Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/01/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente dott. Ezio Cannata Baratta Giudice dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 4062/2024 R.G. promossa da:
, n. a CATANIA (CT) il 03/10/1970 (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappr. e dif. dall'avv. PAPPALARDO STEFANIA, presso il cui studio legale in Catania alla via
Tripolitania n. 26 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti e da
, n. a CATANIA (CT) il 05/09/1966, (C.F.: ), Parte_2 C.F._2
rappr. e dif. dall'avv. CAVALLARO FABIO GAETANO, presso il cui studio legale in Catania alla via Palermo n. 139, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 23/12/2024, svoltasi in modalità cartolare, come da note autorizzate e depositate al fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 19/09/2024 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. 149 del 2022, e chiedevano a Parte_1 Parte_2
, ultra maggiorenni ed economicamente indipendenti per come dichiarato dalle
[...]
parti in seno al ricorso.
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi del 12/01/2023 nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliati, a tal fine depositavano copia del decreto di omologa della separazione emesso da questo
Tribunale il 20.01.2023, esponendo quindi di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il giudice delegato assegnava termine fino al 23.12.2024 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del
[...]
decreto di omologa della separazione emesso da questo Tribunale il 20.01.2023, n.
300/23 pubblicato il 7.02.2023.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti, alle condizioni di cui al ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Catania il 14.09.1989 tra Parte_1
e , matrimonio trascritto nel registro degli atti di
[...] Parte_2
matrimonio dello stato civile del Comune di Catania dell'anno 1989, al n. 1186, della parte
2 serie A, alle condizioni di cui al ricorso.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Dichiara compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il
10/01/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Massimo Escher