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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/01/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Rosmunda D'Alessandro ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281/SEXIES C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al N. 24450/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Roberto Arpinati, con elezione di domicilio in viale G. Matteotti, 97 Forlì, presso lo studio dell'avv. avv. Roberto Arpinati;
ATTRICE - OPPONENTE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Raffaella Controparte_2 P.IVA_2
Zamboni, con elezione di domicilio in via Sanchioli, 22 Magenta, presso lo studio dell'avv. Raffaella Zamboni;
CONVENUTA - OPPOSTA
pagina 1 di 7
Le parti hanno concluso come fogli verbale d'udienza del 20/1/2025, che qui si riportano: per parte opponente CONCLUSIONI: previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi di cui alla narrativa, dichiarare nullo/annullabile/risolto il contratto inter partes datato 14.10.2020. In ogni caso dichiarare che nulla è dovuto dalla alla Controparte_1 Controparte_2 in forza del suddetto contratto e di conseguenza condanare la al Controparte_2 rimborso della sommma di € 26.353,21 pagata in forza della dichiarazione di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, oltre ad interessi dal 21.12.2022, oltre al risarcimento del danno, anche in forma equitativa, ex art. 96 c.p.c.. Vinte in ogni caso le spese di causa. In via istruttoria, si produce: 17) contabile bonificio bancario del 28.12.2022. Forlì, 29.12.2022 Avv. Arpinati Robeto
Per parte opposta CONCLUSIONI: contrariis reiectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito In via preliminare: - concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto N. 6380/2022 (R.G. n. 8744/2022) emesso dal Tribunale di Milano, nella persona del Giudice, Dott.ssa Manfredini Enrica Alessandra, non essendo l'opposizione fondata su alcuna valida prova scritta, non risultando essere di pronta e facile soluzione. In via principale nel merito - rigettare in toto l'avversa opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la piena efficacia e validità del decreto ingiuntivo opposto N 6380/2022 (R.G. n. 8744/2022) emesso dal Tribunale di Milano, nella persona del Giudice, Dott.ssa Manfredini Enrica Alessandra. - rigettare altresì le eccezioni e domande tutte di controparte in quanto infondate, in fatto e diritto, per i motivi di cui in narrativa.
- condannare (C.F. / P.IVA ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Dell'Artigianato 11/13/15 San Colombano, 47014, Meldola (FO), a corrispondere in favore di (C.F. Controparte_2
e P.IVA ), con sede legale in Milano, Via Melchiorre Gioia 26, in persona P.IVA_2 del suo legale rappresentante pro-tempore , ex art. 96 c.p.c la somma Controparte_3 che l'Ill.mo Giudice adito riterrà a tal fine opportuna e congrua.
pagina 2 di 7 In ogni caso - con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. In via istruttoria: Atteso che controparte non nega che abbia effettuato le prestazioni di cui al Controparte_2 contratto inter partes ma assume che sarebbero intervenuti fatti modificativi ed estintivi dell'altrui pretesa, si ritiene che l'onere di provare tali fatti incomba sulla stessa. Fermo quanto sopra, per mero scrupolo defensionale si chiede ammettersi prova per testi, sui seguenti capitoli di prova epurati, se del caso, da eventuali elementi valutativi dettati da mere esigenze espositive: 1) “vero che” in virtù del Controparte_2 contratto di partnership sottoscritto in data 14.10.2020 procedeva all'analisi dell'attività di Ricerca e Sviluppo svolta da 2) “vero che” Controparte_1 [...] comunicava a la valutazione di stima del beneficio CP_2 Controparte_1 fiscale potenzialmente fruibile da parte dell' per ciascun periodo d'imposta; 3) Pt_1
“vero che” accettava la valutazione di stima del beneficio fiscale Controparte_1 prospettata da 4) “vero che” come previsto dal contratto, Controparte_2 [...] provvedeva a fornire a la documentazione necessaria ai fini CP_1 Controparte_2 della stesura dei dossiers tecnici finanziari;
5) “vero che” trasmetteva in Controparte_2 data 29/30 marzo 2021 i dossier tecnico finanziari relativi agli anni contrattualizzati (2017, 2018,2019 e 2020) come da documentazione che si rammostra al teste (sub All. 5). 6) “vero che” nel corso dell'incontro tenutosi tra le parti in data 19.05.2021 veniva raggiunto un accordo avente ad oggetto l'azzeramento dell'attività svolta sino a quel momento Si precisa che il capitolo 6 viene formulato in termini positivi ai soli fini della sua ammissibilità e non costituisce riconoscimento delle circostanze ivi dedotte. Si indica a teste su tutti i capitoli di prova il sig. presso (C.F. e Tes_1 Controparte_2
P.IVA ), con sede legale in Milano, Via Melchiorre Gioia 2. P.IVA_2
Con espressa riserva di ulteriormente produrre, dedurre, richiedere nuovi mezzi istruttori e formulare nuove istanze in relazione alle deduzioni istruttorie avversarie. Con, ulteriore, espressa riserva di chiedere di essere ammessi alla prova contraria, con i testi quivi indicati e con quelli che si riterrà opportuno indicare, sui capitoli di prova dedotti da controparte ed eventualmente ammessi dall'odierno Giudicante. Si dichiara, altresì, di non accettare il contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni nuove, che si ritenessero ravvisabili nelle conclusioni rassegnate da parte attrice opponente.
