Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 24/02/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria
Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr.ssa Patrizia Morabito – Presidente
2. dr. Natalino Sapone - Consigliere
3. dr.ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 845 del 2018 R.G., posta in decisione all'udienza dell'8.04.2024, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in Gioia Tauro, via Lomoro n. 144, presso lo studio dell'avv. Gaetano Callipo che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
– appellante-
E
(P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in c. da Parte_1
Chiusa, presso lo studio dell'avv. Loredana Sposato che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
- appellato–
NONCHÉ
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Polistena, CP_2 CodiceFiscale_1 via G. di Vittorio n. 10, presso studio dell'avv. Pietro De Pasquale che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
oggetto: appalto di opere pubbliche - appello avverso la sentenza del Tribunale di
Palmi n. 281/2018, pubblicata il 22.03.2018.
Conclusioni delle parti
Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 2.04.2024, il procuratore dell'appellante così precisava le conclusioni: “il come Parte_1 sopra rappresento e difeso si riporta integralmente all'atto di appello e ai successivi atti difensivi conclude per l'accoglimento di tutte domande difese ed eccezioni in esso contenute.”;
mentre, con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 14.02.2024, il procuratore dell'appellato così precisava le conclusioni: “Ci si riporta a tutto CP_1 quanto dedotto nei propri scritti difensivi e verbali di causa, per le motivazioni ivi espressamente indicate e si chiede l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate e che la causa venga trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito di note conclusionali ed eventuali repliche”;
infine, con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 8.04.2024, il CP_ procuratore dell'appellato così precisava le conclusioni “con le presenti note la deducente difesa si riporta integralmente a quanto già esposto, dedotto, eccepito e prodotto nell'interesse del sig. ed impugna e contesta quanto argomentato ex adverso. Si insiste, CP_2 pertanto, nel rigetto dell'appello e nella conferma della sentenza di primo grado”.
Con ordinanza del 22.04.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8.04.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35
Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, il in persona del Parte_1 legale rappresentante, proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Palmi, avverso il decreto ingiuntivo n. 159/2010 con il quale, il medesimo Tribunale, gli aveva ingiunto di pagare, la somma di €. 29.214,00 – oltre interessi legali dalla data di messa in mora sino al soddisfo e competenze della procedura monitoria – in favore di Controparte_1 [...]
a titolo di lavori di pulizia e bonifica, eseguiti in località Trodio, Controparte_1 realizzati d'urgenza a seguito dell'alluvione avvenuta in data 11.12.2008, come da fattura n. 1 del 19.01.2009.
Adduceva l'opponente il proprio difetto di legittimazione passiva, attesa l'assenza di atto deliberativo o di contratto imputabile all'Ente; l'omessa regolarizzazione della procedura;
l'inesistenza del contratto conseguente all'assenza di atti deliberativi dell'Ente e del negozio in forma scritta previsto ad substantiam;
l'assenza dei presupposti per la procedura di urgenza, ai sensi dell'art. 147 DPR 554/1999; la mancanza dei requisiti formali della fattura posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo;
l'incertezza sul tempo di realizzazione dei lavori e la contraddizione sulla quantificazione delle voci indicate in fattura.
Chiedeva, quindi, la revoca dell'emesso decreto ingiuntivo e, in subordine,
l'accertamento del difetto di legittimazione passiva ovvero, in ulteriore subordine, la riduzione del corrispettivo richiesto nella misura di euro 14.478, 00 o in quella minore accertata dal Tribunale.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva, ritualmente, il creditore opposto contestando le avverse eccezioni ed insistendo per il rigetto della proposta opposizione con vittoria di spese giudiziali. Chiedeva, altresì, di essere autorizzato a chiamare in causa
[...]
, nella qualità di funzionario responsabile dell'Ufficio tecnico comunale CP_2 all'epoca del verificarsi dei fatti, al fine di estendere la domanda giudiziale nei suoi confronti.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva rilevando l'inammissibilità CP_2 della chiamata, irritualmente e intempestivamente formulata, e contestando la fondatezza della pretesa avanzata nei suoi confronti.
