della materia del contendere, pertanto, presuppone: a) che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) che non vi sia contrasto tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
in alternativa c) che vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc. La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio (Cass., n. 30251/2023). Peraltro, l'accordo intervenuto anche sulla compensazione delle spese determina l'irrilevanza della valutazione della soccombenza virtuale ai fini della condanna alle spese (v. Cass., n. 30251/2023 cit.). Alla luce dei princìpi esposti, atteso il raggiungimento tra le parti dell'accordo transattivo prodotto in data 7 marzo 2025, va dichiarata cessata la materia del contendere sulle domande ed eccezioni svolte dalle parti nel presente giudizio. Con riferimento alle spese di lite, le stesse vanno interamente compensate, tenuto conto della concorde richiesta delle parti in tale senso.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1963/2019 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Galati Mamertino, via C.F._2
Innocenti n. 6, presso lo studio dell'avv. Enrico Antonio Maria Giardinieri che li rappresenta e difende, attori, contro
(P.IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in , via Controparte_1
Sciascia n. 2 – fraz. S. Piero, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Amata che lo rappresenta e difende, convenuto, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale;
sono presenti l'avv. Enrico Maria Antonio Giardinieri e l'avv. Andrea Pirri in sostituzione dell'avv. Giuseppe Amata, i quali precisano le conclusioni chiedendo, congiuntamente, la cessata materia del contendere in virtù dell'accordo transattivo depositato in atti con compensazione delle spese. I procuratori, su invito del Giudice, discutono la causa riportandosi a quanto chiesto sopra. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione, spedito per la notifica in data 27 novembre 2019,
e hanno convenuto in giudizio il Parte_1 Parte_2 [...]
, premettendo che: giusto atto di compravendita del Controparte_1
29 dicembre 2006, erano proprietari di un appezzamento di terreno ubicato nel Comune di , identificato al Catasto dei Terreni al Controparte_1 Foglio n. 8 partt. 383, 388 e 389; il Comune di si era Controparte_1 impossessato dell'appezzamento di terreno di loro proprietà, senza alcun titolo legittimante, realizzandovi una strada;
il Comune non aveva mai corrisposto alcuna indennità di espropriazione e/o occupazione né alcun indennizzo e/o risarcimento. Tanto premesso, gli attori hanno chiesto di accertare e riconoscere il diritto soggettivo azionato, derivante dal procedimento espropriativo e dall'illegittima occupazione delle aree di loro proprietà, condannando il al risarcimento per equivalente dei danni Controparte_1 subiti, nella misura di euro 25.000,00 ovvero nella diversa minore o maggiore misura accertata e quantificata in corso di causa o ritenuta equa e di giustizia, con vittoria di spese di lite. Con comparsa di risposta, depositata in data 18 gennaio 2021, si è costituito il , domandando il rigetto delle domande Controparte_1 avversarie e la vittoria delle spese e dei compensi di causa. Con provvedimento del 14 ottobre 2021, ritenuta fondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'esposizione dei fatti di causa di cui all'art. 163, comma 3 n. 4 c.p.c., non avendo parte attrice specificamente indicato i dati temporali di riferimento dell'occupazione dedotta, è stata dichiarata la nullità della citazione, assegnando a parte attrice un termine per integrare la domanda. Verificato tale adempimento, sono stati concessi i termini per lo scambio delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. ed escusse le prove orali come ammesse con ordinanza del 19 gennaio 2023. A seguito di alcuni rinvii concessi per la definizione di trattative di bonario componimento, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. Con note congiunte di trattazione scritta, depositate in data 7 marzo 2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo transattivo, producendolo in allegato (sottoscritto da entrambe, oltre che dai rispettivi procuratori), e hanno chiesto la dichiarazione di avvenuta cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Tali richieste sono state reiterate all'udienza odierna di discussione. La cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto (nel caso di specie, la transazione) suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio. La cessazione della materia del contendere va dichiarata ogni qual volta i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta, sottoponendo al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere. In tale evenienza, può al limite residuare un contrasto sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. La cessazione della materia del contendere, pertanto, presuppone: a) che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) che non vi sia contrasto tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
in alternativa c) che vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc. La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio (Cass., n. 30251/2023). Peraltro, l'accordo intervenuto anche sulla compensazione delle spese determina l'irrilevanza della valutazione della soccombenza virtuale ai fini della condanna alle spese (v. Cass., n. 30251/2023 cit.). Alla luce dei princìpi esposti, atteso il raggiungimento tra le parti dell'accordo transattivo prodotto in data 7 marzo 2025, va dichiarata cessata la materia del contendere sulle domande ed eccezioni svolte dalle parti nel presente giudizio. Con riferimento alle spese di lite, le stesse vanno interamente compensate, tenuto conto della concorde richiesta delle parti in tale senso.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1963/2019 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)