pagina 3 di 7 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 633 c.p.c. la società (di seguito ) Controparte_2 CP_2 chiedeva l'ingiunzione nei confronti di (di seguito: al Controparte_1 CP_1 pagamento della somma di € 23.447,18. La pretesa creditoria azionata monitoriamente si fonda sulle fatture n. 821/E/FI, 822/E/FI, 823/E/FI ed 824/E/FI del 9.12.2021 – detratto quanto già corrisposto - (doc.
2-5 fascicolo monitorio) emesse a seguito del contratto sottoscritto tra le parti in data 14.10.2020 (doc. 1 fascicolo monitorio) per un contratto di partnership per la valorizzazione e rendicontazione delle attività di ricerca e sviluppo e l'utilizzo credito d'imposta. Per tale somma il Tribunale di Milano emetteva decreto ingiuntivo n. 6380/2022 del 14/04/2022.
Con atto di citazione notificato via pec in data 15 giugno 2022, CP_1 conveniva in giudizio proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo, CP_2 chiedendone la revoca e dichiarare che nulla è dovuto da a in forza del CP_1 CP_2 suddetto contratto. Chiedeva altresì la condanna di al risarcimento del danno, CP_2 anche in forma equitativa, ex art. 96 c.p.c.. Vinte in ogni caso le spese di causa.
Con comparsa di risposta si costituiva l'opposta che contestava la domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto e chiedeva il rigetto dell'avversa opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Chiedeva altresì la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c..
Previa concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., VI° comma, le parti depositavano le autorizzate memorie.
La causa, istruita sulle sole produzioni documentali e con prove testimoniali, e all'esito della loro escussione veniva rinviata all'udienza del 20.1.2025 per la precisazione delle conclusioni ex art. 281/sexies c.p.c..
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo pagina 4 di 7 Presidente della Corte di Cassazione e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Nel merito. Pacifica tra le parti risulta la sottoscrizione del contratto del 14.10.2020. Tale contratto ha per oggetto un'attività consulenziale di a favore di CP_2 CP_1 finalizzata al conseguimento per gli esercizi dal 2017 al 2020 delle agevolazioni del credito d'imposta ex art. 3 d.l. 145/2013 ed art. 1, commi da 198 a 208, L. 160/2019, e per spese di ricerca e sviluppo. In particolare, le obbligazioni a carico di consistevano: CP_2
- nel verificare il possesso da parte della dei requisiti legali, tecnici e CP_1 contabili per godere dei suddetti incentivi;
- nell'individuare le spese incentivabili ed il relativo credito d'imposta per ciascun esercizio dal 2017 al 2020;
- nel predisporre per ciascun esercizio dal 2017 al 2020 un dossier tecnico finanziario riassuntivo.
Parte opponente lamenta che il contratto oggetto di causa sia affetto da vizi originari, quindi nullo per impossibilità giuridica/ illeceità dell'oggetto e comunque annullabile per errore essenziale e riconoscibile se non per dolo determinante. Inoltre aveva fornito un prodotto inutilizzabile ai fini contrattualmente previsti CP_2 ed esorbitante dai canoni di correttezza e buona fede ex art. 1175 c.c.. Parte opponente riferisce quindi che tra le parti si convenne verbalmente di azzerare tutta l'attività svolta sino a quel momento.