Istruito il giudizio con prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del
27.10.2017 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con sentenza n. n. 281/2018, pubblicata il 22.03.2018, il Tribunale di Palmi accoglieva, parzialmente, l'opposizione e, previa revoca dell'emesso decreto ingiuntivo, condannava il in persona del legale rappresentante, al Parte_1 pagamento della somma di €. 18.029,29 - oltre interessi al tasso legale dal 4.11.2010 sino al soddisfo – in favore di rigettava la Controparte_1 domanda formulata nei confronti di;
condannava, infine, il CP_2 Parte_1 alla rifusione delle spese legali in favore dell'opposto e del terzo chiamato,
[...] ponendo a carico dell'opponente anche le spese per la consulenza tecnica d'ufficio.
Avverso tale decisione, con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva appello il in persona del legale rappresentante, chiedendone Parte_1
l'integrale riforma con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva, ritualmente, rilevando Controparte_1
l'infondatezza del proposto appello ed insistendo per il suo rigetto con conferma della gravata sentenza e vittoria di spese legali del presente grado.
Si costituiva, infine, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del CP_2 gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c., e nel merito, la sua infondatezza con richiesta di integrale rigetto e vittoria di spese legali del presente grado, da distrarsi in favore del costituito procuratore dichiaratosi ansistatario. Con ordinanza del 22.04.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8.04.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35
Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c..
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la nota sentenza n.
27199 del 16/11/2017, ha avuto modo di affermare che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modifiche dalla L. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris istantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (in senso conforme, Cass. Civ. nn. 7675/2019; 13535/2018).
Nel caso di specie, l'appellante ha sufficientemente individuato i punti della sentenza oggetto di gravame ed ha esaustivamente argomentato sui motivi in base ai quali tali punti dovessero essere ritenuti fondati, formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice così da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
Questa Corte è stata, quindi, posta in condizione di comprendere con chiarezza il tenore delle censure proposte, nonché le ragioni della loro stessa proposizione, a nulla rilevando - in tale contesto - la mancata formale predisposizione di un progetto alternativo di sentenza, né il mancato uso di particolari formule sacramentali.
Tanto premesso, nel merito l'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
-Con il primo motivo di gravame, parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui non avrebbe tenuto conto dei principi di diritto applicabili in tema di contratti pubblici con riferimento alla forma scritta, richiesta a pena di nullità, ed all'impegno di spesa per la copertura finanziaria. Adduce, altresì, che la pretesa creditoria azionata non avrebbe dovuto trovare accoglimento alla luce della normativa contabile e finanziaria in materia che stabilisce i principi secondo i quali un'obbligazione di pagamento può dirsi validamente assunta dall'Ente pubblico locale, richiamando, sul punto, la Legge n. 144/89 ed i decreti legislativi n. ri 77/95; 342/1997 e 267/2000 che indicano le formalità necessarie per la costituzione di un valido rapporto contrattuale con la P.A..
Rileva che, nella specie, non esistono atti formali adottati dal Comune di Parte_1 che abbiano approvato le opere intraprese e che, in ogni caso, l'Ente non avrebbe, comunque, potuto adottarli non avendo esatta contezza dell'impegno economico da CP_ assumersi a causa dell'estrema genericità della perizia estimativa redatta dall'Ing. , funzionario responsabile del procedimento. Precisa, infine, che, con riferimento alle somme oggetto dell'ingiunzione “non è mai stato adottato alcun impegno contabile circa la somma da pagare e di vincolo sulla previsione del bilancio comunale né vi è stato alcun atto successivo di copertura finanziaria” e che, il mancato perfezionamento della procedura d'urgenza non era imputabile all'Ente ma all'inosservanza della normativa vigente da parte del responsabile del procedimento.
Chiede, quindi, in riforma della gravata sentenza, che questa Corte dichiari insussistente l'obbligazione di pagamento nei confronti della ditta
[...]
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. Controparte_1
La doglianza deve essere accolta nei termini che seguono.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., è tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio. Il creditore opposto ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, deve fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr., ex multis,
Cassazione civile sez. VI, 28/05/2019, n.14486; Cassazione civile, sez. I, 31 maggio
2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
Nella vicenda in esame, il credito azionato trovava fondamento nella fattura n. 1 del
19.01.2008, emessa a seguito dell'esecuzione di lavori di urgenza, in favore dell'opponente, resisi necessari in conseguenza dello stato di calamità che aveva colpito il Comune di nell'anno 2008. Parte_1
Ed invero, all'esito dell'istruttoria del giudizio di primo grado, è risultato provato: lo stato di calamità naturale che ha interessato il territorio del Comune in questione, a seguito dell'evento alluvionale verificatosi l'11.12.2008; la sussistenza del presupposto della somma urgenza ad eseguire gli interventi necessari relativi al ripristino di argini ed alla rimozione di detriti nei torrenti e nelle strade maggiormente interessati dall'erosione; l'affidamento dell'incarico di esecuzione dei lavori a più imprese, tra cui l'opposta; la determinazione del costo complessivo degli interventi in misura pari ad euro 350.000,00 (come da delibera della Giunta comunale n. 275 del 12.12.2008, verbale di somma urgenza del 13.12.2008 e relazione tecnica del 19.12.2008 dell'Ufficio tecnico comunale allegati in atti).
Pacifiche e non contestate tali circostanze, deve, tuttavia, rilevarsi che, nel caso di specie, gravava su parte opposta anche lo specifico onere di provare – pur a voler prescindere dai singoli e specifici requisiti di validità dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni - l'impegno di spesa assunto dall'opponente, vertendo la causa in materia di obbligazioni assunte da un ente locale.
Ed invero, la normativa vigente all'epoca dell'affidamento dell'incarico alla ditta CP_1 va individuata nel D.lgs. 267/2000 e nel D. lgs. 163/2006 con la precisazione che la normativa contenuta nel D.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) è lex specialis rispetto al D.lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e pertanto, in forza del principio generale lex specialis derogat legi generali, in caso di contrasto, prevalgono le norme del Tuel su quelle della legislazione che regola la materia dei contratti pubblici.
Orbene, l'art. 191, comma 1, T.U.E.L. dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che - ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente dell'ente che abbia consentito la fornitura del bene o servizio in violazione della norma (comma 4) - ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione.
Detta norma chiude un risalente percorso sviluppatosi a partire dagli artt. 284 e 288 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (T.U. della legge comunale e provinciale) e scandito dall'art. 23 del d.l. 2 marzo 1989, n. 66 (conv., con modif., dalla legge 24 aprile 1989, n. 144), inserito nel titolo IV dedicato al risanamento finanziario delle gestioni locali, e quindi dall'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ordinamento delle autonomie locali), in attuazione del principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost.
Tali previsioni - e, in particolare, l'art. 191 T.U.E.L., che ne riassume da ultimo la portata precettiva - tutelano, con tutta evidenza, il preminente interesse pubblico all'equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni locali in un quadro di certezza della spesa secondo le previsioni di bilancio e di trasparenza dell'azione amministrativa (v. Cass.
Civ. SS.UU. nr. 12195/2005, Cass. Civ. SS.UU. nr. 13831/2005; v. anche Cass. Civ. nr.
15410/2018; Civ. nr. Cass. Civ. nr. 6919/2019).
In considerazione di tale impianto di principi e norme, è pacifico, in giurisprudenza, che gli atti degli enti locali, importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi, siano validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione (v., ex multis, Cass. Civ. nr. 24303/2011; Cass. Civ. nr.
15410/2018; Cass. Civ. nr. 33768/2019).