In ordine all'eccezione di impossibilità giuridica o illeceità dell'oggetto del contratto. Parte opponente riferisce che in assenza delle indispensabili certificazioni richieste dal comma 11 del d.l.145/2013 e dal comma 205 dell'art. 1 della L. 106/2019, da allegare ad ogni bilancio d'esercizio, la non avrebbe potuto godere dei benefici fiscali – CP_1 riconosciuti dalle predette norme – per il quadriennio 2017-2020 e che solo apportando gli opportuni correttivi contabili si sarebbe potuto usufruire del beneficio per i successivi esercizi. Su tali presupposti ad avviso di la fattispecie ricadrebbe nell'ipotesi di CP_1 impossibilità giuridica o illiceità del contratto con la conseguenza della nullità o di annullamento per errore essenziale della contraente CP_1
pagina 5 di 7 A fronte di tale eccezione LE replica che la verifica eseguita sulle condizioni di ammissibilità dei requisiti fiscali con riferimento alla normativa invocata sia stata effettuata sulla documentazione fornita da inoltre, a seguito di un'attenta CP_1 analisi della suddetta avrebbe comunicato all'opponente la valutazione di stima del beneficio fiscale potenzialmente fruibile per ciascun periodo d'imposta. Tale valutazione veniva accettata da e di seguito venivano predisposti i dossier. CP_1
L'eccezione di nullità non può essere accolta. “La semplice eventualità ancorché prevedibile che la prestazione diventi impossibile non determina la nullità del contratto” (Cass. n. 1706/1973). Inoltre, “L'impossibilità dell'oggetto cui, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, consegue la nullità del contratto, ricorre solo quando la prestazione sia insuscettibile di essere effettuata per la sussistenza di impedimenti originari di carattere materiale o giuridico che ostacolino in modo assoluto il risultato a cui essa era diretta, e non anche quando insorgano ostacoli più o meno gravi nell'esecuzione della stessa” (Cass. 6927/2001). Nel caso di specie oggetto della prestazione era l'attività di verifica di sussistenza dei presupposti per l'ottenimento dei benefici fiscali e pertanto l'attività non era di fatto oggettivamente impossibile od illiceità. Del pari anche l'eccezione di errore essenziale deve essere rigettata, in quanto genericamente formulata. Infatti, parte opponente non deduce né prova la tipologica dell'errore invocato. In diritto: “La parte che deduce di essere incorsa in un errore di fatto sulla natura di un contratto e ne chiede l'annullamento deve indicare quale altro contratto intendeva concludere, mentre per l'errore sull'oggetto deve dimostrare che l'errore cade sull'identità di esso. Essa inoltre ha l'onere di dimostrare l'essenzialità dell'errore e la sua riconoscibilità dalla controparte con l'uso dell'ordinaria diligenza” (Cass. 0815/2004).
Orbene per quanto sopra questo Giudicante ritiene che parte opponente a tal proposito non abbia assolto al proprio onere di allegazione e di prova.
L'eccezione nel merito sul lamentato inadempimento di per la mancata CP_2 certificazione ex art. 3, comma 8 ed 11, del D.L. 145/2013 non può esser accolta atteso che tale obbligazione non risulta oggetto di accordo tra le parti.
Generiche risultano le contestazioni in ordine alla contestazione sugli elaborati forniti da . CP_4
Dalle prove testimoniali escusse all'udienza del 22.11.2023 emerge che le parti hanno discusso in ordine all'inutilizzabilità dei dossier predisposti da e sulla possibilità CP_2 di “azzerare” l'attività compiuta oltre a di valutare la possibilità di una collaborazione futura, ma ad avviso di questo Giudicante non emerge alcun accordo a tal proposito, ragion per la quale non si ritiene raggiunta la prova di un accordo idoneo a paralizzare la pretesa creditoria di . CP_2
pagina 6 di 7 Per quanto sopra si dà atto che parte opposta, convenuta formale ma attrice sostanziale, con la propria produzione documentale abbia assolto l'onere della prova dell'elemento costitutivo della propria pretesa creditoria ex art. 2697 c.c.,1°comma. Di contro parte opponente, attrice formale ma convenuta sostanziale, non ha assolto il proprio onere probatorio dell'elemento estintivo e/o modificativo della pretesa avversaria, cos' come previsto dal 2° comma del medesimo articolo.
-
Per le suesposte ragioni può ritenersi infondata l'opposizione di Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 6380/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data
[...]
14.4.2022, che per l'effetto viene confermato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore di causa e dell'attività in concreto svolta con riferimento al periodo di svolgimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 5^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione assorbita, disattesa o respinta: rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 6380/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 14.4.2022, che per l'effetto viene confermato;
condanna l'opponente, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta per l'importo di € 3.400,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase trattazione/istruttoria ed € 1.200,00 per la fase decisoria), oltre Iva, CPA e spese generali.
Cosi' deciso in data 21 gennaio 2025
il Giudice
Dott.ssa Rosmunda D'Alessandro
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