Sicché, aderendo all'orientamento espresso sul punto dalla Corte di Cassazione, l'atto con il quale l'ente locale assume un'obbligazione è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone, si ripete, la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione ai sensi dell'art. 191, co. 4, TUEL (v., ex multis, Cass. Civ. nr. 24303/2011; Cass. Civ. nr.
15410/2018 Cass. Civ. nr. 33768/2019; Cass. Civ. nr. 7113/2020; Cass. Civ. nr.
390/2021).
Con espresso riferimento, poi, all'ipotesi dei lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'art. 191 TUEL sancisce, al comma 3, in deroga alla normativa citata, la possibilità che la Giunta comunale, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, proponga al Consiglio comunale di adottare il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, con obbligo di comunicazione al terzo contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare e conseguente facoltà del terzo, anche in questo caso, di non eseguire la prestazione in mancanza della comunicazione suddetta.
La norma in questione, quindi, prevede delle specifiche scadenze temporali, ovvero l'attivazione della procedura mediante proposta della Giunta entro venti giorni dall'ordinazione a terzi di lavori pubblici urgenti e la successiva adozione di un provvedimento di riconoscimento entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso.
Pertanto, l'impegno di spesa iscritto a bilancio ex art. 191 co. 1 deve trovare applicazione, in via analogica, anche in relazione all'impegno di spesa da iscriversi ex art. 191, co. 3, TUEL in caso di lavori urgenti di pubblica utilità, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo Ente che sia responsabile della violazione ai sensi dell'art. 191, co. 4, TUEL..
Dalle disposizioni richiamate si evince che, seppure nel caso di lavori di somma urgenza non si adotti la procedura ordinaria che usualmente si segue in caso di pubblici appalti ai sensi del primo comma dell'art. 191 cit., essendo, invece, previsto che l'affidamento possa avvenire da parte del funzionario dell'ente locale anche in assenza di copertura finanziaria, è necessaria, tuttavia, la successiva adozione di un provvedimento di riconoscimento della spesa da parte dell'organo consiliare dell'Ente locale, che avviene su sollecitazione della Giunta.
Con la conseguenza che, se viene omessa questa procedura e se non vengono rispettati gli stringenti termini perentori previsti dalla norma, il rapporto obbligatorio si instaura direttamente tra il privato fornitore ed il funzionario o dipendente che abbia effettuato l'affidamento dei lavori ai sensi del comma 4 dell'art. 191 TUEL, per cui l'onere della controprestazione in denaro spettante all'appaltatore ricade esclusivamente su quest'ultimo.
Conformemente “la norma dell'art. 23, comma 3 del decreto-legge n. 66/1989, convertito con modificazioni nella legge n. 144/1989 – successivamente trasfusa nell'art. 35. comma 3, d.lg. 77/1995,
e nell'art. 191, comma 3, d.lg. 267/ 2000 - secondo cui per i lavori di somma urgenza disposti dalle amministrazioni comunali e provinciali l'ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata improrogabilmente entro trenta giorni - è norma applicabile anche ai contratti di appalto di lavori pubblici;
in mancanza di tempestiva regolarizzazione con copertura di spesa non può ritenersi sussistente un valido rapporto obbligatorio tra l'Amministrazione ed il terzo” (Corte di cassazione n. 29037/2010); “la norma dell'art. 23, comma 3 d.l. 2 marzo 1989 n. 66, conv., con modificazioni, nella l. n. 144 del 1989 - successivamente trasfusa nell'art. 35, comma 3, d.lg. 25 febbraio 1995 n. 77,
e nell'art. 191, comma 3, d.lg. 18 agosto 2000 n. 267 - secondo cui per i lavori di somma urgenza disposti dalle amministrazioni comunali e provinciali l'ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata improrogabilmente entro trenta giorni, è norma applicabile anche ai contratti di appalto di lavori pubblici. La regolarizzazione, che corrisponde ad un preciso obbligo della p.a., la cui violazione può essere fatta valere non solo dal terzo contraente, ma anche dalla stessa amministrazione, e che è finalizzata ad evitare l'accumularsi di debiti fuori bilancio, deve intervenire necessariamente nel termine sopra indicato e, in mancanza, non può ritenersi sussistente un valido rapporto obbligatorio tra l'Amministrazione ed il terzo” (Corte di cassazione n. 20763/2009).
Tanto precisato in punto di diritto, parte opposta, a fronte delle specifiche contestazioni delle non ha prodotto alcuna determina Parte_1 consiliare per l'impegno di spesa adottato ai sensi dell'art. 191 TUEL, comprovante la regolarizzazione da parte del dei lavori affidati in via di somma urgenza e, Pt_1 pertanto, deve ritenersi che se un vincolo contrattuale è sorto questo ha coinvolto esclusivamente il funzionario che ha consentito l'esecuzione dei lavori.
Infatti, quest'ultimo, nel momento in cui ha adottato i provvedimenti necessari all'esecuzione dei lavori, stabilendo anche il corrispettivo dovuto per gli stessi, ha assunto su di sé il rischio di un'eventuale mancata regolarizzazione contabile da parte dell'ente comunale, cui del resto non risulta avere dato nemmeno impulso, divenendo così egli stesso obbligato in proprio ex lege nei confronti del soggetto privato.
D'altra parte, l'esigenza di tutela del bilancio pubblico ha indotto il legislatore a riversare sul funzionario che vi ha dato causa gli effetti negativi di obbligazioni contratte in violazione delle norme poste a presidio del principio di buona amministrazione (art. 191, comma 4, TUEL). Ne discende che alcuna pretesa creditoria poteva essere fatta valere da parte della ditta nei confronti del opponente, Controparte_1 Pt_1 estraneo al vincolo contrattuale, rimasto definitivamente incardinato in capo al CP_ funzionario che ha affidato i lavori, ovvero ing. , verso il quale parte opposta ha esteso la domanda nel corso del giudizio di primo grado.
Sul punto, deve, però, anche rilevarsi che, seppure l'affidamento dei lavori risulti documentato dalle determine e dai verbali di somma urgenza allegati a firma del terzo chiamato in causa, parte opposta, in questa sede, non ha proposto appello incidentale avverso l'impugnata sentenza nella parte in cui ha rigettato “la domanda avanzata dall'impresa di nei confronti del terzo chiamato ” Controparte_1 CP_1 CP_2 con l'ovvia conseguenza che, sul punto, la decisione gravata è passata in giudicato.
Sicché, in mancanza di prova in ordine alla valida assunzione dell'obbligazione da parte del opponente ed in assenza di appello incidentale in ordine al rigetto Pt_1 della domanda avanzata nei confronti del terzo chiamato, la domanda azionata in via monitoria deve essere integralmente rigettata.
Resta assorbito il secondo motivo di gravame inerente la condanna alle spese del giudizio di primo grado, come operata dal Giudice di prime cure, considerato che la riforma della sentenza impugnata comporta una nuova regolamentazione delle spese giudiziali.
A tal proposito, ritiene questa Corte che sia equo compensare, integralmente, le spese giudiziali di entrambi i gradi di giudizio tra le parti, tenuto conto della circostanza che, come emerso dinanzi al Tribunale, la ditta opposta ha, comunque, eseguito i lavori richiesti in via d'urgenza, come autorizzati dal terzo chiamato in causa.
Le spese della consulenza tecnica di primo grado devono essere, invece, poste interamente a carico della parte opposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 281/2018, pubblicata il
22.03.2018, così decide:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado rigetta integralmente la domanda di adempimento proposta dalla ditta Controparte_1 nei confronti del confermando per il
[...] Parte_1 resto la gravata sentenza tranne che in punto di spese legali;
-compensa, integralmente, tra le parti le spese legali di entrambi i gradi del giudizio;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio del giudizio di primo grado a carico dell'opposta.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 18.02.2025.
La Giudice ausiliario est. La Presidente (dr.ssa Daniela Mazzuca) (dr.ssa Patrizia Morabito)